N. 277 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 febbraio 2001
Ordinanza emessa il 1o febbraio 2001 dalla Corte di appello di Genova nel procedimento civile vertente tra Regione Liguria e E.R.O. s.n.c. ed altri Sanita' pubblica - Regione Liguria - Sostituzione delle ASL nei rapporti giuridici pregressi facenti capo alle USL - Contrasto con i principî fondamentali posti dalla legislazione statale in materia (d.lgs. n. 502/1992) e in particolare con l'art. 6 della legge n. 724/1994 che vieta alle Regioni di fare gravare sulle ASL i debiti e i crediti facenti capo alle soppresse USL - Indebita disciplina con efficacia retroattiva di situazioni gia' regolate in maniera diversa dalla legislazione statale - Incidenza sul diritto di azione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 89/2000. - Legge Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, artt. 1 e 2. - Costituzione, artt. 3, 24 e 117 (quest'ultimo in riferimento al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724).(GU n.16 del 18-4-2001 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di appello civile n. 508/1999 promosso da Regione Liguria in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in Genova, via della Giuseppina n. 125 presso e nello studio dell'avv. Gabriella Schelotto che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione in appello, appellante; Contro E.R.O. di Mario Evangelisti & C. s.n.c. in persona del legale rappresentante pro-tempore Mario Evangelisti, elettivamente domiciliata in Genova, via XX Settembre 41, presso e nello studio dell'avv. Riccardo Spagliardi che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, appellata; e contro Istituto Giannina Gaslini, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Genova, via G. T. Invrea 11.13 presso e nello studio dell'avv. Enrico Repetto appellato - contumace; nonche' contro il Ministero del tesoro, in persona del Ministro in carica rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con sede in Genova, viale Brigate Partigiane 2, appellato - contumace; avverso la sentenza resa inter partes dal tribunale di Genova in data 2 febbraio 1999, n. 263. Conclusioni Per l'appellante: si chiede che la Corte d'appello voglia in totale riforma della sentenza n. 268/1999 del tribunale di Genova dichiarare il difetto di legittimazione passiva della regione Liguria nella causa di 1o grado. Per l'appellata E.R.O.: piaccia alla Corte d'appello di Genova, contrariis reiectis, in via principale, dato atto che gli importi di cui al decreto ingiuntivo n. 671/1999 del tribunale di Genova del 30 settembre 1996 sono stati integralmente corrisposti all'appellata, rigettare l'appello proposto dalla regione Liguria avverso la sentenza n. 268/1999 del tribunale di Genova e, conseguentemente accertare e dichiarare la legittimazione passiva della regione Liguria rispetto alle obbligazioni di cui e' causa; in via di appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado in punto spese e, conseguentemente, condannare parte appellante al pagamento delle spese anche del primo grado di giudizio; in subordine, dichiarare la legittimazione passiva dell'Istituto Gaslini in ordine alle obbligazioni di cui e' causa e previa conferma del decreto ingiuntivo oggetto dell'odierna opposizione, preso atto dell'avvenuto integrale pagamento delle medesime somme in punto capitale ed interessi ma non spese, condannare l'Istituto Gaslini al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio; vinte in ogni caso, le spese del presente giudizio. Svolgimento del processo Nel settembre del 1996 la E.R.O. di Mario Evangelisti & C. s.n.c. chiese ed ottenne dal presidente del tribunale di Genova decreto ingiuntivo nei confronti dell'Istituto Giannina Gaslini per l'ammontare di L. 50.342.482, oltre interessi legali, quale corrispettivo per forniture effettuate nel corso del 1994 al predetto Istituto e da questi non pagate. L'Istituto ingiunto propose opposizione dinanzi a quel tribunale convenendo in giudizio anche la regione Liguria ed il Ministero del tesoro affinche' fosse accertato nel loro contraddittorio il proprio difetto di legittimazione passiva e invece la sussistenza di detta legittimazione in capo alla regione o al ministero. La regione Liguria, costituitasi, escluse ogni forma di propria successione del debito delle unita' sanitarie locali, essa dovendo solo far fronte a quello delle gestioni stralcio, di queste ultime esclusivamente nell'ambito delle quote del fondo sanitario nazionale assegnatele, fermo restando che la provvista competeva allo Stato e che, ove le quote di fondo fossero gia' esaurite, lo Stato stesso e non essa regione avrebbe dovuto provvedere ed essere chiamato direttamente a rispondere dei debiti in questione. In tal senso doveva leggersi l'art. 6 della legge n. 724/1994, istitutivo delle gestioni stralcio regionali: aver attribuito alle regioni il ruolo di mero gestore dell'ufficio liquidazione delle passivita' delle unita' sanitarie locali, non gia' quello di debitore sostanziale, altrimenti avrebbe dovuto ritenersi non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della