N. 243 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 2000
Ordinanza emessa il 29 novembre 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna sul ricorso propostoda Grosoli Roberta contro l'Ufficio delle entrate di Bologna 1 ed altro Riscossione delle imposte dirette - Riscossione mediante ruoli - Cartella di pagamento - Contenuto - Indicazione della data di consegna del ruolo all'intendenza di finanza - Mancata previsione - Conseguente impossibilita' per il contribuente di verificare la tempestivita' o meno dell'esercizio della pretesa tributaria - Contrasto con il principio di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione finanziaria - Incidenza sull'equo esercizio della potesta' tributaria - Lesione del diritto di azione. - D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 (nel testo previgente alle modifiche di cui all'art. 11 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46). - Costituzione, artt. 24, primo comma, e 97, primo comma.(GU n.14 del 4-4-2001 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 2941/99 depositato il 23 dicembre 1999, avverso cartella pagamento n. 865669 - Irpef + Ilor, 92, contro ufficio delle entrate di Bologna 1, proposto da Grosoli Roberta, viaBargellina, 6/A - Crespellano (Bologna), difeso dal dott. Brini Marco, via Monte Grappa n. 3 - Bologna. Terzi chiamati in causa: servizio riscossione tributi - Cassa di Risparmio in Bologna S.p.a.; Grosoli Roberta - numero contribuente 140-132914/24 - Bologna. Ritenuto, in fatto, che, impugnando la cartella di pagamento in atti, con la quale il locale centro di servizio, procedendo alla liquidazione della dichiararazione Irpef ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentata nell'anno 1993 e relative ai redditi percepiti nell'anno 1992, aveva reclamato il pagamento di imposte non versate, la ricorrente ne ha inteso chiedere l'annullamento sul rilievo, tra l'altro, della sua tardiva notificazione, posto che in ossequio al combinato disposto degli artt. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il termine ultimo per la liquidazione delle dichiarazioni in parola era venuto a scadenza il31 dicembre 1998 (mentre la cartella le era stata notificata il 13 ottobre 1999), a nulla rilevando per contro la proroga disposta dall'art. 9, legge 23 dicembre 1998, n. 448, essendo questa entrata in vigore il 1o gennaio 1999, quando, cioe', i termini per il controllo formale delle dichiarazioni relative all'anno 1992 erano gia' scaduti; che, costituendosi e opponendosi all'accoglimento del ricorso, l'ufficio ha eccepito, in via gradata, che il termine dell'art. 36-bis concerne l'attivita' di liquidazione e non la notificazione della cartella di pagamento al contribuente, e' termine ordinatorio ed e' tutt'al piu' riferibile alla sola iscrizione a ruolo delle maggiori imposte dovute; Considerato, in diritto, di dover sollevare d'ufficio ai sensi dell'art. 23, comma terzo, legge 11 marzo 1953, n. 87, per contrasto con gli artt. 97, comma primo, della Costituzione e 24, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente alle modificazioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nella parte in cui non prevede che la cartella di pagamento debba indicare anche la data di consegna del ruolo all'Intendenza di finanza; che, invero, quanto alla rilevanza della sollevata questione, giova rammentare che a mente del primo comma dell'art. 36-bis citato in premessa, introdotto dall'art. 1 del del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 309, nel testo vigente prima delle modifiche di cui all'art. 13 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, "gli uffici delle imposte avvalendosi di procedure automatizzate sulla base di programmi stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze, procedono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione alla liquidazione delle imposte dovute, nonche' ad effettuare rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti di imposta"; che alla stregua del diritto vivente la norma in parola, malgrado il suo contrario tenore letterale, non e' riferibile alla sola attivita' di liquidazione dell'imposta, poiche', non avendo nella disciplina del controllo formale "la determinazione del debito di imposta ... rilievo autonomo rispetto alla fase che attiene