N. 220 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 novembre 2000

Ordinanza  emessa  l'8  novembre  2000  dalla Corte dei conti sezione
giurisdizionale  per la Regione Sicilia sul ricorso proposto da Cina'
Salvatore  contro  Regione  Siciliana  -  Direzione  regionale  per i
servizi di quiescenza, assistenza e previdenza.

Corte  dei  conti - Giudizi in materia di pensioni - Fase cautelare -
  Attribuzione  alla  Corte  dei  conti  in  composizione  collegiale
  anziche'  monocratica  -  Ingiustificata  deroga  al  principio del
  giudice monocratico in materia pensionistica introdotto dalla legge
  n. 205/2000  -  Incidenza sui principi di uguaglianza e del giudice
  naturale.
- Legge 21 luglio 2000, n. 205, art. 5, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 25.
(GU n.13 del 28-3-2001 )
                         LA CORTE DEI CONTI

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza 510/00/ord. nel giudizio di
pensione  civile  iscritto  al  n. 11973/C del registro di segreteria
promosso  ad  istanza  di  Cina'  Salvatore,  rappresentato  e difeso
dall'avv.  Caterina  Mirto,  nei  confronti della Regione Siciliana -
Direzione  regionale  per  i  servizi  di  quiescenza,  assistenza  e
previdenza per il personale.
    Visto  l'atto  introduttivo  del  giudizio depositato il 3 agosto
2000, con contestuale istanza di sospensione dell'atto impugnato.
    Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
    Uditi  nella camera di consiglio dell'8 novembre 2000 il relatore
consigliere  Pino  Zingale e l'avv. Caterina Mirto; non costituita la
Regione Siciliana.

F a t t o

    La  direzione regionale per i servizi di quiescenza, assistenza e
previdenza  per il personale della Regione Siciliana con nota n. 5604
del gruppo III, in data 18 maggio 2000, comunicava a Cina' Salvatore,
ex  dipendente  regionale in quiescenza, di avere ridotto la pensione
annua  a decorrere dal mese di maggio 1999, a L. 19.986.764, rispetto
al   maggiore   importo   sino   a   quel  momento  illeggittimamente
quantificato,   ed   avviato   le  procedure  di  recupero  di  somme
indebitamente  erogategli per complessive L. 5.091.387, da attuarsi a
mezzo 15 ritenute mensili di L. 318.211 cadauna, a decorrere dal mese
di giugno 2000.
    L'interessato, con atto depositato il 3 agosto 2000, ha impugnato
il   suddetto  provvedimento  lamentandone,  sotto  diversi  profili,
l'illegittimita'  e  ne  ha  chiesto, preliminarmente, la sospensione
degli effetti.
    Nella   camera   di  consiglio  dell'8  novembre  2000,  all'uopo
convocata  per  l'esame  dell'istanza  cautelare,  non  costituita la
Regione   Siciliana,   l'avv.   Caterina   Mirto   ha  insistito  per
l'accoglimento della domanda di sospensione.

                               Diritto

    Il   seguito   del   testo   e'  perfettamente  uguale  a  quello
dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord. n. 219/2001),
salvo,  in  calce, la data 21 dicembre 2000, anziche' 2 gennaio 2001.
01C0277