N. 166 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 2000

Ordinanza  emessa  il  19  dicembre 2000 dal tribunale di Cassino nel
procedimento   civile   vertente   tra  Marrone  Antonio  e  Servizio
riscossione tributi della provincia di Frosinone-Sportello di Cassino

Riscossione  delle imposte - Esecuzione esattoriale - Pignoramento di
  beni mobili nella casa di abitazione del contribuente - Opposizione
  di terzo da parte del coniuge non coobbligato - Possibilita' di far
  valere  la  presunzione  di  comunione  legale  dei  beni - Mancata
  previsione   -   Disparita'  di  trattamento  rispetto  all'analoga
  situazione  del  coniuge  in comunione del fallito - Violazione del
  principio  di  uguaglianza e di pari dignita' dei coniugi Contrasto
  con  i  diritti della famiglia e con i principi di tutela economica
  del coniuge in comunione, attuati dalla legge n. 151/1975.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 58 nuovo testo.
- Costituzione, artt. 3, 29, 31, 41 e 47.
(GU n.11 del 14-3-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Ritenuto  che  Marrone  Antonio  ha proposto opposizione di terzo
all'esecuzione  esattoriale  intrapresa  dal  S.R.T.  di  Cassino nei
confronti del coniuge per debito erariale connesso alla sua attivita'
imprenditoriale  esclusiva. Deduce l'opponente di essere coniugato in
regime  di comunione, sicche', essendo il pignoramento avvenuto nella
casa  coniugale,  i  beni  rinvenuti  devono  ritenersi ricadenti nel
regime  di  comunione  legale. Di conseguenza, quale comproprietario,
egli  e'  non solo legittimato a proporre opposizione di terzo, ma ha
anche  diritto  ad  eccepire  la  mancata  previa escussione dei beni
personali  del  coniuge  e  comunque  la  necessita'  di procedere ex
art. 599 c.p.c.
    Costituendosi  in  giudizio,  il  S.R.T.  eccepisce il difetto di
giurisdizione  dell'A.G.O., poiche' alla stregua dell'art. 52, d.P.R.
n. 602/1973  l'opposizione  del  coniuge  non  e'  ammissibile quando
trattasi  di mobili pignorati in casa del debitore, di tal che, nella
specie,  sarebbe  applicabile  l'art. 53,  stesso d.P.R., che prevede
un'opposizione in via amministrativa dinanzi alla direzione regionale
delle   entrate.   Deduce   altresi'   il   S.R.T.   che   la   prova
dell'appartenenza  dei  mobili al terzo opponente puo' essere offerta
solo nei limiti dell'art. 65, d.P.R. n. 602 cit.

                       Ritenuto in diritto che

    La  controversia deve essere decisa alla luce della nuova lettura
del  d.P.R. n. 602/1973, cosi' come modificato ed innovato dal d.lgs.
n. 46/1999,  ed  in  particolare  alla  luce dell'art. 58 del d.P.R.,
introdotto   dall'art. 16   del   d.lgs.,   che   non   esclude  piu'
l'opposizione  di terzo da parte del coniuge, ponendo solo dei limiti
ai  mezzi  di  prova  deducibili per dimostrare la proprieta'. Di tal
che, l'opposizione deve ritenersi ammissibile.
    Ne'   e'   piu'  da  considerare  l'eccezione  del  S.R.T.  circa
l'applicazione  dell'art. 65,  d.P.R.  n. 602,  vecchio  testo,  oggi
art. 63,  in  quanto  comunque  palesemente  infondata. Ed invero, la
norma  prescrive  i  casi  in  cui  era  ed  e'  dovere dell'esattore
astenersi  dal  pignoramento,  non  potendo certamente il legislatore
affidare  ad  un organo esecutivo il compito di discernere situazioni
di  maggior  complessita',  sulle  quali entra senza dubbio il potere
decisionale   del   magistrato.   Quindi,  la  norma  certamente  non
circoscrive  i  poteri del giudice dell'esecuzione. Infatti, un conto
e'  la pignorabilita' da parte dell'ufficiale di riscossione altro e'
l'espropriabilita'  sostanziale:  mentre  il  pignoramento pressoche'
indiscriminato  nella  casa  del  debitore  segue la duplice ratio di
tutelare   immediatamente   il  creditore  ed  evitare  all'ufficiale
interpretazioni  di  diritto  e sottili distinguo, la fase giudiziale
persegue  il  fine  di verificare la correttezza di quest'operato. Di
tal  che,  e'  il  G.E.  deputato  a  riconosce  la correlazione beni
staggiti/debitore se qualcuno, estraneo all'esecuzione, reclami su di
essi un diritto con un'opposizione di terzo.
    Sgombrato  il  campo dall'eccezione di difetto di giurisdizione e
dall'argomento  dei  limiti  dell'esattore, va affrontato il problema
della  possibilita'  materiale di proporre l'opposizione da parte del
coniuge non coobbligato, deducendo la comunione legale.
