N. 227 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 2000
Ordinanza emessa il 16 novembre 2000 dal tribunale di Foggia nel procedimento penale a carico di Di Biase Laura Maria Processo penale - Deliberazione della sentenza - Necessario concorso, a pena di nullita', dei giudici che hanno partecipato al dibattimento - Conseguente rinnovazione, in caso di mutamento del giudice persona fisica, dell'istruttoria dibattimentale anche nell'ipotesi in cui i verbali delle prove testimoniali gia' assunte risultino completi ed esaurienti - Lesione del principio di ragionevole durata del processo - Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Lesione del principio secondo cui i giudici sono uguali dinanzi alla legge. - Cod. proc. pen., art. 525, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 101 e 111.(GU n.13 del 28-3-2001 )
IL TRIBUNALE Visti gli atti del procedimento a carico di Di Biase Laura Maria, O s s e r v a Che il procedimento a carico dell'imputata di cui sopra veniva portato a conoscenza di altro giudice persona fisica e che dinanzi a tale giudice veniva svolta in parte l'attivita' istruttoria mediante escussione dei testi di lista; Che a seguito del passaggio del suddetto magistrato dall'ufficio giudicante penale monocratico di Foggia, all'ufficio g.i.p., il processo proseguiva dinanzi a questo giudice; che all'udienza celebrata in data 16 novembre 2000, dinanzi a questo giudice, a fronte del consenso del p.m. all'utilizzazione degli atti istruttori gia' assunti dinanzi al precedente giudice persona fisica ex art. 511 c.p.p., la difesa si opponeva per le ragioni di cui al verbale che si allega, in base al disposto dell'art. 525, secondo comma c.p.p., come interpretato dalla sentenza delle sezioni unite della Suprema Corte n. 2 del 2999. Questo giudice, ritenuto applicabile all'ipotesi processuale di specie l'art. 525 comma secondo del c.p.p., solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 525 comma secondo c.p.p., per contrasto con gli articoli 111, 3, 101 della Costituzione, in quanto ritenuto rilevante e non manifestamente infondato il contrasto con le suddette disposizioni della carta costituzionale. A questo proposito osserva che: in base all'art. 111 della Costituzione, riformato, la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge (...) ne assicura la ragionevole durata. La scelta di ritenere il giudice sempre vincolato alla richiesta delle parti di rinnovare l'istruttoria dibattimentale in caso di mutamento della persona fisica del giudice o di uno o piu' membri del collegio, anche nell'ipotesi in cui i verbali delle prove testimoniali gia' legittimamente assunte nel contraddittorio delle parti appaiano complete ed esaurienti sotto ogni aspetto rilevante ai fini del decidere, si pone in termini di contrasto con il dictum costituzionale contenuto nell'art. 511 della Costituzione secondo il quale il processo deve celebrarsi in tempi ragionevoli poiche' la soluzione indicata dalla cassazione a sezioni unite con sentenza n. 2 del 1999, se applicata indiscriminatamente produrrebbe il solo effetto di allungare i tempi di durata dei processi e cio' con evidente compromissione dell'efficienza di funzionamento del sistema di giustizia; considerato che tale effetto comporta a parimenti una violazione del disposto dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali secondo il quale il processo deve celebrarsi in tempi ragionevoli, norma questa ugualmente ritenuta allo stato dell'evoluzione giuridica o dogmatica di immediata efficacia precettiva; considerato che l'effetto di un allungamento dei tempi di durata del processo non e' da sottovalutare alla luce delle numerosissime condanne inflitte dalla Corte europea dei diritti dell'uomo all'Italia per violazione di questo canone fondamentale, ritenuto peraltro che la rilevanza costituzionale del bene costituito dall'efficienza dell'amministrazione della Giustizia - art. 97 della Costituzione e' indiscutibile - e che lo stesso implica snellezza delle procedure e ripudio di attivita' ripetitive agevolmente eliminabili senza arrecare pregiudizio, solleva conflitto per violazione dell'art. 111 della Costituzione. Osserva inoltre che l'art. 525 secondo comma del Codice di procedura penale, in base al quale alla deliberazione della sentenza devono concorrere a pena di nullita' assoluta ed insanabili gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento - come interpretato dalla sentenza delle sezioni unite della suprema Corte sopra richiamata, si pone in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione poiche' la situazione processuale a cui si riferisce l'art. 525 secondo comma appare identica ad altre regolate in modo diverso. A questo proposito si consideri il combinato disposto degli artt. 238 quinto comma e 495 Codice di procedura penale che si occupano di disciplinare l'acquisizione e la valutazione di prove assunte in altri procedimenti. Come e' noto l'art. 238 quinto comma, Codice di procedura penale stabilisce che salvo quanto previsto dall'art. 190-bis del Codice di