N. 134 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 giugno 2000

Ordinanza  emessa  il  28  giugno  2000  dal tribunale amministrativo
regionale della Puglia sez. staccata di Lecce sul ricorso proposto da
Cascione Giovanni contro comune di Galatina

Impiego  pubblico  -  Diritto  degli  impiegati civili dello Stato al
trattamento   economico   nella   misura   stabilita  dalla  legge  -
Retribuibilita'  delle  mansioni  superiori  esercitate - Esclusione,
secondo  l'indirizzo  interpretativo  del  Consiglio  di  Stato,  non
condiviso   dal   rimettente,  ma  costituente  "diritto  vivente"  -
Violazione  del  principio  dell'equa  retribuzione considerato dalla
giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  di  immediata efficacia
precettiva  -  Richiamo  alle sentenze della Corte costituzionale nn.
57/1989, 296/1990, 236/1992 e 101/1995.
- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33.
- Costituzione, art. 36.
(GU n.9 del 28-2-2001 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha   pronunciato   la   presente   ordinanza   sul  ricorso  R.G.
n. 3321/1994  proposto  da  Giovanni Cascione, rappresentato e difeso
dall'avv. Francesco  Galluccio  Mezio,  come da mandato a margine del
ricorso, presso lo studio dello stesso in Lecce, piazza Mazzini n. 72
elettivamente domiciliato.
    Contro  il  comune  di Galatina, in persona del sindaco in carica
pro-tempore,  rappresentato  e difeso, in virtu' di mandato a margine
dell'atto di costituzione in giudizio e presupposta delibera di G.M.,
dall'avv.  A. Lino Spedicato, presso lo studio dello stesso in Lecce,
via Calabria n. 1 elettivamente domiciliato, per l'annullamento della
deliberazione  della  Giunta comunale di Galatina n. 812 del 5 agosto
1994  e  di  ogni  altro  atto  presupposto,  connesso,  collegato  e
conseguenziale  per  la  declaratoria del diritto del ricorrente alla
percezione   delle   differenze   retributive  tra  la  IV  qualifica
funzionale,    qualifica    di   inquadramento   formale   e   quella
corrispondente  alle mansioni svolte, riconducibili alla VI qualifica
funzionale,  a  far  tempo  del 1983, oltre rivalutazione monetaria e
interessi  fino  alla  data  di  effettivo  soddisfo,  nonche' per la
declaratoria  perdurando  lo  svolgimento  dei compiti superiori, del
diritto  del  ricorrente  alla  percezione del tratttamento economico
corrispondente alla VI qualifica funzionale.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'amministrazione
resistente;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
    Visti gli atti di causa;
    Udito  all'udienza  del  28  giugno 2000, il relatore dott. Luigi
Viola;  uditi  altresi',  l'avv. Persico in sostituzione di Galluccio
Mezio  per il ricorrente e l'avv. Aprile in sostituzione di Spedicato
per l'amministrazione resistente;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                              F a t t o
    Il  ricorrente, dipendente di ruolo del comune di Galatina con la
qualifica   di  collaboratore  amministrativo,  inquadrato  nella  IV
qualifica  funzionale e addetto dal 1977 all'ufficio tecnico comunale
ha  impugnato,  sul  presupposto  di  aver  svolto mansioni superiori
(riconducibili  alla  VI  qualifica funzionale) dal 1983 in seguito a
formale  incarico,  la  deliberazione  di  G.M. n. 812/1994 (emessa a
seguito    dell'attivazione    della   procedura   di   constatazione
dell'illegittimo   silenzio   della  p.a.  su  precedente  istanza  e
reiettiva   delle   sue   richieste)  ed  ha  chiesto  l'accertamento
dell'espletamento,  da  parte  sua, delle suddette mansioni superiori
con riconoscimento dei conseguenti benefici economici.
    In  particolare,  la  difesa del Cascione ha sostenuto che l'atto
della  giunta  municipale  del  comune di Galatina sarebbe affetto da
