N. 164 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 2000

Ordinanza  emessa  il  19  dicembre 2000 dal tribunale di Cassino nel
procedimento   civile   vertente   tra  Valerio  Silvana  e  Servizio
riscossione  tributi  della  Provincia  di  Frosinone  - Sportello di
Cassino

Riscossione  delle imposte - Esecuzione esattoriale - Pignoramento di
  beni mobili nella casa di abitazione del contribuente - Opposizione
  di terzo da parte del coniuge non coobbligato - Possibilita' di far
  valere  la  presunzione  di  comunione  legale  dei  beni - Mancata
  previsione   -   Disparita'  di  trattamento  rispetto  all'analoga
  situazione  del  coniuge  in comunione del fallito - Violazione del
  principio  di  uguaglianza e di pari dignita' dei coniugi Contrasto
  con  i  diritti della famiglia e con i principi di tutela economica
  del coniuge in comunione, attuati dalla legge n. 151/1975.
- D.P.R.  29 settembre 1973, n. 602, art. 58 nuovo testo [recte: art.
  52,  secondo  comma,  lett.  b),  nel testo anteriore alla modifica
  operata dall'art. 16, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46].
- Costituzione, artt. 3, 29, 31, 41 e 47.
(GU n.11 del 14-3-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza, trattenuta in decisione
alla  udienza del 3 luglio 2000 nella causa n. 822/1998, vertente tra
Valerio  Silvana,  elettivamente  domiciliata in Cassino (Frosinone),
via  Riccardo  Da S. Germano, 28, presso lo studio dell'avv. Raffaele
Manfellotto,  che  la  rappresenta  e difende giusta delega a margine
dell'atto   di   opposizione  di  terzo  all'esecuzione  esattoriale,
opponente,   e   Servizio  riscossione  tributi  della  Provincia  di
Frosinone  -  sportello  di  Cassino  -  gestito  dalla Banca di Roma
S.p.a.,  elettivamente  domiciliata in Cassino (Frosinone), via E. de
Nicola, 151, 13, presso lo studio dell'avv. Pietro A. Ranaldi, che lo
rappresenta e difende giusta mandato in atti, opposto.

    Oggetto: opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale.

                      Svolgimento del processo

    Con  ricorso  del  10  dicembre  1998 l'opponente Valerio Silvana
propone  opposizione  di  terzo all'esecuzione esattoriale intrapresa
dal  S.R.T.  di  Cassino  nei  confronti  del  coniuge  per un debito
erariale,  connesso  alla  sua  attivita'  di imprenditore esclusiva.
Deduce  l'opponente  di  essere  coniugato  in  regime  di comunione,
sicche',  essendo  il  pignoramento  avvenuto nella casa coniugale, i
beni  rinvenuti  devono  ritenersi  ricadenti nel regime di comunione
legale.  Di  conseguenza,  quale  comproprietario,  egli  non solo e'
legittimato  a  proporre  opposizione  di  terzo  grado,  ma ha anche
diritto  ad  eccepire la mancata previa escussione dei beni personali
del coniuge e comunque la necessita' di procedere ex art. 599 c.p.c.
    Costituendosi  in  giudizio,  il  S.R.T.  eccepisce il difetto di
giurisdizione  dell'A.G.O.,  poiche'  alla  stregua  dell'art. 52 del
d.P.R.  n. 602/1973  l'opposizione  del  coniuge  non  e' ammissibile
quanto trattisi di mobili pignorati in casa del debitore, di tal che,
nella  specie, sarebbe applicabile l'art. 53 dello stesso d.P.R., che
prevede  un'opposizione  in via amministrativa dinanzi alla Direzione
regionale  delle  entrate.  Deduce  altresi'  il  S.R.T. che la prova
dell'appartenenza  dei  mobili  al terzo opponente puo' essere offesa
solo nei limiti dell'art. 65 del d.P.R. n. 602 cit.
    Sulle  confliggenti  conclusioni  delle  parti, la causa e' stata
introitata in decisione.

