N. 229 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 dicembre 2000

Ordinanze  nn.  da  229  a 234 - di identico contenuto - emesse il 23
dicembre  2000  dal  tribunale di Milano nei procedimenti relativi a:
Stanic  Nikola  (r.o. 229/2001) Shaded Hamed (r.o. 23O/2001), Davidov
Sergei  (r.o.  231/2001),  Yu  Oy (r.o. 232/2001), Ahmeti Ruffi (r.o.
233/2001), Farhaoui Reda (r.o. 234/2001).

Straniero    -   Espulsione   amministrativa   -   Provvedimento   di
  accompagnamento  alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Obbligo
  di  comunicazione  all'autorita'  giudiziaria  ed assoggettamento a
  convalida,  da  parte  di  quest'ultima,  entro  quarantotto  ore -
  Mancata  previsione  -  Lesione  del  principio  della  riserva  di
  giurisdizione in materia di liberta' personale.
- D.Lgs.  25  luglio  1998,  n. 286,  artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14,
  commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.
Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di
  trattenimento   presso   il   centro  di  permanenza  temporanea  e
  assistenza piu' vicino, per impossibilita' di eseguire l'espulsione
  con  immediatezza  -  Mancata  convalida  da  parte  dell'autorita'
  giudiziaria   -   Conseguenze   -   Elisione   degli   effetti  del
  provvedimento  di  accompagnamento  alla frontiera a mezzo di forza
  pubblica  - Omessa previsione - Lesione del principio della riserva
  di giurisdizione in materia di liberta' personale.
- D.Lgs.  25  luglio  1998,  n. 286,  artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14,
  commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.
(GU n.13 del 28-3-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella procedura di convalida
del  trattenimento  ex  art.  14  d.lgs. n. 286/1998 nei confronti di
Stanic Nicola n. a Zagabria il 5 ottobre 1979.
    Con  decreto pronunciato ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998
il   Prefetto   di   Reggio   Emilia   disponeva   l'espulsione,  con
accompagnamento   alla  frontiera  in  caso  di  inottemperanza,  nei
confronti  del  soprannominato  straniero.  Tale  decreto prefettizio
veniva  notificato alla persona interessata. Con decreto del Questore
di  Milano, poi, veniva disposto il trattenimento dello straniero nel
centro  di  permanenza  di via Corelli in Milano, poiche' il Questore
(barrando   la   casella  apposita)  aveva  ritenuto  sussistente  il
presupposto  relativo  alla necessita' di accertamenti ulteriori e di
acquisire  un  documento per l'espatrio questo secondo decreto veniva
notificato tempestivamente.
    Gli   atti   relativi   alla   notifica   dei   sopra  menzionati
provvedimenti    amministrativi   venivano   infine   tempestivamente
depositati presso la Cancelleria del Tribunale entro il termine di 48
ore.
    A  questo  giudice, a norma dell'art. 14 d.lgs. citato, e' dunque
demandato di convalidare il provvedimento di trattenimento.

                            D i r i t t o

    Il trattenimento dello straniero destinatario di un provvedimento
di   espulsione  presso  i  centri  di  permanenza  e  assistenza  di
cuiall'art. 14  d.lgs.  286/1998,  e'  finalizzato  nell'economia del
predetto  decreto,  ad assicurare effettivita' alla normativa in tema
di allontanamento e presuppone, quindi che all'espulsione debba farsi
luogo con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica.
    Sul  punto  il  d.lgs.  n. 286/1998 contiene diversi riferimenti:
l'accompagnamento  alla  frontiera  puo'  trovare  fondamento  in  un
provvedimento  del Prefetto (art. 13 commi 4/b, 5 e 6), oppure essere
disposto dal questore (art. 13 comma 4/a).
    In   ogni   caso   la   previsione   dell'accompagnamento  coatto
costituisce,  unitamente  alla  presenza  delle  condizioni  di fatto
considerate  al  comma  1  dell'art. 14, fondamentale presupposto per
l'adozione  del  provvedimento  di  trattenimento presso il centro di
permanenza.
