N. 243 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 2000

Ordinanza  emessa  il  29  novembre 2000 dalla Commissione tributaria
provinciale  di Bologna sul ricorso propostoda Grosoli Roberta contro
l'Ufficio delle entrate di Bologna 1 ed altro

Riscossione  delle  imposte  dirette  -  Riscossione mediante ruoli -
  Cartella  di  pagamento  -  Contenuto  -  Indicazione della data di
  consegna del ruolo all'intendenza di finanza - Mancata previsione -
  Conseguente  impossibilita'  per  il  contribuente di verificare la
  tempestivita'  o  meno  dell'esercizio  della  pretesa tributaria -
  Contrasto  con  il  principio  di buon andamento e di imparzialita'
  dell'amministrazione  finanziaria  -  Incidenza sull'equo esercizio
  della potesta' tributaria - Lesione del diritto di azione.
- D.P.R.  29  settembre  1973,  n. 602, art. 25 (nel testo previgente
  alle  modifiche  di  cui  all'art. 11  del  d.lgs. 26 febbraio 1999
  n. 46).
- Costituzione, artt. 24, primo comma, e 97, primo comma.
(GU n.14 del 4-4-2001 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha  emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 2941/99 depositato il
23  dicembre  1999,  avverso  cartella  pagamento n. 865669 - Irpef +
Ilor,  92,  contro  ufficio  delle  entrate di Bologna 1, proposto da
Grosoli  Roberta,  viaBargellina, 6/A - Crespellano (Bologna), difeso
dal dott. Brini Marco, via Monte Grappa n. 3 - Bologna.
    Terzi  chiamati in causa: servizio riscossione tributi - Cassa di
Risparmio  in  Bologna  S.p.a.; Grosoli Roberta - numero contribuente
140-132914/24 - Bologna.
    Ritenuto,  in  fatto, che, impugnando la cartella di pagamento in
atti,  con  la  quale  il  locale centro di servizio, procedendo alla
liquidazione  della  dichiararazione  Irpef ai sensi dell'art. 36-bis
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973,
n. 600,  presentata  nell'anno  1993  e relative ai redditi percepiti
nell'anno  1992, aveva reclamato il pagamento di imposte non versate,
la  ricorrente  ne ha inteso chiedere l'annullamento sul rilievo, tra
l'altro,  della  sua  tardiva notificazione, posto che in ossequio al
combinato  disposto  degli  artt. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 43 del decreto del Presidente
della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il termine ultimo per la
liquidazione delle dichiarazioni in parola era venuto a scadenza il31
dicembre  1998  (mentre  la  cartella  le  era stata notificata il 13
ottobre  1999),  a  nulla  rilevando  per  contro la proroga disposta
dall'art.  9,  legge 23 dicembre 1998, n. 448, essendo questa entrata
in  vigore  il  1o  gennaio  1999,  quando,  cioe',  i termini per il
controllo  formale  delle  dichiarazioni relative all'anno 1992 erano
gia'  scaduti;  che, costituendosi e opponendosi all'accoglimento del
ricorso,  l'ufficio  ha  eccepito,  in  via  gradata,  che il termine
dell'art.  36-bis  concerne  l'attivita'  di  liquidazione  e  non la
notificazione della cartella di pagamento al contribuente, e' termine
ordinatorio  ed  e'  tutt'al  piu'  riferibile alla sola iscrizione a
ruolo delle maggiori imposte dovute;
    Considerato,  in  diritto,  di dover sollevare d'ufficio ai sensi
dell'art.  23, comma terzo, legge 11 marzo 1953, n. 87, per contrasto
con  gli artt. 97, comma primo, della Costituzione e 24, comma primo,
della  Costituzione,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, nel testo previgente alle modificazioni di cui all'art.
