N. 127 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2000
Ordinanza emessa il 20 novembre 2000 dal tribunale di Milano su atti relativi a Corte di appello di Torino - sez. per i minorenni - di Torino sul reclamo proposto da W.D.M. ed altra Adozione - Adozione di minori in casi particolari (nella specie, minore figlio naturale del coniuge dell'adottante) - Assunzione del cognome dell'adottante anteposto a quello del minore - Possibilita' per il minore adottato in casi particolari o per i rappresentanti legali dello stesso o per gli adottanti di ottenere dal tribunale per i minorenni, nell'interesse del minore, che lo stesso mantenga il suo precedente cognome o anteponga o aggiunga o sostituisca il cognome dell'adottante al suo precedente - Esclusione - Violazione di diritto fondamentale della personalita' - Disparita' di trattamento rispetto alla disciplina stabilita dall'art. 262, terzo comma, cod. civ., riguardo all'analoga fattispecie del padre che riconosce per secondo il figlio naturale gia' riconosciuto dalla madre - Violazione dei princi'pi di tutela dei figli naturali e dei minori. - Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 55. - Costituzione, artt. 2, 3, secondo comma, 30, terzo comma, e 31, secondo comma.(GU n.9 del 28-2-2001 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile introdotto con reclamo in data 25 ottobre 2000 da W. D. M. e G.E., avverso il provvedimento del tribunale per i minorenni di Torino 13 aprile 2000, depositato il 30 giugno 2000, che, a mente dell'art. 44 legge 4 maggio 1983 n. 184 dichiarava farsi luogo all'adozione del minore G. A. da parte del signor W. D. M. e dichiarava inammissibile l'istanza per l'assunzione da parte del minore del cognome W. in sostituzione di quello materno. O s s e r v a 1. - Con decreto 13 aprile 2000 il tribunale per i minorenni di Torino ha dichiarato farsi luogo all'adozione in casi particolari del minore G. A., figlio naturale riconosciuto di G. E. da parte del signor W. D. M., coniuge di essa G. E., versandosi nella situazione di cui 44, lett. b), della legge 4 maggio 1983, n. 184. L'adottante e la madre del bambino avevano formalmente richiesto che il tribunale per i minorenni attribuisse all'adottando il solo cognome W., dell'adottante, sostituendolo al proprio, per non porlo in una posizione differenziata, se non deteriore, rispetto all'altro loro figlio W. S. C. il quale porta il cognome paterno. Il Tribunale per i minorenni ha dichiarato inammissibile tale istanza cosi' motivando: "La giurisprudenza di questo Tribunale per i minorenni ritiene che non sia derogabile il disposto degli artt. 55 legge n. 184/1983 e 299 cod. civ., nel senso che l'adozione in casi particolari comporta l'assunzione del cognome dell'adottante, anteposto a quello del minore. Alle esigenze richiamate nel ricorso introduttivo potranno eventualmente far fronte ricorrendo alla disciplina generale prevista per il cambio del cognome" Con siffatta concisa argomentazione il tribunale per i minorenni ha voluto significare quattro punti relativamente all'attribuzione di cognome nell'adozione in casi particolari: a) che la legge prevede regole rigide e automatiche di attribuzione del cognome; b) che pronunciata tale adozione tocca percio' all'ufficiale di stato civile di provvedere alla modifica del cognome secondo i criteri automatici di legge e non al tribunale per i minorenni di scegliere il cognome con una propria valutazione dell'interesse del minore (di qui l'inammissibilita' dell'istanza di attribuzione del cognome che era stata rivolta al tribunale per i minorenni); c) che comunque per il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore e poi adottato dal coniuge di quel genitore e' applicabile la disciplina dell'art. 299, comma 1, del codice civile ("L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio") e non quella dell'art. 299, comma 2, ult. parte che per "il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori" (secondo l'implicita interpretazione del tribunale per i minorenni di Torino, da entrambi i genitori) prevede "l'assunzione del cognome dell'adottante"; d) che stante tale automatismo, per attribuire al minore il cognome che corrisponde al suo migliore interesse i genitori, quali suoi legali rappresentanti, devono ricorrere alla comune procedura amministrativa di cambiamento del cognome. Contro la decisione hanno presentato reclamo l'adottante W. D. M. e la madre G. E., chiedendo espressamente che in riforma del provvedimento impugnato la sezione per i minorenni della Corte di appello dichiari ammissibile l'istanza di attribuzione di cognome e, quindi, nell'interesse del minore disponga la