N. 150 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 ottobre 2000
Ordinanza emessa il 25 ottobre 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Berengo Mario ed altri contro Universita' degli studi di Padova ed altri Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attivita' assistenziale intramuraria, ovvero per l'attivita' libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attivita' assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilita' di strutture adeguate in cui esercitare l'attivita' assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8. - Costituzione, artt. 3 e 97. Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonche' dei programmi, della scelta per l'attivita' assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attivita' sanitaria assistenziale e attivita' didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7. - Costituzione, artt. 33 e 76. Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Irretrattabilita', salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attivita' assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10. - Costituzione, art. 33. Sanita' pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attivita' assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonche' degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Universita' - Lesione del principio della liberta' di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11. - Costituzione, artt. 33 e 76. - Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.(GU n.10 del 7-3-2001 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 17189/2000, proposto da Berengo Mario, Busnardo Benedetto, Carli Pietro, Flores D'Arcais Raimondo, Mason Piernicola, Pierri Maria e Zanchin Giorgio, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, viale Mazzini n. 114/b; Contro: Universita' degli studi di Padova, in persona del rettore pro-tempore; Ministero della sanita' e Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona dei rispettivi Ministri p.t.; Per l'accertamento del diritto dei ricorrenti, in quanto professori universitari della facolta' di medicina, a vedersi garantita l'applicazione della normativa vigente sull'ordinamento universitario, quale risulta dal d.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni e dalle ulteriori disposizioni legislative intervenute in materia, in tema di esercizio dell'attivita' istituzionale di didattica e ricerca e direzione delle strutture assistenziali e delle relative funzioni dirigenziali. Cio' in relazione alle intervenute disposizioni del d.lgs. n. 229/1999 e del d.lgs. n. 517/1999; Nonche' per l'annullamento della nota dell'Universita' di Padova del 25 agosto 2000 prot. n. 32172, indirizzata al personale medico universitario ed altri, avente ad oggetto: "Attivita' libero-professionale intramoenia o extramoenia", previa: devoluzione alla Corte costituzionale, in via incidentale, della questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni del d.lgs. n. 517/1999 come esposto in ricorso; sospensione, medio tempore, dell'efficacia della citata comunicazione del 25 agosto 2000 e di ogni ulteriore provvedimento, emanato e/o emanando dall'ateneo di riferimento, ancorche' al momento non cognito, immediatamente e pedissequamente applicativo dei citati decreti legislativi nn. 517/1999 e 229/1999, ove adottato nei termini preventivamente censurati nel presente ricorso in quano ritenuto viziato da illegittimita' costituzionale. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore, per la camera di consiglio del 25 ottobre 2000, il consigliere Bruno Mollica; Uditi, altresi', i difensori come da verbale; Vista l'ordinanza cautelare dalla sezione n. 9060/2000. Ritenuto e considerato in: Fatto e diritto 1. - I ricorrenti, docenti univesitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, in servizio presso il policlinico universitario di Padova, impugnano con ricorso rubricato al n. 17189/2000, il provvedimento specificato in epigrafe, con cui viene intimato di optare per l'esercizio dell'attivita' assistenziale intramuraria (definita anche come "attivita' assistenziale esclusiva") o dell'attivita' libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 149 /2001). 01c0225