al concreto soddisfacimento della pretesa tributaria" e mancando, d'altro canto, a differenza dell'ipotesi del "controllo sostanziale", "l'emanazione di un formale ed autonomo atto di liquidazione dell'imposta di cui e' possibile verificare la tempestivita'", tale atto "va individuato nella iscrizione a ruolo, che viene quindi ad assumere anche il carattere di atto conclusivo della fase di accertamento dell'imposta" (Cass., 29 luglio 1997, n. 7088), e non vi e' pertanto dubbio che il termine ivi stabilito debba essere riferito alla iscrizione a ruolo, decisiva risultando in proposito "l'argomentazione fondata sulla legge, la quale non prevede che, oltre all'iscrizione a ruolo e alla consegna dello stesso all'intendenza di finanza, debbano essere effettuati altri adempimenti per evitare la decadenza della pretesa tributaria", in particolare dovendo escludersi che "debba essere emesso un ulteriore atto di natura recettizia, col quale la pretesa tributaria sia portata a conoscenza del contribuente" (Cass., 19 luglio 1999, n. 7662); che se, dunque, il termine deve esser riferito alla formazione e alla consegna del ruolo, e' peraltro opinione di Corte costituzionale 7-11 giugno 1999, n. 229, adita in ordine alla legittimita' costituzionale dell'art. 28, legge 27 dicembre 1997, n. 449, avente ad oggetto l'interpretazione autentica del citato art. 36, che la norma scrutinata "nel riconoscerere come ordinatorio e non posto a pena di decadenza il termine dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 non lascia priva di termine decadenziali l'attivita' di controllo "formale" delle dichiarazioni, trovando comunque applicazione l'art 17 del del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo il quale le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti (e dunque anche quelle liquidate a seguito di controllo formale) devono essere iscritte a ruolo, a pena di decadenza, nel termine previsto dal primo comma dell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973; che percio' la censura che la ricorrente muove al titolo impugnato con espresso richiamo agli artt. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sul presupposto fattuale che detto titolo le e' stato notificato oltre il termine risultante dal combinato disposto delle norme da ultimo citate e' da intendersi piu' rettamente formulata, in conformita' al quadro ermeneutico teste' esposto, con riferimento alla formazione e alla consegna del ruolo o, piu' esattamente, sul rilievo che l'art. 17 cit, nel testo previgente alle modifiche di cui all'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, accomunava indistintamente, ai fini della decadenza, formazione e consegna dei ruoli, con riferimento alla data in cui il ruolo, giusta il procedimento regolato in generale dall'abrogato art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e con riguardo alla specie dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, veniva consegnato all'intendenza di finanza per il visto di esecutorieta'; che, peraltro, posto che nel vigore del previgente regine di riscossione, il primo atto con cui all'esito del "controllo formale" della dichiarazione la pretesa tributaria era portata a conoscenza del contribuente era la cartella di pagamento, la circostanza che l'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, che alla cartella di pagamento e' appunto intitolato, nel testo citato in premessa, nel prescrivere quali indicazioni debbano figurare nella cartella di pagamento ometta ogni richiamo alla data di consegna del ruolo rende rilevante la sollevata questione di legittimita' costituzionale, dal momento che la definizione della specie in giudizio, postulando l'applicazione della norma citata nel testo in cui detta indicazione manca, andrebbe definita con il sicuro rigetto del ricorso; che in merito a cio', cosi come si rivela inconferente la proroga sancita dall'art. 9, legge n. 448/98, riferendosi essa a dichiarazioni dei redditi per anni di imposta successivi a quello di che trattasi, non sembra neppure ostare il rilievo reso possibile dall'art. 13 d.P.R. n. 602/73, giacche' l'onere di cognizione che in forza di detta disposizione si vorrebbe addossare al contribuente e' ingiustamente gravatorio rispetto alla portata dell'obbligo incombente