sostituzione del cognome W. al cognome G. 2. - Al riguardo questa Corte non puo' che porre preliminarmente la questione se il rinvio che l'art. 55 legge 4 maggio 1983, n. 184, fa all'art. 299, comma 1, del codice civile, stabilendo un automatismo di attribuzione da parte dell'ufficiale di stato civile del cognome al minore adottato in casi particolari, sia conforme alla Costituzione o se invece il tribunale per i minorenni al momento in cui pronuncia l'adozione in casi particolari non debba decidere sul cognome quando ravvisi che sia interesse del minore assumere il cognome in forma diversa da quella prevista dall'art. 299 del codice civile. La questione nella fattispecie e' rilevante perche', se fossero conformi alla Costituzione queste disposizioni di legge che prevedono un automatismo di attribuzione del cognome all'adottato in casi particolari, il Tribunale per i minorenni non avrebbe il potere di attribuire il cognome, sicche' si dovrebbe confermare la decisione impugnata di dichiarare inammissibile la domanda - riproposta in questo grado di appello - dei signori W. D. M. e G. E. rivolta a ottenere che sia l'autorita' giudiziaria minorile a decidere nell'interesse del minore sul cognome dell'adottato in casi particolari e pertanto, ravvisata la propria competenza, a deliberare la sostituzione del cognome W. al cognome G. 3. - Oltre che rilevante, la questione non appare manifestamente infondata perche' la disciplina legislativa sembra contrastare per alcuni aspetti con i principi di protezione dei minori riconosciuti dalla Costituzione. Innanzi tutto non c'e' una spiegazione ragionevole perche' nell'adozione in casi particolari dei minori si faccia un rinvio generalizzato, per l'attribuzione del cognome, alla normativa dell'adozione degli adulti, uniformando su questo punto la disciplina di due istituti che, sebbene abbiano in comune la natura non legittimante, appaiono e sono completamente diversi. Infatti, mentre l'adozione degli adulti comporta essenzialmente la scelta di un erede che assume un cognome e riceve poi quale erede i beni, l'adozione in casi particolari risponde sempre ad un bisogno di famiglia di un minore e fa sorgere il dovere dell'adottante di mantenere, istruire e educare l'adottato (art. 48 legge n. 184/1983) istituendo un legame di effettiva genitorialita'. L'assimilazione per la disciplina del cognome dell'adozione in casi particolari alla normativa dell'adozione degli adulti parifica dunque condizioni profondamente dissimili senza tenere conto che nell'adozione in casi particolari abbiamo un minorenne per il quale, secondo un principio generale, bisogna valutare nella fattispecie concreta quale sia il suo interesse, adeguando la scelta del cognome alla particolare identita' sociale che egli assume a seguito dell'adozione. Gia' sotto questo profilo puo' ritenersi, per il trattamento uguale di situazioni cosi' diverse e per la sottrazione del minore adottato in casi particolari ad una valutazione di quale cognome risponda al suo interesse, che ci sia violazione della Costituzione negli artt. 2 (mancato riconoscimento del diritto del minore al cognome piu' opportuno per la formazione della sua personalita' nella famiglia adottiva), 3, secondo comma, (impedimento del pieno sviluppo della personalita' del minore attraverso il cognome che identifichi la sua appartenenza familiare o adottiva), 30, terzo comma, (tutela dei diritti dei figli nati fuori del matrimonio quando l'adozione in casi particolare si riferisca a figli naturali riconosciuti) e 31, secondo comma, (protezione della gioventu' favorendo gli istituti necessari a tale scopo, fra cui l'attribuzione del cognome che meglio risponda all'identita' sociale che, attraverso l'inserimento nella famiglia adottiva, egli viene ad assumere). 4. - Il tema della conformita' alla Costituzione della disciplina dell'attribuzione del cognome al minore adottato in casi particolari merita di essere ancora approfondito sotto il profilo della congruita' di tale disciplina all'interesse del minore e della sua rispondenza a criteri di ragionevolezza nella diversita' delle situazioni per cui interviene l'adozione in casi particolari. La prima situazione e' l'adozione di minore orfano da parte di parenti o di persone con un rapporto significativo con esso minore preesistente alla perdita dei genitori (art. 44, lett. a), della legge n. 184/1983). Nel caso che adottanti siano parenti (i casi piu' frequenti sono l'adozione da parte di nonni o zii) spesso si desidera, ed e' interesse del minore, che egli conservi il cognome che ricorda le sue radici, in contrasto con la rigidita' della statuizione dell'art. 299 del codice