    Il  problema  deve  essere  affrontato mediante l'attenta lettura
della  norma appena ricordata. Sembra che il legislatore abbia inteso
riferirsi  solo  al caso di rivendicazione di proprieta' esclusiva da
parte  del  coniuge,  in  quanto non tratta affatto l'argomento della
comproprieta'. Tuttavia, poiche', in buona sostanza, anche opporre la
comunione  legale  costituisce  rivendicazione di un diritto sul bene
staggito,  fermo  restando  che  la  comunione  coniugale  non e' una
comproprieta'  e quindi andrebbe ex professo regolata, ritiene questo
giudice  che  la norma dell'art. 58 cit. possa essere applicata anche
alla  rivendicazione  di  proprieta' non esclusiva e, di conseguenza,
anche nel caso di eccezione di comunione legale.
    L'interpretazione   qui  offerta  non  consentirebbe  percio'  di
accogliere  l'opposizione, in quanto il coniuge in comunione dovrebbe
comunque  dimostrare  la  comproprieta' (rectius: la comunione) con i
documenti richiesti dall'art. 58 cit.
    Ma  ritiene  il  giudicante  che  le  osservazioni proposte dalla
difesa   dell'opponente   in   ordine  alla  costituzionalita'  della
normativa  de qua meritino una particolare attenzione, perche', anche
alla  luce  delle  previsioni  della  Carta  Costituzionale, non puo'
serenamente  affermarsi  che  la  comunione legale non assuma rilievo
anche nei riguardi del credito erariale.
    La  ratio  della  novella del 1975 era senza dubbio la traduzione
fattuale  dei  principi  di  pari  dignita'  dei coniugi espressi dal
legislatore   costituente,   cosicche'  la  scelta  di  presumere  la
comunione    come   regime   ordinario,   statuendo   la   necessita'
dell'espressa  volonta'  contraria, risulta strumentale alla volonta'
legislativa  di assicurare a ciascuno dei coniugi una ampia posizione
giuridica   soggettiva,  da  tutelare  anche  contro  le  aggressioni
esecutive  da parte dei creditori dell'altro coniuge. E l'opposizione
di  terzo  e'  lo  strumento  idoneo a salvaguardare la posizione del
coniuge  non  debitore che altrimenti subirebbe inerte le conseguenze
negative  dell'agire  del  creditore, di tal che e' innegabile che la
presunzione   di   comunione   costituisca   essa   stessa   ostacolo
all'espropriazione  forzata, stante l'unanime riconoscimento da parte
della   giurisprudenza   di   legittimita'   all'opponibilita'  della
comunione  ai  terzi  (per  tutti  cass. sez. II n. 6216/1997; sez. I
nn. 2182/1992  e  7437/1994).  La  normativa  della legge n. 151/1975
dispone  infatti  che  il  potere  sulla  casa non appartenga al solo
marito  ma ai coniugi, tanto da doversi riconoscere lo ius prohibendi
in  capo  ad  ambedue. E' conseguenziale quindi ammettere che anche i
beni  in essa contenuti debbano presumersi, salvo prova contraria, di
pertinenza di ambedue i coniugi.
    Quindi,  affrontare  la  presunzione legale con la presunzione di
proprieta' esclusiva del coniuge escusso sui beni staggiti nella casa
coniugale crea una discrasia del sistema normativo di tutta evidenza.
D'altra   parte,   non   va   dimenticato   il   principio   espresso
dall'art. 2728  c.c., secondo cui chi oppone una presunzione di legge
e'  esonerato dalla prova, la quale, quindi, grava, per il contrario,
sul creditore procedente. Ed allora, dovrebbe affermarsi che e' onere
del  S.R.T.  fornire  la prova della proprieta' assoluta del debitore
sui beni staggiti o procedere ex art. 599 c.p.c.
    Infine,  va  considerato  che  la  S.C.  ha piu' volte invitato i
Giudici  ad  una  "esegesi adeguatrice" delle norme ante 1975, il che
avrebbe  potuto indurre a considerare un difetto di coordinamento fra
la  legge  n. 151/1975  e l'art. 52, d.P.R. n. 602/1973 nella vecchia
lettura,  che e' intuitivamente precedente. Ma l'avere il legislatore
ripetuta  la  norma nella novella del 1999 non lascia adito nemmeno a
questa possibilita' interpretativa.
    Non resta quindi che valutare la conformita' dell'art. 58, d.P.R.
n. 602/1973,   nuovo   testo,   al  dettato  costituzionale,  essendo
rilevante  la  questione, poiche', ritenendone la conformita', questo
giudice  potrebbe solo rigettare l'opposizione, non essendo possibile
diversa  interpretazione  della  norma  ridetta,  se  non  quella  di
vincolare  la  prova della proprieta' anche da parte del coniuge alla
ristrettissima casistica ivi prevista.