                       Motivi della decisione

    Va  innanzitutto  rilevato  che  la  controversia non puo' essere
decisa  alla  luce  della nuova lettura del d.P.R. n. 602/1973, cosi'
come  modificato ed innovato dal d.lgs. n. 46/1999, ed in particolare
alla  luce  dell'art.  58  del  d.P.R.;  introdotto  dall'art. 16 del
decreto  legislativo, poiche' in ambito processuale vale il principio
tempus  regit  actum.  Quindi,  occorre  far  riferimento  alla norma
dell'art.   52  previgente,  la  quale  non  escludeva  l'opposizione
di terzo  da parte del coniuge, ma, a seguito di pronunce della Corte
costituzionale, prevedeva una circoscritta casistica.
    Di tal che, l'opposizione deve ritenersi ammissibile.
    Parimenti    infondata    e'   l'eccezione   del   S.R.T.   circa
l'applicazione  dell'art.  65  del  d.P.R.  n. 602  vecchio testo. Ed
invero,  la  norma prescriveva i casi in cui era dovere dell'esattore
astenersi  dal  pignoramento,  non  potendo certamente il legislatore
affidare  ad  un organo esecutivo il compito di discernere situazioni
di  maggior  complessita',  sulle  quali entra senza dubbio il potere
decisionale   del   magistrato.   Quindi,  la  norma  certamente  non
circoscriveva i poteri del giudice dell'esecuzione, ma dell'esattore.
Infatti,  un  conto  e'  la pignorabilita' da parte dell'ufficiale di
riscossione   altro  e'  l'espropriabilita'  sostanziale:  mentre  il
pignoramento pressoche' indiscriminato nella causa del debitore segue
la  duplice  ratio di tutelare immediatamente il creditore ed evitare
all'ufficiale interpretazioni di diritto e sottili distinguo, la fase
giudiziale   persegue   il  fine  di  verificare  la  correttezza  di
quest'operato.  Di  tal  che,  e'  il  G.E. deputato a riconoscere la
correlazione    beni    staggiti/debitore   se   qualcuno,   estraneo
all'esecuzione,  reclami  su di essi un diritto con un'opposizione di
terzo.
    Sgombrato  il  campo dell'eccezione di difetto di giurisdizione e
dell'argomento  dei  limiti  dell'esattore, va affrontato il problema
della  possibilita'  materiale di proporre l'opposizione da parte del
coniuge non coobbligato, deducendo la comunione legale.
    Il  problema  deve  essere  affrontato mediante l'attenta lettura
della  norma appena ricordata. Sembra che il legislatore abbia inteso
riferirsi  solo  al caso di rivendicazione di proprieta' esclusiva da
parte  del  coniuge,  in  quanto non tratta affatto l'argomento della
comproprieta'.
    Tuttavia,  poiche', in buona sostanza, anche opporre la comunione
legale  costituisce  rivendicazione  di un diritto sul bene staggito,
fermo  restando che la comunione coniugale non e' una comproprieta' e
quindi  andrebbe  ex professo regolata, ritiene questo giudice che la
norma   dell'art.   52   cit.   possa  essere  applicata  anche  alla
rivendicazione  di  proprieta' non esclusiva e, di conseguenza, anche
nel caso di eccezione di comunione legale.
    L'interpretazione   qui  offerta  non  consentirebbe  percio'  di
accogliere   l'opposizione,   in  quanto  il  coniuge  puo'  proporre
l'opposizione ex art. 619 c.p.c. solo nel caso di beni dotali.
    Ma  ritiene  il  giudicante  che  le  osservazioni proposte dalla
difesa   dell'opponente   in   ordine  alla  costituzionalita'  della
normativa  de qua meritino una particolare attenzione, perche', anche
alla  luce  delle  previsioni  della  Carta  costituzionale, non puo'
serenamente  affermarsi  che  la  comunione legale non assuma rilievo
anche nei riguardi del credito erariale.
    La  ratio  della  novella del 1975 era senza dubbio la traduzione
fattuale  dei  principi  di  pari  dignita'  dei coniugi espressi dal
legislatore   costituente,   cosicche'  la  scelta  di  presumere  la
comunione    come   regime   ordinario,   statuendo   la   necessita'
dell'espressa  volonta'  contraria, risulta strumentale alla volonta'
legislativa  di assicurare a ciascuno dei coniugi una ampia posizione
giuridica   soggettiva,  da  tutelare  anche  contro  le  aggressioni
esecutive  da parte dei creditori dell'altro coniuge. E l'opposizione
di  terzo  e'  lo  strumento  idoneo a salvaguardare la posizione del
coniuge  non  debitore che altrimenti subirebbe inerte le conseguenze
negative  dell'agire  del  creditore, di tal che e' innegabile che la
presunzione   di   comunione   costituisca   essa   stessa   ostacolo
