N. 31 SENTENZA 25 gennaio - 9 febbraio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Strade  - Piste ciclabili - Caratteristiche tecniche - Determinazione
mediante  regolamento  da emanani dal Ministro del lavori pubblici di
concerto  con  il  Ministro  del  trasporti - Lamentata lesione delle
competenze   della   Provincia  autonoma  di  Trento  in  materia  di
urbanistica, tutela del paesaggio, lavori pubblici e comunicazioni di
interesse provinciale - Non fondatezza della questione.
- Legge l9 ottobre l998, n. 366, art. 7.
- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, numeri 5), 6), 17) e 18), e
  16).
(GU n.7 del 14-2-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio  ONIDA,  Fernanda  CONTRI,  Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge
19 ottobre  1998,  n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilita'
ciclistica), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento,
notificato   il   23 novembre  1998,  depositato  in  cancelleria  il
2 dicembre 1998 e iscritto al n. 45 del registro ricorsi 1998.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  14 novembre  2000  il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
    Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia di Trento e
l'Avvocato  dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio
dei ministri.

                          Ritenuto in fatto


    1. -   Con  ricorso  notificato il 23 novembre 1998, la Provincia
autonoma   di   Trento   ha   sollevato   questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme
per  il  finanziamento  della  mobilita'  ciclistica), per violazione
degli  artt. 8, numeri 5), 6), 17) e 18), e 16 dello Statuto speciale
della  Regione  autonoma  del  Trentino-Alto  Adige (d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670), che riconoscono alla Provincia autonoma le competenze,
legislative  e  amministrative, in materia di urbanistica, tutela del
paesaggio,  lavori  pubblici di interesse provinciale e comunicazioni
di  interesse provinciale; competenze nell'esercizio delle quali - si
premette  nel  ricorso  -  la  Provincia  ha  disciplinato, con legge
25 novembre   1988,   n. 49,   le   modalita'   di   progettazione  e
realizzazione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali, ivi comprese le
caratteristiche tecniche delle piste, che sono stabilite dalla giunta
provinciale   con  apposita  deliberazione.  In  attuazione  di  tale
previsione  di  legge,  poi,  la  giunta  provinciale ha approvato il
"Piano  generale  dei percorsi ciclabili e ciclopedonali di interesse
provinciale",  che  tra  l'altro contiene le caratteristiche tecniche
delle piste.
    La  disposizione  della  legge  statale  impugnata prevede che il
Ministro  dei  lavori  pubblici,  di  concerto  con  il  Ministro dei
trasporti e della navigazione, emani un regolamento con il quale sono
definite  le  caratteristiche tecniche delle piste ciclabili: ma tale
potere ministeriale, secondo la ricorrente, e' privo di fondamento in
interessi  nazionali e, tenuto conto anche della forma regolamentare,
si  sovrappone alla competenza provinciale riconosciuta nello Statuto
e  gia' esercitata. Ad avviso della Provincia autonoma, l'unica forma
di  intervento  statale  ammissibile  in  una materia che le norme di
attuazione non riservano allo Stato sarebbe, se mai, quella dell'atto
di  indirizzo.  Quanto  al carattere tecnico delle norme da emanarsi,
esso  non  sarebbe  sufficiente a escludere la competenza provinciale
(come  mostrano  ad  esempio  le  norme  di  attuazione in materia di
impianti  a  fune),  trattandosi  qui semplicemente della descrizione
delle caratteristiche costruttive di opere di competenza provinciale.
    Anche  a  voler  interpretare,  infine, la disposizione impugnata
come  limitata alla realizzazione delle piste nell'ambito dei piani e
delle  procedure  di  finanziamento  previsti  dalla legge stessa, la
ricorrente  osserva  che l'autonomia della Provincia sarebbe comunque
assicurata dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, ai sensi
del  quale  i finanziamenti previsti da leggi statali in favore delle
regioni  sono  assegnati  alle  province autonome senza alcun vincolo
ulteriore.