    Va  in  primis rilevato che la Corte costituzionale ha piu' volte
affermato  nuove vie interpretative a tutela del coniuge non debitore
a proposito delle norme sull'esecuzione esattoriale, giudicandole non
conformi  al  dettato  degli  artt. 3,  24,  31,  41  e  47  Cost. Le
motivazioni  offerte  sono  nel raffronto fra l'interesse alla celere
escussione  del credito erariale e il diritto reale del coniuge e dei
familiari  conviventi.  Nei casi sottoposti al suo esame, la Corte ha
quindi  ritenuto  che  l'imposizione  di  limiti  all'opposizione del
coniuge  e dei familiari conviventi non devono giungere fino a negare
ogni  possibilita' di reazione, tanto da collocare sostanzialmente il
coniuge  nella  stessa  posizione  del coobbligato (Corte cost. decc.
nn. 444/1995 e 358/1994).
    Orbene,  l'art. 58,  d.P.R. n. 602/1973, nuovo testo, ha di fatto
escluso  rilevanza alla presunzione legale di comunione. L'esclusione
appare  confliggere  con  la  Carta costituzionale, ed in particolare
con:
        l'art. 3,  poiche'  crea  disparita' con l'analoga situazione
del   coniuge   in   comunione   del   fallito   che,   alla  stregua
dell'interpretazione  offerta  all'art. 70,  l.f., da cass. sez. I 29
dicembre  1995  n. 13149  (in  Famiglia  e  Diritto 1996, 5), sarebbe
favorito;
        l'art. 29, perche' andrebbe a violare il principio della pari
dignita'  e  dell'uguaglianza dei coniugi nell'ambito della famiglia,
laddove  invece  espressamente  il  dettato  costituzionale invita il
legislatore  a  disporre  si' limitazioni, ma "a garanzia dell'unita'
familiare";
        l'art. 31, in quanto confligge con l'affermazione dei diritti
della   famiglia,   andando  ad  aggravare  e  non  a  rimuovere,  ma
aggravando,  l'adempimento  dei  compiti  familiari per il coniuge in
comunione;
        gli artt. 41 e 47, attuati con la legge n. 151/1975, tutelano
l'attivita'  e  l'indipendenza economica del coniuge in comunione con
la  presunzione  di  partecipazione nell'acquisto dei beni familiari,
l'art. 58  cit.  preclude  invece allo stesso coniuge di sottrarre al
creditore  esclusivo dell'altro coniuge il frutto del proprio lavoro,
del  proprio  impegno  economico,  negando  la presunzione di apporto
paritario.
    La   Corte   costituzionale   ha   gia'  giudicato  dichiarandolo
illegittimo  il  pregresso  art. 52, d.P.R. n. 602 cit., in relazione
agli   artt. 3   e   24  Cost.  nella  parte  in  cui  non  prevedeva
l'opposizione  di  terzo  per  i beni acquistati con atto pubblico in
data  anteriore  al  verificarsi  del presupposto dell'imposta (sent.
n. 415/1996),  per  i beni costituiti in dote con atto anteriore alla
presentazione della dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso
di   accertamento   dell'imposta   (sent.  n. 444/1995),  per  mobili
pervenuti  al  terzo per atto pubblico di donazione di data anteriore
al matrimonio (dec. n. 358/1994).
    Nel caso che ne occupa, sembra appunto che la preminente esigenza
di  realizzazione  del  credito  fiscale  debba  trovare  l'ulteriore
limitazione   nella   presunzione  di  comunione,  altrimenti  si  ha
l'effetto  della  preclusione  assoluta  dell'opposizione di terzo da
parte  del  coniuge  non coobbligato, tale da collocarlo nella stessa
posizione del coobbligato. Il che non si giustifica perche' eccede la
misura   della   speciale   protezione   da  assicurare  alla  pronta
realizzazione  del credito fiscale, come pure l'esigenza di prevenire
ed  evitare  frodi o simulazioni. E' la stessa Corte ad insegnare che
lo  scopo  della  normativa  sull'esecuzione  esattoriale  non  e' la
soddisfazione  del credito erariale ad ogni costo, anche incidendo su
beni che certamente non appartengono al contribuente moroso in quanto
il  titolo  di comproprieta' del coniuge opponente e' nella legge. Di
tal  che,  ritiene  questo giudice che i ragionevoli limiti rinvenuti
dalla  Corte  costituzionale  nei  tre  casi sottoposti al suo esame,
debbano essere presi in considerazione estendendoli, anche al caso di
eccezione di comunione legale.
                              P. Q. M.
    Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo 58 nuovo testo del d.P.R.
n. 602/1973,  in  relazione  agli  artt. 3,  29,  31,  41  e 47 della
Costituzione, per i motivi di cui in motivazione;
    Sospende il giudizio;
    Trasmette gli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata al Presidente
dei Consiglio dei ministri ed alle parti;
    Dispone che l'ordinanza medesima sia comunicata al Presidente del
Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.
        Cassino, addi' 19 dicembre 2000.
                       Il giudice: Sorrentino
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