N. 140 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 novembre 2000

Ordinanza  emessa  il  21  novembre  2000 dal tribunale di Forli' nel
procedimento  civile vertente tra Schillaci Alfio e CO.RI.T. Rimini e
Forli'-Cesena S.p.a. ed altro

Riscossione  delle  imposte - Esecuzione esattoriale su beni mobili -
Opposizione  di  terzo - Limiti alla prova dell'appartenenza dei beni
pignorati  - Necessita' che il titolo di proprieta' opposto dal terzo
al   creditore   abbia   data   certa  anteriore  non  (soltanto)  al
pignoramento,  ma  all'anno  cui  si  riferisce il tributo iscritto a
ruolo   -   Ingiustificata   limitazione   della   tutela  del  terzo
proprietario ignaro senza colpa dell'altrui posizione fiscale.
- D.P.R.  29  settembre  1973,  n. 602  (come  modificato dal d.l. 31
  dicembre  1996,  n. 669,  conv.  in legge 28 febbraio 1997, n. 30),
  art. 65.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.10 del 7-3-2001 )
                             IL GIUDICE

    Nella  causa  civile  iscritta  al  n. 738/98  R.G.  promossa  da
Schillaci Alfio nato a Giussano (MI) il 24 agosto 1973 ivi res. te in
Via  Pastore  n. 62  c.f.  SCHLFA73M24E063S,  rappresentato  e difeso
giusta  delega  a  margine  del  ricorso in opposizione dagli avv. S.
Falcini  e  M. Starni ed elettivamente domiciliato in Forli presso lo
studio dei medesimi, opponente;
    Contro: CO.RI.T. Rimini e Forli'-Cesena S.p.a. concessionaria del
Servizio Riscossione Tributi - Provincia di Forli' e Rimini, con sede
in  C.so D'Augusto n. 62 in persona dell'amministratore delegato Rag.
M.  Bianchi,  rappresentato  e  difeso  giusta  delega  in calce alla
comparsa  di  risposta  dagli  avv. G.  e  P.  Volpi ed elettivamente
domiciliata  in  Forli'  presso  lo  studio  dei  medesimi, creditore
procedente;
        Suriani  Pompeo  nato  a Cesano Maderno (MI) il 12 marzo 1962
res. te in Forli' Via Ravegnana n. 353, debitore contumace;
        In punto a: opposizione di terzo all'esecuzione;
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Con   atto   di  pignoramento  del  22  aprile  1998  l'Ufficiale
giudiziario    su    istanza   del   Servizio   riscossione   Tributi
Concessionario  CO.RI.T  Rimini Forli' Cesena pignorava alcuni mobili
per inadempienza di Suriani Pompeo Rosario.
    Il  verbale  di  pignoramento  conteneva  peraltro  beni  la  cui
proprieta'  era  rivendicata  da  soggetto terzo, Schillaci Alfio, il
quale   documentava   sia   l'esistenza  di  contratto  di  locazione
dell'immobile  datato  1o  marzo  1997,  sia contratto di comodato di
mobili   in   data   22  dicembre  1997,  cui  seguiva  richiesta  di
registrazione  all'Ufficio  competente  che  ne prendeva atto come da
modulo in fotocopia allegato al fascicolo.
    Proponeva  pertanto  opposizione  di  terzo  lo  Schillaci  Alfio
rilevando  essere  il  rapporto  contrattuale  di  cui  sopra di data
antecedente  il  pignoramento  e  come  tale opponibile al creditore,
tant'e'  che  gia'  all'Ufficiale  giudiziario era stato eccepito dal
debitore  Suriani  la  proprieta' del terzo rispetto al alcuni mobili
pignorati,  e  dettagliatamente menzionati nel richiamato contatto di
comodato alle prime cinque voci dello stesso.
    Si   costituiva  la  CO.RI.T.  rilevando  la  infondatezza  della
opposizione   in   quanto  l'art. 65  del  d.P.R.  n. 603  del  1972,
modificato  dal  decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669 poi convertito
in  legge  28 febbraio 1997 n. 30 ha statuito la impignorabilita' dei
beni appartenenti a persona diversa dal debitore solo se il titolo di
proprieta' che viene opposto sia anteriore "all'anno cui si riferisce
il  tributo".  Quest'ultimo  era stato iscritto a ruolo nel 1995 e si
riferiva  a  credito  fiscale  di anno antecedente per cui non poteva
ritenersi  idoneo  il  documento  posto  a  base della opposizione, e
costituito  da  scritture  private  di comodato di mobili con annessa
registrazione.
    La  controversia  pone  un  problema di natura costituzionale che
merita  di  essere  posto  al  vaglio  della Corte di legittimita' in
relazione all'elemento temporale imposto dalla norma la' dove ritiene
valida  la  prova  della reclamata proprieta' del terzo solo se detta
proprieta'  risulti datata prima dell'insorgere del tributo. Trattasi
invero  di prova che attinge la sfera della occasionalita' che sfugge
alla previsione e al controllo del terzo proprietario.
    Si oppone infatti a questi un dato temporale estraneo al rapporto
contrattuale  ed  estraneo  alla  stessa  conoscenza  del  contraente
locatore  e  comodante.  Al  quale  non  puo'  rimproverarsi  mancata
diligenza  o affidamento colpevole dal momento che non e' facultato a
richiedere  notizie  all'Ente  impositore  di tributi sulla posizione
fiscale dell'altro contraente.
    L'esistenza  di  un  debito  pregresso da tributo pertanto, da un
lato resta ignota al proprietario, dall'altro assurge al tempo stesso
ad   elemento   essenziale  per  la  inopponibilita'  del  titolo  di
proprieta'  al  creditore pignorante, che puo' vantarne una priorita'
nel  vincolare e sottrarre beni anche in danno del terzo proprietario
solo  perche' questi, ignaro della situazione debitoria in essere, ha
trasferito la detenzione di propri beni ad un contribuente moroso.
                              P. Q. M.
    Vista la legge costituzionale 9 febbraio 1948 e la legge 11 marzo
1953 n. 87;
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 65  d.P.R.  29 settembre 1973
n. 602  come  modificato  dal decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669 e
convertito  in legge 28 febbraio 1997 n. 30 in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione nella parte in cui prevede che il titolo di
proprieta'  opposto dal terzo avverso la pretesa creditoria dell'Ente
impositore  debba  avere  data certa anteriore non al pignoramento ma
all'anno  cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo e dal quale il
pignoramento deriva;
    Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidente
delle due Camere del Parlamento.
        Forli', addi' 21 novembre 2000.
                        Il giudice: Iuzzolino
01c0215