N. 87 ORDINANZA 21 - 30 marzo 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Regione Veneto - Foreste - Atti di competenza del Consiglio regionale
  -  Approvazione di "prescrizioni di massima e di polizia forestale"
  -  Mancata previsione della "promulgazione" da parte del Presidente
  della  Giunta regionale, asseritamente dovuta sul presupposto della
  natura  regolamentare  delle  prescrizioni  anzidette  -  Manifesta
  inammissibilita' della questione.
- Legge  Regione  Veneto  13  settembre  1978,  n. 52,  artt. 5 e 23,
  penultimo comma.
- Costituzione, art. 121, quarto comma.
(GU n.14 del 4-4-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Riccardo  CHIEPPA,  Gustavo  ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK;
ha pronunciato la seguente:

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 5 e 23,
penultimo  comma  della legge della Regione Veneto 13 settembre 1978,
n. 52  (legge  forestale regionale), promosso con ordinanza emessa il
23   febbraio  1999  dal  pretore  di  Bassano  del  Grappa,  sezione
distaccata  di  Asiago,  nel  procedimento  civile vertente tra Frigo
Valentino  e  il  comune  di  Roana,  iscritta al n. 295 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 21, 1a serie speciale, dell'anno 1999;
    Visti l'atto di costituzione di Frigo Valentino nonche' l'atto di
intervento della Regione Veneto;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23  gennaio  2001  il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
    Uditi  l'avvocato  Luigi  Manzi  per Frigo Valentino e l'avvocato
Fabio Lorenzoni per la Regione Veneto;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  procedimento  civile, promosso
avverso  l'ordinanza  di ingiunzione emessa dal sindaco del comune di
Roana,   con   cui   veniva  applicata  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria  per la violazione di prescrizioni di massima e di polizia
forestale,  il  pretore  di Bassano del Grappa, sezione distaccata di
Asiago,  con  ordinanza  23  febbraio  1999, ha sollevato, d'ufficio,
questione   di   legittimita'  costituzionale  degli  artt. 5  e  23,
penultimo  comma, della legge della Regione Veneto 13 settembre 1978,
n. 52  (legge forestale regionale), nella parte in cui, non prevedono
che l'approvazione delle suddette prescrizioni da parte del Consiglio
regionale  sia  seguita  dalla  promulgazione da parte del Presidente
della  Giunta  regionale  della  Regione  Veneto  per  contrasto  con
l'art. 121, quarto comma, della Costituzione;
        che   in   ordine   alla  rilevanza,  il  giudice  rimettente
sottolinea che l'eventuale accoglimento della questione proposta, con
conseguente   riconoscimento   della   natura   regolamentare   delle
prescrizioni   di   massima   e  di  polizia  forestale,  condurrebbe
all'invalidita' ex tunc del provvedimento sanzionatorio;
        che,  nel  merito,  il  giudice  a quo richiama l'art. 10 del
regio  decreto-legge  30 dicembre 1923, n. 3267, il quale prevede che
le  prescrizioni  di  massima e di polizia forestale siano redatte in
forma  di  regolamento,  nonche' l'art. 5 della legge regionale n. 52
del  1978,  il  quale  dispone  che  la  Giunta regionale provveda ad
elaborare   le   piu'  volte  ripetute  prescrizioni,  da  sottoporre
all'approvazione  del  Consiglio  regionale;  ed  infine,  l'art. 23,
penultimo comma, della stessa legge regionale, il quale contempla che
il Consiglio regionale approvi le direttive e le norme concernenti la
pianificazione forestale predisposte dalla Giunta regionale;
        che  in  tale  contesto normativo nulla e' disposto in ordine
alla promulgazione; questa avrebbe dovuto - secondo la prospettazione
del  giudice  a  quo - seguire la procedura di promulgazione prevista
