N. 277 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 febbraio 2001

Ordinanza emessa il 1o febbraio 2001 dalla Corte di appello di Genova
nel  procedimento civile vertente tra Regione Liguria e E.R.O. s.n.c.
ed altri

Sanita'  pubblica  -  Regione  Liguria  -  Sostituzione delle ASL nei
  rapporti  giuridici pregressi facenti capo alle USL - Contrasto con
  i principî fondamentali posti dalla legislazione statale in materia
  (d.lgs.  n. 502/1992)  e  in  particolare  con l'art. 6 della legge
  n. 724/1994  che  vieta  alle  Regioni  di fare gravare sulle ASL i
  debiti  e  i  crediti  facenti  capo  alle soppresse USL - Indebita
  disciplina con efficacia retroattiva di situazioni gia' regolate in
  maniera  diversa dalla legislazione statale - Incidenza sul diritto
  di  azione  -  Richiamo  alla  sentenza  della Corte costituzionale
  n. 89/2000.
- Legge Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, artt. 1 e 2.
- Costituzione,  artt.  3,  24  e 117 (quest'ultimo in riferimento al
  d.lgs.  30  dicembre  1992,  n. 502  e  all'art.  6  della legge 23
  dicembre 1994, n. 724).
(GU n.16 del 18-4-2001 )
                         LA CORTE DI APPELLO

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di appello
civile  n. 508/1999  promosso  da  Regione  Liguria  in  persona  del
Presidente  pro-tempore,  elettivamente  domiciliata  in  Genova, via
della  Giuseppina  n. 125  presso  e nello studio dell'avv. Gabriella
Schelotto  che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto
di citazione in appello, appellante;
    Contro  E.R.O.  di  Mario  Evangelisti & C. s.n.c. in persona del
legale  rappresentante  pro-tempore  Mario Evangelisti, elettivamente
domiciliata  in  Genova,  via  XX Settembre 41, presso e nello studio
dell'avv.  Riccardo  Spagliardi  che  la  rappresenta  e  difende per
mandato   a  margine  della  comparsa  di  costituzione  e  risposta,
appellata;  e contro Istituto Giannina Gaslini, in persona del legale
rappresentante  pro-tempore, elettivamente domiciliato in Genova, via
G.  T.  Invrea  11.13  presso e nello studio dell'avv. Enrico Repetto
appellato  -  contumace;  nonche'  contro il Ministero del tesoro, in
persona  del  Ministro  in  carica  rappresentato  e  difeso  ex lege
dall'Avvocatura  dello  Stato,  con  sede  in  Genova,  viale Brigate
Partigiane  2,  appellato - contumace; avverso la sentenza resa inter
partes dal tribunale di Genova in data 2 febbraio 1999, n. 263.

                             Conclusioni

    Per  l'appellante:  si  chiede  che  la Corte d'appello voglia in
totale  riforma  della  sentenza  n. 268/1999 del tribunale di Genova
dichiarare il difetto di legittimazione passiva della regione Liguria
nella causa di 1o grado.
    Per  l'appellata  E.R.O.: piaccia alla Corte d'appello di Genova,
contrariis  reiectis, in via principale, dato atto che gli importi di
cui  al  decreto  ingiuntivo  n. 671/1999 del tribunale di Genova del
30 settembre 1996 sono stati integralmente corrisposti all'appellata,
rigettare   l'appello  proposto  dalla  regione  Liguria  avverso  la
sentenza  n. 268/1999  del  tribunale  di  Genova e, conseguentemente
accertare  e  dichiarare  la  legittimazione  passiva  della  regione
Liguria rispetto alle obbligazioni di cui e' causa; in via di appello
incidentale,  riformare  la sentenza di primo grado in punto spese e,
conseguentemente,  condannare  parte  appellante  al  pagamento delle
spese  anche del primo grado di giudizio; in subordine, dichiarare la
legittimazione   passiva   dell'Istituto   Gaslini   in  ordine  alle
obbligazioni di cui e' causa e previa conferma del decreto ingiuntivo
oggetto  dell'odierna opposizione, preso atto dell'avvenuto integrale
pagamento  delle medesime somme in punto capitale ed interessi ma non
spese,  condannare  l'Istituto  Gaslini  al  pagamento delle spese di
entrambi  i  gradi  del  giudizio;  vinte  in ogni caso, le spese del
presente giudizio.

