N. 168 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 2000

Ordinanza  emessa  il  22  novembre 2000 dal tribunale di Firenze nel
procedimento  civile  tra Di Grazia Giovanna e Conservatoria Registri
Immobiliari di Firenze ed altra

Famiglia - Obbligo di mantenimento dei figli - Inadempimento di uno o
  di  entrambi  i  genitori  (o  dei  loro  ascendenti) - Decreto del
  Presidente  del  Tribunale che ordina ai terzi di versare una quota
  dei  redditi  dell'obbligato  inadempiente  (art.  148 cod. civ.) -
  Idoneita'   a   costituire  titolo  per  l'iscrizione  dell'ipoteca
  giudiziale  -  Mancata  previsione  -  Violazione  del principio di
  uguaglianza   -   Diversita'  di  trattamento,  anche  processuale,
  rispetto     ad    altri    provvedimenti    (decreto    ingiuntivo
  provvisoriamente  esecutivo, sentenze di separazione e di divorzio,
  decreto  di omologazione della separazione consensuale) - Contrasto
  con la tutela della prole.
- Cod. civ., art. 148, terzo comma.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 30.
(GU n.11 del 14-3-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    A  scioglimento  della  riserva  di  cui all'udienza in camera di
consiglio del 22 novembre 2000, ha pronunciato la seguente ordinanza.

F a t t o

    In  data  6  giugno  2000  Di Grazia Giovanna iscriveva presso la
Conservatoria dei RR.II. di Firenze ipoteca giudiziale con riserva ex
art. 2674-bis c.c. su beni immobili di Gerini Anna Maria ved. Cordero
di  Montezemolo  per  effetto  di decreto ex art. 148 c.c. emesso dal
tribunale di Firenze in data 17 - 23 maggio 2000 e notificato il 1o -
2 giugno 2000 alla Gerini.
    Con il suddetto decreto ex art. 148 c.c. il giudice designato dal
Presidente   di  questo  tribunale:  1)  ingiungeva  alla  Gerini  di
corrispondere  mensilmente  alla  Di  Grazia  Giovanna la somma di L.
6.500.000,  oltre la rivalutazione cosi' come determinata nel decreto
ex  art. 710  c.p.c.  di  questo  tribunale  del 3 marzo 2000, in via
sussidiaria  rispetto all'obbligato principale Cordero di Montezemolo
Stefano ed al netto di quanto da quest'ultimo mensilmente versato; 2)
ingiungeva  alla stessa Gerini di pagare in favore della Di Grazia le
spese  di  lite  del  procedimento  ex  art. 148  c.c.,  liquidate in
complessive  L.  2.000.000,  di  cui  L.  500.000  per  diritti  e L.
1.200.000 per onorari, oltre 2% ed IVA come per legge; 3) autorizzava
la  provvisoria  esecuzione del decreto, avvisando la Gerini medesima
che  avrebbe  potuto  proporre  opposizione  secondo  quanto previsto
dall'art. 148,  comma  4,  c.c.,  nel  termine  di giorni venti dalla
notifica del decreto.
    Avverso  l'iscrizione  con  riserva ex art. 2674 - bis c.c. la Di
Grazia  (rappresentata  e difesa dagli avv.ti Marco Antonio Vallini e
Umberto  Nidiaci)  ha  proposto innanzi a questo tribunale reclamo ex
artt. 2674-bis,  comma  2,  c.c.  e  113-ter disp. att. c.c. con atto
notificato  alla  Conservatoria  dei  RR.II. di Firenze e ai soggetti
controinteressati  in  data  23-26 giugno 2000 e depositato presso la
cancelleria di questo tribunale in data 30 giugno 2000.
    Instaurato   il   contraddittorio   si  sono  costituiti  sia  la
Conservatoria  dei RR.II. di Firenze, a mezzo di proprio funzionario,
che  Gerini  Anna  Maria ved. Cordero di Montezemolo (rappresentata e
difesa  dagli  avv.  Roberto  Maggini  e  Stefano Salvi), con proprie
memorie.
    All'esito dell'udienza 22 novembre 2000 in camera di Consiglio il
tribunale si e' riservato di decidere.