all'espropriazione  forzata,  stante l'unanime riconoscimento a parte
della   giurisprudenza   di   legittimita'  dell'opponibilita'  della
comunione  ai terzi (per tutti Cass. sez. II n. 6216/1997; sez. I nn.
2182/1992 e 7437/1994). La normativa della legge n. 151/1975 dispone,
infatti, che il potere sulla casa non appartenga al solo marito ma ai
coniugi,  tanto  da riconoscere lo ius prohibendi in capo ad ambedue.
E' conseguenziale quindi ammettere che anche i beni in essa contenuti
debbano presumersi, salvo prova contraria, di pertinenza di ambedue i
coniugi.
    Quindi, affrontare la presunzione legale ex legge n. 151/1975 con
la  presunzione  di proprieta' esclusiva del coniuge escusso sui beni
staggiti  nella casa coniugale ex art. 52 cit. crea una discrasia del
sistema   normativo   di   tutta  evidenza.  D'altra  parte,  non  va
dimenticato  il  principio  espresso dall'art. 2728 c.c., secondo cui
chi  oppone  una  presunzione  di  legge e' esonerato dalla prova, la
quale,  quindi, grava, per il contrario, sul creditore procedente. Ed
allora,  dovrebbe affermarsi che e' onere del S.R.T. fornire la prova
della  proprieta' assoluta del debitore sui beni staggiti o procedere
ex art. 599 c.p.c.
    Infine,  va  considerato  che  la  S.C.  ha piu' volte invitato i
giudici  ad  una  "esegesi adeguatrice" delle norme ante 1975, il che
induce  a  considerare  un  difetto  di  coordinamento  fra  la legge
n. 151/1975 e l'art. 52 del d.P.R. n. 602/1973 nella vecchia lettura,
che  e'  intuitivamente  precedente,  difetto che non e' stato sanato
nemmeno  dalla riforma del 1999, poiche' il nuovo art. 58, pur avendo
modificato alcuni aspetti, ha lasciato irrisolto il problema.
    Non  resta  quindi  che  valutare la conformita' dell'art. 52 del
d.P.R.  n. 602/1973  al  dettato costituzionale, essendo rilevante la
questione,   poiche',  ritenendone  la  conformita',  questo  giudice
potrebbe  solo rigettare l'opposizione, non essendo possibile diversa
interpretazione  della  norma  ridetta,  se  non  quella  di limitare
l'opposizione ai beni dotali.
    Va  in  primis rilevato che la Corte costituzionale ha piu' volte
affermato  nuove vie interpretative a tutela del coniuge non debitore
a proposito delle norme sull'esecuzione esattoriale, giudicandole non
conformi   al   dettato  degli  artt.  3,  24,  31,  41  e  47  della
Costituzione.   Le   motivazioni   offerte  sono  nel  raffronto  fra
l'interesse  alla celere escussione del credito erariale e il diritto
reale  del coniuge e dei familiari conviventi. Nei casi sottoposti al
suo  esame,  la  Corte ha quindi ritenuto che l'imposizione di limiti
all'opposizione  del  coniuge  e  dei familiari conviventi non devono
giungere  fino  a  negare  ogni  possibilita'  di  reazione, tanto da
collocare  sostanzialmente  il  coniuge  nella  stessa  posizione del
coobbligato (Corte cost. decc. nn. 444/1995 e 358/1994).
    Orbene, gli artt. 52 e 53 vecchio testo del d.P.R. n. 602/1973 di
fatto  escludono  rilevanza  alla presunzione legale di comunione, ma
l'esclusione  appare  confligere  con  la Carta costituzionale, ed in
particolare con:
        l'art.  3,  poiche'  crea disparita' con l'analoga situazione
del   coniuge   in   comunione   del   fallito   che,   alla  stregua
dell'interpretazione  offerta  all'art.  70  L.F.  da Cass. sez. I 29
dicembre  1995,  n. 13149  (in  Famiglia  e diritto 1996, 5), sarebbe
favorito;
        l'art.  29,  perche' viola il principio della pari dignita' e
dell'uguaglianza  dei  coniugi  nell'ambito  della  famiglia, laddove
invece  espressamente il dettato costituzionale invita il legislatore
a disporre si' limitazioni, ma "a garanzia dell'unita' familiare";
        l'art. 31, in quanto confligge con l'affermazione dei diritti
della  famiglia, andando ad aggravare e non a rimuovere l'adempimento
dei compiti familiari per il coniuge in comunione;
        gli artt. 41 e 47, attuati con la legge n. 151/1975, tutelano
l'attivita'  e  l'indipendenza economica del coniuge in comunione con
la  presunzione  di  partecipazione nell'acquisto dei beni familiari,
l'art.  52  cit.  preclude invece allo stesso coniuge di sottrarre al
creditore  esclusivo dell'altro coniuge il frutto del proprio lavoro,
del  proprio  impegno  economico,  negando  la presunzione di apporto
paritario.