dalla  norma  costituzionale invocata e ribadita dall'art. 43, quarto
comma,  della  legge  22  maggio  1971, n. 340 (Statuto della Regione
Veneto);
        che  avanti  a questa Corte si e' costituita la parte privata
nel  giudizio  a  quo  la  quale  ha  eccepito,  preliminarmente,  la
inammissibilita', concludendo per la infondatezza della questione sul
rilievo  che  la qualificazione giuridica dell'atto normativo, di cui
il  provvedimento  sanzionatorio  farebbe  applicazione, competerebbe
allo stesso giudice a quo; questi sarebbe in possesso degli strumenti
necessari  per  stabilirne  e  riconoscerne la natura regolamentare e
negarne,   quindi,   l'applicazione,   con  conseguente  annullamento
dell'atto impugnato;
        che  e'  altresi'  intervenuta  la  Regione  Veneto,  che  ha
eccepito,  in  via  preliminare, la inammissibilita' della questione,
atteso  che il giudice a quo non avrebbe tenuto conto che la sanzione
amministrativa  irrogata trovasse la propria fonte direttamente nelle
previsioni  di  cui  al  regio decreto-legge n. 3267 del 1923 e nella
legge  9  ottobre 1967, n. 950, a nulla rilevando la eventuale natura
regolamentare delle prescrizioni di massima e di poliziaforestale;
        che,  nel  merito,  dopo  aver  precisato che l'art. 23 della
legge  della  Regione  Veneto  n. 52  del 1978 e' stato integralmente
sostituito  prima  dall'art. 3  della legge regionale 29 luglio 1994,
n. 34 e, da ultimo, dall'art. 3 della legge regionale 27 giugno 1997,
n. 25,  sottolinea  che  il problema di costituzionalita' si porrebbe
per  il solo art. 5 della legge regionale n. 52 del 1978 e procede ad
una ricostruzione storica della potesta' regolamentare sia del potere
esecutivo sia degli enti locali;
        che  tale  potesta' regolamentare sarebbe stata - nell'ambito
istituzionale dell'epoca - limitata alla normativa d'attuazione delle
leggi  sulla  base di un'attribuzione con legge statale; mentre oggi,
alla  luce  dei  principia tratti dall'esperienza costituzionale e in
relazione  al trasferimento di competenze in attuazione dell'art. 117
della Costituzione, e' intervenuta la legge regionale n. 52 del 1978,
che  ha  previsto,  all'art. 5,  che  le prescrizioni di massima e di
polizia  forestale fossero sottoposte alla semplice "approvazione del
Consiglio  regionale",  scegliendo, in piena autonomia normativa, che
l'atto  in questione avesse natura di atto amministrativo a contenuto
generale non normativo;
        che con successiva memoria, la parte privata ha puntualizzato
che,  in  mancanza  di  diversa  previsione  espressa del legislatore
regionale del 1978, le prescrizioni di massima e di polizia forestale
debbano   avere   natura   regolamentare,   a   nulla   rilevando  le
argomentazioni  regionali  con  richiami  ad  atti  amministrativi di
approvazione della strumentazione urbanistica, con cio' confondendosi
gli atti normativi con gli atti a contenuto generale;
    Considerato   che,  quanto  alla  rilevanza  della  questione  di
legittimita'  costituzionale,  il  giudice  a  quo  si e' limitato ad
affermare  che  in  caso di rigetto dovrebbe concludersi per la piena
operativita'  delle  prescrizioni di massima e di polizia forestale e
che  l'atto  impugnato  sarebbe legittimamente emanato; di contro, in
caso   di   accoglimento,  constatata  la  inefficacia  delle  stesse
prescrizioni   di   massima,  si  perverrebbe  ad  una  invalidazione
dell'atto  sanzionatorio,  perche'  emesso  in assenza di alcuna base
normativa;
        che  il  giudice a quo non ha preso in considerazione che era
di   sua   spettanza   il  potere  di  decidere  sulla  natura  delle
prescrizioni  di  massima  e, quindi, sugli effetti, rispetto al caso