disciplina per violazione dell'autonomia finanziaria delle regioni costituzionalmente garantita (artt. 119 e 81 Cost.). Il Ministero del tesoro, costituitosi, contesto' la propria legittimazione passiva eccependone il difetto. La E.R.O., costituitasi, insistette per la reiezione dell'opposizione siccome infondata con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto; chiedendo, ove fossero ritenuti legittimati passivi la regione Liguria o il Ministero del tesoro, la loro condanna al pagamento di quanto dovutole a fronte delle forniture da essa eseguite in favore dell'Istituto Giannina Gaslini. In esito ad istruzione esclusivamente documentale (l'Istituto Giannina Gaslini e la E.R.O. in sede di precisazione delle conclusioni avevano dichiarato di rinunciare alle domande proposte nei confronti del Ministero del tesoro) il giudice unico presso il tribunale adito, definitivamente pronunciando, revoco' il decreto ingiuntivo opposto; dichiaro' il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto Gaslini e condanno' la regione Liguria al pagamento alla E.R.O. della somma indicata nel provvedimento monitorio con gli interessi legali; compenso' infine integralmente tra le parti le spese di lite. Osservo' il primo giudice che nessun dubbio poteva residuare in ordine alla sussistenza del credito, documentato da fatture ed estratti autentici del libro giornale della contabilita' della creditrice E.R.O., tra l'altro neppure contestato dalle controparti. L'unica contestazione involgeva la sussistenza o meno della legittimazione passiva in capo all'Istituto Gaslini oppure alla regione Liguria; questione che doveva essere risolta riconoscendo alla seconda, e non al primo, l'obbligo di pagare i debiti anteriori al 1o gennaio 1995 facenti capo alle soppresse UU.SS.LL. sulla scia di un condiviso orientamento giurisprudenziale espresso dalla S.C. Avverso le predette statuizioni ha qui proposto appello la regione Liguria denunciandone l'erroneita' ed instando, in riforma della gravata sentenza, per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascrtte. L'appellata E.R.O., nel costituirsi, ha chiesto il rigetto dell'avverso appello e la conferma delle decisioni di prime cure. In via di appello incidentale ha pur essa censurato la sentenza di primo grado nella parte relativa alle spese, chiedendo la condanna della controparte al relativo pagamento. Nella contumacia degli appellati Ministero del tesoro e Istituto Giannina Gaslini la causa, sulle conclusioni come sopra trascritte precisate all'udienza collegiale dell'11 ottobre 2000, e' stata trattenuta in decisione scaduti i termini per il deposito delle comparse conelusionali e delle note di replica. Motivi della decisione Ai fini del decidere va premessa una ricognizione del complesso quadro normativo della materia di che trattasi. Con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, emanato sulla base della legge n. 421 del 1992, di delega per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita'. di pubblico impiego e di finanza territoriale, e' stato realizzato il riordinamento della disciplina in materia sanitaria, con la soppressione delle Unita' sanitarie locali e l'istituzione delle aziende sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali della regione, dotati di personalita' giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (art. 3 del decreto). La legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto all'art. 6 comma 1: "... in nessun caso e' consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni ne' direttamente ne' indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unita' sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime." Tale norma ha resistito al giudizio di costituzionalita', avendo la Corte costituzionale, con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 416, dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1, sollevata dalla regione Sicilia, anche sotto il profilo, tra gli altri, che esso impone alle regioni di provvedere ai disavanzi di gestione. La legge 28 dicembre 1995, n. 549, a sua volta, ha disposto all'art. 2 comma 14 che "Per I'accertamento della situazione debitoria delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unita' sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unita' sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (69), sono trasformate in gestioni liquidatorie ...". Tali norme sono state interpretate dalla Corte di cassazione nel senso che a seguito della soppressione delle Unita' sanitarie locali, avvenuta con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e per effetto dell'art. 6, comma primo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 2, comma quattordicesimo, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, si e' verificata una successione ex lege a titolo particolare delle regioni nei rapporti di debito e credito gia' facenti capo alle unita' sanitarie locali. Detto orientamento, inaugurato dalle sentenze della S.C. 12 agosto 1996, n. 7479 e 9 novembre 1996, n. 9804, e' stato confermato dalle Sezioni unite civili (Cass. sez. un. 11 agosto 1997, n. 7482), costantemente seguito dalle sezioni semplici (Cass. 26.9.1997, n. 9438; Cass. 7 novembre 1997, n. 10939; Cass. 27 gennaio 1998, n. 803; Cass. 6 giugno 1998, n. 5602; Cass. 7 ottobre 1998, n. 9911; Cass. 17 dicembre 1998, n. 12648) e nuovamente ribadito dalle Sezioni Unite (sent. 18 dicembre 1998, n. 12712; da ultimo Cass. 23 febbraio 2000, n. 2032), con la precisazione che il descritto quadro normativo non risulta modificato dal successivo provvedimento normativo di cui al d.l. 13 dicembre 1996, n. 630, convertito in legge n. 21 del 1997, il quale e' stato adottato all'esclusivo fine di provvedere al finanziamento dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1994 e si e' limitato a pone un tale disavanzo a carico dello Stato sino all'importo di lire 5.000 miliardi, ed a costituire, per il residuo, una provvista a beneficio delle regioni (Cass. 4 luglio 1998 n. 6549). Infatti l'art. 1 del d.l. 13 dicembre 1996 n. 630. convertito in legge 11 febbraio 1997, n. 21 dispone che "Per il parziale finanziamento dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre 1999, il Ministro del tesoro e' autorizzato a contrarre mutui, fino all'importo di lire 5. 000 miliardi con onere a totale carico dello Stato. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro disavanzi ai sensi dell'articolo 34, commi 3 e 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724". E il comma 2 specifica che "Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate con decreti del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, anche di nuova istituzione, per il successivo versamento alle regioni secondo le modalita' indicate nel presente articolo". Il dato normativo che risulta dalla breve ricognizione legislativa e giurisprudenziale anzidetta (successione delle regioni nei debiti progressi delle unita' sanitarie locali) puo', quindi, considerarsi jus receptum. Non vi e' alcun dubbio pertanto che, sulla base di tali disposizioni, l'appello della regione Liguria, volto a far constare il proprio difetto di legittimazione passiva nella soggetta materia non potrebbe che essere disatteso proprio perche', come sopra rilevato, risulta essersi verificata una successione ex lege a titolo particolare delle regioni nei rapporti di debito e credito gia' facenti capo alle unita' sanitarie locali. Per quanto attiene specificamente i rapporti facenti originariamente capo all'Istituto Gaslini, va precisato che le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 e a dl. 26 febbraio 1996, n. 89 equiparano, quanto al trattamento finanziario, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalita' giuridica di diritto pubblico (tra i quali proprio l'Istituto anzidetto) alle UU.SS.LL. In particolare l'art. 50 della legge regione Liguria 10/1995 ha stabilito che le norme in materia di finanziamento si applicano anche agli Istituti di carattere scientifico con personalita' di diritto pubblico limitatamente alle attivita' assistenziali; e del resto neppure la regione appellante contesta, al di la' della negazione di fondo di ogni propria legittimazione passiva, che il debito assunto dall'Istituto Gaslini debba essere imputato storicamente alle soppresse UU.SS.LL. con ogni conseguenza. Cio' precisato, va peraltro rilevato che nel corso della presente fase di giudizio e' entrata in vigore la legge regionale della Liguria 24 marzo 2000, n. 26 la quale, all'art. 1, ha stabilito la cessazione delle gestioni liquidatorie; e all'art. 2 ha previsto, per quanto qui interessa, che "Tutti i rapporti giuridici gia' facenti capo alle unita' sani-tarie locali agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (... Istituto Giannina Gaslini) ... operanti nella regione Liguria, ancorche' oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto trasferiti in capo alle aziende unita' sanitarie locali ... nonche' agli istituti ed enti sopraindicati ai quali restano attribuite la titolarita' e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti". Si tratta di una normativa regionale che incide profondamente sul principio sancito dalla normativa nazionale, quale interpretato dalla univoca giurisprudenza della S.C. anche a sezioni unite, poiche' vale a caricare le Aziende neoistituite proprio dei debiti contratti dalle vecchie UU.SS.LL. trasferendo alle stesse cio' che invece doveva far carico alle regioni; e cio' sia dal punto di vista processuale che sostanziale ("restano attribuite la titolarira' e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva ..."). Ritiene il collegio che la normativa regionale anzidetta contrasti con alcuni principi sanciti dalla Costituzione; e che quindi debba sollevarsi di ufficio questione di legittimita' costituzionale nei sensi di cui infra. Risulta dapprima violato il principio di cui all'art. 3 della Costituzione poiche' in una obbligazione di diritto comune (il debito dell'Istituto Gaslini verso la fomitrice E.R.O. e' infatti sorto jure privatorum) viene sostituito di imperio il soggetto debitore ad opera proprio del soggetto obbligato, senza che a tale, sostituzione abbia fatto seguito