    L'accompagnamento  alla  frontiera  a mezzo della forza pubblica,
rendendo  suscettibile  di  coercitiva esecuzione il provvedimento di
espulsione,  e'  misura  che  innegabilmente  incide  sulla  liberta'
personale,  intesa  come  autonomia  e  disponibilita'  della propria
persona,   liberta'  tutelata  dall'articolo  13  della  Costituzione
attraverso inderogabili riserve di legge e di giurisdizione.
    Distinguendo  l'ambito di operativita' degli artt. 13 e 16 Cost.,
la   Corte   costituzionale   ha   individuato   nell'assoggettamento
all'altrui  potere,  l'elemento  qualificante della restrizione della
liberta'  personale  in  cui  si concreta la violazione del principio
dell'habeas corpus (cfr. sent. 69/1964).
    In  tale  prospettiva  la  Corte  ha  dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 157  TULPS  n. 773/1931 (sent. 2/56), nella
parte  in  cui  consentiva  all'autorita'  di  P.S.  di  ordinare  la
traduzione  del  rimpatriando,  ed e' stato piu' volte ribadito dalla
stessa  corte  che "... in nessun caso l'uomo potra' essere privato o
limitato nella sua liberta'..., se un regolare giudizio non sia a tal
fine instaurato... se non vi sia provvedimento giudiziario che ne dia
le  ragioni..." (cfr. 11/56 e 419/1994 e tutte le decisioni in questa
richiamate).
    La   prerogativa   costituzionale  dell'art. 13,  concernendo  un
diritto  inviolabile  e  fondamentale  inerente alla persona, compete
anche allo straniero.
    La   Corte  costituzionale  ha  affermato  che  il  principio  di
uguaglianza sancito all'art. 3 della Carta vale, quando si tratta del
rispetto di diritti fondamentali, anche nei confronti dello straniero
ent.  120/67)  e,  proprio  con  specifico  riferimento alla liberta'
personale, che il principio costituzionale di eguaglianza non tollera
discriminazioni  tra  la  posizione  del  cittadino  e  quella  dello
straniero (sent. 62/1994).
    Pertanto,  anche  per  questi,  ogni  restrizione  della liberta'
personale  ricade sotto il disposto dell'art. 13 Cost. ed e' soggetto
alle assolute riserve di legge e di giurisdizione.
    Con   riferimento   alla   possibilita'   ammessa   dalla   Corte
costituzionale   (sent.   104/69   e   62/1994)   di   una  normativa
differenziata  tra  cittadini  e  stranieri  anche in tema di diritti
fondamentali  e  restando  sul  piano della riserva di giurisdizione,
pare  difficile  ravvisare nelle ipotesi in esame ed in quella che si
valutera',     elementi     che     giustifichino    e    legittimino
costituzionalmente  una  disciplina  differente per cui la privazione
della  liberta'  personale  degli  stranieri  resti  sottratta  ad un
effettivo controllo giurisdizionale.
    Questioni di legittimita' costituzionale.
    Pare  alla  scrivente  che  l'accompagnamento alla frontiera, non
conseguente  ad un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, violi la
riserva   di   giurisdizione   per   la   mancata  previsione  di  un
provvedimento dell'autorita' giudiziaria che dia le ragioni di quella
misura.
    La  violazione  della  riserva  di  giurisdizione,  di  immediata
rilevabilita'   nell'ipotesi   in  cui  lo  straniero  espulso  venga
effettivamente  accompagnato alla frontiera a mezzo di forza pubblica
(di  cio'  il  giudice  non verra' nemmeno informato), sussiste anche
nell'ipotesi  in  cui  lo straniero, per l'impossibilita' di eseguire
con immediatezza l'espulsione, venga trattenuto ai sensi dell'art. 14
comma 1, presso il centro di permanenza infatti, nonostante l'art. 14
comma  4  del d.lgs. n. 286/1998, faccia riferimento alla valutazione
della  sussistenza  dei  presupposti  di  cui  l'art. 13 dello stesso
decreto, e' evidente che il giudice e' chiamato a convalidare il solo
"... provvedimento... di trattenimento presso il centro".
    Lo confermano oltre che il testo letterale dell'art. 14 comma 4 -
che  usa  il  singolare facendo riferimento al solo provvedimento del
Questore   -,  nonche'  il  rilievo  che  la  mancata  convalida  del
trattenimento  non  incide sul permanente vigore del provvedimento di
espulsione   con   accompagnamento   che  continua  a  gravare  sullo
straniero.
