N. 138 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 2000

Ordinanza  emessa  il  7  dicembre  2000  dal  tribunale di Siena nel
procedimento penale a carico di Hingston James Easton

Reati  e  pene  -  Delitto  di incendio colposo - Equiparazione quoad
poenam  a fattispecie di disastro colposo da ritenersi piu' gravi (in
quanto  punite,  nella  forma  dolosa, piu' severamente dell'incendio
doloso)   -   Sproporzione   della   prevista  pena  minima  edittale
(reclusione  per un anno) rispetto a quella (reclusione per sei mesi)
comminata  per  l'omicidio  colposo  -  Contrasto con il principio di
ragionevolezza della norma penale.
- Codice penale, art. 449.
(GU n.9 del 28-2-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    La  eccezione  preliminare  sollevata dalla difesa in ordine alla
questione   di  illegittimita'  costituzionale  della  norma  di  cui
all'art. 449 c.p. e' fondata e va accolta.
    Invero  la  fattispecie  colposa  di incendio oggi in esame viene
equiparata quoad peonam a tutta una serie di altre ipotesi delittuose
di  disastro  colposo  che sotto il diverso profilo doloso presentano
invece  delle  pene  ben  piu' severe rispetto all'incendio doloso, e
cio' appare corretto giuridicamente e nella sostanza.
    Se  si  pone  mente  ad esempio al delitto di strage, di disastro
ferroviario,  aviatorio, di naufragio, non si spiega in effetti quale
ragione  logico  giuridica  differenzi  tali  ipotesi  dall'incendio,
quando  si  versi  in  tema  di  dolo, mentre invece sotto il diverso
profilo della colpa tale diversificazione non operi piu'.
    Cio'  contrasta  evidentemente  col  principio  di ragionevolezza
della  norma  penale,  che  la  Corte  costituzionale  ha  piu' volte
ribadito  in  tema  di bilanciamento delle pene rispetto al disvalore
sociale delle singole ipotesi criminose.
    Tale sproporzione appare di ulteriore evidenza se si rifletta sul
fatto  che il minimo edittale di un anno di reclusione, per l'ipotesi
de  quo,  di  cui all'art. 449 c.p., consente di ritenerla piu' grave
della  fattispecie  di omicidio colposo, per esempio, per la quale il
minimo edittale e' dimezzato (sei mesi): tale ultimo reato, contro la
persona,  appare  ictu  oculi di portata ben piu' ponderante rispetto
all'incendio   colposo,   reato   di  pericolo  contro  l'incolumita'
pubblica.
    A  questo  punto il principio di bilanciamento degli interessi da
tutelare rispetto al disvalore sociale delle varie fattispecie finora
citate  impone  un'operazione  di  riesame  sotto  il  profilo  della
gravita'  della  pena  per  l'incendio  nella  sua forma colposa, non
consentendo  il minimo edittale succitato nemmeno di proporzionare la
pena  al  fatto  a seconda della minore o maggiore gravita' del fatto
medesimo, e cio' nuovamente contrasta col principio di ragionevolezza
della  norma  penale,  lo  stesso  che  ha  gia'  indotto  la Corte a
pronunciarsi sul minimo edittale previsto per il reato di oltraggio a
pubblico  ufficiale,  ad  esempio, (oggi ormai abrogato ) ritenendolo
non adeguato e proporzionato rispetto ad altre fattispecie piu' gravi
e sanzionate meno severamente.
                              P. Q. M.
    Non   ritenendo   manifestamente   infondata   la   questione  di
legittimita'  costituzionale  della norma di cui all'art. 449 c.p. in
relazione all'ipotesi di incendio colposo de quo;
    Sospende   il  presente  giudizio,  la  cui  definizione  dipende
evidentemente  dalla  risoluzione di tale questione, trasmettendo gli
atti alla Corte costituzionale per quanto di sua competenza;
    Ai  sensi  dell'art. 23 legge 87/1953 a cura della cancelleria si
dispone  altresi'  la  notifica  della  presente  ordinanza, letta in
udienza  dibattimentale  alle  parti, al Presidente del Consiglio dei
ministri,  e  la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento per quanto di rispettiva competenza.
        Siena, addi' 7 dicembre 2000.
                         Il giudice: Annese
01c0213