N. 164 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 2000
Ordinanza emessa il 19 dicembre 2000 dal tribunale di Cassino nel procedimento civile vertente tra Valerio Silvana e Servizio riscossione tributi della Provincia di Frosinone - Sportello di Cassino Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Pignoramento di beni mobili nella casa di abitazione del contribuente - Opposizione di terzo da parte del coniuge non coobbligato - Possibilita' di far valere la presunzione di comunione legale dei beni - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto all'analoga situazione del coniuge in comunione del fallito - Violazione del principio di uguaglianza e di pari dignita' dei coniugi Contrasto con i diritti della famiglia e con i principi di tutela economica del coniuge in comunione, attuati dalla legge n. 151/1975. - D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 58 nuovo testo [recte: art. 52, secondo comma, lett. b), nel testo anteriore alla modifica operata dall'art. 16, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46]. - Costituzione, artt. 3, 29, 31, 41 e 47.(GU n.11 del 14-3-2001 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza, trattenuta in decisione alla udienza del 3 luglio 2000 nella causa n. 822/1998, vertente tra Valerio Silvana, elettivamente domiciliata in Cassino (Frosinone), via Riccardo Da S. Germano, 28, presso lo studio dell'avv. Raffaele Manfellotto, che la rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale, opponente, e Servizio riscossione tributi della Provincia di Frosinone - sportello di Cassino - gestito dalla Banca di Roma S.p.a., elettivamente domiciliata in Cassino (Frosinone), via E. de Nicola, 151, 13, presso lo studio dell'avv. Pietro A. Ranaldi, che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti, opposto. Oggetto: opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale. Svolgimento del processo Con ricorso del 10 dicembre 1998 l'opponente Valerio Silvana propone opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale intrapresa dal S.R.T. di Cassino nei confronti del coniuge per un debito erariale, connesso alla sua attivita' di imprenditore esclusiva. Deduce l'opponente di essere coniugato in regime di comunione, sicche', essendo il pignoramento avvenuto nella casa coniugale, i beni rinvenuti devono ritenersi ricadenti nel regime di comunione legale. Di conseguenza, quale comproprietario, egli non solo e' legittimato a proporre opposizione di terzo grado, ma ha anche diritto ad eccepire la mancata previa escussione dei beni personali del coniuge e comunque la necessita' di procedere ex art. 599 c.p.c. Costituendosi in giudizio, il S.R.T. eccepisce il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., poiche' alla stregua dell'art. 52 del d.P.R. n. 602/1973 l'opposizione del coniuge non e' ammissibile quanto trattisi di mobili pignorati in casa del debitore, di tal che, nella specie, sarebbe applicabile l'art. 53 dello stesso d.P.R., che prevede un'opposizione in via amministrativa dinanzi alla Direzione regionale delle entrate. Deduce altresi' il S.R.T. che la prova dell'appartenenza dei mobili al terzo opponente puo' essere offesa solo nei limiti dell'art. 65 del d.P.R. n. 602 cit. Sulle confliggenti conclusioni delle parti, la causa e' stata introitata in decisione. Motivi della decisione Va innanzitutto rilevato che la controversia non puo' essere decisa alla luce della nuova lettura del d.P.R. n. 602/1973, cosi' come modificato ed innovato dal d.lgs. n. 46/1999, ed in particolare alla luce dell'art. 58 del d.P.R.; introdotto dall'art. 16 del decreto legislativo, poiche' in ambito processuale vale il principio tempus regit actum. Quindi, occorre far riferimento alla norma dell'art. 52 previgente, la quale non escludeva l'opposizione di terzo da parte del coniuge, ma, a seguito di pronunce della Corte costituzionale, prevedeva una circoscritta casistica. Di tal che, l'opposizione deve ritenersi ammissibile. Parimenti infondata e' l'eccezione del S.R.T. circa l'applicazione dell'art. 65 del d.P.R. n. 602 vecchio testo. Ed invero, la norma prescriveva i casi in cui era dovere dell'esattore astenersi dal pignoramento, non potendo certamente il legislatore affidare ad un organo esecutivo il compito di discernere situazioni di maggior complessita', sulle quali entra senza dubbio il potere decisionale del magistrato. Quindi, la norma certamente non circoscriveva i poteri del giudice dell'esecuzione, ma dell'esattore. Infatti, un conto e' la