                      Svolgimento del processo

    Nel settembre del 1996 la E.R.O. di Mario Evangelisti & C. s.n.c.
chiese  ed  ottenne  dal  presidente  del tribunale di Genova decreto
ingiuntivo   nei   confronti   dell'Istituto   Giannina  Gaslini  per
l'ammontare   di   L.   50.342.482,  oltre  interessi  legali,  quale
corrispettivo per forniture effettuate nel corso del 1994 al predetto
Istituto e da questi non pagate.
    L'Istituto  ingiunto propose opposizione dinanzi a quel tribunale
convenendo  in  giudizio anche la regione Liguria ed il Ministero del
tesoro  affinche' fosse accertato nel loro contraddittorio il proprio
difetto  di  legittimazione  passiva e invece la sussistenza di detta
legittimazione in capo alla regione o al ministero.
    La  regione  Liguria, costituitasi, escluse ogni forma di propria
successione  del  debito  delle unita' sanitarie locali, essa dovendo
solo  far  fronte  a quello delle gestioni stralcio, di queste ultime
esclusivamente  nell'ambito delle quote del fondo sanitario nazionale
assegnatele,  fermo  restando che la provvista competeva allo Stato e
che,  ove  le quote di fondo fossero gia' esaurite, lo Stato stesso e
non  essa  regione  avrebbe  dovuto  provvedere  ed  essere  chiamato
direttamente  a  rispondere  dei  debiti  in  questione. In tal senso
doveva  leggersi  l'art. 6  della legge n. 724/1994, istitutivo delle
gestioni stralcio regionali: aver attribuito alle regioni il ruolo di
mero  gestore dell'ufficio liquidazione delle passivita' delle unita'
sanitarie locali, non gia' quello di debitore sostanziale, altrimenti
avrebbe dovuto ritenersi non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale   della   disciplina   per   violazione
dell'autonomia finanziaria delle regioni costituzionalmente garantita
(artt. 119 e 81 Cost.).
    Il  Ministero  del  tesoro,  costituitosi,  contesto'  la propria
legittimazione passiva eccependone il difetto.
    La    E.R.O.,   costituitasi,   insistette   per   la   reiezione
dell'opposizione  siccome  infondata  con la conseguente conferma del
decreto   ingiuntivo   opposto;   chiedendo,   ove  fossero  ritenuti
legittimati  passivi la regione Liguria o il Ministero del tesoro, la
loro  condanna  al  pagamento  di  quanto  dovutole  a  fronte  delle
forniture da essa eseguite in favore dell'Istituto Giannina Gaslini.
    In  esito  ad  istruzione  esclusivamente documentale (l'Istituto
Giannina   Gaslini   e  la  E.R.O.  in  sede  di  precisazione  delle
conclusioni  avevano  dichiarato  di rinunciare alle domande proposte
nei  confronti  del  Ministero del tesoro) il giudice unico presso il
tribunale  adito,  definitivamente  pronunciando,  revoco' il decreto
ingiuntivo  opposto;  dichiaro'  il difetto di legittimazione passiva
dell'Istituto  Gaslini  e  condanno'  la regione Liguria al pagamento
alla  E.R.O. della somma indicata nel provvedimento monitorio con gli
interessi  legali;  compenso'  infine  integralmente  tra le parti le
spese di lite.
    Osservo'  il  primo giudice che nessun dubbio poteva residuare in
ordine  alla  sussistenza  del  credito,  documentato  da  fatture ed
estratti  autentici  del  libro  giornale  della  contabilita'  della
creditrice E.R.O., tra l'altro neppure contestato dalle controparti.