    2. - Nel  giudizio  cosi' promosso si e' costituito il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della questione.
    L'Avvocatura  ricorda  che la materia e' stata oggetto gia' della
legge  28 giugno  1991,  n. 208, che ha previsto finanziamenti per la
realizzazione  di  itinerari  ciclabili, rimettendo a un regolamento,
integrato  da  una  successiva  circolare,  gli standard per le piste
ciclabili  stesse.  Inoltre,  essa  rileva che il codice della strada
(decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285),  nello stabilire la
nozione  di  strada, all'art. 3, comma 1, punto 39), definisce "pista
ciclabile"   la  "parte  longitudinale  della  strada  opportunamente
delimitata,  riservata  alla  circolazione  dei velocipedi" e dispone
(art. 13,  comma 1) che il Ministro dei lavori pubblici e' competente
a  emanare  "norme  funzionali  e  geometriche per la costruzione, il
controllo  ed  il  collaudo  delle  strade,  dei  relativi impianti e
servizi".
    L'art. 98,  comma  1,  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,
n. 112,  poi,  ha  mantenuto  allo  Stato  le  funzioni relative alla
"definizione  di  standard  e  prescrizioni  tecniche  in  materia di
sicurezza  stradale  e  norme  tecniche  relative  alle strade e loro
pertinenze  ed  alla  segnaletica  stradale,  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992". La legge censurata mira a finanziare la
costruzione di piste ciclabili, con caratteristiche tecniche uniformi
su  tutto  il  territorio  nazionale.  Non potrebbe, pertanto, essere
demandata  agli  enti  locali  la competenza a fissare norme tecniche
dirette a conseguire la sicurezza stradale.

    3. - In prossimita' dell'udienza, la Provincia autonoma di Trento
ha   depositato   una   memoria,   nella   quale  si  afferma  che  -
contrariamente  a  quanto  sostenuto dall'Avvocatura dello Stato - il
problema  delle  caratteristiche  tecniche delle piste ciclabili deve
essere   tenuto   distinto  da  quello  delle  norme  tecniche  sulla
costruzione  delle  strade,  come dimostrebbe il decreto ministeriale
attuativo  della  norma  impugnata,  che definisce le caratteristiche
tecniche  delle piste ciclabili senza toccare il problema delle norme
tecniche relative alla strada cui la pista e' collegata.
    Non  pertinente  e',  secondo  la  provincia,  anche  il richiamo
dell'Avvocatura  dello  Stato  all'art. 98  del  decreto  legislativo
n. 112  del  1998,  che mantiene allo Stato le funzioni relative, tra
l'altro,  alle  norme tecniche sulle strade: non solo tale disciplina
riguarda  unicamente le regioni ordinarie, ma va considerata anche la
specificita'  delle  piste  ciclabili,  in  quanto  destinate all'uso
esclusivo dei ciclisti.
    La  provincia  afferma  altresi'  di  rivendicare la competenza a
dettare  norme  tecniche in materia di piste ciclabili in generale, e
non solo riguardo alle piste che fanno parte delle strade aperte alla
normale  circolazione:  le  moderne  piste  ciclabili  sono di solito
autonome rispetto alla strada e in particolare cio' si verifica nella
Provincia  di  Trento.  A questo tipo di piste ciclabili fa del resto
riferimento la vigente disciplina provinciale.
    Quanto  infine  alla  competenza  in  materia  di piste su strade
aperte  alla comune circolazione, la ricorrente ricorda che il d.P.R.
22 marzo  1974,  n. 381, delega alle province autonome le funzioni in
materia  di  viabilita' stradale. E se cio' vale per le stesse strade
statali,  conclude  la  provincia,  non  puo'  non  valere, a maggior
ragione,  per  gli  itinerari  organizzati  a  pista  ciclabile,  che
costituiscono autonome opere pubbliche di interesse provinciale.

