N. 264 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 2001

Ordinanza  emessa  il  17  gennaio  2001  dal g.i.p. del tribunale di
Firenze nel procedimento penale a carico di Martini Loredana

Edilizia  e urbanistica - Regione Toscana - Opera di ristrutturazione
  edilizia  - Assoggettamento a semplice dichiarazione di conformita'
  anziche'  a  concessione  edilizia,  come stabilito dalla normativa
  statale   (leggi   nn.  10/1977,  457/1978,  47/1985  e  662/1996).
  Conseguente  inapplicabilita'  delle  sanzioni  penali  di cui alla
  legge  n. 47/1985 e configurazione della fattispecie quale illecito
  amministrativo - Violazione del principio di uguaglianza - Indebita
  legiferazione in materia penale - Incidenza sul principio di unita'
  politica dello Stato.
- Legge  Regione  Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, artt. 2, comma 2, e
  4, comma 2, lett. d).
- Costituzione, artt. 3, 5, 25, secondo comma, e 117.
(GU n.16 del 18-4-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Visti gli atti del procedimento a carico di Martini Loredana nata
a  Pratovecchio  il  1o  gennaio 1952 residente a San Casciano Val di
Pesa  Via  Montepaldi n. 29, elettivamente domiciliata in Firenze via
XX  Settembre  n. 96  presso  lo  studio  Cassigoli,  indiziata della
contravvenzione  di  cui  all'art. 20 lett. b) legge 28 febbraio 1985
n. 47  per  avere  realizzato  quale  proprietaria  e committente, in
assenza  della  prescritta  concessione edilizia, mediante un insieme
sistematico  di  opere,  la ristrutturazione di un edificio adibito a
magazzino, consistenti:
        1)  nella  realizzazione di tramezzi in foratoni sia al piano
terra  che  al  primo  piano  con  conseguente aumento del numero dei
locali;
        2)  nel  rifacimento  dei solai tra il piano terra e il piano
primo;
        3)  nella  modifica  dei  prospetti  realizzata attraverso la
modifica generalizzata delle aperture;
        4)  nella  realizzazione di una scala esterna di collegamento
tra  il  piano  terreno  e  il  primo piano, rivestita con un muro in
foratoni e sasso, delle dimensioni di mt. 1,20 x 6,95 x h. 2,0 - 4,60
(opera  ancora  priva di copertura al momento dell'accertamento), con
conseguente  aumento  di  superficie e di volume; e cosi' effettuando
integrale trasformazione del fabbricato con mutamento di destinazione
d'uso.
    In San Casciano Val di Pesa, lavori in corso d'opera al 10 aprile
1999. Reato permanente.
    Letta la nota del Procuratore della Repubblica di Firenze in data
21  novembre 2000 con cui, rilevato che le opere abusive suddescritte
costituiscono  giuridicamente intervento di ristrutturazione edilizia
sia  a  mente  dell'art. 31  lett.  d) legge 5 agosto 1978 n. 457 che
dell'allegato  d)  alla legge regionale toscana 21 maggio 1980 n. 59,
viene  sollevata  la  questione  di legittimita' costituzionale degli
artt.  2  e 4 della legge regionale toscana n. 52 del 14 ottobre 1999
nella  parte  in  cui assoggettano a mera attestazione di conformita'
anche  gli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia per i quali le
leggi  dello  Stato  28  gennaio  1977  n. 10 (art. 1), 5 agosto 1978
n. 457  (art. 48),  28 febbraio  1985  n. 47 (art. 9) ne stabiliscono
l'assoggettamento  a  concessione  edilizia. Con cio' sottraendo alla
tutela penale di cui all'art. 20 lett. B) e C) legge 28 febbraio 1985
n. 47   l'esecuzione   di  opere  abusive  integranti  intervento  di
ristrutturazione    edilizia    e   violando,   cosi',   i   principi
costituzionali  di  riserva  esclusiva  alla  legge dello Stato della
materia  penale  e  del  rispetto dei limiti posti da "leggi cornice"
stabiliti  dagli  artt. 25  e  117 della Costituzione, come affermato
dalla  Corte  costituzionale  con  sentenze  26  giugno 1956 n. 6, 1o
dicembre  1959  n. 58,  4 luglio 1979 n. 66, 7. luglio 1986 n. 179, 3
aprile  1987  n. 97, 18 gennaio 1991 n. 14, 18 gennaio 1991 n. 18, 15
marzo 1991 n. 122, 15 aprile 1993 n. 168 e 13 maggio 1993 n. 231.