civile. Quanto all'adozione da parte di persone con un preesistente rapporto stabile e duraturo con il minore, possono prospettarsi come piu' opportune tutte le possibilita', dalla sostituzione del cognome precedente con quello adottivo se il minore era gia' in stato di abbandono, al mantenimento del precedente cognome quando gli adottanti vivono nello stesso contesto sociale dei genitori defunti e il cognome per il bambino e' elemento costitutivo ormai definitivo della sua identita' personale, all'aggiunta o all'anticipo del cognome degli adottanti nelle situazioni intermedie; e' evidente che la disciplina rigida dell'attribuzione del cognome dell'art. 299 del codice civile non si avvicina a rispondere a queste richieste e non permette di attuare il migliore interesse del minore. La seconda situazione e' che il coniuge adotti in casi particolari il figlio dell'altro coniuge (art. 44, lett. b), legge n. 184/1983). Anche in questo caso possono ipotizzarsi come conformi all'interesse del minore delle attribuzioni di cognome diverse, che dipendono dal grado di presenza o di lontananza del padre o della madre, legittimi o naturali, di cui il genitore adottivo-coniuge occupa il posto (in alcuni casi il padre legittimo non e' neppure ricordato dal figlio o da tempo e' sparito senza esercitare piu' i suoi doveri, sicche' pare preferibile toglierne il cognome), dalla morte del primo genitore, dalla condizione di adottato figlio naturale di ragazza-madre, dall'esistenza di fratelli con diverso cognome, dalla conoscenza ormai nota nei rapporti sociali del cognome attuale come qualita' della personalita' e autonomo segno distintivo dell'identita' personale (come nel caso del ragazzo gia' grandicello, orfano di padre adottato dal nuovo marito della madre, il quale chiede di continuare il suo cognome). A queste ragioni molteplici non rispondono i criteri di attribuzione dettati dall'art. 299 codice civile. La terza situazione (art. 44, lett. c), della legge n. 184/1983) e' l'impossibilita' che si possa procedere ad un affidamento preadottivo (e alla successiva adozione) di un bambino presso una coppia genitoriale che risponda ai requisiti legislativi, o perche' non si trovano persone idonee all'adozione che accettino quel bambino (perche', ad esempio, affetto da grave handicap) o perche' il minore e' gia' ben inserito in una famiglia non avente i requisiti legislativi con cui ha instaurato una relazione profonda: in entrambi i casi abbiamo un minore abbandonato dalla famiglia di origine, che ha bisogno di una nuova famiglia definitiva e il cui interesse e' quasi sempre di avere il solo cognome dell'adottante, a fronte di una disciplina dettata dall'art. 299 del codice civile che detta regole diverse per l'attribuzione del cognome in relazione allo stato precedente all'abbandono di figlio legittimo, figlio naturale riconosciuto o figlio naturale non riconosciuto. Appare chiaro che anche in questo caso la correlazione fra disciplina legislativa dell'attribuzione del cognome e condizione reale del minore e' priva di fondata giustificazione. In conclusione, la non ragionevolezza della disciplina dell'attribuzione del cognome dettata dall'art. 299 codice civile per tutti i casi di adozione in casi particolari e il contrasto dei suoi automatismi con la valutazione di quale possa essere in concreto l'interesse del minore fanno ritenere che sia contrastante con la Costituzione il rinvio che fa ad essa l'art. 55 della legge n. 184/1983, invece di prevedere che il tribunale per i minorenni possa, derogando, valutare quale possa essere in concreto il migliore interesse del minore quanto all'attribuzione del cognome. 5. - A indurre a non considerare manifestamente infondata la questione di costituzionalita' del rinvio che l'art. 55 della legge dell'adozione fa all'art. 299 codice civile per la disciplina del cognome sono ancora due altre considerazioni. La prima e' che il nostro ordinamento, nella fattispecie analoga di un nuovo esercente la potesta' che subentra, quella del padre che riconosce per secondo il figlio naturale minore gia' riconosciuto dalla madre, attribuisce nell'interesse del minore al tribunale per i minorenni la decisione circa l'assunzione del cognome (art. 262, comma 3, del codice civile). La Corte costituzionale con sentenza 23 luglio 1996, n. 297, ha interpretato nel modo piu' ampio questo potere del giudice, il quale per costante giurisprudenza oggi puo' sostituire o mantenere il primo cognome, ovvero anteporre o posporre al primo cognome materno quello del padre che per secondo ha riconosciuto. Ci si chiede allora se abbia una qualche giustificazione la diversa disciplina del cognome