N. 138 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 dicembre 2000
Ordinanza emessa il 7 dicembre 2000 dal tribunale di Siena nel procedimento penale a carico di Hingston James Easton Reati e pene - Delitto di incendio colposo - Equiparazione quoad poenam a fattispecie di disastro colposo da ritenersi piu' gravi (in quanto punite, nella forma dolosa, piu' severamente dell'incendio doloso) - Sproporzione della prevista pena minima edittale (reclusione per un anno) rispetto a quella (reclusione per sei mesi) comminata per l'omicidio colposo - Contrasto con il principio di ragionevolezza della norma penale. - Codice penale, art. 449.(GU n.9 del 28-2-2001 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza. La eccezione preliminare sollevata dalla difesa in ordine alla questione di illegittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 449 c.p. e' fondata e va accolta. Invero la fattispecie colposa di incendio oggi in esame viene equiparata quoad peonam a tutta una serie di altre ipotesi delittuose di disastro colposo che sotto il diverso profilo doloso presentano invece delle pene ben piu' severe rispetto all'incendio doloso, e cio' appare corretto giuridicamente e nella sostanza. Se si pone mente ad esempio al delitto di strage, di disastro ferroviario, aviatorio, di naufragio, non si spiega in effetti quale ragione logico giuridica differenzi tali ipotesi dall'incendio, quando si versi in tema di dolo, mentre invece sotto il diverso profilo della colpa tale diversificazione non operi piu'. Cio' contrasta evidentemente col principio di ragionevolezza della norma penale, che la Corte costituzionale ha piu' volte ribadito in tema di bilanciamento delle pene rispetto al disvalore sociale delle singole ipotesi criminose. Tale sproporzione appare di ulteriore evidenza se si rifletta sul fatto che il minimo edittale di un anno di reclusione, per l'ipotesi de quo, di cui all'art. 449 c.p., consente di ritenerla piu' grave della fattispecie di omicidio colposo, per esempio, per la quale il minimo edittale e' dimezzato (sei mesi): tale ultimo reato, contro la persona, appare ictu oculi di portata ben piu' ponderante rispetto all'incendio colposo, reato di pericolo contro l'incolumita' pubblica. A questo punto il principio di bilanciamento degli interessi da tutelare rispetto al disvalore sociale delle varie fattispecie finora citate impone un'operazione di riesame sotto il profilo della gravita' della pena per l'incendio nella sua forma colposa, non consentendo il minimo edittale succitato nemmeno di proporzionare la pena al fatto a seconda della minore o maggiore gravita' del fatto medesimo, e cio' nuovamente contrasta col principio di ragionevolezza della norma penale, lo stesso che ha gia' indotto la Corte a pronunciarsi sul minimo edittale previsto per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, ad esempio, (oggi ormai abrogato ) ritenendolo non adeguato e proporzionato rispetto ad altre fattispecie piu' gravi e sanzionate meno severamente.
P. Q. M. Non ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 449 c.p. in relazione all'ipotesi di incendio colposo de quo; Sospende il presente giudizio, la cui definizione dipende evidentemente dalla risoluzione di tale questione, trasmettendo gli atti alla Corte costituzionale per quanto di sua competenza; Ai sensi dell'art. 23 legge 87/1953 a cura della cancelleria si dispone altresi' la notifica della presente ordinanza, letta in udienza dibattimentale alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento per quanto di rispettiva competenza. Siena, addi' 7 dicembre 2000. Il giudice: Annese 01c0213