    Pare dunque che anche quando l'accompagnamento sia previsto quale
modalita' esecutiva dell'espulsione a carico dell'intimato che si sia
trattenuto  indebitamente  nel territorio dello Stato (art. 13, comma
4/a)  e  sia  in quel senso richiamato dal Questore nella motivazione
del  provvedimento  che  dispone  il  trattenimento, la convalida del
trattenimento    non   possa   implicare   convalida   del   disposto
accompagnamento che resta dunque fuori dal controllo giurisdizionale.
    Qualora   invece,   dovesse   ritenersi   che  la  convalida  del
trattenimento  abbia  in  qualche  modo ad oggetto l'accompagnamento,
sussisterebbe il dubbio di costituzionalita' in relazione alla omessa
previsione  che  la  mancata  convalida  del  trattenimento,  a causa
dell'insussistenza   dei   presupposti   di  cui  all'art. 13  d.lgs.
n. 286/1998,  faccia  venir  meno  gli  effetti  del provvedimento di
accompagnamento.
    L'attribuzione  all'interessato  del  potere  di proporre ricorso
all'autorita'  giudiziaria  ai  sensi  dell'ottavo  comma,  ovvero  -
nell'ipotesi   di  accompagnamento  preceduto  dal  provvedimento  di
trattenimento  -  ai  sensi  dell'art. 13  comma 9 d.lgs. n. 286/1998
risulta   insufficiente   a   sanare   la   violazione  della  norma,
identificandosi  tale  potere  in  un  controllo  rimesso  alla  mera
discrezionalita'  dell'interessato  e  non  attribuito  all'autorita'
giudiziaria  in  relazione  alla  generalita'  dei  provvedimenti  di
accompagnamento nel termine costituzionale di 48 ore.
    Il  presente  giudizio  di  convalida  non  puo' essere portato a
compimento  in  difetto della pregiudiziale risoluzione del dubbio di
costituzionalita' gravante sull'accompagnamento coatto alla frontiera
disposto  in via amministrativa, accompagnamento del quale il giudice
deve  accertare  la  ricorrenza dei presupposti di validita' ai sensi
dell'art. 14 comma 4 d.lgs. n. 286/1998.
    La   ritenuta  violazione  della  riserva  di  giurisdizione  non
consente,  infatti,  di  valutare  l'esistenza  di eventuali vizi del
provvedimento  che  ha  disposto  l'accompagnamento  -  essendo  tale
provvedimento emesso in base a normativa che per le ragioni suesposte
presenta  profili di incostituzionalita' - con conseguente venir meno
dell'ineludibile  presupposto  del  trattenimento presso il centro di
via Corelli.
    Per  tali  ragioni,  e  considerato  che  il  sacrificio del bene
"liberta'"  non  appare giustificato dalla realizzazione o protezione
di   altri   valori  costituzionali  di  pari  rango,  il  dubbio  di
costituzionalita'  appare non manifestamente infondato e la questione
di   indubbia  rilevanza  nel  presente  giudizio  di  convalida  del
trattenimento.
    Per i rilievi svolti il presente giudizio deve essere sospeso.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 23,  legge n. 87/1953, e 13 della Costituzione,
solleva    d'ufficio    le   seguenti   questioni   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 13, commi 4, 5, 6 e dell'art. 14, commi 4 e
5,    d.lgs.   n. 286/1998,   con   riferimento   all'art. 13   della
Costituzione, commi 2 e 3:
        nella  parte  in  cui  non  prevedono che il provvedimento di
accompagnamento   alla  frontiera  a  mezzo  di  forza  pubblica  sia
comunicato  all'autorita'  giudiziaria  ed  assoggettato  a convalida
entro 48 ore da parte di tale autorita';
        nella parte in cui non prevedono che la mancata convalida del
trattenimento,  in  caso  di  insussistenza  dei  presupposti  di cui
all'art. 13,   d.lgs.   n. 286/1998,   non   elida  gli  effetti  del
provvedimento  di  accompagnamento  alla  frontiera  a mezzo di forza
pubblica;
    Sospende  il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti e al Presidente del Consiglio e comunicata ai
Presidenti della Camera e del Senato.
        Milano, addi' 23 dicembre 2000
                        Il giudice: Micciche'
01C0286