N. 171 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 2000

Ordinanza  emessa  il  5  dicembre  2000  dal tribunale di Genova nel
procedimento penale a carico di Chiappini Carlo Giovanni Battista

Processo  penale  - Applicazione della pena su richiesta - Giudizio a
  seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Reiterazione,
  prima  della  dichiarazione  di  apertura  del  dibattimento, della
  richiesta   di   applicazione  della  pena,  presentata  unitamente
  all'atto  di  opposizione  e  non accolta per dissenso del pubblico
  ministero  o  per  rigetto  da  parte  del  giudice per le indagini
  preliminari  -  Mancata  previsione - Mancata previsione, altresi',
  della  possibilita'  per  il giudice del giudizio di opposizione di
  provvedere  sulla richiesta all'esito del dibattimento - Disparita'
  di trattamento tra imputati.
- Cod.  proc.  pen.,  artt.  556, comma 1, e 448, comma 1, ovvero, in
  alternativa, cod. proc. pen., artt. 557, comma 3, e 464.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.11 del 14-3-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Vista l'istanza di patteggiamento in atti, avanzata dall'imputato
prima  della  dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio
di opposizione al decreto penale di condanna e ritenuto:
        che  analoga  istanza  di patteggiamento (sia pure in termini
diversi) era gia' stata avanzata dall'imputato unitamente all'atto di
opposizione  a  decreto  penale di condanna, ai sensi del primo comma
dell'art. 557 c.p.p.;
        che  tale  precedente  istanza  era stata respinta dal g.i.p.
anche  in  virtu'  del  dissenso  manifestato  dal p.m. circa la pena
richiesta dall'imputato;
        che  l'art.  557,  comma 2, c.p.p. fa divieto all'imputato di
chiedere  il  patteggiamento  (cosi'  come  il  giudizio abbreviato e
l'oblazione) nel giudizio conseguente all'opposizione;
        che,  peraltro,  il  divieto di chiedere il patteggiamento in
tale  fase  non  sembra  escludere  la  possibilita'  di reiterare la
richiesta  laddove  -  come  nel caso di specie - la stessa sia stata
proposta  tempestivamente,  vale  a  dire contestualmente all'atto di
opposizione;
        che, tuttavia, tale possibilita', pur prevista per altri tipi
di  giudizio  (giudizio  ordinario,  giudizio direttissimo e giudizio
immediato),  nel  procedimento  davanti  al tribunale in composizione
collegiale,  dall'art.  448  c.p.p.  (richiamato, per il procedimento
davanti  al giudice monocratico, dall'art. 556, comma 1, c.p.p.), non
e',   invece,   disciplinata   da  nessun'altra  norma,  ne'  per  il
procedimento  collegiale,  ne'  per  quello monocratico (nel quale la
mancata  previsione  investe  anche tutto l'ambito dei procedimenti a
citazione diretta);
        che  la  mancata inclusione, da parte dell'art. 448 c.p.p. e,
conseguentemente,  dell'art.  556,  comma  1,  c.p.p.  (cosi' come la
omessa   previsione   di   analogo  istituto  nell'art.  464  c.p.p.,
richiamato  dall'art.  557,  comma  3,  c.p.p.),  dell'opposizione  a
decreto  penale  di  condanna,  nel  novero  dei  riti  nei  quali e'
consentita la reiterazione davanti ad altro giudice, cioe' quello del
dibattimento,   della  richiesta  di  patteggiamento  precedentemente
dissentita   dal   p.m.   o  respinta  dal  g.i.p.,  costituisce  una
ingiustificata  disparita'  di  trattamento tra imputati, determinata
esclusivamente dalla scelta del rito operata dalla pubblica accusa;
        che,  infatti,  due  soggetti,  imputati  dello stesso fatto,
possono  o  meno  usufruire della possibilita' di vedere esaminata la
propria  richiesta  di  patteggiamento da due giudici diversi (con il
secondo  addirittura  dotato del potere di accogliere l'istanza anche
in  presenza  di  dissenso  del  p.m.,  ancor  prima  di celebrare il
dibattimento) a seconda che il p.m. titolare dell'azione penale abbia
deciso  di  promuovere, nel rispetto delle condizioni previste, da un
lato,  il  rito  ordinario,  quello  direttissimo  o quello immediato
ovvero, dall'altro lato, il procedimento per decreto;
        che,  nel primo caso, infatti, ai sensi dell'art. 448 c.p.p.,
l'imputato  puo'  chiedere,  nei tempi prescritti per ciascun tipo di
procedimento,  il  patteggiamento  della  pena;  ma,  nell'ipotesi di
dissenso  del  p.m.  o di rigetto della richiesta da parte del g.i.p.
