N. 120 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 giugno 2000

Ordinanza  emessa  il  5  giugno  2000  dalla  Commissione tributaria
provinciale  di  Parma  sul ricorso proposto da Crociati Parma s.r.l.
contro l'Ufficio del Registro di Parma
Imposta  di  registro  -  Operazioni di societa' ed enti assimilati -
Conferimenti  in  denaro finalizzati alla ricostituzione del capitale
sociale  ridotto  per  perdite - Esenzione dall'imposta proporzionale
anche   oltre   l'ammontare   del   capitale   originario  -  Mancata
discriminazione fra societa' dotate di un capitale sociale "minimo" e
societa'  dotate  di un capitale sociale "adeguato" a fronteggiare le
eventuali perdite - Violazione del principio di eguaglianza.
- D.P.R.  26 aprile 1986, n. 131, parte prima della Tariffa allegata,
  art. 4, nota II.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.9 del 28-2-2001 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha   emesso   la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 1162/1999
depositato il 31 maggio 1999, avverso AV.LIQ/IRR.SAN. - Registro;
    Contro  registro  di  Parma,  proposto  da: Crociati Parma S.r.l.
residente a Parma in piazzale S. Croce n. 7, difeso da: Foschi Andrea
residente a Parma in piazzale S. Lorenzo n. 1/1.

                      Svolgimento del processo

    Con ricorso presentato il 31 maggio 1999 la Crociati Parma S.r.l.
sedente   in   Parma,   in  persona  del  suo  legale  rappresentante
pro-tempore,  impugnava - a mezzo del proprio difensore tecnico dott.
Andrea  Foschi  -  l'avviso  di  liquidazione  e irrogazione sanzioni
notificato in data 21 aprile 1999 a cura dell'Ufficio del Registro di
Parma eccependo l'illegittimita' della pretesa tributaria, in fatto e
in   diritto,   per   i   motivi  tutti  addotti  nello  stesso  atto
introduttivo.
    Con  separata istanza depositata sempre in data 31 maggio 1999 la
societa'  ricorrente  chiedeva  la  sospensione  dell'atto  impugnato
stante l'evidente "fumus boni jiuris" e l'orientamento espresso - nel
merito  -  dalla  Commissione  tributaria adita in altri procedimenti
similari.
    All'udienza  del  21 giugno 1999 fissata per l'esame dell'istanza
di  sospensiva, presente il rappresentante dell'Ufficio, il Collegio,
rilevata   l'irregolarita'   dell'invio   dell'invito  al  ricorrente
(assente), rinviava alla Camera di Consiglio del 5 luglio 1999.
    A  tale successiva udienza, assenti i rappresentanti delle parti,
il Collegio in Camera di Consiglio, non avendo la societa' ricorrente
dedotto  alcunche'  sulla gravita' ed irreparabilita' del pregiudizio
lamentato,  e  ritenendo  che  il  fumus allo stato apparisse dubbio,
respingeva l'istanza di sospensione.
    Resisteva,    nel    merito,    l'Ufficio   del   Registro,   con
controdeduzioni del 13 luglio 1999.
    Con  memoria  depositata il 24 maggio 2000 la societa' ricorrente
contrastava  le  eccezioni  dedotte  dall'Ufficio,  richiamando  -  e
producendo  -  anche recenti pronunce della Suprema Corte alla stessa
favorevoli  (Cass. 15 febbraio 1999 n. 1257; Cass. Sez. trib. civ. 28
gennaio 2000 n. 997), insistendo per l'accoglimento del ricorso.
    Con separata istanza depositata sempre in data 24 maggio 2000, la
societa' ricorrente chiedeva la discussione in pubblica udienza.
    Alla  pubblica  udienza  del 5 giugno 2000 i rappresentanti delle
parti   discutevano   oralmente  la  controversia,  insistendo  nelle
rispettive  domande,  deduzioni ed eccezioni. Il rappresentante della
ricorrente  dichiarava  altresi'  a  verbale  che il capitale sociale
iniziale era di L. 20.000.000.
    La Commissione tributaria provinciale di Parma, Sez. IV;