dettata per l'adozione in casi particolari o se invece, per il fatto che sono trattate in modo diverso situazioni cosi' vicine, non debba ritenersi incostituzionale l'art. 55 legge n. 184/1983 nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 299 del codice civile, non consente al minore adottato in casi particolari, o al suo adottante o agli esercenti la potesta', di ottenere dal tribunale per i minorenni, a seconda dell'interesse del minore, di mantenere il precedente cognome del minore o di anteporre o aggiungere o di sostituire il cognome dell'adottante al precedente, cosi' come avviene nell'ipotesi di cui all'art. 262, comma 3, cod. civ. La seconda considerazione e' che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ormai affermato un indirizzo che, in ritenuto contrasto con l'art. 2 della Costituzione, ha rotto alcune ipotesi consolidate di automatismo dell'attribuzione dei cognomi in presenza di interessi costituzionalmente protetti (quello della conservazione del cognome come elemento costitutivo dell'identita' personale del singolo, di qualita' della sua personalita' e di proiezione esterna di essa), consentendo al giudice in questi casi di attribuire o mantenere un determinato cognome diverso da quello che spetterebbe secondo la disciplina legislativa. Si tratta della gia' citata sentenza n. 297/1996 relativa all'art. 262 cod. civ. e della sentenza 3 febbraio 1993, n. 13, di incostituzionalita' dell'art. 165 r.d. n. 1238/1939. Per l'analogia con queste due ipotesi appare non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 2 della Costituzione, la questione di legittimita' dell'art. 55 legge n. 184/1983 dove, dettando per il cognome una disciplina automatica per il rinvio all'art. 299 del codice civile, non consente quanto meno che il minore gia' grandicello con l'adozione in casi particolari possa conservare il suo cognome quale elemento costitutivo dell'identita' personale gia' assunta, costringendolo a scegliere fra adozione o conservazione del cognome, ma non prevede nemmeno che, in presenza di accertato interesse del minore, i suoi legali rappresentanti o l'adottante o il minore stesso possano ottenere dal giudice che il minore abbia, in occasione dell'adozione in casi particolari, un cognome diverso da quello che gli sarebbe attribuito dall'ufficiale di stato civile, con una tutela della nuova identita' personale, familiare e sociale che potra' assumere come la piu' propria. 6. - Per completezza si deve aggiungere che non puo' valere in senso contrario l'argomento, addotto dal tribunale per i minorenni di Torino nel caso in esame, che i legali rappresentanti potrebbe comunque ricorrere per la modifica del cognome - attribuito con cosi' rigidi automatismi all'adottato in casi particolari - alla comune procedura amministrativa di cambiamento del cognome del figlio con decreto del Presidente della Repubblica in base alla normativa di cui all'art. 153 r.d. n. 1238/1939. Infatti, la decisione amministrativa di cambiamento del cognome prescinde da una valutazione dell'interesse del minore ed e' assunta secondo parametri ben diversi da quello di valutazione di un suo interesse sostanziale secondo la cultura dell'infanzia, mentre e' importante che il tribunale per i minorenni - quando n'e' richiesto - attribuisca il cognome nel momento in cui dichiara l'adozione in casi particolari ove ravvisi che corrisponda ad un migliore interesse del minore derogare alla disciplina di cui all'art. 299 del codice civile, mantenendo al minore il suo precedente cognome o anteponendo o aggiungendo o sostituendo il cognome dell'adottante al precedente.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55 legge 4 maggio 1983, n. 184 nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 299 del codice civile, non consente che il minore adottato in casi particolari o i suoi legali rappresentanti o gli adottanti possano ottenere dal tribunale per i minorenni, nell'interesse del minore, che il minore mantenga il suo precedente cognome o anteponga o aggiunga o sostituisca il cognome dell'adottante al suo precedente, in modo difforme dal cognome che gli sarebbe attribuito secondo la disciplina dell'art. 299 del codice civile, con riferimento agli artt. 2, 3 secondo comma, 30 terzo comma, 31 secondo comma della Costituzione; Solleva la questione di legittimita' costituzionale della detta norma; sospende il giudizio in corso; Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, corredati delle prove delle avvenute comunicazioni e notificazioni di cui sopra; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Torino, addi' 20 novembre 2000. Il Presidente estensore: Paze' 01c0202