N. 176 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 marzo 2000
Ordinanza emessa l'8 marzo 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 febbraio 2001) dal tribunale di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Pozzi Luciano e Banca Popolare Vicentina ed altra Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole anatocistiche contenute in contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera CICR di cui all'art. 25, d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validita' ed efficacia fino all'entrata in vigore di tale delibera - Eccesso di delega in relazione agli artt. 1, comma 5, legge n. 128/1998 e 25, legge n. 142/1992. - D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3. - Costituzione, art. 76.(GU n.11 del 14-3-2001 )
IL TRIBUNALE Visti gli atti del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da Pozzi Luciano nei confronti della Banca Popolare Vicentina e della ditta Maga' di Mazza Massimo, iscritto a ruolo al n. 1738/1999 R.G. O s s e r v a L'opponente contesta la legittimita' del decreto ingiuntivo notificatogli il 25 giugno 1999 (con cui gli viene ingiunto, in qualita' di fidejussore della ditta Maga' di Mazza Massimo, il pagamento di L. 90.305.200 in favore della Banca Popolare Vicentina), in quanto "gli interessi risultano calcolati ed addebitati con capitalizzazione trimestrale, operazione non consentita secondo giurisprudenza recente della Corte Suprema". L'ingiungente opposta replica che "il rilievo e' superato dall'art. 25 d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 (nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1999 n. 233) che prevede la piena validita' fino all'emanazione di apposito provvedimento del C.I.C.R., delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entra in vigore di tale provvedimento." La delibera del C.I.C.R. non risulta ad oggi entrata in vigore. La predetta norma trova dunque immediata applicazione nel giudizio in corso, ai fini della decisione sulla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonche' ai fini della desicione della causa. Infatti, in mancanza dell'art. 25 d.lgs. n. 342/1999, questo giudice dovrebbe valutare secondo i normali criteri ermeneutici se le clausole del contratto intercorso tra le parti, relative alla possibilita' di anatocismo su base trimestrale, siano o meno valide, e dovrebbe tenere in considerazione la giurisprudenza della Corte di Cassazione che con sentenze n. 2374 del 16 marzo 1999, Sez. III, e 30 marzo 1999 n. 3096, Sez. I, ha ritenuto la nullita' delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi. Tale indagine e' preclusa dalla norma citata, che dichiara retroattivamente la validita' delle clausole gia' stipulate. Orbene, ritiene questo giudice che l'art. 25 comma 3 d.lgs. n. 342/1999 contrasti con l'art. 76 della Costituzione sotto il profilo dell'eccesso di delega. Infatti la legge delega 24 aprile 1998 n. 128 (legge comunitaria) all'art. 1, comma 5, delegava il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni, nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992 n. 142, sulla base della quale sono stati emanati il d.lgs. n. 481/1992 e il d.lgs. n. 385/1993. Nessuna delle predette fonti abilita il legislatore delegato ad intervenire nella materia dell'anatocismo, regolata dal Codice civile, ne' si ravvisano ragionevoli necessita' di intervenire sul punto nell'ambito della finalita' integrativa e correttiva di una disciplina che e' stata organicamente riformata proprio col d.lgs. n. 385/1993. La norma in esame appare percio' eccedere dalla delega per aver disciplinato l'anatocismo bancario nonostante tale materia non fosse ricompresa nella delega data dall'art. 1, comma 5, legge 24 aprile 1998 n. 128, ne' desumibile dai princi'pi e criteri direttivi dalla stessa indicati, e cio' in contrasto con l'art. 76 della Costituzione. Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della norma in esame, ai sensi dell'art. 23 legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87 il presente procedimento va sospeso con trasmissione degli atti di causa alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 legge costituzionale n. 87/1953; Dichiara rilevante e, non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999 per contrasto con l'art. 76 della Costituzione. Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' alle parti in causa. Vicenza, addi' 8 marzo 2000. Il giudice: Pesenti 01C0253