puo'  rinnovare  la  richiesta  davanti  al giudice del dibattimento,
prima  della  dichiarazione  di  apertura  del  dibattimento di primo
grado;  se  il giudice la ritiene fondata, pronuncera' immediatamente
sentenza;  altrimenti  si procedera' al dibattimento davanti ad altro
giudice  (per via dell'incompatibilita' determinata dal rigetto della
richiesta di patteggiamento, conseguente alla pronuncia n. 186 del 22
aprile  1992  della  Corte  costituzionale), la richiesta non essendo
"ulteriormente rinnovabile";
        che,  nel  secondo  caso, invece, l'imputato puo' chiedere il
patteggiamento della pena contestualmente all'atto di opposizione, ex
art.  461,  comma 3, o 557, comma 1, c.p.p.; ma, nel caso di dissenso
del  p.m.,  di  mancato  consenso del medesimo (v. art. 464, comma 1,
ultimo  periodo)  o  di  rigetto della richiesta da parte del g.i.p.,
costui   dovra'   emettere   decreto   di   giudizio  immediato  (nei
procedimenti  davanti  al tribunale collegiale: v. art. 464, comma 1,
c.p.p.)  o  decreto di citazione a giudizio (nei procedimenti davanti
al  giudice monocratico: v. art. 557, comma 1, c.p.p.), senza che sia
prevista alcuna possibilita' per l'imputato, in nessuno dei due casi,
di  reiterare  la richiesta nel giudizio conseguente all'opposizione,
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento;
        che, inoltre, non e' nemmeno previsto, nel caso in questione,
che  il giudice possa accogliere la richiesta di patteggianiento dopo
la  chiusura  del  dibattimento,  quando  ritenga  ingiustificato  il
dissenso  del  p.m.  o  il  rigetto  della  istanza:  tale regola e',
infatti,  dettata  dall'art. 448, comma 1, ult. periodo, c.p.p. per i
soli  riti ivi espressamente indicati, mentre le sentenze della Corte
costituzionale n. 81 del 15 febbraio 1991 e n. 23 del 31 gennaio 1992
hanno   dichiarato  l'incostituzionalita'  dell'art.  464,  comma  1,
c.p.p.,   nella   vecchia   fonnulazione,   solo  limitatamente  alla
possibilita',  per  il  giudice,  di  applicare  la riduzione di pena
prevista per il giudizio abbreviato; la nuova formulazione del citato
articolo, del resto, nulla dice circa la possibilita', per il giudice
del  merito,  di accogliere l'istanza di patteggiamento all'esito del
dibattimento;
        che   anche   questa   circostanza   appare   integrare   una
ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra gli imputati nei cui
confronti   il  p.m.  abbia  deciso  di  promuovere  l'azione  penale
richiedendo  l'emissione  di un decreto penale di condanna rispetto e
quelli  verso  i  quali  abbia deciso di procedere con altri riti; la
Corte costituzionale, del resto, si era gia' pronunciata - come si e'
appena  visto  -  nel  senso  della incostituzionalita' dell'art. 464
comma  1 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva la possibilita', per
il  giudice del merito, di applicare la riduzione di pena contemplata
dall'art. 442 comma 2 c.p.p., quando, a dibattimento concluso, avesse
ritenuto  inginstificato  il  dissenso  del  p.m.  o il rigetto della
richiesta da parte del g.i.p.; pur essendo venuta meno l'attualita di
queste  pronunce  per  l'intervenuta modifica del rito abbreviato, la
ratio della decisione pare estendibile anche al patteggiamento;
        che  le  differenze di trattamento fin qui evidenziate tra le
due situazioni in esame non appaiono giustificabili nemmeno alla luce
delle  particolari  caratteristiche  del  procedimento  per  decreto,
finalizzato  ad  una rapida definizione della vicenda processuale; in
effetti,   l'estensione   a   questo   rito   della  possibilita'  di
reiterazione  dell'istanza di patteggiamento precedentemente respinta
risponde  ad  un'esigenza  deflativa  e di definizione anticipata del
processo  prima  della  celebrazione  del  dibattimento;  ne' diversa
appare,  nelle due situazioni, la ratio dell'istituto di cui all'art.
448  c.p.p.,  teso  a  consentire all'imputato la presentazione della
richiesta  di patteggiamento davanti a due giudici diversi (il g.i.p.
e il giudice del dibattimento), al secondo dei quali (che ha facolta'
di  intervento  soltanto  se  l'imputato  ha  rispettato i termini di
decadenza  per  la  richiesta di patteggiamento, prescritti dall'art.
