N. 81 ORDINANZA 19 - 23 marzo 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Giurisdizione   tributaria   -   Trattamento  economico  dei  giudici
  tributari  -  Determinazione attribuita al Ministro delle finanze -
  Prospettato   contrasto   con   il   principio  della  terzieta'  e
  imparzialita'  del giudice - Affermazione apodittica in ordine alla
  rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'.
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, art. 13.
- Costituzione, art. 111.
Giurisdizione   tributaria   -   Trattamento  economico  dei  giudici
  tributari - Denuncia dell'intera disciplina - Questione prospettata
  in via subordinata - Manifesta inammissibilita'.
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
- Costituzione, art. 111.
(GU n.13 del 28-3-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Gustavo   ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE,  Fernanda
CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13 del decreto
legislativo   31 dicembre  1992,  n. 545  (Ordinamento  degli  organi
speciali  di  giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici
di  collaborazione  in  attuazione  della delega al Governo contenuta
nell'art. 30  della  legge  30 dicembre  1991, n. 413) e "di tutte le
norme  che  regolano  gli  organi  di  giurisdizione tributaria e, in
particolare,  degli  artt. 1,  2,  3,  4, 5 e 6" dello stesso decreto
legislativo,  promosso  con  ordinanza emessa il 14 giugno 2000 dalla
Commissione  tributaria  provinciale  di Verbania sui ricorsi riuniti
proposti  da  Graniti e Marmi di Baveno S.r.l. contro l'Ufficio delle
entrate di Verbania, iscritta al n. 586 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1a serie
speciale, dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio per l'annullamento di
avvisi  di accertamento e di rettifica di dichiarazione di redditi ai
fini  IRPEG  e  ILOR  per  l'anno  1993,  la  Commissione  tributaria
provinciale  di  Verbania,  con  ordinanza  del  14 giugno  2000,  ha
sollevato  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 13 del
decreto  legislativo  31 dicembre  1992,  n. 545  (Ordinamento  degli
organi  speciali  di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli
uffici  di  collaborazione  in  attuazione  della  delega  al Governo
contenuta  nell'art. 30  della  legge  30 dicembre  1991,  n. 413) in
riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione;
        che  la  disposizione  denunciata,  la'  dove  attribuisce al
Ministro  delle  finanze  il  potere  di  determinare  il trattamento
economico  dei  giudici tributari e quello di provvedere al pagamento
dei  relativi  compensi  mensili,  si  porrebbe  in  contrasto con la
disposizione  costituzionale evocata, violando sia il principio della
terzieta'  e dell'imparzialita' del giudice, sia quello della parita'
delle parti;
        che   la   descritta   situazione,   secondo  l'ordinanza  di
rimessione,  potrebbe  essere  causa  di  astensione e ricusazione ex
art. 51,   numero  3,  cod.  proc.  civ.,  disposizione  quest'ultima
applicabile anche ai giudici tributari in virtu' del rinvio contenuto
nell'art. 6 del d.lgs. n. 545 del 1992;
        che  in  via  subordinata  l'ordinanza di rimessione denuncia
"tutte   le   norme  che  regolano  gli  organi  della  giurisdizione
tributaria,  in  particolare, gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6" del citato
decreto   legislativo,   in   riferimento   al   medesimo   parametro
costituzionale;
        che  nel  giudizio  dinanzi  a questa Corte e' intervenuto il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura     generale    dello    Stato,    concludendo    per
l'inammissibilita'  e,  comunque, per la manifesta infondatezza della
questione.
    Considerato  che la Commissione rimettente ha sollevato questione
di   legittimita'  costituzionale  preliminarmente  dell'art. 13  del
decreto  legislativo  n. 545  del  1992  in riferimento all'art. 111,
secondo comma, della Costituzione, la' dove e' attribuito al Ministro
delle  finanze  il potere di determinare il trattamento economico dei
giudici  tributari  e  quello di provvedere al pagamento dei relativi
compensi  mensili, in quanto cio' si porrebbe in contrasto sia con il
principio  della  terzieta' e dell'imparzialita' del giudice, sia con
quello della parita' delle parti;
        che  la questione principale e' inammissibile, poiche' la sua
rilevanza   e'  stata  affermata  in  modo  apodittico  senza  alcuna
illustrazione  degli  elementi  di  fatto oggetto della controversia,
onde  consentire  alla  Corte  le  valutazioni  di sua competenza (ex
plurimis:  ordinanza  n. 8  del  2000)  e,  ancor  piu', senza alcuna
motivazione  sulla  influenza  che la sollecitata decisione di questa
Corte avrebbe nel giudizio a quo;
        che,  infine, anche la questione sollevata in via subordinata
dalla  Commissione  rimettente  e  riguardante  "tutte  le  norme che
regolano  gli  organi  di giurisdizione tributaria e, in particolare,
gli  artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6" del decreto legislativo n. 545 del 1992
e'  inammissibile,  secondo  la  giurisprudenza  di  questa Corte, in
quanto  le  disposizioni del testo impugnato hanno oggetti eterogenei
carenti  di  quella  reciproca,  intima  connessione  che consente di
introdurre  validamente  un  giudizio  di legittimita' costituzionale
(sentenza n. 263 del 1994);
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  secondo  comma,  delle  norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 13  e  "di tutte le norme che
regolano  gli  organi  di giurisdizione tributaria e, in particolare,
degli  artt. 1,  2,  3, 4, 5 e 6" del decreto legislativo 31 dicembre
1992,  n. 545  (Ordinamento  degli  organi  speciali di giurisdizione
tributaria  ed  organizzazione  degli  uffici  di  collaborazione  in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre  1991,  n. 413),  sollevate,  in riferimento all'art. 111
della  Costituzione,  dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di
Verbania con l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                      Il redattore: Santosuosso
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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