illegittimita' per:
        1) violazione dell'art. 72 del d.P.R. n. 268/1987, eccesso di
potere  per  erronea  interpretazione  dei principi giuridici e delle
norme  operanti,  nel  comparto  degli  enti  pubblici,  in  tema  di
esercizio   di  mansioni  superiori  rispetto  a  quelle  di  formale
inquadramento:  dalla  disposizione  richiamata, dalla giurisprudenza
del  Consiglio  di  Stato  e  della  Corte  costituzionale ed infine,
dall'art. 2103  del codice civile (come modificato dall'art. 13 della
legge   20  maggio  1970  n. 300)  emergerebbe  infatti  un  generale
principio  di  retribuibilita'  delle  mansioni  superiori svolte dal
dipendente pubblico;
        2)  eccesso di potere per travisamento dei fatti: la delibera
avrebbe infatti errato nell'assumere, a base delle determinazioni, il
presupposto   della  richiesta  di  un  formale  inquadramento  nella
qualifica  formale  superiore  e  non invece la reale richiesta della
corresponsione   del  solo  trattamento  economico  corrispondente  a
quest'ultima;
        3)  violazione  di  legge  ed  eccesso  di potere per erronea
interpretazione  dei  principi  applicabili, nel settore del pubblico
impiego, in tema di prescrizione: l'intervenuta prescrizione rilevata
dalla  delibera  impugnata con riferimento al periodo anteriore al 15
aprile  1988,  contrasterebbe  infatti  con  il pacifico insegnamento
giurisprudenziale   che   attribuisce   valore   interruttivo   della
prescrizione  al riconoscimento, da parte dell'ente, della fondatezza
della pretesa;
        4)  eccesso  di  potere  per  contraddittorieta'  dell'azione
amministrativa:  il diniego del trattamento economico della qualifica
funzionale    superiore   contrasterebbe   infatti   con   precedenti
manifestazioni  dell'Amministrazione  (soprattutto ordini di servizio
del  sindaco  di  Galatina)  che  avrebbero attribuito e riconosciuto
l'esercizio di mansioni superiori rispetto a quella di inquadramento.
    Si   e'   costituita   l'amministrazione  comunale  di  Galatina,
controdeducendo  sul  merito  della pretesa di controparte e comunque
eccependo,   in   via  subordinata,  la  prescrizione  delle  pretese
economiche anteriori al 15 aprile 1988.
    All'udienza  del  16  novembre  1994  la sezione ha respinto, con
l'ordinanza  n. 1890/1994, la richiesta di tutela cautelare formulata
dal ricorrente.
    Dopo   l'esecuzione,   da   parte   dell'amministrazione,   degli
incombenti  istruttori  disposti  dalla  sezione  con  la sentenza 1o
luglio  1999  n. 1037, il ricorso e' passato in decisione all'udienza
del 28 giugno 2000.
                            D i r i t t o

    1. -    La  decisione  del  ricorso  dipende  strettamente  dalla
risoluzione  della  problematica della retribuibilita' delle mansioni
superiori  svolte  dal  dipendente  pubblico,  in  ottemperanza  alle
prescrizioni   (soprattutto   ordini   di  servizio)  in  materia  di
organizzazione del servizio emanati dal datore di lavoro pubblico.
    In punto di fatto, la documentazione depositata in giudizio dalle
parti  e  l'istruttoria disposta dalla sezione hanno infatti chiarito
come  il  Cascione  abbia  svolto,  a decorrere dal 1981 e fino al 30
giugno  1998  (termine  ultimo  del  rapporto  conoscibile  da questo
tribunale in adempimento della previsione dell'art. 45, comma 17, del
d.lgs.  31 marzo  1998  n. 80),  mansioni  superiori a quelle proprie
della qualifica di inquadramento (IV q.f.); mansioni superiori svolte
sulla  base  di  precise  disposizioni  del responsabile del servizio
(come  da  numerose certificazioni in atti) e per coprire una carenza
di posti previsti in pianta organica.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 133/2001).
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