N. 120 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 giugno 2000
Ordinanza emessa il 5 giugno 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Parma sul ricorso proposto da Crociati Parma s.r.l. contro l'Ufficio del Registro di Parma Imposta di registro - Operazioni di societa' ed enti assimilati - Conferimenti in denaro finalizzati alla ricostituzione del capitale sociale ridotto per perdite - Esenzione dall'imposta proporzionale anche oltre l'ammontare del capitale originario - Mancata discriminazione fra societa' dotate di un capitale sociale "minimo" e societa' dotate di un capitale sociale "adeguato" a fronteggiare le eventuali perdite - Violazione del principio di eguaglianza. - D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, parte prima della Tariffa allegata, art. 4, nota II. - Costituzione, art. 3.(GU n.9 del 28-2-2001 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1162/1999 depositato il 31 maggio 1999, avverso AV.LIQ/IRR.SAN. - Registro; Contro registro di Parma, proposto da: Crociati Parma S.r.l. residente a Parma in piazzale S. Croce n. 7, difeso da: Foschi Andrea residente a Parma in piazzale S. Lorenzo n. 1/1. Svolgimento del processo Con ricorso presentato il 31 maggio 1999 la Crociati Parma S.r.l. sedente in Parma, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, impugnava - a mezzo del proprio difensore tecnico dott. Andrea Foschi - l'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni notificato in data 21 aprile 1999 a cura dell'Ufficio del Registro di Parma eccependo l'illegittimita' della pretesa tributaria, in fatto e in diritto, per i motivi tutti addotti nello stesso atto introduttivo. Con separata istanza depositata sempre in data 31 maggio 1999 la societa' ricorrente chiedeva la sospensione dell'atto impugnato stante l'evidente "fumus boni jiuris" e l'orientamento espresso - nel merito - dalla Commissione tributaria adita in altri procedimenti similari. All'udienza del 21 giugno 1999 fissata per l'esame dell'istanza di sospensiva, presente il rappresentante dell'Ufficio, il Collegio, rilevata l'irregolarita' dell'invio dell'invito al ricorrente (assente), rinviava alla Camera di Consiglio del 5 luglio 1999. A tale successiva udienza, assenti i rappresentanti delle parti, il Collegio in Camera di Consiglio, non avendo la societa' ricorrente dedotto alcunche' sulla gravita' ed irreparabilita' del pregiudizio lamentato, e ritenendo che il fumus allo stato apparisse dubbio, respingeva l'istanza di sospensione. Resisteva, nel merito, l'Ufficio del Registro, con controdeduzioni del 13 luglio 1999. Con memoria depositata il 24 maggio 2000 la societa' ricorrente contrastava le eccezioni dedotte dall'Ufficio, richiamando - e producendo - anche recenti pronunce della Suprema Corte alla stessa favorevoli (Cass. 15 febbraio 1999 n. 1257; Cass. Sez. trib. civ. 28 gennaio 2000 n. 997), insistendo per l'accoglimento del ricorso. Con separata istanza depositata sempre in data 24 maggio 2000, la societa' ricorrente chiedeva la discussione in pubblica udienza. Alla pubblica udienza del 5 giugno 2000 i rappresentanti delle parti discutevano oralmente la controversia, insistendo nelle rispettive domande, deduzioni ed eccezioni. Il rappresentante della ricorrente dichiarava altresi' a verbale che il capitale sociale iniziale era di L. 20.000.000. La Commissione tributaria provinciale di Parma, Sez. IV; O s s e r v a Va premesso, in fatto, che la Crociati Parma S.r.l., avente un capitale sociale di L. 20.000.000, con verbale di Assemblea Straordinaria registrato in data 26 maggio 1998 deliberava di coprire le perdite accumulate di L. 607.742.671 mediante azzeramento del capitale sociale di L. 20.000.000, utilizzo di fondi iscritti ad "altre riserve" per L. 519.742.671 e utilizzo di fondi per L. 88.000.000 versati dai soci in proporzione delle rispettive quote, al fine di azzerare le residue perdite e ricostituire il capitale sociale al precedente valore nominale di L. 20.000.000 succitato. Presentata la denuncia di intervenuta omologa dell'atto, l'Ufficio riteneva di assoggettare ad imposta proporzionale (1%) l'importo di L. 587.742.671 (= L. 5.880.000) detraendo l'imposta in misura fissa gia' versata in sede di registrazione (L. 250.000), e notificava quindi l'avviso di liquidazione chiedendo il pagamento della differenza di L. 5.630.000, maggiorato di L. 3.000 per costo notifiche (oltre interessi maturandi). In diritto, cio' premesso in fatto, la societa' ricorrente eccepisce nel merito l'illegittimita' della maggior pretesa tributaria, sostenendo la non imponibilita' dell'operazione di copertura perdite a norma dell'art. 4. Nota II) Tariffa parte prima allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, dopo il recepimento dell'art. 4, secondo comma, lettera b) e dell'art. 7, terzo comma, della Direttiva CEE del 17 luglio 1969 n. 355, come modificato dalla successiva Direttiva CEE del 10 giugno 1985 n. 303. Direttive europee (applicabili nel nostro ordinamento interno) secondo le quali sono esonerati da imposizione i versamenti