N. 260 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 novembre 2000

Ordinanza  emessa  il  13 novembre  2000  dal  tribunale  di Asti nel
procedimento a carico di Nigliato Dario

Processo  penale  -  Dibattimento  -  Rinnovazione  per mutamento del
  giudice   persona   fisica  -  Utilizzabilita'  dei  verbali  delle
  dichiarazioni   gia'  assunte  -  Interpretazione  della  Corte  di
  cassazione    -    Condizione   della   ripetizionedell'esame   del
  dichiarante,  quando  questo possa aver luogo e sia stato richiesto
  da  una  delle  parti - Preclusione, per il giudice, di ritenere la
  ripetizione    irrilevante    o    manifestamente    superflua    -
  Irragionevolezza  -  Violazione  del  principio  di non dispersione
  della   prova   e   pregiudizio   dell'esercizio   della   funzione
  giurisdizionale  -  Contrasto  con  il  principio della ragionevole
  durata del processo.
- Cod. proc. pen., art. 511, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25, 101 e 111.
(GU n.15 del 11-4-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Vista  l'ordinanza  ex  art. 23  della legge n. 87/1953 emessa da
questo  ufficio  in  data 24 settembre 1999 che si riporta di seguito
integralmente:

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello    dell'ordinanza    pubblicata    in   precedenza(Reg.   ord.
n. 259/2001).
01C0347