    La   Corte   costituzionale   ha   gia'  giudicato  dichiarandolo
illegittimo  l'art. 52 del d.P.R. n. 602 cit. in relazione agli artt.
3   e  24  della  Costituzione  nella  parte  in  cui  non  prevedeva
l'opposizione  di  terzo  per  i beni acquistati con atto pubblico in
data  anteriore  al  verificarsi  del presupposto dell'imposta (sent.
n. 415/1996),  per  i beni costituiti in dote con atto anteriore alla
presentazione della dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso
di  accertamento  dell'imposta  (sent.  n. 444/1995),  per  i  mobili
pervenuti  al  terzo per atto pubblico di donazione di data anteriore
al matrimonio (dec. n. 358/1994).
    Nel caso che ne occupa, sembra appunto che la preminente esigenza
di  realizzazione  del  credito  fiscale  debba  trovare  l'ulteriore
limitazione   nella   presunzione  di  comunione,  altrimenti  si  ha
l'effetto  della  preclusione  assoluta  dell'opposizione di terzo da
parte  del  coniuge  non coobbligato, tale da collocarlo nella stessa
posizione del coobbligato. Il che non si giustifica perche' eccede la
misura   della   speciale   protezione   da  assicurare  alla  pronta
realizzazione  del credito fiscale, come pure l'esigenza di prevenire
ed evitare frodi o simulazioni.
    E'  la  stessa  Corte  ad  insegnare che lo scopo della normativa
sull'esecuzione  esattoriale  non  e'  la  soddisfazione  del credito
erariale  ad  ogni  costo, anche incidendo su beni che certamente non
appartengono   al   contribuente   moroso  in  quanto  il  titolo  di
comproprieta'  del  coniuge  opponente  e'  nella  legge. Di tal che,
ritiene questo giudice che i ragionevoli limiti rinvenuti dalla Corte
costituzionale  nei  tre casi sottoposti al suo esame, debbano essere
presi  in  considerazione estendendoli, anche al caso di eccezione di
comunione legale.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  58  nuovo  testo  del d.P.R.
n. 602/1973,  in  relazione  agli  artt.  3,  29,  31,  41 e 47 della
Costituzione, per i motivi di cui in motivazione;
    Sospende il giudizio;
    Trasmette gli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata al Presidente
del Consiglio dei ministri ed alle parti;
    Dispone che l'ordinanza medesima sia comunicata al Presidente del
Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.
        Cassino, addi' 19 dicembre 2000.
                  Il giudice istruttore: Sorrentino
01C0241