che non implicano aumenti del capitale sociale. Principio che risulta peraltro recepito nell'ordinamento italiano, essendo stato trasfuso nella succitata Nota II dell'art. 4 Tariffa parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, ove e' espressamente previsto che "in caso di riduzione di capitale per perdite, non sono soggetti all'imposta, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione, i conferimenti in denaro relativi all'aumento di capitale contemporaneamente deliberato". L'Ufficio del Registro, nelle proprie controdeduzioni, pur richiamando anch'esso tale disposizione, ne da' una propria opposta interpretazione restrittiva, confermando la legittimita' del proprio operato (assoggettamento ad imposta proporzionale del conferimento in denaro "fino alla concorrenza dell'ammontare della riduzione") richiamandosi sia ad una pronuncia della Suprema Corte (Cass. n. 2007/1990), sia alla Circolare Ministero delle Finanze n. 42/IV/8/242 del 20 dicembre 1993 direzione centrale affari giuridici e contabilita' tributaria), chiedendo pertanto il rigetto del ricorso. Alla pubblica udienza di discussione il rappresentante dell'ufficio ha sollevato verbalmente l'eccezione di illegittimita' costituzionale del precitato art. 4, nota 2 tariffa allegata al d.P.R. 131/1986 in relazione all'art. 3 Cost., rimarcando come il sostenere un'interpretazione contraria, e favorevole alla ricorrente, significherebbe favorire le societa' con capitale sociale modesto rispetto alle perdite da ripianare e inadeguato rispetto all'attivita' svolta, favorendo la sottocapitalizzazione e creando disparita' di trattamento rispetto alle societa' dotate invece di un adeguato capitale sociale per far fronte alle eventuali perdite, con violazione del principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione. Premesso che questo stesso Collegio si e' gia' pronunciato piu' volte sulla controversa questione, aderendo a quella tesi giurisprudenziale (peraltro, prevalente: v. anche Cass. n. 1257/1999 e Cass. Sez. Trib. civ. 28 gennaio 2000 n. 997) che interpreta la norma in senso favorevole al contribuente, tuttavia nella fattispecie il Collegio ritiene che la questione di illegittimita' costituzionale sollevata dall'Ufficio del Registro sia rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata. Risultando per circostanze pacifiche da un lato che l'originario capitale sociale della ricorrente ammonta a L. 20.000.000 e che - dall'altro - la perdita da ripianare e' pari a L. 607.742.671 e quindi macroscopicamente sproporzionata rispetto alla modestia del capitale sociale de quo, si deve rilevare come la situazione descritta nel caso in esame possa in effetti provocare gravi disparita' di trattamento nei confronti di quelle societa' che costituiscono invece un capitale sociale "adeguato" per far fronte alle proprie iniziative imprenditoriali. Nell'ipotesi infatti in cui una societa' abbia sottoscritto un capitale sociale minimo, nel momento in cui si verifichino poi delle perdite, i conferimenti in denaro utilizzati per farvi fronte andrebbero esenti da tassazione, mentre per contro nell'ipotesi in cui sin dall'origine una societa' si sia dotata di un adeguato capitale sociale, onde far fronte con il medesimo anche ad eventuali perdite d'esercizio (senza necessita' quindi di ricorrere a conferimenti in denaro per coprire le perdite) quest'ultima societa' avrebbe gia' corrisposto la normale tassazione senza poter usufruire delle esenzioni fiscali di cui sopra. Cio' potrebbe peraltro incentivare le societa' costituende a dotarsi di un capitale sociale "minimo" per poi eludere il prelievo fiscale in un momento successivo, utilizzando la procedura in esame. Conclusivamente, per i motivi suesposti, il Collegio ritiene che la Nota II dell'art. 4 Tariffa parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, ove prevede che "in caso di riduzione di capitale per perdite, non sono soggetti all'imposta, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione, i conferimenti in denaro relativi all'aumento di capitale contemporaneamente deliberato", sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non discrimina tra societa' che abbiano un capitale sociale "minimo" e quelle che invece abbiano un capitale sociale "adeguato" per far fronte alle proprie iniziative imprenditoriali, in base all'attivita' esercitata. La predetta questione viene quindi ritenuta non manifestamente infondata, stanti i profili di violazione dell'art. 3 della Costituzione suddetti, nonche' rilevante poiche' dalla sua decisione dipende la definizione del presente giudizio. Gli atti devono pertanto essere trasmessi alla Corte costituzionale, previa sospensione del presente giudizio.
P. Q. M. Dichiara sospeso il giudizio in corso, in attesa della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla segreteria affinche' copia della presente ordinanza venga notificata alle due parti in causa, Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Parma, addi' 5 giugno 2000. Il Presidente: Ciccio' Il relatore: Cornelli 01C0195