                       Considerato in diritto


    1.  -  La  Provincia  autonoma  di  Trento  solleva  questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 7 della legge 19 ottobre 1998,
n. 366  (Norme  per  il  finanziamento della mobilita' ciclistica) il
quale prevede che il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro  dei trasporti e della navigazione, emani un regolamento con
il  quale  sono  definite  le  caratteristiche  tecniche  delle piste
ciclabili.  La  previsione  di  un  tale  potere  statale,  in quanto
esercitabile  in  forma  regolamentare  e  non  fondato  su interessi
nazionali,  violerebbe  le  competenze  riconosciute  alla  provincia
autonoma  dallo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in
materia  di  urbanistica,  tutela  del  paesaggio,  lavori pubblici e
comunicazioni di interesse provinciale.

    2.   -   La   questione   non  e'  fondata,  alla  stregua  delle
considerazioni che seguono.

    3.   -   In   quanto   la   disposizione   impugnata  attribuisce
all'autorita'  governativa  il  potere di emanare norme regolamentari
per  la  definizione  di standard e prescrizioni tecniche finalizzati
all'incolumita'  e alla sicurezza stradale, non puo' dubitarsi che si
sia  in  presenza  di  una  competenza  che  trascende  la dimensione
regionale   e  che  quanto  alle  regole  di  tutela  minime  -  deve
esercitarsi  uniformemente  su tutto il territorio nazionale, essendo
insuscettibile   di   esercizio   frazionato  [principio  di  portata
generale,  di  cui e' espressione l'art. 98, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112]. La tutela della sicurezza
esige  uniformita' di parametri minimi che devono valere per l'intero
territorio   nazionale   (sentenza  n. 30  del  1998,  relativa  alle
competenze proprie della Provincia di Trento). Conclusione questa che
vale    anche    con    riguardo    alla    disposizione   impugnata,
indipendentemente   dall'interpretazione   che   se   ne  dia,  quale
prescrizione  di  portata  generale in tema di piste ciclabili o come
mera  norma  impositiva  di  un  onere,  per  l'accesso allo speciale
finanziamento statale disposto dalla legge in cui essa e' contenuta.
    Cosi'  intesa  la competenza di cui e' manifestazione l'impugnato
art. 7  della  legge  n. 366  del  1998, cade altresi' il presupposto
della  censura  in  nome  del  principio  di legalita', principio che
domina  i  rapporti  tra  lo  Stato e le autonomie riconosciute dalla
Costituzione   e  comporta,  in  generale,  l'inammissibilita'  delle
interferenze  in  competenze  costituzionali  delle (regioni e delle)
province  autonome  derivanti  da  atti  regolamentari  dello  Stato:
censura  che presupporrebbe, per l'appunto, la riconducibilita' della
competenza  in questione tra quelle della Provincia ricorrente (senza
considerare  che,  comunque,  quando  si  abbia  a che fare con norme
tecniche  dalle quali non derivano limitazioni alle scelte rientranti
nell'autonomia  politico-amministrativa  dell'ente,  il  principio di
legalita'  puo'  dirsi soddisfatto dall'esistenza, come nella specie,
di  norme  legislative  abilitative  di  organi del potere esecutivo,
dotati  di specifiche attitudini: sentenze nn. 356 del 1994 e 483 del
1991).

    4.  - Quasi superflua e', infine, la precisazione che dal rigetto
del  presente  ricorso  non deriva alcuna conseguenza sulla validita'
della  disciplina  provinciale  delle piste ciclabili, in quanto essa
non contrasti con le norme tecniche poste al fine della tutela minima
dell'incolumita'   e   della   sicurezza   stradale  dal  regolamento
ministeriale,  ma contenga, ad esempio, regole attinenti agli aspetti
urbanistici,  ambientali,  di  programmazione  della mobilita', degli
interventi   provinciali;  ovvero  anche  ad  aspetti  relativi  alla
sicurezza,  ma  ulteriori  rispetto  a  quelli  minimi  fissati dagli
standards contenuti nella normativa statale.
                              P. Q. M.
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 7  della  legge  19 ottobre  1998,  n. 366  (Norme  per  il
finanziamento  della mobilita' ciclistica), sollevata, in riferimento
agli  artt. 8,  numeri  5),  6), 17) e 18), e 16 del d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti  lo  Statuto  speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla
Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.
                     Il Presidente: Santosuosso
                      Il redattore: Zagrebelsky
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
01C0182