N. 121 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 2000

Ordinanza  emessa  il  12  dicembre  2000  dal tribunale di Aosta nel
procedimento civile vertente tra Rolland Arduino e Vuillermin Ivan ed
altri
Elezioni  -  Regione  Valle  d'Aosta  -  Cause  di  ineleggibilita' -
Impedimento  alla nomina alla carica di sindaco e di vice sindaco per
chi  abbia  ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini entro il
secondo grado che coprano nell'amministrazione del comune il posto di
segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di
appaltatore  di  lavori  (caso di specie) o di servizi comunali, o in
qualunque  modo  di  fideiussore  - Omessa previsione in tali ipotesi
dell'incompatibilita'  come  stabilito  dalla  legislazione statale a
seguito della Sentenza della Corte costituzionale n. 450/2000 e dalla
stessa   legge   regionale   riguardo   ai   soggetti  che  rivestono
direttamente   la  qualita'  di  appaltatori  di  lavori  comunali  -
Disparita'  di  trattamento  di  situazioni  omogenee - Incidenza sul
principio di elettorato passivo.
- Legge Regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, art. 9, comma 1,
  lett. d).
- Costituzione, artt. 3 e 51.
(GU n.9 del 28-2-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa iscritta al
n. 758  Ruolo  generale dell'anno 2000 promossa da Rolland Arduino in
punto: ricorso in materia di elettorato passivo.
    Rilevato  che  con  ricorso  depositato  in  data  22 giugno 2000
Rolland  Arduino  ha  chiesto,  tra  l'altro,  che venisse dichiarata
l'ineleggibilita'  di Ivan Vuillermin alla carica di vice sindaco del
comune  di  Challand  Saint  Victor  ai  sensi  dell'art. 9, comma 1,
lettera  d),  della legge regionale Valle d'Aosta n. 4 del 9 febbraio
1995,  in  quanto discendente di amministratore unico di societa' che
ha  assunto  la  qualita'  di  appaltatrice  di  lavori per il comune
medesimo.
    La   norma   in   esame   (la   quale   contempla  le  "cause  di
ineleggibilita'  alla  carica  di sindaco e di vice sindaco") prevede
che  non  possa  essere  eletto  alle  cariche  in  questione "chi ha
ascendenti  o  discendenti  ovvero  parenti  o affini fino al secondo
grado,  che  coprano  nell'amministrazione  del  comune  il  posto di
segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di
appaltatore  di  lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di
fideiussore".
    L'art. 16,  lettera b), della stessa legge regionale (con rubrica
"incompatibilita'")  prevede invece che non possa ricoprire la carica
di  sindaco,  vice  sindaco,  consigliere comunale o circoscrizionale
anche colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri
di   rappresentanza   o   coordinamento   ha  parte,  direttamente  o
indirettamente,  in  servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o
appalti nell'interesse del comune.
    Ritenuto  che  l'art. 9,  lettera  d),  sopra  citato  (il  quale
riproduce  la previsione gia' contenuta nell'art. 6 del d.P.R. n. 570
del  1960)  prevede  indubbiamente,  per  come e' reso evidente dalla
stessa  rubrica  e dal tenore letterale della norma ("Non puo' essere
eletto  sindaco  o  vice sindaco"), una causa di ineleggibilita' alla
carica  di vice sindaco (il quale viene eletto a suffragio universale
e  diretto)  collegata,  tra  l'altro,  alla  circostanza  di  essere
prossimo congiunto di soggetto che abbia parte in appalti del comune.
    Per   la   medesima   legge,   tuttavia,   costituisce  causa  di
incompatibilita' alla stessa carica di vice sindaco l'avere parte, in
proprio,  in appalti nell'interesse del comune, situazione che appare
piu' grave di quella sopra menzionata.
    Sotto  tale  profilo l'art. 9, lettera d), della legge regionale,
nel  prevedere  come  causa  di  ineleggibilita'  di  un  soggetto un
impedimento  oggettivamente  meno  grave di quello che, per lo stesso
soggetto,   comporta   l'esistenza   di   una   causa   di   semplice
incompatibilita',  pare  non rispondere al principio di eguaglianza e
ragionevolezza  di  cui  all'art. 3  della  Costituzione  e, al tempo
stesso,  risulta ledere irragionevolmente il diritto all'accesso alle
cariche  pubbliche garantito dall'art. 51 della Costituzione, diritto
al   quale   viene  apportata  una  limitazione  non  necessaria  ne'
ragionevolmente proporzionata.
    Risulta  quindi  non  manifestamente  infondata  la  questione di
legittimita' costituzionale della norma in esame per violazione degli
artt. 3 e 51 della Costituzione.
    Tale   convincimento  trova  del  resto  conforto  nella  recente
sentenza  con  cui  la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale
illegittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 570 del 1960,
pronunziando  in  fattispecie  analoga  a  quella  posta all'esame di
questo tribunale.
    Ritenuto che la questione e' senz'altro rilevante, essendo questo
giudice chiamato a pronunziarsi proprio sulla pretesa ineleggibilita'
alla  carica  di  vice  sindaco in applicazione dell'art. 9, comma 1,
lettera d), della legge regionale Valle d'Aosta n. 4 del 1995.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e
23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta infondatezza della
questione   di   legittimita'   costituzionale  della  norma  di  cui
all'art. 9,  comma 1, lettera d), della legge regionale Valle d'Aosta
n. 4/1995 per violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione;
    Ordina la remissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  la sospensione del presente giudizio sino alla decisione
della predetta Corte;
    Manda  alla  cancelleria di notificare la presente ordinanza alle
parti  in  causa,  al pubblico ministero in sede, al presidente della
giunta regionale della Valle d'Aosta;
    Dispone  altresi'  che  la  presente  ordinanza sia comunicata al
presidente  del consiglio regionale Valle d'Aosta e al Presidente del
Consiglio dei ministri.
    Cosi' deciso in Aosta il 12 dicembre 2000.
                     Il Presidente: Garbellotto
Il giudice estensore: Colazingari
01C0196