N. 218 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 2001
Ordinanza emessa il 15 gennaio 2001 dal giudice di pace di Feltre nel procedimento civile vertente tra Zuanetto Denis e Prefettura di Belluno Circolazione stradale - Limiti di velocita' - Accertamento del superamento degli stessi, mediante apparecchiatura "autovelox" in dotazione alle forze dell'Ordine, senza possibilita' di prova contraria - Dotazione di autoveicoli e motoveicoli con apposita strumentazione tachimetrica, raffrontabile (ed avente uguale valore probatorio, in caso di contestazione di eccesso di velocita') con quella fornita dall'autovelox - Mancata previsione - Violazione del principio di uguaglianza, del diritto di difesa e del diritto di godimento della proprieta' privata. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 142. - Costituzione, artt. 3, 24 e 42, comma secondo.(GU n.13 del 28-3-2001 )
IL GIUDICE DI PACE Preliminarmente, rilevato che l'art. 142 C.d.S. pone limiti velocita' per le strade urbane ed extraurbane, dando potesta' con regolamento di esecuzione alle competenti forze dell'Ordine di accertare, tramite autovelox, le eventuali presunte infrazioni sul presupposto della fede pubblica di detto strumento e della sua probatorieta' juris et de jure. Rilevato altresi' che, pero', non risulta esservi obbligo per le case costruttrici di moto e autoveicoli di installare a bordo degli stessi analoghi strumenti, che consentano altrettanta, idonea e precisa misurazione tachimetrica, cosi' impedendo sia il corretto esercizio del potere del controllo del veicolo, sia l'evidente minor godimento dello stesso (non potendosi, quindi, circolare nei limiti delle velocita' consentite, con esatta cognizione di causa), sia il contraddittorio difensivo con le forze dell'ordine, che dispongono - unilateralmente - di uno strumento di controllo, la cui precisione scientifica deve presumersi appunto con valore di prova legale assoluta. Rilevato che tale disparita' non trova giustificazione, difettando nella specie la parita' di presupposti accertativi e di controllo, in capo ai cittadini e alla pubblica amministrazione. Rilevato, inoltre, che tale disparita' appare vieppiu' iniqua allorche' il cittadino venga sanzionato per valori tachimetrici, relativamente, modesti, in relazione alla velocita' circolatoria odierna e alla struttura dei veicoli d'oggigiorno (si pensi al caso di circolazione urbana, in cui si venga sanzionati per un valore tachimetrico di 56 km/h, pacificamente inapprezzabili con gli strumenti di bordo in dotazione al parco auto-motociclistico mondiale, non risultando alcuna casa costruttrice vincolata all'obbligo di dotazione di strumenti tachimetrici di si' sofisticata precisione).
P. Q. M. Ex ufficio, ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la questione pregiudiziale procedimento che precede, dispone la trasmissione del fascicolo e degli atti dello stesso alla Corte costituzionale, lamentando la violazione degli artt. 3 (diritto d'uguaglianza), 24 (diritto di difesa) e 42, secondo comma, (godimento della proprieta' privata) della Costituzione, nella parte in cui l'art. 142 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.) non prevede che gli autoveicoli o i motoveicoli siano muniti di idonea strumentazione tachimetrica, raffrontabile (ed avente uguale valore probatorio) - per il caso di contestazione da parte della p.a., in materia di eccesso di velocita' circolatoria - con quella fornita dall'autovelox, in dotazione alle forze dell'Ordine. Per gli effetti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il presente procedimento e dispone la trasmissione del fascicolo e degli atti del medesimo alla Corte costituzionale in Roma per la sua delibazione. Si trasmetta. Feltre, addi' 15 gennaio 2001. Il giudice di pace: Rizzo 01C0275