N. 170 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 giugno 2000
Ordinanza emessa il 5 giugno 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 febbraio 2001) dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria sul ricorso propostoda ENEL S.p.a. contro Provincia di Alessandria Imposte e tasse - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche dei comuni e delle province (T.O.S.A.P.) - Criteri di determinazione della tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi, condutture e simili - Inosservanza di principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega n. 421/1992. - D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 76, primo comma, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4.(GU n.11 del 14-3-2001 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 385/99 depositato il 16 marzo 1999 avverso accertamento n. 70659 - TOSAP. 97; Contro: Provincia di Alessandria, proposto da: ENEL societa' per azioni, direzione distribuzione Piemonte, residente a Torino in via Bertola n. 40, difeso da: Carmignani Giuseppe, residente a Torino, in via Bertola n. 40. La Commissione: esaminata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 47 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, proposta dal ricorrente con riferimento all'art. 76 Cost., che si assume violato perche' il Governo non si sarebbe conformato all'indirizzo contenuto nell'art. 4 comma 4 lett. b, punto 1, secondo periodo, della legge delega n. 421 del 1992; rilevato che la Corte costituzionale con ordinanza n. 120 del 24 marzo 1999, depositata il 2 aprile 1999, avendo esaminata identica questione ad essa rimessa da alcune commissioni tributarie (con varie ordinanze, specificamente indicate nel predetto provvedimento), ha disposto la restituzione degli atti ai Giudici rimettenti perche' valutino, sotto il profilo della perdurante rilevanza della sollevata questione di costituzionalita', l'eventuale incidenza della normativa sopravvenuta; considerato che detta remissione presuppone, a livello delibativo, un giudizio di non manifesta infondatezza della questione sottoposta, poiche' in caso contrario sarebbe stato inutile valutare la persistenza della rilevanza; ritenuto che, in effetti, non sembra che il legislatore delegato, nel determinare la tassa de qua, abbia rispettato i criteri fissati dall'art. 4 comma 4 sopra citato, posto che si e' attenuto unicamente al criterio forfettario ed ha aumentato la tassazione ben oltre il 50%, come appare dal confronto fra le attuali misure delle tasse e quelle precedentemente in vigore; attesa la rilevanza della questione dedotta poiche' della declaratoria di illegittimita' costituzionale deriverebbe il venir meno dell'efficacia della legge in forza della quale sono stati emessi gli atti di accertamento oggetto di impugnazione, con conseguente nullita' degli stessi per difetto dei presupposti dell'imposizione; atteso altresi' che detta rilevanza non risulta, in questo giudizio, essere venuta meno per effetto dello ius superveniens.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per violazione dell'art. 76, primo comma, della Costituzione, con riferimento alla legge delega 23 ottobre 1992 n. 421, art. 4 comma 4; Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione agli atti della Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati, mandando alla segreteria della commissione per l'adempimento dei suddetti incombenti. Cosi' deciso in Alessandria, nella camera del consiglio della Commissione tributaria provinciale, sezione 3a, il 5 giugno 2000. Il Presidente e relatore: Boverio 01c0247