N. 237 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 2000

Ordinanza  emessa  il  19 dicembre  2000 dal tribunale amministrativo
regionale  della  Lombardia  sul  ricorso proposto da Fumagalli Maria
Teresa  ed  altre  contro  il  Ministero della pubblica istruzione ed
altri

Istruzione   pubblica   -  Concorsi  riservati,  per  esami,  per  il
  conseguimento    dell'idoneita'   all'insegnamento   nella   scuola
  elementare  -  Accesso  limitato  ai  docenti  che abbiano prestato
  almeno  360  giorni  di insegnamento presso scuole statali e scuole
  non  statali  parificate  -  Conseguente esclusione dei docenti che
  abbiano  prestato  servizio  presso le scuole private autorizzate -
  Disparita'  di  trattamento  di situazioni omogenee - Incidenza sul
  principio di liberta' scolastica.
- Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 2, comma 4.
- Costituzione, artt. 3 e 33.
(GU n.14 del 4-4-2001 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha   pronunziato   la   seguente   ordinanza   sul  ricorso  R.G.
n. 2938/2000 proposto da Fumagalli Maria Teresa, Colombo Gemma, Maggi
Pierangela,  Fumagalli  Nadia  Marisa,  Micheletti  Anna Maria e Riva
Rita, rappresentate e difese dagli avv. D'Alonzo del foro di Milano e
Cuocolo  del  foro  di  Lecco  ed elettivamente domiciliate presso lo
studio  del  primo  in Milano, C.so di Porta Vittoria n. 51, come per
delega in calce all'atto introduttivo;
    Contro:  Ministero  della  pubblica  istruzione,  in  persona del
Ministro   pro-tempore   e   Provveditorato   agli  studi  di  Lecco,
rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura  distrettuale  dello Stato,
presso  i  cui uffici in Milano, via Freguglia 1, e' domiciliato; per
l'annullamento  dei  provvedimenti  nn. 3062, 2994, 3070, 3065, 3073,
3075,  comunicati  tutti  in  data  14 aprile  2000,  con  i quali il
Ministero  della  pubblica istruzione respingeva i ricorsi presentati
in  via  gerarchica  avverso  i provvedimenti del Provveditorato agli
studi  di  Lecco,  che escludevano le ricorrenti dalla partecipazione
alla sessione riservata agli esami indetti con ordinanza ministeriale
n. 153/1999, ex legge n. 124/1999, per mancanza del requisito, di cui
all'art. 2, comma 1, lett. A) della medesima ordinanza;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese:
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito  all'udienza  del  19 dicembre 2000 (relatore dott. Solveig
Cogliani) il procuratore dell'Amministrazione resistente;
    Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
                              F a t t o

    Le  ricorrenti  impugnano i provvedimenti in epigrafe che l'hanno
escluse  dalla  sessione  riservata  di  esami  per  il conseguimento
dell'idoneita'   all'insegnamento   nella   scuola   elementare   nel
presupposto del difetto del requisito di ammissione di cui all'art. 2
lett.  A) della ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999, per
non aver prestato servizio di insegnamento in un posto di ruolo nelle
scuole   materne   statali   e/o  autorizzate,  oppure  nelle  scuole
elementari statali e/o parificate.
    Le  ricorrenti  sostengono  che anche l'insegnamento nelle scuole
elementari   autorizzate   debba   rientrare   tra   quelli  previsti
dall'ordinanza  ministeriale  n. 153/1999, poiche' in detta ordinanza
non   sarebbe   disposta   una   specifica   esclusione,   e   dunque
implicitamente  dovendosi  considerare equiparate le scuole statali e
quelle  non statali, senza alcuna distinzione tra quelle parificate e
quelle autorizzate se non ai soli fini del rilascio dei titoli legali
di  studio.  Nei  principi  costituzionali  e  normativi  non sarebbe
consentita alcuna differenziazione tra i vari tipi di scuole; in caso
contrario i primi ad essere danneggiati sarebbero gli utenti-alunni.
    L'equiparazione,  del  resto,  sarebbe  gia' stata valutata dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 454 del 30 dicembre 1994 laddove
ha  dichiarato incostituzionale l'art. 156 del decreto del Presidente
della Repubblica n.  297/1994.
    Se  la  normativa  non  dovesse  essere  interpretata  nel  senso
auspicato la parte ricorrente avanza l'ipotesi di incostituzionalita'
della  legge n. 124/1999 per violazione degli artt. 3, 4, 33, 34 e 38
della  Costituzione,  poiche'  gli insegnanti delle scuole elementari
autorizzate,  pur  svolgendo  l'attivita' di docenza in conformita' a
quanto   previsto   dall'art. 395  del  T.U.  n. 297/1994,  sarebbero
discriminati.
    Si   e'   costituita  l'Amministrazione  che  reputa  il  ricorso
irricevibile, inammissibile e comunque infondato.