    Rilevato in fatto che la questione e' rilevante nel caso concreto
ai fini del decidere in quanto:
        le  opere  eseguite  abusivamente, cosi' come descritte, sono
suscettibili  di  integrare  intervento di ristrutturazione edilizia,
essendo  rivolte a trasformare un edificio ad uso magazzino in civile
abitazione  mediante un insieme sistematico di opere che hanno incise
sia  sulle  superfici abitabili, sia sull'aspetto esteriore che sulla
sagoma  dell'edificio,  mediante  l'inserimento  di nuove strutture e
attraverso   una   progressione  degli  interventi  indirizzati  alla
realizzazione di un progetto di trasformazione unitario;
        l'assoggettamento    dell'intervento    di   ristrutturazione
edilizia  alla  sola  dichiarazione di conformita' disciplinato dagli
artt. 2  e  4  della  legge  regionale  toscana 14 ottobre 1999 n. 92
sottrae  l'esecuzione  delle  relative opere, intraprese senza alcuna
forma  di  abilitazione  amministrativa,  alla  tutela  penale di cui
all'art. 20  lett.  b) legge 28 febbraio 1985 n. 47 ed implica per il
pubblico  ministero  la richiesta di archiviazione in luogo di quella
di  rinvio  a  giudizio  al  giudice  delle  Indagini preliminari. E'
principio  consolidato,  infatti,  quello  secondo cui il riferimento
alla  concessione come elemento normativo della fattispecie tipica di
cui   all'art. 20   lett.  B)  e  C)  della  legge  47/1985  inibisca
l'estensione  della  pretesa  punitiva  ad  ipotesi  di esecuzione di
lavori senza altre forme di provvedimenti abilitanti;
    Ritenuto  in diritto che la questione di costituzionalita' non e'
manifestamente infondata per le seguenti considerazioni:
      1) Contrasto fra legge regionale e legge statale.
        l'art. 1 della legge statale 28 gennaio 1977 n. 10 assoggetta
a  concessione  ogni attivita' comportante trasformazione urbanistica
ed edilizia del territorio;
        l'art. 48 della legge statale 5 agosto 1978 n. 457 e la legge
statale  25  marzo  1982  n. 94,  fra  gli  interventi sul patrimonio
edilizia esistente, hanno introdotto la deroga dal regime concessorio
per  quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e
risanamento  conservativo, ma non gia' per quelli di ristrutturazione
edilizia;
        l'art. 9 della legge statale 28 febbraio 1985 n. 47 ribadisce
l'assoggettamento   a   regime   concessorio   degli   interventi  di
ristrutturazione edilizia;
        l'art. 2  comma  60  punto  2 della legge statale 28 dicembre
1996  n. 662,  nel classificare gli interventi soggetti a denuncia di
inizio  di attivita', non menziona gli interventi di ristrutturazione
edilizia.
    Ne  consegue  che  tali  ultimi interventi, secondo la disciplina
urbanistica  delle  leggi  dello  Stato,  sono assoggettati al regime
della  concessione  da  parte del sindaco e che la loro esecuzione in
difetto di tale atto abilitante e' sottoposta a tutela penale a mente
dell'art. 20 lett. B) della legge 28 febbraio 1985 n. 47.
    Per  contro,  la legge della Regione Toscana n. 52 del 14 ottobre
1999  (recante  nuova  disciplina  generale  dei regimi relativi alle
trasformazioni urbanistiche) sottrae l'intervento di ristrutturazione
edilizia  dal  regime concessorio, trasferendolo in quello della mera
denuncia  di  inizio di attivita'. Invero, l'art. 2 assoggetta a mera
attestazione  di conformita' gli interventi previsti dall'art. 4, fra
i  quali  sono  espressamente  menzionati  quelli di ristrutturazione
edilizia.