                            O s s e r v a

    Va  premesso,  in  fatto, che la Crociati Parma S.r.l., avente un
capitale   sociale   di   L. 20.000.000,  con  verbale  di  Assemblea
Straordinaria registrato in data 26 maggio 1998 deliberava di coprire
le  perdite  accumulate  di  L. 607.742.671  mediante azzeramento del
capitale  sociale  di  L. 20.000.000,  utilizzo  di fondi iscritti ad
"altre   riserve"   per   L. 519.742.671  e  utilizzo  di  fondi  per
L. 88.000.000 versati dai soci in proporzione delle rispettive quote,
al  fine  di  azzerare  le residue perdite e ricostituire il capitale
sociale al precedente valore nominale di L. 20.000.000 succitato.
    Presentata   la   denuncia   di  intervenuta  omologa  dell'atto,
l'Ufficio  riteneva  di  assoggettare  ad  imposta proporzionale (1%)
l'importo  di  L. 587.742.671 (= L. 5.880.000) detraendo l'imposta in
misura  fissa  gia'  versata in sede di registrazione (L. 250.000), e
notificava  quindi  l'avviso  di  liquidazione chiedendo il pagamento
della  differenza  di  L. 5.630.000, maggiorato di L. 3.000 per costo
notifiche (oltre interessi maturandi).
    In  diritto,  cio'  premesso  in  fatto,  la  societa' ricorrente
eccepisce   nel   merito   l'illegittimita'   della  maggior  pretesa
tributaria,   sostenendo  la  non  imponibilita'  dell'operazione  di
copertura  perdite  a norma dell'art. 4. Nota II) Tariffa parte prima
allegata  al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986
n. 131,  dopo il recepimento dell'art. 4, secondo comma, lettera b) e
dell'art. 7,  terzo  comma,  della  Direttiva  CEE del 17 luglio 1969
n. 355,  come modificato dalla successiva Direttiva CEE del 10 giugno
1985  n. 303.  Direttive  europee (applicabili nel nostro ordinamento
interno)  secondo le quali sono esonerati da imposizione i versamenti
che non implicano aumenti del capitale sociale.
    Principio   che   risulta   peraltro   recepito  nell'ordinamento
italiano,  essendo stato trasfuso nella succitata Nota II dell'art. 4
Tariffa  parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, ove e'
espressamente  previsto  che  "in  caso  di riduzione di capitale per
perdite,   non   sono   soggetti   all'imposta,  fino  a  concorrenza
dell'ammontare  della  riduzione,  i  conferimenti in denaro relativi
all'aumento di capitale contemporaneamente deliberato".
    L'Ufficio   del  Registro,  nelle  proprie  controdeduzioni,  pur
richiamando  anch'esso  tale disposizione, ne da' una propria opposta
interpretazione  restrittiva, confermando la legittimita' del proprio
operato (assoggettamento ad imposta proporzionale del conferimento in
denaro   "fino  alla  concorrenza  dell'ammontare  della  riduzione")
richiamandosi  sia  ad  una  pronuncia  della  Suprema  Corte  (Cass.
n. 2007/1990),   sia   alla   Circolare   Ministero   delle   Finanze
n. 42/IV/8/242   del  20  dicembre  1993  direzione  centrale  affari
giuridici  e  contabilita' tributaria), chiedendo pertanto il rigetto
del ricorso.
    Alla   pubblica   udienza   di   discussione   il  rappresentante
dell'ufficio  ha  sollevato verbalmente l'eccezione di illegittimita'
costituzionale  del  precitato  art. 4,  nota  2  tariffa allegata al
d.P.R.  131/1986  in  relazione  all'art. 3 Cost., rimarcando come il
sostenere un'interpretazione contraria, e favorevole alla ricorrente,
significherebbe  favorire  le  societa'  con capitale sociale modesto
rispetto   alle   perdite   da   ripianare   e   inadeguato  rispetto
all'attivita'  svolta,  favorendo  la sottocapitalizzazione e creando
disparita'  di trattamento rispetto alle societa' dotate invece di un
adeguato  capitale sociale per far fronte alle eventuali perdite, con
violazione  del  principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della