pignorabilita' da parte dell'ufficiale di riscossione altro e' l'espropriabilita' sostanziale: mentre il pignoramento pressoche' indiscriminato nella causa del debitore segue la duplice ratio di tutelare immediatamente il creditore ed evitare all'ufficiale interpretazioni di diritto e sottili distinguo, la fase giudiziale persegue il fine di verificare la correttezza di quest'operato. Di tal che, e' il G.E. deputato a riconoscere la correlazione beni staggiti/debitore se qualcuno, estraneo all'esecuzione, reclami su di essi un diritto con un'opposizione di terzo. Sgombrato il campo dell'eccezione di difetto di giurisdizione e dell'argomento dei limiti dell'esattore, va affrontato il problema della possibilita' materiale di proporre l'opposizione da parte del coniuge non coobbligato, deducendo la comunione legale. Il problema deve essere affrontato mediante l'attenta lettura della norma appena ricordata. Sembra che il legislatore abbia inteso riferirsi solo al caso di rivendicazione di proprieta' esclusiva da parte del coniuge, in quanto non tratta affatto l'argomento della comproprieta'. Tuttavia, poiche', in buona sostanza, anche opporre la comunione legale costituisce rivendicazione di un diritto sul bene staggito, fermo restando che la comunione coniugale non e' una comproprieta' e quindi andrebbe ex professo regolata, ritiene questo giudice che la norma dell'art. 52 cit. possa essere applicata anche alla rivendicazione di proprieta' non esclusiva e, di conseguenza, anche nel caso di eccezione di comunione legale. L'interpretazione qui offerta non consentirebbe percio' di accogliere l'opposizione, in quanto il coniuge puo' proporre l'opposizione ex art. 619 c.p.c. solo nel caso di beni dotali. Ma ritiene il giudicante che le osservazioni proposte dalla difesa dell'opponente in ordine alla costituzionalita' della normativa de qua meritino una particolare attenzione, perche', anche alla luce delle previsioni della Carta costituzionale, non puo' serenamente affermarsi che la comunione legale non assuma rilievo anche nei riguardi del credito erariale. La ratio della novella del 1975 era senza dubbio la traduzione fattuale dei principi di pari dignita' dei coniugi espressi dal legislatore costituente, cosicche' la scelta di presumere la comunione come regime ordinario, statuendo la necessita' dell'espressa volonta' contraria, risulta strumentale alla volonta' legislativa di assicurare a ciascuno dei coniugi una ampia posizione giuridica soggettiva, da tutelare anche contro le aggressioni esecutive da parte dei creditori dell'altro coniuge. E l'opposizione di terzo e' lo strumento idoneo a salvaguardare la posizione del coniuge non debitore che altrimenti subirebbe inerte le conseguenze negative dell'agire del creditore, di tal che e' innegabile che la presunzione di comunione costituisca essa stessa ostacolo all'espropriazione forzata, stante l'unanime riconoscimento a parte della giurisprudenza di legittimita' dell'opponibilita' della comunione ai terzi (per tutti Cass. sez. II n. 6216/1997; sez. I nn. 2182/1992 e 7437/1994). La normativa della legge n. 151/1975 dispone, infatti, che il potere sulla casa non appartenga al solo marito ma ai coniugi, tanto da riconoscere lo ius prohibendi in capo ad ambedue. E' conseguenziale quindi ammettere che anche i beni in essa contenuti debbano presumersi, salvo prova contraria, di pertinenza di ambedue i coniugi. Quindi, affrontare la presunzione legale ex legge n. 151/1975 con la presunzione di proprieta' esclusiva del coniuge escusso sui beni staggiti nella casa coniugale ex art. 52 cit. crea una discrasia del sistema normativo di tutta evidenza. D'altra parte, non va dimenticato il principio espresso dall'art. 2728 c.c., secondo cui chi oppone una presunzione di legge e' esonerato dalla prova, la quale, quindi, grava, per il contrario, sul creditore procedente. Ed allora, dovrebbe affermarsi che e' onere del S.R.T. fornire la prova della proprieta' assoluta del debitore sui beni staggiti o procedere ex art. 599 c.p.c. Infine, va considerato che la S.C. ha piu' volte invitato i giudici ad una "esegesi adeguatrice" delle norme ante 1975, il che induce a considerare un difetto di coordinamento fra la legge n. 151/1975 e l'art. 52 del d.P.R. n. 602/1973 nella vecchia lettura, che e' intuitivamente precedente, difetto che non e' stato sanato nemmeno dalla riforma del 1999, poiche' il nuovo art. 58, pur avendo modificato alcuni aspetti, ha lasciato irrisolto il problema. Non resta quindi che valutare la conformita' dell'art. 