    L'unica  contestazione  involgeva  la  sussistenza  o  meno della
legittimazione  passiva  in  capo  all'Istituto  Gaslini  oppure alla
regione  Liguria;  questione  che  doveva essere risolta riconoscendo
alla  seconda, e non al primo, l'obbligo di pagare i debiti anteriori
al  1o gennaio  1995 facenti capo alle soppresse UU.SS.LL. sulla scia
di un condiviso orientamento giurisprudenziale espresso dalla S.C.
    Avverso  le  predette  statuizioni  ha  qui  proposto  appello la
regione  Liguria  denunciandone  l'erroneita' ed instando, in riforma
della  gravata  sentenza,  per  l'accoglimento  delle  conclusioni in
epigrafe trascrtte.
    L'appellata  E.R.O.,  nel  costituirsi,  ha  chiesto  il  rigetto
dell'avverso  appello e la conferma delle decisioni di prime cure. In
via di appello incidentale ha pur essa censurato la sentenza di primo
grado  nella  parte  relativa alle spese, chiedendo la condanna della
controparte al relativo pagamento.
    Nella  contumacia degli appellati Ministero del tesoro e Istituto
Giannina  Gaslini  la  causa, sulle conclusioni come sopra trascritte
precisate  all'udienza  collegiale  dell'11  ottobre  2000,  e' stata
trattenuta  in  decisione  scaduti  i  termini  per il deposito delle
comparse conelusionali e delle note di replica.

                       Motivi della decisione

    Ai  fini  del decidere va premessa una ricognizione del complesso
quadro normativo della materia di che trattasi.
    Con  il  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, emanato
sulla   base   della   legge  n. 421  del  1992,  di  delega  per  la
razionalizzazione  e  la  revisione  delle  discipline  in materia di
sanita'.  di  pubblico  impiego  e  di finanza territoriale, e' stato
realizzato  il  riordinamento  della disciplina in materia sanitaria,
con  la  soppressione  delle  Unita' sanitarie locali e l'istituzione
delle  aziende  sanitarie  locali,  aventi natura di enti strumentali
della   regione,   dotati  di  personalita'  giuridica  pubblica,  di
autonomia  organizzativa,  amministrativa,  patrimoniale,  contabile,
gestionale e tecnica (art. 3 del decreto).
    La legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto all'art. 6 comma 1:
"...  in  nessun caso e' consentito alle regioni di far gravare sulle
aziende  di  cui  al  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive   modificazioni   ed  integrazioni  ne'  direttamente  ne'
indirettamente,  i  debiti  e  i  crediti  facenti capo alle gestioni
pregresse  delle  unita'  sanitarie  locali.  A  tal  fine le regioni
dispongono  apposite  gestioni  a  stralcio,  individuando  l'ufficio
responsabile delle medesime."
    Tale  norma ha resistito al giudizio di costituzionalita', avendo
la  Corte  costituzionale,  con  sentenza  21-28 luglio 1995, n. 416,
dichiarato  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 6, comma 1, sollevata dalla regione Sicilia, anche sotto il
profilo, tra gli altri, che esso impone alle regioni di provvedere ai
disavanzi di gestione.
    La  legge  28  dicembre  1995,  n. 549,  a sua volta, ha disposto
all'art. 2   comma   14  che  "Per  I'accertamento  della  situazione
debitoria  delle  unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
al  31  dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali
delle  istituite  aziende  unita'  sanitarie  locali  le  funzioni di
commissari   liquidatori  delle  soppresse  unita'  sanitarie  locali
ricomprese  nell'ambito  territoriale  delle  rispettive  aziende. Le
gestioni  a  stralcio  di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23
dicembre   1994,   n. 724   (69),   sono   trasformate   in  gestioni
liquidatorie ...".
    Tali  norme sono state interpretate dalla Corte di cassazione nel
senso che a seguito della soppressione delle Unita' sanitarie locali,
avvenuta  con  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, e per
effetto  dell'art. 6,  comma  primo,  della  legge  23 dicembre 1994,
n. 724  e dell'art. 2, comma quattordicesimo, della legge 28 dicembre
1995  n. 549,  si  e'  verificata  una  successione  ex lege a titolo
particolare  delle  regioni  nei  rapporti  di  debito e credito gia'
facenti capo alle unita' sanitarie locali.