il consenso della parte creditrice. La legge regionale infatti altera l'eguaglianza delle parti sia nella sostanza obbligatoria che nel processo poiche' sottrae un soggetto tenuto ad una prestazione alla obbligazione alla quale era astretto per diritto comune, di fatto istituendo una forma di liberazione del debitore diversa dall'adempimento, non prevista dalla disciplina civilistica. Risulta, poi, violato il principio di cui all'art. 24 della Costituzione. Il diritto alla difesa affermato da tale disposizione e' stato considerato dalla giurisprudenza una concretizzazione del principio di eguaglianza, vietando al legislatore l'introduzione di discriminazioni irragionevoli di ordine soggettivo nella disciplina positiva dell'accesso alla giustizia. Sul piano pratico si registrano numerose affermazioni in ordine alla necessita' di una effettiva eguaglianza delle parti nel processo che, specie nel campo dei rapporti con la p.a., puo' essere violata nell'ipotesi di istituzione di privilegi tecnico-processuali, attribuiti senza plausibile giustificazioni alla parte pubblica, oppure mediante agevolazioni irragionevoli, talvolta riservate all'azione giudiziaria dello Stato, oppure ancora mediante disparita' di trattamento processuale dei mezzi di tutela a disposizione dei cittadini nei confronti degli enti pubblici. La necessita' di una parita' formale delle parti nel processo presuppone un rapporto di proporzione fra poteri di azione e difesa; cio' che la dottrina ha qualificato come e'galite' des armes, e cioe' come equivalenza astratta di chances di successo nella lite cosi' che ad entrambe le parti in giudizio siano riconosciute identiche possibilita' tecnico-processuali di far valere i propri diritti e di condizionare in loro favore il convincimento del giudice. Non pare al collegio che la normativa regionale sia rispettosa di tale principio; poiche' a lite iniziata, e quindi in una fase processuale dinamica in cui le parti si aspettano - e pretendono - l'eguaglianza delle armi processuali a loro disposizione, addirittura sottrae se stessa (la legge regionale si applica proprio alla regione Liguria in causa) alla soggettivita' passiva derivante da un rapporto obbligatorio e, quindi, alla soggettivita' processuale (legittimazione passiva) alla quale era ed e' tenuta come parte sostanziale del rapporto obbligatorio. Ed infine ritiene il collegio che la normativa regionale contrasti con l'art. 117 Costituzione, per il quale la regione puo' emanare norme legislative "nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni". La giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che tali principî fondamentali possono desumersi direttamente o da norme costituzionali, ovvero da obblighi assunti internazionalmente, oppure ancora dalla legislazione statuale ordinaria se espressione di riforme di carattere generale, coinvolgenti l'intera collettivita' nazionale (le c.d. grandi riforme; v. ad es. Corte cost. 22 dicembre 1969, n. 160; Cass. 9 aprile 1997, n. 3077). Tale ritiene il collegio essere questo il caso di specie. Attraverso la legislazione nazionale surrichiamata (in particolare, attraverso la soppressione delle vecchie UU.SS.LL. e l'istituzione delle nuove aziende unita' sanitarie locali) si e' infatti inteso affrontare da parte dello Stato la grande riforma del servizio sanitario nazionale, stabilendo espressamente che i nuovi organismi fossero liberi da passivita' che ne potessero frenare od ostacolare l'attivita'; riforma che la legislazione regionale ha invece inteso, a giudizio del collegio, ostacolare onerando le nuove aziende di quelle passivita' pregresse che il legislatore nazionale aveva inteso invece attribuire alle regioni medesime. Le questioni anzidette sembrano a giudizio del collegio non manifestamente infondate; e sono rilevanti ai fini del decidere perche', se la legge regionale sospettata di incostituzionalita' fosse realmente dichiarata tale, cadrebbe ogni ostacolo a che venisse riaffermata, anche in questa sede, la legittimazione passiva della regione Liguria nell'obbligazione debitoria di cui e' processo con ogni conseguenza. Gli atti vanno quindi trasmessi alla Corte costituzionale per l'ulteriore corso; ed il presente giudizio sospeso sino all'esito del procedimento di costituzionalita' anzidetto.
P. Q. M. La Corte di appello, contrariis rejetcis, visti l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e I'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, cosi' provvede: Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di costituzionalita' degli artt. 1 e 2 della legge 24 marzo 2000, n. 26 della regione Liguria per contrasto con gli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione (quest'ultimo in relazione al principio di cui al d.l. n. 502 del 1992 ed all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724); Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della giunta della regione Liguria e comunicata al presidente del consiglio della regione Liguria. Cosi' deciso in Genova, addi' 1o febbraio 2001 Il Presidente: D'Arienzo Il consigliere relatore: De Lucchi 01C0376