concreto,   della  mancata  c.d.  "promulgazione"  o  comunque  degli
eventuali  vizi  procedimentali  o  del  mancato o meno completamento
della   procedura   con   le   conseguenze   della   inefficacia   ed
inoperativita'   delle   stesse,   qualora   fossero  state  ritenute
rientranti  nella  previsione  statutaria dell'art. 43, quarto comma,
dello Statuto della Regione Veneto (legge 22 maggio 1971, n. 340), in
riferimento  anche  alla  previsione dell'art. 121 della Costituzione
(nel   testo   originario,   che   affidava  al  Consiglio  regionale
l'esercizio  "delle  potesta' regolamentari attribuite alla Regione",
testo  anteriore  alla  sopravvenuta  modifica introdotta dalla legge
costituzionale   22   novembre   1999,   n. 1,   che   ha   eliminato
l'obbligatorieta'  della  approvazione  dei  regolamenti da parte del
Consiglio  regionale  o in altri termini ha consentito di fare venire
meno  la  riserva  di esclusiva competenza dei Consigli regionali del
potere di adottare regolamenti);
        che lo stesso giudice avrebbe potuto egualmente definire, per
la  parte  che  interessa,  il giudizio a quo indipendentemente dalla
risoluzione  della  questione  di  legittimita' costituzionale, anche
nella  ipotesi  in  cui  avesse  ritenuto le prescrizioni di massima,
nella  parte  di  cui  si  discute  la violazione, prive di contenuto
normativo  e  non  aventi  natura  regolamentare, nel senso, cioe' di
considerarle   quali  prescrizioni,  quasi  esclusivamente  tecniche,
contenute  in atto amministrativo generale, esaminando e risolvendo i
vizi procedimentali eventualmente denunciati;
        che,  in  ogni caso, il fondamento legislativo della sanzione
amministrativa  contestata deve rinvenirsi - dopo la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale dell'art. 11 del regio decreto-legge 30
dicembre  1923,  n. 3267  (sentenza  n. 26  del 1966) - nella legge 9
ottobre  1967,  n. 950  (Sanzioni  per  i trasgressori delle norme di
polizia  forestale),  i  cui  importi sono stati elevati dall'art. 11
della legge 1o marzo 1975, n. 47, dall'art. 114, secondo comma, della
legge   24   novembre  1981,  n. 689,  essendo  compito  del  giudice
verificare  se  e  quale  prescrizione di massima corrispondente alla
violazione  addebitata  (taglio abusivo di 142 piante di abete rosso)
con  irrogazione  della  sanzione amministrativa prevista dalla legge
fosse efficace ed operante;
        che  il giudice rimettente non ha preso in considerazione che
l'art. 23  della legge della Regione Veneto n. 52 del 1978 (una delle
due  norme  denunciate)  era stato integralmente sostituito una prima
volta  dall'art. 3  della legge regionale 29 luglio 1994, n. 34 e poi
dalla  legge  regionale  27  giugno 1997, n. 25 (Modifica della legge
regionale  13  settembre  1978,  n. 52, "Legge forestale regionale" e
dell'art. 20  della  legge  regionale  14  settembre  1994, n. 58, in
materia  di  vincolo  idrogeologico),  che  ha accentuato la funzione
pianificatoria nella disciplina della utilizzazione dei boschi;
        che  pertanto  risulta  la  manifesta  inammissibilita' della
questione sollevata.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  degli  artt. 5  e  23, penultimo comma,
della  legge  della  Regione  Veneto  13 settembre 1978, n. 52 (Legge
forestale  regionale), sollevata, in riferimento all'art. 121, quarto
comma, della Costituzione, dal pretore di Bassano del Grappa, sezione
distaccata di Asiago, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.
                     Il Presidente: Santosuosso
                        Il redattore: Chieppa
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 30 marzo 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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