                            D i r i t t o

    1. - A  parere  del  collegio  la  soluzione  della  questione di
costituzionalita'  sollevata  dalla  parte ricorrente e' rilevante ai
fini  della  decisione  del  ricorso, dovendosi ritenere infondate le
eccezioni preliminari sollevate dalla difesa erariale.
    Infatti,    secondo   il   collegio,   non   sono   configurabili
controinteressati  in una controversia riguardante l'esclusione da un
concorso, ne' sussisteva un onere di gravame del bando, atteso che la
lesione   della   posizione   giuridica   della  ricorrente  discende
direttamente  dalla  legge n. 124 del 3 maggio 1999 che espressamente
prevede  all'art. 2,  comma  4: "Contemporaneamente all'indizione del
primo  concorso  per  titoli  ed esami dopo l'entrata in vigore della
presente legge, e' indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione,  una  sessione  riservata  di  esami per il conseguimento
dell'abilitazione  dell'idoneita'  richiesta per l'insegnamento nella
scuola  materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di
istruzione  secondaria  ed  artistica, che da' titolo all'inserimento
nelle  graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai
predetti  esami  sono  ammessi  i  docenti non abilitati, nonche' gli
insegnanti  della  scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici,
d'arte  applicata  e  il  personale  educativo  non  in  possesso  di
idoneita',  che  abbiano  prestato servizio di effettivo insegnamento
nelle   scuole  statali,  ivi  comprese  le  istituzioni  scolastiche
italiane  all'estero,  ovvero  negli  istituti e scuole di istruzione
secondaria  legalmente  riconosciuti  o  pareggiati  o  nelle  scuole
materne  autorizzate  o nelle scuole elementari parificate per almeno
360  giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la
data  di  entrata  in  vigore della presente legge, di cui almeno 180
giorni  a  decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve
essere  stato  prestato  per  insegnamenti  corrispondenti a posti di
ruolo  o  relativi  a  classi  di  concorso,  con  il  possesso dello
specifico titolo di studio richiesto.".
    La  vigenza  di  tale  norma ostacola l'accoglimento del ricorso,
dato  che  le  ricorrenti  hanno  insegnato  per  il periodo di tempo
prescritto  anche  presso scuole elementari autorizzate, che non sono
ricomprese nella disposizione citata, la quale enumera tassativamente
i   requisiti,   senza   alcuna   possibilita'  di  ampliare  in  via
interpretativa  le  ipotesi  contemplate,  come  invece  vorrebbe  la
ricorrente nel primo motivo di gravame.
    2. - Il  collegio  condivide  i  dubbi di costituzionalita' della
norma,  poiche'  essa  discrimina  gli  insegnanti  delle  scuole non
statali  in  funzione del tipo di concessione rilasciata all'istituto
scolastico;  le  differenze  tra  scuole  parificate  ed  autorizzate
attengono  alla validita' legale del titolo di studio conseguito alla
fine del corso, e alla diversa titolarita' della scuola (v. artt. 344
e  349  del  T.U.  n. 297/1994),  a  prescindere  dalle  modalita' di
esercizio della funzione docente, che e' la medesima per ogni tipo di
scuola considerata.
    A  tal fine basti ricordare che entrambe le scuole sono tenute ad
uniformarsi   ai  programmi  delle  scuole  statali,  seppure  quelle
autorizzate  solo  in  via "di massima" (art. 350 T.U. n. 297/1994) e
sono soggette alla medesima vigilanza del provveditore.
    Va  sottolineato  che  l'art. 2 della legge n. 124 discrimina gli
insegnanti  delle  scuole  elementari  private  autorizzate  non solo
rispetto  a  quelli  delle scuole statali, ma anche rispetto a coloro
che   hanno  insegnato  nelle  scuole  materne  private  autorizzate;
infatti,  detto  articolo  mentre  ammette  al concorso questi ultimi
(insegnanti   di   scuole   materne   private  autorizzate),  esclude
implicitamente   gli   insegnanti   di   scuole   elementari  private
autorizzate,  con la stravagante conseguenza che sono esclusi proprio
gli  insegnanti  che  hanno  fatto esperienza di docenza nelle scuole
elementari.
    Ad  avviso del collegio, dunque, la norma sembra violare l'art. 3
della Costituzione, in relazione al principio di uguaglianza, nonche'
l'art. 33  con  riguardo  al  principio della liberta' scolastica, in
attuazione  del  quale  ogni  scuola  privata autorizzata deve essere
posta  in  grado  conseguire  quella  parita' oggi disciplinata dalla
legge  n. 62  del  10 marzo  2000, il cui art. 1 comma 4 subordina il
riconoscimento  ad  una  serie  di  prescrizioni  tra  cui  quella di
utilizzare solo docenti abilitati.
    Il presente giudizio va, pertanto, sospeso, con conseguente invio
degli atti alla Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestatamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 2,comma 4 della legge n. 124
del 3 maggio 1999, in relazione agli artt. 3 e 33 della Costituzione,
nella  parte in cui non ammette al concorso di idoneita' ivi previsto
i docenti di scuola elementare autorizzata;
    Sospende il giudizio;
    Trasmette gli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata al Presidente
del Consiglio dei ministri ed alle parti;
    Dispone che l'ordinanza medesima sia comunicata al Presidente del
Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.
    Cosi' deciso nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2000
                     Il Presidente: Spadavecchia
                  Il magistrato relatore: Cogliani
01C0312