N. 78 ORDINANZA 19 - 23 marzo 2001
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero - Disposizioni contro immigrazioni clandestine - Mezzi di trasporto utilizzati per commettere reato - Confisca obbligatoria, anche nel caso in cui tali mezzi appartengano a persone estranee al reato - Ritenuta introduzione di un'ipotesi di responsabilita' oggettiva, in violazione del principio di personalita' della responsabilita' penale - Possibilita' di diversa interpretazione della disposizione censurata - Manifesta infondatezza della questione. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 4, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113. - Costituzione, art. 27, primo comma.(GU n.13 del 28-3-2001 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK,
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113 (Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40), promossi con due ordinanze emesse il 26 maggio e il 21 febbraio 2000 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Tolmezzo, iscritte ai nn. 543 e 657 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41 e 46, 1a serie speciale, dell'anno 2000. Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice relatore Carlo Mezzanotte. Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Tolmezzo, chiamato a pronunciarsi sulla opposizione presentata da una societa' avverso il diniego, da parte del pubblico ministero, della restituzione di un trattore e di un rimorchio sottoposti a sequestro nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato del reato di cui all'art. 1 (recte: art. 12, comma 1) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), per avere agevolato l'ingresso di clandestini nel territorio dello Stato, solleva, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113 (Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40), nella parte in cui non esclude la confisca nel caso in cui il mezzo di trasporto appartenga a persona estranea al reato che possa provare di non aver potuto prevedere l'illecito impiego del mezzo e di non essere incorsa in difetto di vigilanza; che il giudice a quo afferma che, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. n. 113 del 1999 nel testo dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 286, la confisca dei mezzi di trasporto che servirono a commettere i reati di cui all'art. 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo sarebbe divenuta obbligatoria anche nel caso in cui i mezzi appartengano a persone estranee al reato; che, ad avviso del remittente, tale interpretazione sarebbe l'unica possibile in considerazione sia del tenore letterale della disposizione (la precedente formulazione dell'art. 12, comma 4, faceva infatti salvo il caso in cui il mezzo di trasporto appartenesse a persona estranea al reato), sia della ratio della novella introdotta dal d.lgs. n. 113 del 1999, intesa chiaramente a scoraggiare gli artifizi delle organizzazioni criminali dedite al traffico di clandestini; che, non essendo possibile dare una interpretazione adeguatrice di tale disposizione, questa, secondo il giudice a quo sarebbe costituzionalmente illegittima, dal momento che introdurrebbe una ipotesi di responsabilita' oggettiva, in violazione del principio della personalita' della responsabilita' penale stabilito dall'art. 27, primo comma, della Costituzione; che infatti, ricorda il remittente, questa Corte ha gia' affermato che "se possono esservi cose il cui possesso puo' configurare una illiceita' obiettiva in senso assoluto, la quale prescinde dal rapporto col soggetto che ne dispone e legittimamente debbono essere confiscate presso chiunque le detenga (art. 240 del codice penale), in ogni altro caso l'art. 27, primo comma, della Costituzione non puo' consentire che si proceda a confisca di cose pertinenti a reato, ove chi ne sia proprietario al momento in cui la confisca debba essere disposta non sia l'autore del reato o non ne abbia tratto in alcun modo profitto" (sentenza n. 2 del 1987); che, quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva che solo se la questione venisse accolta, e venisse quindi ripristinata la originaria formulazione della disposizione censurata, il proprietario istante, dimostrando la sua estraneita' al reato, avrebbe diritto alla restituzione del bene; che, con una seconda ordinanza, il medesimo giudice per le indagini preliminari presso tribunale di Tolmezzo, investito, quale giudice dell'esecuzione, della richiesta di restituzione di un'autovettura della quale, a seguito di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale era stata disposta la confisca, solleva, sulla base di argomentazioni identiche a quelle sopra esposte, la stessa questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113. Considerato che, poiche' le ordinanze di rimessione pongono la medesima questione, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente: che l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 286, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, dispone che "Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto ed e' disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini"; che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo dalla soppressione dell'inciso "salvo che si tratti di mezzi [...] appartenenti a persona estranea al reato", che figurava nella precedente formulazione dell'art. 12, comma 4, non consegue che si debba procedere a confisca anche nel caso in cui il mezzo di trasporto utilizzato per la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 3 appartenga a persona estranea, giacche' trova applicazione anche in tale ipotesi, in assenza di prescrizioni di segno diverso, l'art. 240 del codice penale, il quale detta norme di carattere generale in materia di confisca, stabilendo fra l'altro che questa non puo' essere disposta sulle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato appartenenti a persona estranea al reato, sempre che delle stesse non sia vietata la detenzione; che non sussiste, quindi, alcun ostacolo letterale ne' sistematico a che la disposizione censurata possa essere interpretata nel senso che la confisca dei mezzi di trasporto puo' essere disposta solo nei confronti dei soggetti che abbiano concorso alla commissione dei reati di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998 o ne abbiano comunque tratto profitto; che, del resto, nella giurisprudenza di legittimita', nel pur breve periodo trascorso dalla entrata in vigore del d.lgs. n. 113 del 1999, si e' gia' formato un orientamento uniforme teso a far salva l'ipotesi in cui la persona sia estranea al reato, non abbia cioe' ad esso partecipato con attivita' di concorso o altrimenti connesse, con una soluzione interpretativa, dunque, il cui obiettivo risultato e' quello di lasciare indenne la disposizione censurata dal prospettato dubbio di illegittimita' per contrasto con l'art. 27, primo comma, della Costituzione; che e' rimesso ovviamente al remittente l'accertamento delle condizioni che consentano nel caso di specie di escludere qualsiasi forma di partecipazione ai reati mediante attivita' di concorso o altrimenti connesse; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113 (Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40), sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Tolmezzo con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Di Paola Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola 01C0328