446 c.p.p. e, nel caso specifico dell'opposizione a decreto penale di
condanna,  dagli  artt. 461, comma 3, e 557, comma 1, c.p.p.) e' data
la  facolta'  di  accogliere la richiesta anche senza il consenso del
p.m. ed inibendo ogni ulteriore rinnovo della stessa davanti ad altro
giudice, all'evidente scopo di evitare la infinita reiterazione delle
istanze,  si  da  determinare  l'impossibilita'  di  celebrazione del
dibattimento,  anche  per  l'incompatibilita' a giudicare del giudice
che ha respinto la richiesta;
        che   deve,  quindi,  sollevarsi  d'ufficio,  in  quanto  non
manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale
degli  artt.  556, comma 1, c.p.p. e 448, comma 1, c.p.p. (richiamato
dal  primo in quanto applicabile ai procedimenti davanti al tribunale
in  composizione  monocratica), ovvero, in alternativa, dell'art. 464
c.p.p,.  in  quanto  richiamato  dall'art.  557, comma 3, c.p.p., per
contrasto  con  il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della
Costituzione,  nella  parte  in cui non prevedono che l'imputato, nel
procedimento  davanti  al  tribunale  in composizione monocratica (ma
anche  in  quello  davanti  al tribunale in composizione collegiale),
possa  reiterare,  davanti  al giudice del dibattimento, nel giudizio
conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna, prima della
dichiarazione   di   apertura   del  dibattimento,  la  richiesta  di
patteggiamento  tempestivamente  presentata  unitamente  all'atto  di
opposizione  al predetto decreto e non accolta per mancato consenso o
dissenso del p.m. ovvero per rigetto da parte del g.i.p.;
        che  tale  questione  e'  sicuramente  rilevante  nel caso di
specie,  avendo,  per  l'appunto,  l'imputato  reiterato (sia pure in
termini  diversi, anche per l'intervenuta depenalizzazione di uno dei
due  reati contestatigli), nel giudizio conseguente all'opposizione a
decreto penale di condanna, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento,  la  richiesta  di  patteggiamento gia' tempestivamente
avanzata  unitamente  all'atto  di opposizione e respinta dal g.i.p.,
anche per il dissenso espresso dal p.m. sulla congruita' della pena;
        che a tale questione di costituzionalita' appare strettamente
e conseguenzialmente collegata quella concernente gli stessi articoli
di legge, ancora per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella
parte in cui non prevedono che, nel giudizio di opposizione a decreto
penale,   nei  procedimenti  davanti  al  tribunale  in  composizione
monocratica  (ma anche collegiale), il giudice possa provvedere sulla
richiesta  di  patteggiamento  tempestivamente avanzata dall'imputato
(ed eventualmente reiterata davanti al giudice del dibattimento prima
della  dichiarazione  di  apertura  dello  stesso)  e non accolta per
mancato  consenso  o dissenso del p.m. ovvero per rigetto da pane del
giudice;
        che anche tale questione e' rilevante nel caso di specie, sia
per  il  caso  in  cui,  accolta  dalla Corte costituzionale la prima
questione  di  costituzionalita', questo giudice dovesse rigettare la
richiesta   di   patteggiamento;   in   tale   ipotesi,  infatti,  il
procedimento  dovrebbe  essere  trattato da altro giudice, davanti al
quale    non   sarebbe   ulteriormente   rinnovabile   l'istanza   di
patteggiamento  per l'espresso divieto previsto dall'art. 448 c.p.p.,
ma  che  potrebbe  decidere di accoglierla all'esito del dibattimento
ritenendo  ingiustificato  il  rigetto  della  richiesta  da parte di
questo  giudice; sia per il caso in cui non dovesse essere accolta la
prima  questione  di  costituzionalita';  in tale evenienza, infatti,
dovrebbe  quantomeno lasciarsi al giudice del giudizio di opposizione
la facolta' di pronunciare sentenza di patteggiamento in accoglimento
della  richiesta  qualora,  all'esito  del  dibattimento, il predetto
dovesse ritenere ingiustificato il dissenso o il mancato consenso del
p.m. o il rigetto della stessa da parte del g.i.p.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  1 e ss., legge costituzionale 9 febbraio 1948,
n. 1, e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Rimette alla Corte costituzionale, per la decisione, la questione
di legittimita' costituzionale degli artt. 556 comma 1, c.p.p. e 448,
comma  1,  c.p.p. ovvero, in alternativa, degli artt. 557, comma 3, e
464  c.p.p.,  per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il
duplice  profilo  evidenziato  in  motivazione,  rilevata d'ufficio e
ritenuta non manifestamente infondata e rilevante nel caso di specie;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Genova, addi' 5 dicembre 2000
                         Il giudice: Beconi
01C0248