    Si  rileva,  ancora,  che,  se e' vero che l'art. 25 ultimo comma
della  legge  28  ebbraio  1985  n. 47  apra  alle leggi regionali lo
stabilire   "...   quali   mutamenti,   connessi  o  non  connessi  a
trasformazioni  fisiche,  dell'uso  di  immobili  o  di  loro  parti,
subordinare a concessione e quali mutamenti... dell'uso di immobili o
di  loro  parti  siano subordinati ad autorizzazione", e' altrettanto
vero che la stessa legge-quadro - come si autodefinisce espressamente
all'art. 1  -  28 febbraio 1985 n. 47 ponga alla normazione regionale
in  materia  di  controllo  dell'attivita' urbanistica ed edilizia il
limite  della  conformita'  ai principi definiti dai capi I, II e III
della legge statale. E tra questi vi e' quello dell'assoggettamento a
concessione  edilizia  degli interventi di ristrutturazione edilizia,
stabilito   dall'art. 9,   inserito   nel   capo   I,  ricognitivo  e
confermativo del regime stabilito dalla precedente normazione (... le
opere  di ristrutturazione edilizia, come definite dall'art. 31 lett.
d)  legge  5  agosto 1978, n. 457, eseguite in assenza di concessione
...).
      2) Violazione degli artt. 3, 5 e 25 della Costituzione.
    La  norma  di  cui  all'art.  2  della legge regionale toscana 14
ottobre  1999  n. 52,  nel  sottrarre al regime della concessione gli
interventi  di  ristrutturazione  edilizia, abroga sostanzialmente la
disposizione  incriminatrice  statale  dell'art. 20 lett. b) legge 28
febbraio  1985  n. 47 per tutte le ipotesi di esecuzione di lavori di
ristrutturazione  senza  provvedimento  abilitativo  del  Sindaco, in
particolare senza la concessione. La ratio dell'art. 25 secondo comma
della Costituzione e' stata costantemente ravvisata nella esigenza di
riservare alla esclusiva potesta' normativa statale la individuazione
delle  vicende  costitutive  della  punibilita' dei cittadini, per il
fondamentale  argomento  che  la  sanzione  penale incide sui diritti
fondamentali  di  liberta'  e dignita' personale, cosicche' la scelta
della  sua  utilizzazione  non  puo'  che competere alla legislazione
statale  e  in  condizioni  di  uguaglianza  su  tutto  il territorio
nazionale: nel mentre, un pluralismo di fonti regionali violerebbe il
principio   della   unita'  politica  dello  Stato  ex  art. 5  della
Costituzione.
    L'attribuzione alle Regioni del potere di influire indirettamente
sulle  fattispecie  incriminatrici  stabilite  da  leggi  dello Stato
implica, inoltre, l'aberrante situazione, violatrice del principio di
uguaglianza  fra  i  cittadini di cui all'art. 3 Costituzione, che la
rilevanza penale di una certa condotta viene a dipendere dal luogo in
cui  il  reato  e'  stato  accertato,  in  ragione  delle  differenti
discipline  urbanistiche  che  possono  essere  assunte  dagli organi
legislativi  regionali.  Con cio' che lo stesso comportamento viene a
ricevere  trattamenti  differenti nell'ambito dello stesso territorio
nazionale.
      3) Violazione dell'art. 117 della Costituzione.
    L'art. 117  della  Costituzione,  nel  disciplinare  la  funzione
legislativa  delle  Regioni  di  diritto  comune concorrente a quella
dello  Stato,  stabilisce  che  l'emanazione  di norme legislative da
parte  delle  Regioni,  nelle  materie  stabilite dall'art. 117 della
Costituzione,  si  svolge  nei limiti dei principi fondamentali quali
risultano  da  leggi che espressamente li stabiliscono per le singole
materie o quali si desumono dalle leggi vigenti.
    La  disposizione  costituzionale  suddetta  appare  violata dagli
artt. 2  e  4 della legge regionale toscana 14 ottobre 1999 n. 52 che
introducono  una  disciplina  regionale  del regime urbanistico delle
ristrutturazioni  edilizie  totalmente difforme da quello concessorio
di  cui all'art. 9 della legge cornice 28 febbraio 1985 n. 47 e dalla
disciplina  generale  della  materia,  quale  si evince dal combinato
disposto delle norme di cui:
        all'art. 1  della  legge  statale  28 gennaio 1977 n. 10, che
assoggetta  a  concessione  ogni attivita' comportante trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio;
        all'art. 48  della  legge  statale  5  agosto  1978  n. 457 e
all'art. 7  della  legge  statale  25  marzo  1982 n. 94 che, fra gli
interventi  sul  patrimonio  edilizia  esistente, hanno introdotto la
deroga  dal regime concessorio per quelli di manutenzione ordinaria e
straordinaria  e  di restauro e risanamento conservativo, ma non gia'
per quelli di ristrutturazione edilizia;
        all'art. 9  della  legge  statale  28 febbraio 1985 n. 47 che
ribadisce  l'assoggettamento a regime concessorio degli interventi di
ristrutturazione edilizia;
        all'art. 2  comma  60 punto 7 della legge statale 28 dicembre
1996  n. 662 che, nel classificare gli interventi soggetti a denuncia
di   inizio   di   attivita',   non   menziona   gli   interventi  di
ristrutturazione edilizia.
