N. 82 ORDINANZA 19 - 23 marzo 2001
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Adozione - Adozione di persone maggiori di eta' - Condizione del divario di eta', di almeno diciotto anni, tra adottanti e adottando - Inderogabilita' della condizione, anche in presenza di validi motivi e/o circostanze eccezionali - Prospettata irragionevolezza della disciplina - Erroneita' del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione. - Cod. civ., art. 291. - Costituzione, artt. 2, 3, 30 e 31.(GU n.13 del 28-3-2001 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 291 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 2000 dal tribunale di Torino sul ricorso proposto da Vittorio Grimaldi ed altre, iscritta al n. 622 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1a serie speciale, dell'anno 2000. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice relatore Franco Bile. Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il tribunale di Torino ha proposto, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui - disciplinando le condizioni per l'adozione di persone maggiori di eta' - non consente al giudice competente, in presenza di validi motivi e/o circostanze eccezionali, di ridurre l'intervallo di diciotto anni di eta' che deve intercorrere fra adottanti e adottando, pur quando la differenza di eta' rimanga in concreto ricompresa in quella di solito intercorrente fra genitori e figli; che l'ordinanza e' stata emessa nel corso di un procedimento promosso da una coppia di coniugi che - avendo gia' adottato una minorenne ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, ed avendo altresi' ottenuto l'affiliazione del fratello naturale di costei, ormai maggiorenne - intendevano adottarlo, secondo il regime dell'adozione ordinaria; che il giudice rimettente - rilevato che all'accoglimento della domanda di adozione ostava la mancanza di una differenza di eta' fra adottanti e adottando di almeno diciotto anni, quale prevista dall'art. 291 del codice civile - ha ritenuto l'irragionevolezza dell'inderogabilita' di tale limite, dettato dal principio dell'imitatio naturae ove, come nella specie, ne derivi il sacrificio di diritti inviolabili della persona umana costituzionalmente garantiti, con conseguente violazione degli indicati articoli della Costituzione; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilita' e comunque l'infondatezza della questione. Considerato che la Corte ha gia' dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291 del codice civile, nella parte relativa ai limiti di eta' in tema di adozione di maggiorenni, proposta sotto il profilo dell'asserita irragionevole disparita' di trattamento rispetto ai corrispondenti limiti previsti per l'adozione dei minori dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, ed ha ritenuto a tal fine determinante la differenza di struttura, di funzione e di effetti tra i due tipi di adozione (sentenze n. 89 del 1993 e n. 500 del 2000); che l'incomparabilita' tra siffatti due tipi e' riconosciuta dallo stesso giudice rimettente, il quale pone infatti la questione in termini diversi, in particolare rilevando: a) che l'adozione dei maggiorenni si e' rivelata idonea a soddisfare nuove esigenze socialmente apprezzabili e meritevoli di tutela, come quella di dare veste giuridica al rapporto personale e affettivo; b) che a questa esigenza si ricollega l'aspirazione alla costituzione di un "legame giuridico familiare"; c) che nella specie i coniugi istanti - che hanno accolto due figli nati dagli stessi genitori naturali, adottato la sorella minorenne ai sensi della legge n. 184 del 1983 ed affiliato il fratello maggiorenne - mirano, con l'adozione ordinaria di quest'ultimo, all'instaurazione dello stato giuridico di fratelli tra il maggiorenne adottando (gia' affiliato) e la minorenne (gia' adottata con adozione legittimante); d) che l'assoluta inderogabilita' della differenza di almeno diciotto anni fra adottanti e adottato maggiore di eta', "quando sussistano gravi motivi e circostanze eccezionali concernenti i diritti inviolabili della persona umana attinenti alla sua identita' personale ed al riconoscimento giuridico dei legami familiari naturali (di sangue) esistenti nella realta'" viola gli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione; che la questione di legittimita' costituzionale deve essere quindi esaminata sotto il solo profilo dell'irragionevolezza intrinseca della norma impugnata, rimanendo estraneo al tema ogni profilo concernente la possibilita' di estendere all'adozione ordinaria aspetti della disciplina dell'adozione legittimante assunta come tertium comparationis; che la tesi dell'irragionevolezza intrinseca poggia sul presupposto interpretativo secondo cui l'adozione ordinaria consentirebbe la costituzione di un "legame giuridico familiare" in particolare fra il maggiorenne adottato ed i figli degli adottanti; che tale presupposto - peraltro affermato apoditticamente - e' palesemente erroneo, perche' l'art. 300, secondo comma, del codice civile afferma, in senso esattamente contrario, che l'adozione (ordinaria) "non induce alcun rapporto civile [...] tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge" (delle quali comunque il giudice rimettente non parla), e - sotto altro aspetto - l'art. 567, secondo comma, dello stesso codice precisa che "i figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante"; che l'erroneita' del presupposto su cui riposa l'interpretazione data alla norma impugnata dal giudice rimettente inficia radicalmente le valutazioni da lui svolte circa i rapporti fra la disciplina dell'adozione dei maggiorenni posta dalla norma stessa ed i parametri costituzionali ritenuti violati, con conseguente manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, dal tribunale di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Bile Il cancelliere: Di Paola Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola 01C0332