N. 168 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 2000
Ordinanza emessa il 22 novembre 2000 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile tra Di Grazia Giovanna e Conservatoria Registri Immobiliari di Firenze ed altra Famiglia - Obbligo di mantenimento dei figli - Inadempimento di uno o di entrambi i genitori (o dei loro ascendenti) - Decreto del Presidente del Tribunale che ordina ai terzi di versare una quota dei redditi dell'obbligato inadempiente (art. 148 cod. civ.) - Idoneita' a costituire titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza - Diversita' di trattamento, anche processuale, rispetto ad altri provvedimenti (decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, sentenze di separazione e di divorzio, decreto di omologazione della separazione consensuale) - Contrasto con la tutela della prole. - Cod. civ., art. 148, terzo comma. - Costituzione, artt. 3, 24 e 30.(GU n.11 del 14-3-2001 )
IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva di cui all'udienza in camera di consiglio del 22 novembre 2000, ha pronunciato la seguente ordinanza. F a t t o In data 6 giugno 2000 Di Grazia Giovanna iscriveva presso la Conservatoria dei RR.II. di Firenze ipoteca giudiziale con riserva ex art. 2674-bis c.c. su beni immobili di Gerini Anna Maria ved. Cordero di Montezemolo per effetto di decreto ex art. 148 c.c. emesso dal tribunale di Firenze in data 17 - 23 maggio 2000 e notificato il 1o - 2 giugno 2000 alla Gerini. Con il suddetto decreto ex art. 148 c.c. il giudice designato dal Presidente di questo tribunale: 1) ingiungeva alla Gerini di corrispondere mensilmente alla Di Grazia Giovanna la somma di L. 6.500.000, oltre la rivalutazione cosi' come determinata nel decreto ex art. 710 c.p.c. di questo tribunale del 3 marzo 2000, in via sussidiaria rispetto all'obbligato principale Cordero di Montezemolo Stefano ed al netto di quanto da quest'ultimo mensilmente versato; 2) ingiungeva alla stessa Gerini di pagare in favore della Di Grazia le spese di lite del procedimento ex art. 148 c.c., liquidate in complessive L. 2.000.000, di cui L. 500.000 per diritti e L. 1.200.000 per onorari, oltre 2% ed IVA come per legge; 3) autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto, avvisando la Gerini medesima che avrebbe potuto proporre opposizione secondo quanto previsto dall'art. 148, comma 4, c.c., nel termine di giorni venti dalla notifica del decreto. Avverso l'iscrizione con riserva ex art. 2674 - bis c.c. la Di Grazia (rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Antonio Vallini e Umberto Nidiaci) ha proposto innanzi a questo tribunale reclamo ex artt. 2674-bis, comma 2, c.c. e 113-ter disp. att. c.c. con atto notificato alla Conservatoria dei RR.II. di Firenze e ai soggetti controinteressati in data 23-26 giugno 2000 e depositato presso la cancelleria di questo tribunale in data 30 giugno 2000. Instaurato il contraddittorio si sono costituiti sia la Conservatoria dei RR.II. di Firenze, a mezzo di proprio funzionario, che Gerini Anna Maria ved. Cordero di Montezemolo (rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Maggini e Stefano Salvi), con proprie memorie. All'esito dell'udienza 22 novembre 2000 in camera di Consiglio il tribunale si e' riservato di decidere. D i r i t t o Correttamente, de iure condito, il Conservatore dei RR.II. ha ammesso l'iscrizione con riserva, in quanto i casi in cui puo' iscriversi ipoteca giudiziale, ai sensi dell'art. 2818 c.c., sono unicamente quelli tassativamente indicati dalla legge, fra i quali non e' annoverato il decreto ex art. 148 c.c., che pure, per espressa disposizione di legge (comma 3, stesso art. ) costituisce titolo esecutivo. La riprova del principio della tassativita' delle fattispecie di iscrizione di ipoteca giudiziale e' data dalla considerazione che, in relazione ad un'ipotesi non legislativamente prevista, si e' registrato intervento c.d. additivo da parte della Corte costituzionale (v. sentenza 18 febbraio 1988, n. 186, che ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 cost., l'art. 158 c.c., nella parte in cui non prevede che il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c.). Non