procedura penale resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'art. 90 Codice di procedura penale l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2-bis e 4 del presente articolo. In sostanza, qualora venga acquisito un verbale di dichiarazioni rese in altro procedimento penale, la richiesta di riesaminare in dibattimento l'autore di queste dichiarazioni e' valutata dal giudice sulla base dei consueti parametri di cui all'art. 190 Codice di procedura penale con la conseguente possibilita' di rigettare l'istanza ove il giudice la ritenga manifestamente superflua o irrilevante. Dal suddetto disposto di legge, da quello di cui al 495 c.p.p. - secondo periodo - a norma del quale quando e' ammessa l'acquisizione dei verbali di prove di altri procedimenti il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento si ricava che i verbali relativi alle prove testimoniali legittimamente assunte in altro processo fanno validamente parte del fascicolo del dibattimento e che sull'utilizzabilita' di essi nel diverso processo il giudice si pronuncia in base ai consueti parametri di cui all'art. 190 Codice di procedura penale prescindendo dall'eventuale mancanza di consenso delle parti; ne deriva che risulta illogico ritenere che la richiesta di nuovo esame del teste, che ha gia' reso dichiarazioni in altro processo riguardante altri reati, debba invece superare il filtro di cui all'art. 190 Codice di procedura penale e possa essere rigettata legittimamente dal giudice mentre nel caso di dichiarazione testimoniali rese nello stesso processo, ipotesi piu' garantita e piu' tranquillante per lo stesso giudice in ossequio al principio di immediatezza, peraltro non fornito di copertura costituzionale, l'organo giudicante sia comunque vincolato alla richiesta della parte che chiede di fare ascoltare al giudice la viva voce del testimone; a cio' si aggiunga il contrasto con altre disposizioni codicistiche. Infatti l'ammissibilita' delle dichiarazioni rese nella precedente fase dibattimentale e quelle assunte nell'incidente probatorio come del resto affermato dalla Corte di cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 2 del 1999) offre un ulteriore elemento a favore dell'eccezione qui sostenuta, dato che la disciplina codicistica non prevede un diritto incoercibile della parte di esaminare in dibattimento la persona che ha reso le dichiarazioni assunte con le forme dell'incidente probatorio. L'art. 525 si pone ancora in contrasto con l'art. 26 del Codice di procedura penale che offre ulteriori elementi a sostegno dell'eccezione esposta con quest'ordinanza. Si consideri, infatti, che il legislatore in ossequio al principio della conservazione degli atti a natura probatoria ha stabilito che i verbali delle prove assunte dinanzi ad altro giudice incompetente per materia conservano la loro validita'. Ne deriva che, fortiori, deve ritenersi non residui spazio per dubitare della perdurante validita' delle prove legittimamente assunte dinanzi ad un giudice competente anche se diversamente composto o se diverso come persona fisica. Contrasto anche con l'art. 33-novies del Codice di procedura penale introdotto dal decreto-legge n. 51 del 1998 secondo il quale l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale non determina l'inutilizzabilita' delle prove gia' acquisite; ribadisce quest'articolo il principio della conservazione degli atti a natura probatoria e quindi avvalora l'eccezione d'incostituzionalita' che qui si solleva. Quanto al contrasto con l'art. 101 della Costituzione, questo giudice osserva che nel caso di specie non si capisce per quale motivo il giudice persona fisica che e' chiamato a sostituire, nell'ipotesi di un mutamento fisiologico delle funzioni, il precedente giudice persona fisica debba per qualche motivo non essere considerato uguale al collega visto che i giudici sono tutti uguali dinanzi alla legge ed osserva sotto questo punto di vista che diversa e' per esempio l'ipotesi del giudice astenutosi o ricusato, diversa da quella del mutamento della persona del giudicante che invece e' naturale conseguenza di trasferimenti o malattia o infermita'; nel primo caso e' sicuramente innegabile l'esistenza di motivi di sospetto circa la prova assunta dal precedente giudice, poiche' questi si trova in una situazione di non perfetta terzieta' ed infatti ai sensi dell'art. 42 secondo comma, del Codice di procedura penale il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se ed in quale parte gli atti gia' compiuti dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia mentre questa situazione di sospetto e' estranea all'ipotesi di mutamento fisiologico del giudice.
P. Q. M. Ritenute rilevanti e non manifestamente infondate le eccezioni di cui sopra, solleva d'ufficio la questione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 525 secondo comma, Codice di procedura penale con riferimento agli articoli 111, 3 e 101 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati e della Repubblica. Foggia, addi' 16 novembre 2000. Il giudice: Bianchi 01C0284