N. 36 ORDINANZA 25 gennaio - 9 febbraio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Universita'  -  Accesso  all'istruzione  universitaria  -  Potere del
Ministro  dell'universita' di determinare la limitazione dell'accesso
a  taluni  corsi  (c.d.  numero  chiuso)  -  Lamentata violazione del
principio  della  riserva di legge stabilita in materia e del diritto
allo   studio   -  Sopravvenuta  modifica  del  quadro  normativo  di
riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Legge  19  novembre  1990, n. 341, art. 9, comma 4, come modificato
  dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- Costituzione, artt. 33 e 34.
(GU n.7 del 14-2-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo
ZAGREBELSKY,  Carlo  MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 9, comma 4,
della  legge  19 novembre  1990,  n. 341  (Riforma  degli ordinamenti
didattici  universitari),  come  modificato  dall'art. 17, comma 116,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo), promossi con ordinanze emesse il 19 e il 15 dicembre 1997
dal  Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti
proposti da Luca Morini ed altri e da Filippo Spiezia ed altri contro
l'Universita'  degli  studi  di Milano ed altri e contro il Ministero
dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica ed altri,
iscritte  ai  nn. 583  e 675 del registro ordinanze 2000 e pubblicate
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  nn. 43  e 46, 1a serie
speciale, dell'anno 2000.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 14 dicembre 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
    Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel
corso  di  giudizi  cautelari,  ha  sollevato,  con  due ordinanze di
identico  contenuto  del  15 dicembre  1997  (r.o.  675/2000)  e  del
19 dicembre  1997  (r.o. 583/2000), in riferimento agli artt. 33 e 34
della  Costituzione  e  per  violazione del "principio costituzionale
della  riserva  di  legge",  questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 9,  comma  4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma
degli    ordinamenti   didattici   universitari),   come   modificato
dall'art. 17,  comma  116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti  di  decisione  e  di  controllo),  che ha attribuito al
Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
il  potere di determinare la limitazione degli accessi a taluni corsi
universitari;
        che il rimettente ritiene la questione rilevante, anche nella
fase  cautelare,  trattandosi  di  ricorsi  promossi  da studenti non
ammessi  alla immatricolazione al primo anno (1997-98) dei corsi, per
i   quali   l'amministrazione  ha  dettato  il  decreto  ministeriale
21 luglio  1997,  n. 245  (Regolamento  recante  norme  in materia di
accessi  all'istruzione  universitaria  e  di  connesse  attivita' di
orientamento)  e  le universita' hanno stabilito un numero massimo di
iscrizioni;
        che,  secondo  le  ordinanze  di  rimessione,  in  base  agli
artt. 33  e  34 della Costituzione sussisterebbe una riserva relativa
di  legge  in  materia  di  diritto allo studio, anche universitario;
riserva   che,  pur  non  precludendo  al  legislatore  ordinario  di
demandare ad altre fonti la disciplina della materia stessa, tuttavia
consentirebbe  cio'  soltanto  previa  determinazione,  da  parte del
legislatore  medesimo,  di una serie di precetti idonei a vincolare e
indirizzare   la   normazione   secondaria,   o,   comunque,   previa
individuazione delle linee essenziali della disciplina;
        che  -  osserva il giudice a quo - la disposizione censurata,
al  contrario,  conferisce  al Ministro dell'universita' il potere di
determinare    la    limitazione    degli    accessi   all'istruzione
universitaria,  senza  alcuna previa fissazione dei principi generali
della  disciplina e anzi attribuendo al Ministro stesso il compito di
definire,    con   l'ausilio   di   altro   organo   della   pubblica
amministrazione  (il  Consiglio  universitario  nazionale), i criteri
generali  per  la  regolamentazione dell'accesso: cio' che sarebbe in
contrasto  con  il  principio  della riserva di legge e comporterebbe
altresi'  la  violazione  del principio della tutela del diritto allo
studio, di cui agli artt. 33 e 34 della Costituzione;
        che  nei  giudizi cosi' promossi e' intervenuto il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale   dello   Stato,   che   ha   rilevato   che   i   dubbi  di
costituzionalita'  sollevati  sono  gia'  stati superati, nel merito,
dalla  decisione  di  infondatezza  n. 383  del  1998, e ha osservato
inoltre  che,  recependo  l'invito  formulato in quella decisione, il
legislatore  ha  introdotto una nuova normativa in materia di accessi
all'universita' con la legge 2 agosto 1999, n. 264, il cui art. 5, in
particolare,  stabilisce  una  sanatoria  delle posizioni di studenti
iscritti   con   riserva   ai  corsi  per  effetto  di  provvedimenti
giurisdizionali  cautelari, concludendo pertanto per un riesame della
rilevanza  della questione da parte del giudice rimettente, stante la
disciplina   sopravvenuta,   e   comunque  per  l'inammissibilita'  o
l'infondatezza della questione.
    Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano una stessa
questione,  concernente  la  medesima  disposizione, e che pertanto i
relativi   giudizi  possono  essere  riuniti  e  definiti  con  unica
pronuncia;
        che  successivamente  alle  ordinanze  di  rimessione (emesse
entrambe  nell'anno  1997, ma pervenute alla Corte costituzionale nel
2000)  e'  sopravvenuta  la  legge  2 agosto  1999,  n. 264 (Norme in
materia  di accessi ai corsi universitari), che disciplina (artt. 1 e
2)  la  programmazione  a  livello nazionale e di singole universita'
degli  accessi  ai  corsi  di  laurea  e di diploma universitario che
richiedono  una  limitazione  nel  numero degli studenti per esigenze
formative,   dettando   (art. 3)  principi  e  criteri  ai  quali  le
universita'  devono  attenersi  per  la determinazione del numero dei
posti  relativi  ai  medesimi  corsi,  e  che in particolare (art. 5)
dispone,  con  disciplina  transitoria,  la sanatoria delle posizioni
degli  studenti iscritti ai corsi negli anni accademici precedenti in
virtu'  di  ordinanze  cautelari  emesse  dai  giudici amministrativi
anteriormente  alla data di entrata in vigore della medesima legge, o
che siano comunque stati ammessi dagli atenei entro il 31 marzo 1999;
        che,  essendo  cosi'  mutato il quadro normativo, delle nuove
disposizioni  deve  essere valutata l'incidenza nei giudizi che hanno
dato  origine  alla  presente  questione  di  costituzionalita'  (v.,
analogamente,  le  ordinanze  di questa Corte nn. 548, 486, 269 e 142
del 2000; 411 e 408 del 1999);
        che  pertanto  gli  atti  devono essere restituiti al giudice
rimettente  per una nuova valutazione della rilevanza della questione
medesima.
                              P. Q. M.
    Riuniti i giudizi;
    Ordina  la  restituzione  degli  atti al tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.
                     Il Presidente: Santosuosso
                      Il redattore: Zagrebelsky
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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