Costituzione.
    Premesso  che  questo stesso Collegio si e' gia' pronunciato piu'
volte   sulla   controversa   questione,   aderendo   a  quella  tesi
giurisprudenziale  (peraltro, prevalente: v. anche Cass. n. 1257/1999
e  Cass.  Sez.  Trib.  civ. 28 gennaio 2000 n. 997) che interpreta la
norma in senso favorevole al contribuente, tuttavia nella fattispecie
il Collegio ritiene che la questione di illegittimita' costituzionale
sollevata  dall'Ufficio  del  Registro  sia  rilevante  ai fini della
decisione e non manifestamente infondata.
    Risultando  per circostanze pacifiche da un lato che l'originario
capitale  sociale  della  ricorrente  ammonta a L. 20.000.000 e che -
dall'altro  -  la  perdita  da  ripianare  e' pari a L. 607.742.671 e
quindi  macroscopicamente  sproporzionata  rispetto alla modestia del
capitale  sociale  de  quo,  si  deve  rilevare  come  la  situazione
descritta  nel  caso  in  esame  possa  in  effetti  provocare  gravi
disparita'  di  trattamento  nei  confronti  di  quelle  societa' che
costituiscono  invece  un  capitale sociale "adeguato" per far fronte
alle proprie iniziative imprenditoriali.
    Nell'ipotesi  infatti  in  cui una societa' abbia sottoscritto un
capitale  sociale minimo, nel momento in cui si verifichino poi delle
perdite,  i  conferimenti  in  denaro  utilizzati  per  farvi  fronte
andrebbero  esenti  da  tassazione, mentre per contro nell'ipotesi in
cui  sin  dall'origine  una  societa'  si  sia  dotata di un adeguato
capitale  sociale, onde far fronte con il medesimo anche ad eventuali
perdite   d'esercizio   (senza   necessita'  quindi  di  ricorrere  a
conferimenti  in denaro per coprire le perdite) quest'ultima societa'
avrebbe  gia' corrisposto la normale tassazione senza poter usufruire
delle esenzioni fiscali di cui sopra.
    Cio'  potrebbe  peraltro  incentivare  le  societa' costituende a
dotarsi  di  un capitale sociale "minimo" per poi eludere il prelievo
fiscale in un momento successivo, utilizzando la procedura in esame.
    Conclusivamente,  per i motivi suesposti, il Collegio ritiene che
la  Nota  II  dell'art. 4  Tariffa  parte prima allegata al d.P.R. 26
aprile 1986 n. 131, ove prevede che "in caso di riduzione di capitale
per  perdite,  non  sono  soggetti  all'imposta,  fino  a concorrenza
dell'ammontare  della  riduzione,  i  conferimenti in denaro relativi
all'aumento   di  capitale  contemporaneamente  deliberato",  sia  in
contrasto  con  l'art. 3  della  Costituzione  nella parte in cui non
discrimina  tra  societa'  che abbiano un capitale sociale "minimo" e
quelle  che  invece  abbiano  un  capitale sociale "adeguato" per far
fronte alle proprie iniziative imprenditoriali, in base all'attivita'
esercitata.
    La  predetta  questione  viene quindi ritenuta non manifestamente
infondata,   stanti   i   profili  di  violazione  dell'art. 3  della
Costituzione  suddetti, nonche' rilevante poiche' dalla sua decisione
dipende la definizione del presente giudizio.
    Gli   atti   devono   pertanto   essere   trasmessi   alla  Corte
costituzionale, previa sospensione del presente giudizio.
                              P. Q. M.
    Dichiara  sospeso il giudizio in corso, in attesa della pronuncia
della sentenza della Corte costituzionale;
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale;
    Manda  alla  segreteria  affinche' copia della presente ordinanza
venga  notificata  alle  due parti in causa, Presidente del Consiglio
dei  ministri  e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento.
        Parma, addi' 5 giugno 2000.
                       Il Presidente: Ciccio'
                        Il relatore: Cornelli
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