ignora questo tribunale come la stessa Corte costituzionale non abbia drasticamente affermato il principio di necessaria implicazione fra titolo esecutivo e titolo per iscrizione ex art. 2818 c.c., come emerge da recente ordinanza 25 luglio 2000, n. 357, che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186-quater c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che l'ordinanza ivi contemplata costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Osserva tuttavia questo tribunale come nel caso di cui al presente procedimento non possano utilizzarsi le argomentazioni espresse dalla Corte costituzionale nell'ordinanza ult. cit. (in particolare quella secondo cui da un lato vi sarebbe diversita' strutturale e funzionale tra norma in esame ed altra norma - nel caso esaminato dalla Corte tra l'art. 186-quater c.p.c. e l'art. 186-ter c.p.c.; nel presente caso di specie tra l'art. 148 c.c. e il combinato disposto di cui agli artt. 642 e 655 c.p.c. - destinata a fungere da tertium comparationis onde affermare la sospettata lesione del principio di uguaglianza; nonche' quella secondo cui vi sarebbe ampia potesta' discrezionale, ripetutamente riconosciuta al legislatore, riguardo alla conformazione degli istituti processuali ed alla differenziazione delle condizioni di accesso all'esecuzione forzata nei vari tipi di giudizi), in particolare in quanto: a) sotto un profilo piu' strettamente processuale il decreto ex art. 148 c.c. e' strutturato in maniera pressoche' simile al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di cui agli artt. 633 e ss. c.c., anche quanto alle modalita' di opposizione (vd. commi 3 e 4 in particolare); sotto tale aspetto la norma si pone altresi' in contrasto con l'art. 24 Cost.; b) sotto un profilo sostanziale l'art. 148 c.c. rientra fra i provvedimenti a tutela di soggetti c.d. deboli - nella specie i figli minori della ricorrente e al contempo nipoti per linea ascendente paterna della resistente Gerini ved. Cordero di Montezemolo - per i quali si annoverano, come ulteriori tertia comparationis, proprio quelle fattispecie gia' individuate dalla citata sentenza 186/1988 e cioe' l'art. 156, comma 5, c.c., e, per effetto della sentenza stessa, l'art. 158 c.c., cui va altresi' ad aggiungersi l'art. 8, comma 2, della legge 898/1970; sotto tale aspetto la norma si pone altresi' in contrasto con l'art. 30 Cost., in virtu' del quale e' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli - comma 1 - ed in virtu' altresi' del quale nei casi di incapacita' del genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti - comma 2 -. Va pertanto dichiarata non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 148, comma 3, c.c., con riferimento agli artt. 3, 24 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto ivi contemplato costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c. La questione e' inoltre nel caso di specie rilevante, non risultando che il decreto ex art. 148 c.c. ottenuto dalla reclamante Di Grazia sia venuto meno per effetto di successiva modifica o revoca. A nulla rileva che sia stata data prova, da parte della resistente Gerini ved. Cordero di Montezemolo, di atti di pagamento - invero da quanto risulta in via documentale relativamente ad una sola mensilita' -, posto che l'ipoteca giudiziale costituisce mezzo di garanzia patrimoniale anche per l'adempimento di mensilita' future, tenuto conto nella specie della giovanissima eta' dei figli della ricorrente Di Grazia e nipoti della resistente Gerini.
P. Q. M. 1. - Dichiara la non manifesta infondatezza, con riferimento agli artt. 3, 24 e 30 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 148, comma 3, c.c. nella parte in cui non prevede che il decreto ivi contemplato costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c.; 2. - Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 3. - Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia comunicata alle parti in causa (P.M. in sede e Conservatoria dei RR.II. di Firenze compresi), notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Firenze il 22 novembre 2000. Il Presidente: Gatta Il relatore: Delle Vergini 01c0245