    Detto  orientamento,  inaugurato  dalle  sentenze  della  S.C. 12
agosto  1996, n. 7479 e 9 novembre 1996, n. 9804, e' stato confermato
dalle  Sezioni unite civili (Cass. sez. un. 11 agosto 1997, n. 7482),
costantemente   seguito  dalle  sezioni  semplici  (Cass.  26.9.1997,
n. 9438;  Cass.  7 novembre  1997,  n. 10939;  Cass. 27 gennaio 1998,
n. 803;  Cass. 6 giugno 1998, n. 5602; Cass. 7 ottobre 1998, n. 9911;
Cass. 17 dicembre 1998, n. 12648) e nuovamente ribadito dalle Sezioni
Unite  (sent. 18 dicembre 1998, n. 12712; da ultimo Cass. 23 febbraio
2000, n. 2032), con la precisazione che il descritto quadro normativo
non  risulta modificato dal successivo provvedimento normativo di cui
al d.l. 13 dicembre 1996, n. 630, convertito in legge n. 21 del 1997,
il  quale  e'  stato  adottato  all'esclusivo  fine  di provvedere al
finanziamento  dei  disavanzi  del Servizio sanitario nazionale al 31
dicembre  1994  e  si  e'  limitato a pone un tale disavanzo a carico
dello Stato sino all'importo di lire 5.000 miliardi, ed a costituire,
per  il  residuo,  una  provvista  a beneficio delle regioni (Cass. 4
luglio 1998 n. 6549).
    Infatti  l'art. 1 del d.l. 13 dicembre 1996 n. 630. convertito in
legge   11   febbraio  1997,  n. 21  dispone  che  "Per  il  parziale
finanziamento  dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario
nazionale  a  tutto  il  31  dicembre 1999, il Ministro del tesoro e'
autorizzato  a  contrarre  mutui,  fino  all'importo  di  lire 5. 000
miliardi  con  onere  a  totale  carico dello Stato. La regione Valle
d'Aosta  e  le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al
finanziamento dei loro disavanzi ai sensi dell'articolo 34, commi 3 e
5,  della legge 23 dicembre 1994, n. 724". E il comma 2 specifica che
"Le  somme  derivanti  dai  mutui  di  cui  al  comma  1 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate con decreti
del   Ministro  del  tesoro  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  del Ministero del tesoro, anche di nuova istituzione, per
il  successivo  versamento alle regioni secondo le modalita' indicate
nel presente articolo".
    Il   dato   normativo   che   risulta  dalla  breve  ricognizione
legislativa  e giurisprudenziale anzidetta (successione delle regioni
nei  debiti  progressi  delle  unita' sanitarie locali) puo', quindi,
considerarsi jus receptum. Non vi e' alcun dubbio pertanto che, sulla
base  di  tali disposizioni, l'appello della regione Liguria, volto a
far  constare  il  proprio  difetto  di  legittimazione passiva nella
soggetta  materia  non potrebbe che essere disatteso proprio perche',
come  sopra  rilevato,  risulta essersi verificata una successione ex
lege  a  titolo  particolare  delle  regioni nei rapporti di debito e
credito gia' facenti capo alle unita' sanitarie locali.
    Per    quanto   attiene   specificamente   i   rapporti   facenti
originariamente  capo all'Istituto Gaslini, va precisato che le norme
di  cui  al  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al decreto
legislativo  30 giugno  1993,  n. 269 e a dl. 26 febbraio 1996, n. 89
equiparano,  quanto  al  trattamento  finanziario,  gli  Istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalita' giuridica
di  diritto  pubblico (tra i quali proprio l'Istituto anzidetto) alle
UU.SS.LL.  In  particolare  l'art. 50  della  legge  regione  Liguria
10/1995  ha  stabilito  che  le  norme in materia di finanziamento si
applicano   anche   agli   Istituti   di  carattere  scientifico  con
personalita'   di   diritto  pubblico  limitatamente  alle  attivita'
assistenziali; e del resto neppure la regione appellante contesta, al
di  la'  della  negazione  di  fondo  di  ogni propria legittimazione
passiva,  che  il  debito  assunto dall'Istituto Gaslini debba essere
imputato storicamente alle soppresse UU.SS.LL. con ogni conseguenza.