    Norme  tutte  statuenti  il principio fondamentale secondo cui un
intervento   di   forte   impatto   urbanistico   come  quello  della
ristrutturazione edilizia postula una forma pregnante di controllo di
conformita'   edilizia-urbanistica  quale  quella  della  concessione
edilizia  - espressa e non tacita per silenzio assenso - da parte del
Sindaco.
    Vale,  al  proposito,  richiamare  quanto sopra detto in punto di
delega  alle  Regioni,  a  mente  dell'art. 25  ultimo comma legge 28
febbraio  1985 n. 47, della potesta' di disciplinare casi particolari
di  trasformazioni  di  immobili  o del loro uso subordinate a regimi
attenuati, consentendo cosi' una disciplina eterogenea sul territorio
nazionale.
    Si  ribadisce che la stessa legge-quadro 28 febbraio 1985 n. 47 -
come  la stessa si autodefinisce espressamente all'art. l - pone alla
normazione   regionale   in   materia   di  controllo  dell'attivita'
urbanistica  ed  edilizia  il  limite  della  conformita' ai principi
definiti dai capi I, II e III della legge statale. E tra questi vi e'
quello  dell'assoggettamento  a concessione edilizia degli interventi
di  ristrutturazione  edilizia,  stabilito  dall'art. 9, inserito nel
capo  I,  ricognitivo  e  confermativo  del  regime  stabilito  dalla
precedente  normazione  (...  le  opere di ristrutturazione edilizia,
come  definite  dall'art. 31  lett.  d)  legge  5 agosto 1978 n. 457,
eseguite   in   assenza   di  concessione  ...).  Normativa  ribadita
ulteriormente  dalla successiva legge statale 28 dicembre 1996 n. 662
che,  all'art. 2  comma  60  punto 7, nel classificare gli interventi
soggetti  a  denuncia  di  inizio  di  attivita',  non  menziona  gli
interventi di ristrutturazione edilizia.
    Con  cio'  che  dal  complesso  delle  leggi vigenti si desume il
principio  che  l'intervento di ristrutturazione edilizia deve essere
sottoposto al regime della concessione del sindaco.
    Va   richiamato,   al   proposito,   il   consolidato   principio
giurisprudenziale  secondo  cui  in  tema  di  disciplina edilizia le
regioni  possono  intervenire  solo nei limiti in cui tale potere sia
stato  loro  conferito  dalle  leggi  dello  Stato,  con cio' che, in
difetto   di  specifiche  previsioni  al  riguardo,  l'obbligo  della
preventiva  concessione in vista di ogni tipo di costruzione non puo'
essere  modificato  o  rimosso dalla legislazione regionale (v. Cass.
Sez. V, 4 agosto 1994 n. 8763, Battiato).
    Sussistono,  dunque,  dubbi  di  incostituzionalita'  della legge
regionale  sufficientemente  fondati  da  rimettersi  la questione di
legittimita' al vaglio della Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita' per violazione degli artt. 3, 5, 25 secondo comma e
117  della  Costituzione  degli artt. 2, comma 2, e 4, comma 2, lett.
D), della legge regionale toscana 14 ottobre 1999, n. 52, nella parte
in cui assoggettano a mera attestazione di conformita' gli interventi
di ristrutturazione edilizia;
    Sospende il procedimento;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Ordina che a cura della cancelleria:
        1)  l'ordinanza  sia  notificata,  nel  testo integrale, alle
parti, anche se non costituite, al pubblico ministero e al presidente
della giunta regionale toscana;
        2)  l'ordinanza  sia  comunicata,  nel  testo  integrale,  al
presidente del consiglio regionale della Toscana;
        3)  l'ordinanza  e tutti gli atti processuali siano trasmessi
alla  Corte  costituzionale  con la prova di tutte le notificazioni e
comunicazioni avvenute.
          Firenze, addi' 17 gennaio 2001.
          Il giudice per le indagini preliminari: Crivelli
01C0351