                            D i r i t t o

    Correttamente,  de  iure  condito,  il Conservatore dei RR.II. ha
ammesso  l'iscrizione  con  riserva,  in  quanto  i  casi in cui puo'
iscriversi  ipoteca  giudiziale,  ai  sensi dell'art. 2818 c.c., sono
unicamente  quelli  tassativamente  indicati dalla legge, fra i quali
non e' annoverato il decreto ex art. 148 c.c., che pure, per espressa
disposizione  di  legge  (comma  3,  stesso art. ) costituisce titolo
esecutivo.
    La  riprova del principio della tassativita' delle fattispecie di
iscrizione di ipoteca giudiziale e' data dalla considerazione che, in
relazione   ad   un'ipotesi  non  legislativamente  prevista,  si  e'
registrato   intervento   c.d.   additivo   da   parte   della  Corte
costituzionale   (v.  sentenza  18  febbraio  1988,  n. 186,  che  ha
dichiarato  illegittimo, per violazione dell'art. 3 cost., l'art. 158
c.c.,  nella  parte in cui non prevede che il decreto di omologazione
della  separazione  consensuale  costituisca  titolo per l'iscrizione
dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c.).
    Non  ignora  questo tribunale come la stessa Corte costituzionale
non   abbia   drasticamente  affermato  il  principio  di  necessaria
implicazione   fra  titolo  esecutivo  e  titolo  per  iscrizione  ex
art. 2818  c.c.,  come  emerge  da  recente ordinanza 25 luglio 2000,
n. 357,  che  ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione
di   legittimita'   costituzionale  dell'art. 186-quater  c.p.c.,  in
riferimento  agli  artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede
che  l'ordinanza  ivi contemplata costituisca titolo per l'iscrizione
di ipoteca giudiziale.
    Osserva  tuttavia  questo  tribunale  come  nel  caso  di  cui al
presente  procedimento  non  possano  utilizzarsi  le  argomentazioni
espresse  dalla  Corte  costituzionale  nell'ordinanza  ult. cit. (in
particolare  quella  secondo  cui  da  un  lato vi sarebbe diversita'
strutturale e funzionale tra norma in esame ed altra norma - nel caso
esaminato  dalla  Corte tra l'art. 186-quater c.p.c. e l'art. 186-ter
c.p.c.;  nel  presente  caso  di  specie  tra  l'art. 148  c.c.  e il
combinato  disposto  di cui agli artt. 642 e 655 c.p.c. - destinata a
fungere da tertium comparationis onde affermare la sospettata lesione
del  principio  di uguaglianza; nonche' quella secondo cui vi sarebbe
ampia   potesta'   discrezionale,   ripetutamente   riconosciuta   al
legislatore,  riguardo  alla conformazione degli istituti processuali
ed  alla  differenziazione delle condizioni di accesso all'esecuzione
forzata nei vari tipi di giudizi), in particolare in quanto:
        a)  sotto un profilo piu' strettamente processuale il decreto
ex  art. 148  c.c.  e'  strutturato  in  maniera pressoche' simile al
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di cui agli artt. 633 e
ss. c.c., anche quanto alle modalita' di opposizione (vd. commi 3 e 4
in  particolare);  sotto  tale  aspetto  la norma si pone altresi' in
contrasto con l'art. 24 Cost.;
        b) sotto un profilo sostanziale l'art. 148 c.c. rientra fra i
provvedimenti a tutela di soggetti c.d. deboli - nella specie i figli
minori  della  ricorrente  e  al contempo nipoti per linea ascendente
paterna  della  resistente Gerini ved. Cordero di Montezemolo - per i
quali  si  annoverano,  come  ulteriori tertia comparationis, proprio
quelle  fattispecie gia' individuate dalla citata sentenza 186/1988 e
cioe'  l'art. 156,  comma  5,  c.c.,  e,  per  effetto della sentenza
stessa,  l'art. 158  c.c.,  cui  va altresi' ad aggiungersi l'art. 8,
comma  2,  della  legge 898/1970; sotto tale aspetto la norma si pone
altresi'  in  contrasto  con  l'art. 30 Cost., in virtu' del quale e'
dovere  e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli
-  comma  1 - ed in virtu' altresi' del quale nei casi di incapacita'
del  genitori  la legge provvede a che siano assolti i loro compiti -
comma 2 -.
    Va  pertanto dichiarata non manifestamente infondata la questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 148,  comma  3, c.c., con
riferimento  agli artt. 3, 24 e 30 della Costituzione, nella parte in
cui non prevede che il decreto ivi contemplato costituisca titolo per
l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c.
    La  questione  e'  inoltre  nel  caso  di  specie  rilevante, non
risultando  che il decreto ex art. 148 c.c. ottenuto dalla reclamante
Di  Grazia  sia  venuto  meno  per  effetto  di successiva modifica o
revoca.
    A  nulla  rileva  che  sia  stata  data  prova,  da  parte  della
resistente Gerini ved. Cordero di Montezemolo, di atti di pagamento -
invero da quanto risulta in via documentale relativamente ad una sola
mensilita'  -,  posto  che  l'ipoteca giudiziale costituisce mezzo di
garanzia  patrimoniale  anche per l'adempimento di mensilita' future,
tenuto  conto  nella  specie  della giovanissima eta' dei figli della
ricorrente Di Grazia e nipoti della resistente Gerini.
                              P. Q. M.

    1. - Dichiara la non manifesta infondatezza, con riferimento agli
artt. 3,  24 e 30 della Costituzione, della questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 148,  comma  3, c.c. nella parte in cui non
prevede  che  il  decreto  ivi  contemplato  costituisca  titolo  per
l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c.;
    2.  -  Sospende  il  presente  procedimento e dispone l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    3.  -  Ordina  che,  a  cura  della  cancelleria,  l'ordinanza di
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia comunicata alle
parti  in  causa  (P.M. in sede e Conservatoria dei RR.II. di Firenze
compresi),  notificata  al  Presidente  del  Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Firenze il 22 novembre 2000.
                        Il Presidente: Gatta
                     Il relatore: Delle Vergini
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