N. 11 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 15 marzo 2001

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 15
marzo 2001 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Regioni  in  genere  -  Consiglio  regionale  della Regione Liguria -
  Deliberazione   di  istituzione  del  parlamento  della  Liguria  -
  Previsione  che  in  tutti  gli  atti  dell'assemblea  regionale la
  dizione  "Consiglio  regionale  della Liguria" sia affiancata dalla
  dizione  "parlamento  della  Liguria"  -  Assunzione  dei  principi
  contenuti   nelle  premesse  della  deliberazione  quali  linee  di
  indirizzo da trasmettere alla commissione speciale per lo statuto e
  per  la  legge elettorale, al fine di consentire l'attuazione degli
  stessi  in  sede  di  elaborazione  del  nuovo  statuto regionale -
  Conflitto  di  attribuzione  sollevato dal Presidente del Consiglio
  dei  ministri  -  Denunciata  adozione  del nomen iuris parlamento,
  attribuito  nella  struttura dello Stato all'organo rappresentativo
  della  volonta'  popolare  sovrana,  da parte dell'organo consiglio
  regionale,  espressione del regime di autonomia e non di sovranita'
  della    regione -    Violazione    delle    prerogative    statali
  costituzionalmente garantite.
- Deliberazione  del  consiglio  regionale  della Liguria 15 dicembre
  2000, n. 62.
- Costituzione, artt. 1, 5, 55, 115 e 121.
(GU n.14 del 4-4-2001 )
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria in Roma,
Via dei Portoghesi n. 12;
    Contro:  Regione  Liguria, in persona del Presidente della Giunta
regionale  pro-tempore,  nel  conflitto  di attribuzioni promosso con
riguardo  alla  delibera  n. 62  del  15  dicembre  2000  con  cui il
Consiglio  regionale  della  Liguria  ha  approvato  la  "proposta di
istituzione  del  Parlamento  della  Liguria";  delibera  che  con il
presente  ricorso  viene  impugnata  per violazione delle prerogative
statali ai sensi degli artt. 1, 5, 55, 115 e 121 della Costituzione.
    1.  -  Con  la  delibera in epigrafe il Consiglio regionale della
Liguria ha approvato, a larga maggioranza, la proposta di istituzione
del Parlamento della Liguria.
    2.  -  Tale  delibera  si articola in due commi: il primo prevede
l'affiancamento,  in  tutti  gli  atti dell'Assemblea regionale, alla
intitolazione  costituzionalmente prevista "Consiglio regionale della
Liguria" quella: "Parlamento della Liguria".
    Il  cambiamento  della intitolazione, pur solo in via aggiuntiva,
viola    le   prerogative   statali   costituzionalmente   garantite,
trascendendo,  e  non  di  poco,  il momento meramente nominalistico.
Nella  vita  pubblica  istituzionale,  infatti,  il nomen iuris degli
organi  connota  tipicamente  le  funzioni  che  a quegli organi sono
attribuite.
    Cio'  e'  vero, in particolare, per il Parlamento, nome di antica
tradizione,  e  che, da due secoli almeno a questa parte, identifica,
nello    stato    moderno    l'organo    collegiale    di   carattere
rappresentativo-politico  mediante  il  quale il popolo, attraverso i
suoi rappresentanti eletti, partecipa all'esercizio del potere per la
formazione delle leggi e il controllo politico del governo.
    La  intitolazione "Parlamento" assume, poi, particolare pregnanza
nell'ordinamento  costituzionale  italiano,  in  cui  e'  esaltata la
"centralita'"  del  Parlamento stesso come espressione della volonta'
popolare.  Se  e'  vero,  infatti, che sarebbe inesatto attribuire ad
esso  la  qualifica  di  organo  del  popolo,  certo e' pero' che nel
sistema  italiano  "le due Camere sono, fra gli organi costituzionali
dello  Stato,  quelli piu' strettamente collegati col popolo e quelli
in  cui  la volonta' popolare piu' immediatamente ed efficacemente si
esprime. E, poiche' il popolo e' sovrano, ne deriva che il Parlamento
occupa,  nella  complessiva  struttura  dello  Stato,  una  posizione
prevalente,  in  cui  si riflette la sovranita' che esso rappresenta"
(M. Mazziotti di Celso, in E. d. D., Parlamento [funzioni], 760).
    Per  contrapposto,  la  locuzione "Consiglio regionale", adottata
dalla  Costituzione  per  designare  l'organo  rappresentativo  della
regione ed ancora di recente ribadita dalla novella costituzionale 22
novembre  1999 n. 1, appare indicativa del regime di autonomia di cui
gode  la  regione stessa; regime che, per quanto dilatato, non potra'
mai assurgere alle dimensioni della sovranita'.
    In  definitiva  e  per concludere sul punto sembra che la regione
Liguria,  intitolando il proprio organo rappresentativo con lo stesso
appellativo  spettante  alle Camere, si arroghi la titolarita' di una
sovranita'  che,  a  Costituzione  invariata,  spetta  soltanto  alla
Repubblica, una ed indivisibile (e, a tutt'oggi, indivisa).
    3  - Con il secondo comma del provvedimento impugnato, sulla base
delle  premesse  (e  quindi  anche  della  premessa  nominalistica di
intitolazione  sopra denunciata) viene, poi, deliberato di assumere i
principi  in  esse  premesse  contenuti  "quali linee di indirizzo da
trasmettere  alla  Commissione Speciale per lo Statuto e per la legge
elettorale  affinche'  quest'ultima  possa procedere agli adempimenti
necessari  a  consentire  che gli stessi possano essere compiutamente
attuati in sede di elaborazione del nuovo Statuto regionale".
    Sembra  agevole poter leggere in tale locuzione il preannuncio di
un   nuovo  Statuto  regionale  atto  a  trasformare  l'autonomia  in
sovranita': preannuncio piu' che rafforzato dalla intitolazione della
delibera de qua alla "Istituzione del Parlamento della Liguria".
    Tale  risultato,  ovviamente,  non  e'  realizzabile nell'attuale
quadro  costituzionale  che  contempla  una Repubblica unitaria e non
federale  ma  la  relativa  previsione, anche se di valenza puramente
ottativa, lede le prerogative dello Stato sovrano.
                              P. Q. M.
    Chiede   che   l'Ecc.ma  Corte  voglia  dichiarare  lesiva  delle
attribuzioni statali la deliberazione del Consiglio regionale oggetto
del  presente  ricorso  per  violazione delle norme costituzionali in
epigrafe  e che, quindi, non spetta alla Regione Liguria il potere di
adottarla, con conseguente annullamento di tale atto.
    Saranno   depositate  copia  della  delibera  del  Consiglio  dei
ministri e della delibera del Consiglio regionale.
        Roma, addi' 3 marzo 2001.
            Avv. dello Stato: Ignazio Francesco Caramazza
01C0310