11  del  decreto  legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nella parte in
cui  non prevede che la cartella di pagamento debba indicare anche la
data di consegna del ruolo all'Intendenza di finanza;
        che, invero, quanto alla rilevanza della sollevata questione,
giova  rammentare che a mente del primo comma dell'art. 36-bis citato
in  premessa,  introdotto  dall'art. 1 del del decreto del Presidente
della  Repubblica  14  aprile  1982,  n. 309, nel testo vigente prima
delle  modifiche  di cui all'art. 13 del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n. 241,  "gli  uffici  delle  imposte avvalendosi di procedure
automatizzate  sulla  base  di  programmi  stabiliti  annualmente dal
Ministro  delle  finanze,  procedono  entro  il 31 dicembre dell'anno
successivo  a quello di presentazione alla liquidazione delle imposte
dovute,  nonche'  ad  effettuare  rimborsi eventualmente spettanti in
base  alle  dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti
di imposta";
        che  alla  stregua  del  diritto  vivente la norma in parola,
malgrado  il  suo  contrario tenore letterale, non e' riferibile alla
sola  attivita'  di  liquidazione  dell'imposta,  poiche', non avendo
nella  disciplina del controllo formale "la determinazione del debito
di  imposta  ...  rilievo  autonomo rispetto alla fase che attiene al
concreto   soddisfacimento  della  pretesa  tributaria"  e  mancando,
d'altro canto, a differenza dell'ipotesi del "controllo sostanziale",
"l'emanazione   di  un  formale  ed  autonomo  atto  di  liquidazione
dell'imposta  di  cui e' possibile verificare la tempestivita'", tale
atto  "va  individuato  nella iscrizione a ruolo, che viene quindi ad
assumere  anche  il  carattere  di  atto  conclusivo  della  fase  di
accertamento dell'imposta" (Cass., 29 luglio 1997, n. 7088), e non vi
e' pertanto dubbio che il termine ivi stabilito debba essere riferito
alla   iscrizione   a   ruolo,   decisiva   risultando  in  proposito
"l'argomentazione  fondata  sulla  legge,  la  quale non prevede che,
oltre   all'iscrizione   a   ruolo   e  alla  consegna  dello  stesso
all'intendenza   di   finanza,   debbano   essere   effettuati  altri
adempimenti  per  evitare  la decadenza della pretesa tributaria", in
particolare  dovendo escludersi che "debba essere emesso un ulteriore
atto  di  natura  recettizia,  col  quale  la  pretesa tributaria sia
portata  a  conoscenza  del  contribuente"  (Cass.,  19  luglio 1999,
n. 7662);
        che   se,   dunque,  il  termine  deve  esser  riferito  alla
formazione  e  alla consegna del ruolo, e' peraltro opinione di Corte
costituzionale  7-11  giugno  1999,  n. 229,  adita  in  ordine  alla
legittimita'  costituzionale  dell'art.  28,  legge 27 dicembre 1997,
n. 449, avente ad oggetto l'interpretazione autentica del citato art.
36, che la norma scrutinata "nel riconoscerere come ordinatorio e non
posto  a  pena  di  decadenza  il termine dell'art. 36-bis del d.P.R.
n. 600  del 1973 non lascia priva di termine decadenziali l'attivita'
di   controllo   "formale"  delle  dichiarazioni,  trovando  comunque
applicazione l'art 17 del del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre  1973, n. 602, secondo il quale le imposte liquidate in
base  alle  dichiarazioni presentate dai contribuenti (e dunque anche
quelle  liquidate  a  seguito  di  controllo  formale)  devono essere
iscritte a ruolo, a pena di decadenza, nel termine previsto dal primo
comma dell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973;
        che  percio'  la  censura  che  la ricorrente muove al titolo
impugnato  con  espresso  richiamo  agli  artt.  17  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 602  e 43 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sul  presupposto  fattuale  che  detto  titolo le e' stato notificato
oltre  il  termine  risultante  dal combinato disposto delle norme da
ultimo   citate  e'  da  intendersi  piu'  rettamente  formulata,  in
conformita'  al  quadro  ermeneutico  teste' esposto, con riferimento
alla  formazione  e  alla consegna del ruolo o, piu' esattamente, sul
rilievo che l'art. 17 cit, nel testo previgente alle modifiche di cui
all'art.   6   del  decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n. 46,
accomunava  indistintamente,  ai  fini  della decadenza, formazione e
consegna dei ruoli, con riferimento alla data in cui il ruolo, giusta
il  procedimento  regolato  in  generale  dall'abrogato  art.  13 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
con riguardo alla specie dall'art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, veniva consegnato all'intendenza
di finanza per il visto di esecutorieta';
        che,  peraltro, posto che nel vigore del previgente regine di
riscossione,  il primo atto con cui all'esito del "controllo formale"
della  dichiarazione  la  pretesa tributaria era portata a conoscenza
del  contribuente  era  la  cartella di pagamento, la circostanza che
l'art.  25  d.P.R.  n. 602/1973,  che  alla  cartella di pagamento e'
appunto  intitolato,  nel  testo  citato in premessa, nel prescrivere
quali indicazioni debbano figurare nella cartella di pagamento ometta
ogni  richiamo  alla  data  di  consegna del ruolo rende rilevante la
sollevata  questione  di legittimita' costituzionale, dal momento che
la  definizione  della  specie in giudizio, postulando l'applicazione
della norma citata nel testo in cui detta indicazione manca, andrebbe
definita con il sicuro rigetto del ricorso;