    Cio' precisato, va peraltro rilevato che nel corso della presente
fase  di  giudizio  e'  entrata  in  vigore  la legge regionale della
Liguria  24  marzo  2000, n. 26 la quale, all'art. 1, ha stabilito la
cessazione delle gestioni liquidatorie; e all'art. 2 ha previsto, per
quanto  qui  interessa,  che "Tutti i rapporti giuridici gia' facenti
capo alle unita' sani-tarie locali agli istituti di ricovero e cura a
carattere  scientifico  (...  Istituto Giannina Gaslini) ... operanti
nella regione Liguria, ancorche' oggetto di giudizi in qualsiasi sede
e  grado,  si  intendono  di  diritto trasferiti in capo alle aziende
unita'   sanitarie   locali   ...   nonche'  agli  istituti  ed  enti
sopraindicati  ai  quali  restano  attribuite  la  titolarita'  e  la
legittimazione,  sostanziale  e  processuale,  attiva e passiva, e il
relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti".
    Si tratta di una normativa regionale che incide profondamente sul
principio sancito dalla normativa nazionale, quale interpretato dalla
univoca giurisprudenza della S.C. anche a sezioni unite, poiche' vale
a caricare le Aziende neoistituite proprio dei debiti contratti dalle
vecchie  UU.SS.LL. trasferendo alle stesse cio' che invece doveva far
carico  alle  regioni;  e cio' sia dal punto di vista processuale che
sostanziale  ("restano attribuite la titolarira' e la legittimazione,
sostanziale e processuale, attiva e passiva ...").
    Ritiene   il   collegio  che  la  normativa  regionale  anzidetta
contrasti  con  alcuni  principi  sanciti  dalla  Costituzione; e che
quindi   debba   sollevarsi  di  ufficio  questione  di  legittimita'
costituzionale nei sensi di cui infra.
    Risulta  dapprima  violato  il  principio di cui all'art. 3 della
Costituzione poiche' in una obbligazione di diritto comune (il debito
dell'Istituto Gaslini verso la fomitrice E.R.O. e' infatti sorto jure
privatorum) viene sostituito di imperio il soggetto debitore ad opera
proprio  del soggetto obbligato, senza che a tale, sostituzione abbia
fatto  seguito il consenso della parte creditrice. La legge regionale
infatti   altera   l'eguaglianza   delle  parti  sia  nella  sostanza
obbligatoria  che  nel processo poiche' sottrae un soggetto tenuto ad
una prestazione alla obbligazione alla quale era astretto per diritto
comune,  di  fatto  istituendo  una forma di liberazione del debitore
diversa dall'adempimento, non prevista dalla disciplina civilistica.
    Risulta,  poi,  violato  il  principio  di  cui all'art. 24 della
Costituzione.  Il  diritto alla difesa affermato da tale disposizione
e'  stato  considerato  dalla giurisprudenza una concretizzazione del
principio  di  eguaglianza, vietando al legislatore l'introduzione di
discriminazioni  irragionevoli  di ordine soggettivo nella disciplina
positiva dell'accesso alla giustizia.
    Sul  piano  pratico si registrano numerose affermazioni in ordine
alla necessita' di una effettiva eguaglianza delle parti nel processo
che,  specie  nel campo dei rapporti con la p.a., puo' essere violata
nell'ipotesi   di   istituzione   di  privilegi  tecnico-processuali,
attribuiti  senza  plausibile  giustificazioni  alla  parte pubblica,
oppure   mediante   agevolazioni  irragionevoli,  talvolta  riservate
all'azione giudiziaria dello Stato, oppure ancora mediante disparita'
di  trattamento  processuale  dei  mezzi di tutela a disposizione dei
cittadini nei confronti degli enti pubblici.
    La  necessita'  di  una  parita' formale delle parti nel processo
presuppone  un rapporto di proporzione fra poteri di azione e difesa;
cio' che la dottrina ha qualificato come e'galite' des armes, e cioe'
come equivalenza astratta di chances di successo nella lite cosi' che
ad  entrambe  le  parti  in  giudizio  siano  riconosciute  identiche
possibilita'  tecnico-processuali di far valere i propri diritti e di
condizionare in loro favore il convincimento del giudice.
