N. 170 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 giugno 2000

Ordinanza   emessa   il   5   giugno   2000   (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  19  febbraio  2001)  dalla Commissione tributaria
provinciale  di Alessandria sul ricorso propostoda ENEL S.p.a. contro
Provincia di Alessandria

Imposte  e  tasse  - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree
  pubbliche  dei  comuni  e  delle province (T.O.S.A.P.) - Criteri di
  determinazione  della tassa per le occupazioni del sottosuolo e del
  soprassuolo  stradale  con cavi, condutture e simili - Inosservanza
  di   principi  e  criteri  direttivi  fissati  dalla  legge  delega
  n. 421/1992.
- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2.
- Costituzione,  art.  76,  primo  comma,  in relazione alla legge 23
  ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4.
(GU n.11 del 14-3-2001 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha  emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 385/99 depositato
il 16 marzo 1999 avverso accertamento n. 70659 - TOSAP. 97;
    Contro:  Provincia di Alessandria, proposto da: ENEL societa' per
azioni,  direzione  distribuzione Piemonte, residente a Torino in via
Bertola n. 40, difeso da: Carmignani Giuseppe, residente a Torino, in
via Bertola n. 40.
    La Commissione:
        esaminata   la  questione  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 47  del  d.lgs.  15  novembre  1993  n. 507,  proposta  dal
ricorrente  con  riferimento all'art. 76 Cost., che si assume violato
perche'  il Governo non si sarebbe conformato all'indirizzo contenuto
nell'art. 4  comma  4  lett. b, punto 1, secondo periodo, della legge
delega n. 421 del 1992;
        rilevato che la Corte costituzionale con ordinanza n. 120 del
24 marzo 1999, depositata il 2 aprile 1999, avendo esaminata identica
questione ad essa rimessa da alcune commissioni tributarie (con varie
ordinanze,  specificamente  indicate  nel predetto provvedimento), ha
disposto  la  restituzione  degli  atti ai Giudici rimettenti perche'
valutino, sotto il profilo della perdurante rilevanza della sollevata
questione di costituzionalita', l'eventuale incidenza della normativa
sopravvenuta;
        considerato   che  detta  remissione  presuppone,  a  livello
delibativo, un giudizio di non manifesta infondatezza della questione
sottoposta,  poiche' in caso contrario sarebbe stato inutile valutare
la persistenza della rilevanza;
        ritenuto  che,  in  effetti,  non  sembra  che il legislatore
delegato, nel determinare la tassa de qua, abbia rispettato i criteri
fissati  dall'art. 4  comma  4 sopra citato, posto che si e' attenuto
unicamente  al criterio forfettario ed ha aumentato la tassazione ben
oltre  il  50%, come appare dal confronto fra le attuali misure delle
tasse e quelle precedentemente in vigore;
        attesa  la  rilevanza  della  questione dedotta poiche' della
declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale deriverebbe il venir
meno  dell'efficacia  della  legge  in  forza  della quale sono stati
emessi   gli  atti  di  accertamento  oggetto  di  impugnazione,  con
conseguente   nullita'  degli  stessi  per  difetto  dei  presupposti
dell'imposizione;
        atteso  altresi'  che  detta rilevanza non risulta, in questo
giudizio, essere venuta meno per effetto dello ius superveniens.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
1953 n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del d.lgs. 15
novembre  1993,  n. 507,  per  violazione  dell'art. 76, primo comma,
della Costituzione, con riferimento alla legge delega 23 ottobre 1992
n. 421, art. 4 comma 4;
    Dispone  la  sospensione  del giudizio in corso e la trasmissione
agli atti della Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  che  sia  comunicata al
Presidente  del  Senato  ed  al Presidente della Camera dei deputati,
mandando  alla  segreteria  della  commissione  per l'adempimento dei
suddetti incombenti.
    Cosi'  deciso  in  Alessandria,  nella camera del consiglio della
Commissione tributaria provinciale, sezione 3a, il 5 giugno 2000.
                  Il Presidente e relatore: Boverio
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