        che  in  merito  a  cio', cosi come si rivela inconferente la
proroga  sancita  dall'art.  9,  legge  n. 448/98, riferendosi essa a
dichiarazioni  dei redditi per anni di imposta successivi a quello di
che  trattasi,  non  sembra  neppure ostare il rilievo reso possibile
dall'art.  13 d.P.R. n. 602/73, giacche' l'onere di cognizione che in
forza  di detta disposizione si vorrebbe addossare al contribuente e'
ingiustamente   gravatorio   rispetto   alla   portata   dell'obbligo
incombente  sull'amministrazione  finanziaria  ai  sensi dell'art. 17
d.P.R.  n. 602/73  e agli effetti caducatori che conseguono dalla sua
inosservanza;
        che,  circa  la  non  manifesta  infondatezza della sollevata
questione,  e' da credere che l'art. 25 nel testo anzidetto contrasti
inzialmente   con  l'art.  97,  comma  primo,  della  Costituzione  e
segnatamente  col  principio  del buon andamento e dell'imparzialita'
della  pubblica  amministrazione;  che,  invero  ove, con riguardo al
primo  parametro,  la norma primaria e' da intendersi quale superiore
presidio    posto    all'efficienza   e   all'efficacia   dell'azione
amministrativa  e, in questa guisa, anche quale criterio di esercizio
della  potesta'  tributaria,  l'omissione  di  ogni indicazione nella
cartella  della data di consegna del ruolo all'intendenza di finanza,
rendendo  oltremodo  remota  la  possibilita' di un controllo ex post
sull'osservanza  dei  termini  di  formazione  e  consegna dei ruoli,
allenta    sensibilmente    la    cogenza    del    vincolo   imposto
all'amministrazione  finanziaria  dall'art.  17  d.P.R.  n. 602/1973,
favorisce  l'instaurarsi di prassi operative contrarie al precetto di
una  sollecita  e  proficua  realizzazione della pretesa impositiva e
finisce  percio'  col  pregiudicare  il  conseguimento dell'interesse
pubblico  sotteso  al  raggiungimento  dei  risultati  prefissati  in
materia di entrate;
        che  non  meno  evidente  e' poi il vulnus che l'omissione in
parola  procura  in danno del secondo parametro, vero che se l'azione
della  p.a.  deve  tendere all'obiettiva soddisfazione dell'interesse
generale,   la   preclusione   di   ogni  controllo  cartolare  sulla
tempestivita'   della  pretesa  tributaria  amplia  indebitamente  la
discrezionalita'  dell'amministrazione finanziaria, agevola la facile
evasione  di  una  regola  di  equita'  nell'esercizio della potesta'
tributaria  e,  piu'  in  generale,  mortifica  la  qualita' di parte
imparziale  che  dovrebbe contraddistinguere la p.a. nell'eplicazione
delle sue attribuzioni;
        che  la mancata indicazione di cui si fa addebito all'art. 25
cit.  risulta  inoltre  contrastare con l'art. 24, comma primo, della
Costituzione,   laddove  trova  piu'  esattamente  riconoscimento  il
diritto di ciascun cittadino di agire in giudizio a tutela dei propri
diritti  ed  interessi  legittimi  (del  che,  per  incisum, e' parso
rendersi  conto  pure  il legislatore delegato se nel dare attuazione
alle disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212, che l'art. 1 di
detta   legge   ha   cura   di   indicare  "quali  principi  generali
dell'ordinamento  tributario",  ha  predisposto uno schema di decreto
legislativo  al  cui  art.  7,  primo  comma,  lettera  b) figura, in
relazione  alla  novellazione  dell'art  17  d.P.R.  n. 602/1973,  la
previsione,  da introdursi in guisa di comma 2-bis dell'art. 25 cit.,
che "la cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data
in cui il ruolo e' stato reso esecutivo");
        che,  invero,  la  lesione  del parametro di che trattasi, in
riferimento  alla  specie  che ne occupa, ove come detto le doglianze
concernenti  la  tardiva  notificazione del titolo devono essere piu'
rettamente  intese  con  riferimento  alla consumata inosservanza del
termine  per  procedere alla formazione e alla consegna del ruolo, e'
immediato  riflesso  dell'impossibilita' per il contribuente, cui sia
notificata  una  cartella  di  pagamento  redatta in conformita' alle
indicazione  dell'art.  25  cit.  e,  quindi, senza indicazione sulle
attivita'  previste dall'art. 17 d.P.R. n. 602/1973, di far valere in
giudizio  il  vizio connesso ad una iscrizione a ruolo fuori termine,
non  essendo egli infatti in grado, se non a prezzo di un ingiusto ed
irragionevole  onere di cognizione realizzabile aliunde e percio' non
meno  lesivo del parametro in parola ove rapportato all'entita' degli
effetti  che comporta l'inosservanza dell'art. 17 d.P.R. n. 602/1973,
di poter conoscere se la pretesa tributaria diretta contro di lui sia
stata o meno esercitata tempestivamente;
                              P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata in riferimento
agli  artt  97,  comma  primo,  della Costituzione e 24, comma primo,
della  Costituzione,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, nel testo previgente alle modificazioni di cui all'art.
11  del  decreto  legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nella parte in
cui  non prevede che la cartella di pagamento debba indicare anche la
data di consegna del ruolo all'Intendenza di finanza;
    Dispone  la  trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale e
sospende il giudizio;
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio
dei  ministri  e  sia  comunicata  ai Presidenti delle due camere del
Parlamento.
        Bologna, addi' 29 novembre 2000.
                  Il Presidente estensore: Marulli
01C0318