N. 150 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 ottobre 2000

Ordinanza  emessa  il  25  ottobre  2000 dal tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio  sul ricorso proposto da Berengo Mario ed altri
contro Universita' degli studi di Padova ed altri

Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
alla   facolta'  di  medicina  e  chirurgia  -  Esercizio  o  rinnovo
dell'opzione  per  l'attivita' assistenziale intramuraria, ovvero per
l'attivita' libero professionale extramuraria - Termine perentorio di
quarantacinque  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del decreto
legislativo  censurato  -  Previsione  dell'equivalenza  legale della
mancata  comunicazione  dell'opzione  entro il termine predetto, alla
scelta    dell'attivita'    assistenziale    esclusiva    -   Mancata
subordinazione   dell'esercizio  dell'opzione  alla  previa  concreta
disponibilita'  di  strutture  adeguate in cui esercitare l'attivita'
assistenziale  intramuraria  -  Irragionevolezza  -  Contrasto con il
principio di buon andamento della P.A.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
  alla facolta' di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito
  necessario   per   l'attribuzione  di  incarichi  di  direzione  di
  struttura  nonche'  dei  programmi,  della  scelta  per l'attivita'
  assistenziale  esclusiva  -  Lesione  del  principio  di  autonomia
  didattico-scientifica  e di compenetrazione tra attivita' sanitaria
  assistenziale  e  attivita'  didattica  e  di ricerca scientifica -
  Eccesso di delega.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
Sanita'  pubblica  -  Professori e ricercatori universitari afferenti
  alla  facolta'  di  medicina e chirurgia - Irretrattabilita', salvo
  limitate  eccezioni,  della  scelta  per  l'attivita' assistenziale
  intramuraria    -    Lesione    del    principio    di    autonomia
  didattico-scientifica.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.
Sanita'  pubblica  -  Norme relative all'organizzazione interna delle
  aziende  sanitarie  e  in  materia  di  personale  delle  stesse  -
  Assoggettamento    dell'attivita'   assistenziale   del   sanitario
  universitario   alle  determinazioni  organizzative  del  Direttore
  generale  dell'Azienda  ospedaliera  -  Attribuzione  al  Direttore
  generale  del  potere  di  conferimento e revoca degli incarichi di
  strutture  semplici  e  di  natura  professionale,  su proposta del
  responsabile   della   struttura   complessa  di  appartenenza  del
  sanitario,  nonche'  degli  incarichi  di  direzione  di  strutture
  complesse  sulla  base  di  mera  intesa con il Rettore - Incidenza
  delle  determinazioni  del Direttore generale sulle attribuzioni in
  materia didattica e scientifica riservate all'Universita' - Lesione
  del   principio   della   liberta'  di  insegnamento  in  relazione
  all'attribuzione  di  un  incarico  assistenziale  che non consente
  un'adeguata  e  proficua utilizzazione di strutture e personale per
  esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8
  a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.
(GU n.10 del 7-3-2001 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza sul ricorso n. 17189/2000,
proposto  da  Berengo Mario, Busnardo Benedetto, Carli Pietro, Flores
D'Arcais  Raimondo, Mason Piernicola, Pierri Maria e Zanchin Giorgio,
rappresentati   e  difesi  dall'avv.  Mario  Racco  ed  elettivamente
domiciliati  presso  lo  studio  dello  stesso in Roma, viale Mazzini
n. 114/b;
    Contro:
        Universita'  degli  studi  di  Padova, in persona del rettore
pro-tempore;
        Ministero  della sanita' e Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, in persona dei rispettivi Ministri
p.t.;
    Per   l'accertamento   del  diritto  dei  ricorrenti,  in  quanto
professori   universitari  della  facolta'  di  medicina,  a  vedersi
garantita  l'applicazione  della  normativa  vigente sull'ordinamento
universitario,  quale  risulta  dal  d.P.R.  n. 382/1980 e successive
modificazioni   e   integrazioni   e   dalle  ulteriori  disposizioni
legislative   intervenute   in   materia,   in   tema   di  esercizio
dell'attivita' istituzionale di didattica e ricerca e direzione delle
strutture  assistenziali e delle relative funzioni dirigenziali. Cio'
in  relazione  alle intervenute disposizioni del d.lgs. n. 229/1999 e
del d.lgs. n. 517/1999;
    Nonche'  per l'annullamento della nota dell'Universita' di Padova
del  25  agosto  2000 prot. n. 32172, indirizzata al personale medico
universitario    ed    altri,    avente    ad   oggetto:   "Attivita'
libero-professionale intramoenia o extramoenia", previa:
        devoluzione  alla  Corte  costituzionale, in via incidentale,
della questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni del
d.lgs. n. 517/1999 come esposto in ricorso;
        sospensione,   medio  tempore,  dell'efficacia  della  citata
comunicazione  del  25 agosto 2000 e di ogni ulteriore provvedimento,
emanato e/o emanando dall'ateneo di riferimento, ancorche' al momento
non  cognito, immediatamente e pedissequamente applicativo dei citati
decreti legislativi nn. 517/1999 e 229/1999, ove adottato nei termini
preventivamente  censurati  nel  presente  ricorso  in quano ritenuto
viziato da illegittimita' costituzionale.
        Visto il ricorso con i relativi allegati;
        Visti gli atti tutti della causa;
        Nominato  relatore, per la camera di consiglio del 25 ottobre
2000, il consigliere Bruno Mollica;
        Uditi, altresi', i difensori come da verbale;
        Vista l'ordinanza cautelare dalla sezione n. 9060/2000.
        Ritenuto e considerato in:

                           Fatto e diritto

    1. - I ricorrenti, docenti univesitari afferenti alla facolta' di
medicina e chirurgia, in servizio presso il policlinico universitario
di  Padova,  impugnano  con  ricorso  rubricato  al n. 17189/2000, il
provvedimento  specificato  in  epigrafe,  con  cui viene intimato di
optare  per  l'esercizio  dell'attivita'  assistenziale  intramuraria
(definita   anche   come   "attivita'   assistenziale  esclusiva")  o
dell'attivita'    libero-professionale    extramuraria    ai    sensi
dell'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg. ord. n. 149
/2001).
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