sull'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 17 d.P.R. n. 602/73 e agli effetti caducatori che conseguono dalla sua inosservanza; che, circa la non manifesta infondatezza della sollevata questione, e' da credere che l'art. 25 nel testo anzidetto contrasti inzialmente con l'art. 97, comma primo, della Costituzione e segnatamente col principio del buon andamento e dell'imparzialita' della pubblica amministrazione; che, invero ove, con riguardo al primo parametro, la norma primaria e' da intendersi quale superiore presidio posto all'efficienza e all'efficacia dell'azione amministrativa e, in questa guisa, anche quale criterio di esercizio della potesta' tributaria, l'omissione di ogni indicazione nella cartella della data di consegna del ruolo all'intendenza di finanza, rendendo oltremodo remota la possibilita' di un controllo ex post sull'osservanza dei termini di formazione e consegna dei ruoli, allenta sensibilmente la cogenza del vincolo imposto all'amministrazione finanziaria dall'art. 17 d.P.R. n. 602/1973, favorisce l'instaurarsi di prassi operative contrarie al precetto di una sollecita e proficua realizzazione della pretesa impositiva e finisce percio' col pregiudicare il conseguimento dell'interesse pubblico sotteso al raggiungimento dei risultati prefissati in materia di entrate; che non meno evidente e' poi il vulnus che l'omissione in parola procura in danno del secondo parametro, vero che se l'azione della p.a. deve tendere all'obiettiva soddisfazione dell'interesse generale, la preclusione di ogni controllo cartolare sulla tempestivita' della pretesa tributaria amplia indebitamente la discrezionalita' dell'amministrazione finanziaria, agevola la facile evasione di una regola di equita' nell'esercizio della potesta' tributaria e, piu' in generale, mortifica la qualita' di parte imparziale che dovrebbe contraddistinguere la p.a. nell'eplicazione delle sue attribuzioni; che la mancata indicazione di cui si fa addebito all'art. 25 cit. risulta inoltre contrastare con l'art. 24, comma primo, della Costituzione, laddove trova piu' esattamente riconoscimento il diritto di ciascun cittadino di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (del che, per incisum, e' parso rendersi conto pure il legislatore delegato se nel dare attuazione alle disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212, che l'art. 1 di detta legge ha cura di indicare "quali principi generali dell'ordinamento tributario", ha predisposto uno schema di decreto legislativo al cui art. 7, primo comma, lettera b) figura, in relazione alla novellazione dell'art 17 d.P.R. n. 602/1973, la previsione, da introdursi in guisa di comma 2-bis dell'art. 25 cit., che "la cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo e' stato reso esecutivo"); che, invero, la lesione del parametro di che trattasi, in riferimento alla specie che ne occupa, ove come detto le doglianze concernenti la tardiva notificazione del titolo devono essere piu' rettamente intese con riferimento alla consumata inosservanza del termine per procedere alla formazione e alla consegna del ruolo, e' immediato riflesso dell'impossibilita' per il contribuente, cui sia notificata una cartella di pagamento redatta in conformita' alle indicazione dell'art. 25 cit. e, quindi, senza indicazione sulle attivita' previste dall'art. 17 d.P.R. n. 602/1973, di far valere in giudizio il vizio connesso ad una iscrizione a ruolo fuori termine, non essendo egli infatti in grado, se non a prezzo di un ingiusto ed irragionevole onere di cognizione realizzabile aliunde e percio' non meno lesivo del parametro in parola ove rapportato all'entita' degli effetti che comporta l'inosservanza dell'art. 17 d.P.R. n. 602/1973, di poter conoscere se la pretesa tributaria diretta contro di lui sia stata o meno esercitata tempestivamente;
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt 97, comma primo, della Costituzione e 24, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente alle modificazioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nella parte in cui non prevede che la cartella di pagamento debba indicare anche la data di consegna del ruolo all'Intendenza di finanza; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento. Bologna, addi' 29 novembre 2000. Il Presidente estensore: Marulli 01C0318