N. 62 ORDINANZA 5 - 13 marzo 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Previdenza  e  assistenza  sociale - Rendita per invalidita' - Revoca
  del  beneficio  per  accertato  difetto  dei prescritti requisiti e
  ripetizione  dei  ratei indebitamente percepiti - Abrogazione delle
  disposizioni  con  successivo  provvedimento  legislativo - Mancata
  previsione  di  efficacia  retroattiva  della  norma  abrogatrice -
  Lamentata   disparita'   di   trattamento   dei  beneficiari  delle
  provvidenze - Manifesta infondatezza della questione.
- D.L.  20  giugno  1996,  n. 323, art. 4, comma 3-nonies, introdotto
  dalla legge di conversione 8 agosto 1996, n. 425.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.12 del 21-3-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:    Fernando   SANTOSUOSSO,   Riccardo   CHIEPPA,   Gustavo
ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

  Nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 4, comma
3-nonies,  del  decreto-legge  20  giugno  1996, n. 323 (Disposizioni
urgenti  per il risanamento della finanza pubblica), introdotto dalla
legge  di  conversione  8 agosto 1996, n. 425, promosso con Ordinanza
emessa  il 11 novembre 1999 dal Tribunale di Venezia nel procedimento
civile  vertente  tra Bertoloni Marisa e il Ministero dell'interno ed
altro,  iscritta  al  n. 486 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 1a serie speciale, n. 39,
dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
    Ritenuto  che il Tribunale di Venezia, aderendo alla richiesta di
parte,  ha  sollevato,  con  riferimento  agli  artt. 3  e  24  della
Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 4,
comma   3-nonies,   del   decreto-legge   20   giugno   1996,  n. 323
(Disposizioni  urgenti  per  il  risanamento della finanza pubblica),
introdotto  dalla  legge  di conversione 8 agosto 1996, n. 425, nella
parte in cui abroga l'art. 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537  (che prevedeva verifiche programmate dei requisiti prescritti
per  il  godimento  dei  benefici  in materia di invalidita' civile e
simili,  con  la  ripetizione  dei  ratei  versati  nell'ultimo  anno
precedente   la   data   dell'accertamento   nel  caso  di  accertata
insussistenza,  ove  il  beneficiario non rinunciasse a goderne dalla
data stessa);
        che  in  punto  di  fatto,  il  giudice  a quo precisa che il
giudice  di primo grado aveva respinto, in applicazione dell'art. 11,
comma  4,  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, il ricorso proposto
dall'interessata  avverso  il  provvedimento  ministeriale di revoca,
determinato  a  seguito  di  nuovi  accertamenti  sanitari (15 giugno
1994),  che diagnosticavano una riduzione del grado di invalidita' al
cinquanta per cento;
        che  il  giudice  rimettente  osserva che l'art. 11, comma 4,
della  legge  n. 537  del  1993,  che  sanzionava la tardiva adesione
dell'interessato  alle  pretese  dell'erario  con  la  perdita  delle
provvidenze  gia'  maturate nell'anno anteriore al nuovo accertamento
medico, suscitava forti sospetti di illegittimita' costituzionale, in
guanto  introduceva di fatto una rilevante limitazione del diritto di
difesa  ed  una  ingiustificata  distinzione  tra i destinatari delle
provvidenze  a  cui veniva applicato un trattamento diverso a seconda
dell'epoca   in   cui   fosse  stata  disposta  la  cessazione  delle
provvidenze;
        che  tali  dubbi  non  sarebbero  venuti meno a seguito della
legge  8  agosto  1996,  n. 425,  che  ha  disposto l'abrogazione del
summenzionato  art. 11  della  legge  n. 537 del 1993, in quanto tale
abrogazione sarebbe avvenuta ex nunc, senza disporre per il passato;
        che  nella  specie,  la  verifica  della  correttezza e della
legittimita' del provvedimento di revoca delle provvidenze economiche
e  della  ripetizione dei ratei corrisposti all'interessata nell'anno
precedente,  nonche' di quelli successivi, dovrebbe essere effettuata
previa  ricostruzione  della  normativa da applicarsi: in primo luogo
l'art. 3-ter  della  legge 21 febbraio 1977, n. 29, ed, in subordine,
l'art. 11, comma 4, della legge n. 537 del 1993;
        che  ne conseguirebbe - sempre secondo il giudice di merito -
la rilevanza della questione, in quanto la disciplina della normativa
del  1977  e' stata abrogata dalla legge n. 537 del 1993, mentre alla
nuova  normativa  di  cui all'art. 4, comma 3-nonies, del d.l. n. 323
del  1996, introdotto dalla legge di conversione n. 425 del 1996, non
e' stata conferita efficacia retroattiva;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,   che   ha  concluso  per  la  infondatezza  della  questione,
osservando  che sulla legittimita' dell'art. 11, comma 4, della legge
n. 537  del  1993  la  Corte  si  e' gia' pronunciata, non ravvisando
alcuna  violazione dei principia costituzionali; conseguentemente non
e' dato dubitare della conformita' a Costituzione neanche della norma
abrogativa  di  cui  all'art. 4,  comma 3-nonies, del d.l. n. 323 del
1996, introdotto dalla legge di conversione n. 425 del 1996, la quale
produrrebbe i propri effetti, secondo i principi generali, dalla data
di entrata in vigore.
    Considerato che questa Corte (sentenza n. 382 del 1996), sia pure
con  riferimento  a fattispecie circoscritta a ipotesi di intervenuta
rinuncia   al  godimento  della  indennita'  di  accompagnamento,  ha
dichiarato  infondate  le  questioni  di  legittimita' costituzionale
(proposte  in  riferimento  agli  stessi parametri degli artt. 3 e 24
della Costituzione) della norma oggetto di abrogazione da parte della
disposizione  denunciata  in questa sede (art. 4, comma 3-nonies, del
d.l. 20 giugno 1996, n. 323, introdotto con la legge di conversione 8
agosto 1996, n. 425);
        che  la  citata  sentenza  n. 382  del  1996  ha  rilevato le
peculiarita'  della  indennita'  in  contestazione  in relazione alle
quali  non  poteva  essere  invocato il principio di irripetibilita',
introdotto  non  in  via generale, ma con alterne vicende nel settore
previdenziale,  in  parte derogatorio rispetto ai principia regolanti
l'indebito nel codice civile;
        che la previsione della ripetizione dei ratei considerati per
il    periodo    di    un    anno   dalla   data   dell'effettuazione
dell'accertamento-verifica  in  caso  di mancata rinuncia ai benefici
presuppone  che  non  ricorra  l'ipotesi comprovata - come in caso di
cure  o  interventi  riabilitativi  - che la diminuzione del grado di
invalidita'   (tale  da  condurre  ad  escludere  la  permanenza  dei
requisiti  per  il godimento dei benefici) sia intervenuta in periodo
inferiore all'anno prima dell'accertamento-verifica;
        che,  pertanto,  quale  che  sia  l'effetto della abrogazione
disposta  dalla  norma  denunciata  (la cui valutazione rientra nelle
attribuzioni  del giudice a quo, risulta evidente che non sussiste la
denunciata violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
        che  pertanto  la  sollevata questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 4,   comma   3-nonies,  del
decreto-legge  20  giugno  1996,  n. 323 (Disposizioni urgenti per il
risanamento  della  finanza  pubblica),  introdotto  dalla  legge  di
conversione  8  agosto  1996,  n. 425, sollevata, in riferimento agli
artt. 3  e  24  della  Costituzione,  dal  Tribunale  di Venezia, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Chieppa
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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