52 del d.P.R. n. 602/1973 al dettato costituzionale, essendo rilevante la questione, poiche', ritenendone la conformita', questo giudice potrebbe solo rigettare l'opposizione, non essendo possibile diversa interpretazione della norma ridetta, se non quella di limitare l'opposizione ai beni dotali. Va in primis rilevato che la Corte costituzionale ha piu' volte affermato nuove vie interpretative a tutela del coniuge non debitore a proposito delle norme sull'esecuzione esattoriale, giudicandole non conformi al dettato degli artt. 3, 24, 31, 41 e 47 della Costituzione. Le motivazioni offerte sono nel raffronto fra l'interesse alla celere escussione del credito erariale e il diritto reale del coniuge e dei familiari conviventi. Nei casi sottoposti al suo esame, la Corte ha quindi ritenuto che l'imposizione di limiti all'opposizione del coniuge e dei familiari conviventi non devono giungere fino a negare ogni possibilita' di reazione, tanto da collocare sostanzialmente il coniuge nella stessa posizione del coobbligato (Corte cost. decc. nn. 444/1995 e 358/1994). Orbene, gli artt. 52 e 53 vecchio testo del d.P.R. n. 602/1973 di fatto escludono rilevanza alla presunzione legale di comunione, ma l'esclusione appare confligere con la Carta costituzionale, ed in particolare con: l'art. 3, poiche' crea disparita' con l'analoga situazione del coniuge in comunione del fallito che, alla stregua dell'interpretazione offerta all'art. 70 L.F. da Cass. sez. I 29 dicembre 1995, n. 13149 (in Famiglia e diritto 1996, 5), sarebbe favorito; l'art. 29, perche' viola il principio della pari dignita' e dell'uguaglianza dei coniugi nell'ambito della famiglia, laddove invece espressamente il dettato costituzionale invita il legislatore a disporre si' limitazioni, ma "a garanzia dell'unita' familiare"; l'art. 31, in quanto confligge con l'affermazione dei diritti della famiglia, andando ad aggravare e non a rimuovere l'adempimento dei compiti familiari per il coniuge in comunione; gli artt. 41 e 47, attuati con la legge n. 151/1975, tutelano l'attivita' e l'indipendenza economica del coniuge in comunione con la presunzione di partecipazione nell'acquisto dei beni familiari, l'art. 52 cit. preclude invece allo stesso coniuge di sottrarre al creditore esclusivo dell'altro coniuge il frutto del proprio lavoro, del proprio impegno economico, negando la presunzione di apporto paritario. La Corte costituzionale ha gia' giudicato dichiarandolo illegittimo l'art. 52 del d.P.R. n. 602 cit. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevedeva l'opposizione di terzo per i beni acquistati con atto pubblico in data anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta (sent. n. 415/1996), per i beni costituiti in dote con atto anteriore alla presentazione della dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta (sent. n. 444/1995), per i mobili pervenuti al terzo per atto pubblico di donazione di data anteriore al matrimonio (dec. n. 358/1994). Nel caso che ne occupa, sembra appunto che la preminente esigenza di realizzazione del credito fiscale debba trovare l'ulteriore limitazione nella presunzione di comunione, altrimenti si ha l'effetto della preclusione assoluta dell'opposizione di terzo da parte del coniuge non coobbligato, tale da collocarlo nella stessa posizione del coobbligato. Il che non si giustifica perche' eccede la misura della speciale protezione da assicurare alla pronta realizzazione del credito fiscale, come pure l'esigenza di prevenire ed evitare frodi o simulazioni. E' la stessa Corte ad insegnare che lo scopo della normativa sull'esecuzione esattoriale non e' la soddisfazione del credito erariale ad ogni costo, anche incidendo su beni che certamente non appartengono al contribuente moroso in quanto il titolo di comproprieta' del coniuge opponente e' nella legge. Di tal che, ritiene questo giudice che i ragionevoli limiti rinvenuti dalla Corte costituzionale nei tre casi sottoposti al suo esame, debbano essere presi in considerazione estendendoli, anche al caso di eccezione di comunione legale.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58 nuovo testo del d.P.R. n. 602/1973, in relazione agli artt. 3, 29, 31, 41 e 47 della Costituzione, per i motivi di cui in motivazione; Sospende il giudizio; Trasmette gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti; Dispone che l'ordinanza medesima sia comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati. Cassino, addi' 19 dicembre 2000. Il giudice istruttore: Sorrentino 01C0241