N. 260 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 novembre 2000
Ordinanza emessa il 13 novembre 2000 dal tribunale di Asti nel procedimento a carico di Nigliato Dario Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Utilizzabilita' dei verbali delle dichiarazioni gia' assunte - Interpretazione della Corte di cassazione - Condizione della ripetizionedell'esame del dichiarante, quando questo possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Preclusione, per il giudice, di ritenere la ripetizione irrilevante o manifestamente superflua - Irragionevolezza - Violazione del principio di non dispersione della prova e pregiudizio dell'esercizio della funzione giurisdizionale - Contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. - Cod. proc. pen., art. 511, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 25, 101 e 111.(GU n.15 del 11-4-2001 )
IL TRIBUNALE Vista l'ordinanza ex art. 23 della legge n. 87/1953 emessa da questo ufficio in data 24 settembre 1999 che si riporta di seguito integralmente: Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza(Reg. ord. n. 259/2001). 01C0347