N. 134 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 giugno 2000
Ordinanza emessa il 28 giugno 2000 dal tribunale amministrativo regionale della Puglia sez. staccata di Lecce sul ricorso proposto da Cascione Giovanni contro comune di Galatina Impiego pubblico - Diritto degli impiegati civili dello Stato al trattamento economico nella misura stabilita dalla legge - Retribuibilita' delle mansioni superiori esercitate - Esclusione, secondo l'indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente, ma costituente "diritto vivente" - Violazione del principio dell'equa retribuzione considerato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale di immediata efficacia precettiva - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 57/1989, 296/1990, 236/1992 e 101/1995. - D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33. - Costituzione, art. 36.(GU n.9 del 28-2-2001 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso R.G. n. 3321/1994 proposto da Giovanni Cascione, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Galluccio Mezio, come da mandato a margine del ricorso, presso lo studio dello stesso in Lecce, piazza Mazzini n. 72 elettivamente domiciliato. Contro il comune di Galatina, in persona del sindaco in carica pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtu' di mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio e presupposta delibera di G.M., dall'avv. A. Lino Spedicato, presso lo studio dello stesso in Lecce, via Calabria n. 1 elettivamente domiciliato, per l'annullamento della deliberazione della Giunta comunale di Galatina n. 812 del 5 agosto 1994 e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale per la declaratoria del diritto del ricorrente alla percezione delle differenze retributive tra la IV qualifica funzionale, qualifica di inquadramento formale e quella corrispondente alle mansioni svolte, riconducibili alla VI qualifica funzionale, a far tempo del 1983, oltre rivalutazione monetaria e interessi fino alla data di effettivo soddisfo, nonche' per la declaratoria perdurando lo svolgimento dei compiti superiori, del diritto del ricorrente alla percezione del tratttamento economico corrispondente alla VI qualifica funzionale. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti di causa; Udito all'udienza del 28 giugno 2000, il relatore dott. Luigi Viola; uditi altresi', l'avv. Persico in sostituzione di Galluccio Mezio per il ricorrente e l'avv. Aprile in sostituzione di Spedicato per l'amministrazione resistente; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Il ricorrente, dipendente di ruolo del comune di Galatina con la qualifica di collaboratore amministrativo, inquadrato nella IV qualifica funzionale e addetto dal 1977 all'ufficio tecnico comunale ha impugnato, sul presupposto di aver svolto mansioni superiori (riconducibili alla VI qualifica funzionale) dal 1983 in seguito a formale incarico, la deliberazione di G.M. n. 812/1994 (emessa a seguito dell'attivazione della procedura di constatazione dell'illegittimo silenzio della p.a. su precedente istanza e reiettiva delle sue richieste) ed ha chiesto l'accertamento dell'espletamento, da parte sua, delle suddette mansioni superiori con riconoscimento dei conseguenti benefici economici. In particolare, la difesa del Cascione ha sostenuto che l'atto della giunta municipale del comune di Galatina sarebbe affetto da illegittimita' per: 1) violazione dell'art. 72 del d.P.R. n. 268/1987, eccesso di potere per erronea interpretazione dei principi giuridici e delle norme operanti, nel comparto degli enti pubblici, in tema di esercizio di mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento: dalla disposizione richiamata, dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale ed infine, dall'art. 2103 del codice civile (come modificato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300) emergerebbe infatti un generale principio di retribuibilita' delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico; 2) eccesso di potere per travisamento dei fatti: la delibera avrebbe infatti errato nell'assumere, a base delle determinazioni, il presupposto della richiesta di un formale inquadramento nella qualifica formale superiore e non invece la reale richiesta della corresponsione del solo trattamento economico corrispondente a quest'ultima; 3) violazione di legge ed eccesso di potere per erronea interpretazione dei principi applicabili, nel settore del pubblico impiego, in tema di prescrizione: l'intervenuta prescrizione rilevata dalla delibera impugnata con riferimento al periodo anteriore al 15 aprile 1988, contrasterebbe infatti con il pacifico insegnamento giurisprudenziale che attribuisce valore interruttivo della prescrizione al riconoscimento, da parte dell'ente, della fondatezza della pretesa; 4) eccesso di potere per contraddittorieta' dell'azione amministrativa: il diniego del trattamento economico della qualifica funzionale superiore contrasterebbe infatti con precedenti manifestazioni dell'Amministrazione (soprattutto ordini di servizio del sindaco di Galatina) che avrebbero attribuito e riconosciuto l'esercizio di mansioni superiori rispetto a quella di inquadramento. Si e' costituita l'amministrazione comunale di Galatina, controdeducendo sul merito della pretesa di controparte e comunque eccependo, in via subordinata, la prescrizione delle pretese economiche anteriori al 15 aprile 1988. All'udienza del 16 novembre 1994 la sezione ha respinto, con l'ordinanza n. 1890/1994, la richiesta di tutela cautelare formulata dal ricorrente. Dopo l'esecuzione, da parte dell'amministrazione, degli incombenti istruttori disposti dalla sezione con la sentenza 1o luglio 1999 n. 1037, il ricorso e' passato in decisione all'udienza del 28 giugno 2000. D i r i t t o 1. - La decisione del ricorso dipende strettamente dalla risoluzione della problematica della retribuibilita' delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico, in ottemperanza alle prescrizioni (soprattutto ordini di servizio) in materia di organizzazione del servizio emanati dal datore di lavoro pubblico. In punto di fatto, la documentazione depositata in giudizio dalle parti e l'istruttoria disposta dalla sezione hanno infatti chiarito come il Cascione abbia svolto, a decorrere dal 1981 e fino al 30 giugno 1998 (termine ultimo del rapporto conoscibile da questo tribunale in adempimento della previsione dell'art. 45, comma 17, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80), mansioni superiori a quelle proprie della qualifica di inquadramento (IV q.f.); mansioni superiori svolte sulla base di precise disposizioni del responsabile del servizio (come da numerose certificazioni in atti) e per coprire una carenza di posti previsti in pianta organica. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 133/2001). 01c0209