N. 218 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 2001

Ordinanza emessa il 15 gennaio 2001 dal giudice di pace di Feltre nel
procedimento  civile  vertente  tra  Zuanetto  Denis  e Prefettura di
Belluno

Circolazione  stradale  -  Limiti  di  velocita'  -  Accertamento del
  superamento  degli  stessi, mediante apparecchiatura "autovelox" in
  dotazione  alle  forze  dell'Ordine,  senza  possibilita'  di prova
  contraria  -  Dotazione  di  autoveicoli e motoveicoli con apposita
  strumentazione tachimetrica, raffrontabile (ed avente uguale valore
  probatorio,  in  caso di contestazione di eccesso di velocita') con
  quella fornita dall'autovelox - Mancata previsione - Violazione del
  principio  di  uguaglianza,  del diritto di difesa e del diritto di
  godimento della proprieta' privata.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 142.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 42, comma secondo.
(GU n.13 del 28-3-2001 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Preliminarmente,  rilevato  che  l'art. 142  C.d.S.  pone  limiti
velocita'  per  le  strade  urbane ed extraurbane, dando potesta' con
regolamento  di  esecuzione  alle  competenti  forze  dell'Ordine  di
accertare,  tramite  autovelox,  le eventuali presunte infrazioni sul
presupposto  della  fede  pubblica  di  detto  strumento  e della sua
probatorieta' juris et de jure.
    Rilevato  altresi' che, pero', non risulta esservi obbligo per le
case  costruttrici  di moto e autoveicoli di installare a bordo degli
stessi  analoghi  strumenti,  che  consentano  altrettanta,  idonea e
precisa  misurazione  tachimetrica,  cosi'  impedendo sia il corretto
esercizio  del potere del controllo del veicolo, sia l'evidente minor
godimento  dello  stesso (non potendosi, quindi, circolare nei limiti
delle  velocita'  consentite, con esatta cognizione di causa), sia il
contraddittorio  difensivo con le forze dell'ordine, che dispongono -
unilateralmente  -  di  uno strumento di controllo, la cui precisione
scientifica  deve  presumersi  appunto  con  valore  di  prova legale
assoluta.
    Rilevato   che   tale   disparita'   non  trova  giustificazione,
difettando  nella  specie  la parita' di presupposti accertativi e di
controllo, in capo ai cittadini e alla pubblica amministrazione.
    Rilevato,  inoltre,  che  tale  disparita' appare vieppiu' iniqua
allorche'  il  cittadino  venga  sanzionato  per valori tachimetrici,
relativamente,  modesti,  in  relazione  alla  velocita' circolatoria
odierna  e  alla struttura dei veicoli d'oggigiorno (si pensi al caso
di  circolazione  urbana,  in  cui  si venga sanzionati per un valore
tachimetrico   di   56 km/h,  pacificamente  inapprezzabili  con  gli
strumenti   di   bordo  in  dotazione  al  parco  auto-motociclistico
mondiale,   non   risultando   alcuna   casa  costruttrice  vincolata
all'obbligo di dotazione di strumenti tachimetrici di si' sofisticata
precisione).
                              P. Q. M.
    Ex ufficio, ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta
la  questione  pregiudiziale  procedimento  che  precede,  dispone la
trasmissione  del  fascicolo  e  degli  atti  dello stesso alla Corte
costituzionale,  lamentando  la  violazione  degli  artt. 3  (diritto
d'uguaglianza),   24   (diritto  di  difesa)  e  42,  secondo  comma,
(godimento  della proprieta' privata) della Costituzione, nella parte
in  cui l'art. 142 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.) non prevede
che   gli   autoveicoli  o  i  motoveicoli  siano  muniti  di  idonea
strumentazione  tachimetrica,  raffrontabile (ed avente uguale valore
probatorio)  -  per  il caso di contestazione da parte della p.a., in
materia  di  eccesso  di  velocita' circolatoria - con quella fornita
dall'autovelox, in dotazione alle forze dell'Ordine.
    Per  gli  effetti  di  cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  sospende  il  presente procedimento e dispone la trasmissione
del  fascicolo e degli atti del medesimo alla Corte costituzionale in
Roma per la sua delibazione.
    Si trasmetta.
        Feltre, addi' 15 gennaio 2001.
                      Il giudice di pace: Rizzo
01C0275