    Non pare al collegio che la normativa regionale sia rispettosa di
tale  principio;  poiche'  a  lite  iniziata,  e  quindi  in una fase
processuale  dinamica  in  cui le parti si aspettano - e pretendono -
l'eguaglianza delle armi processuali a loro disposizione, addirittura
sottrae se stessa (la legge regionale si applica proprio alla regione
Liguria in causa) alla soggettivita' passiva derivante da un rapporto
obbligatorio    e,    quindi,    alla    soggettivita'    processuale
(legittimazione  passiva)  alla  quale  era  ed  e' tenuta come parte
sostanziale del rapporto obbligatorio.
    Ed   infine  ritiene  il  collegio  che  la  normativa  regionale
contrasti  con  l'art. 117 Costituzione, per il quale la regione puo'
emanare  norme  legislative  "nei  limiti  dei  principî fondamentali
stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato, sempreche' le norme stesse non
siano  in  contrasto  con l'interesse nazionale e con quello di altre
regioni".
    La  giurisprudenza  costituzionale  ha ritenuto che tali principî
fondamentali    possono    desumersi    direttamente   o   da   norme
costituzionali, ovvero da obblighi assunti internazionalmente, oppure
ancora  dalla  legislazione  statuale  ordinaria  se  espressione  di
riforme  di  carattere  generale, coinvolgenti l'intera collettivita'
nazionale  (le c.d. grandi riforme; v. ad es. Corte cost. 22 dicembre
1969, n. 160; Cass. 9 aprile 1997, n. 3077).
    Tale  ritiene  il  collegio  essere  questo  il  caso  di specie.
Attraverso  la  legislazione nazionale surrichiamata (in particolare,
attraverso  la  soppressione  delle vecchie UU.SS.LL. e l'istituzione
delle  nuove  aziende  unita'  sanitarie locali) si e' infatti inteso
affrontare  da  parte  dello  Stato  la  grande  riforma del servizio
sanitario  nazionale,  stabilendo espressamente che i nuovi organismi
fossero  liberi  da passivita' che ne potessero frenare od ostacolare
l'attivita';  riforma che la legislazione regionale ha invece inteso,
a  giudizio  del  collegio,  ostacolare  onerando le nuove aziende di
quelle passivita' pregresse che il legislatore nazionale aveva inteso
invece attribuire alle regioni medesime.
    Le  questioni  anzidette  sembrano  a  giudizio  del collegio non
manifestamente  infondate;  e  sono  rilevanti  ai  fini del decidere
perche',  se  la  legge  regionale  sospettata di incostituzionalita'
fosse realmente dichiarata tale, cadrebbe ogni ostacolo a che venisse
riaffermata,  anche  in  questa sede, la legittimazione passiva della
regione  Liguria  nell'obbligazione  debitoria di cui e' processo con
ogni conseguenza.
    Gli  atti  vanno  quindi  trasmessi alla Corte costituzionale per
l'ulteriore corso; ed il presente giudizio sospeso sino all'esito del
procedimento di costituzionalita' anzidetto.
                              P. Q. M.
    La  Corte  di appello, contrariis rejetcis, visti l'art. 23 della
legge  11  marzo  1953,  n. 87, e I'art. 1 della legge costituzionale
9 febbraio 1948, n. 1, cosi' provvede:
    Dispone  la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per
la risoluzione della questione di costituzionalita' degli artt. 1 e 2
della  legge 24 marzo 2000, n. 26 della regione Liguria per contrasto
con  gli  artt. 3,  24  e  117  della  Costituzione  (quest'ultimo in
relazione  al  principio di cui al d.l. n. 502 del 1992 ed all'art. 6
della legge 23 dicembre 1994, n. 724);
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa e al Presidente della giunta della
regione  Liguria  e  comunicata  al  presidente  del  consiglio della
regione Liguria.
    Cosi' deciso in Genova, addi' 1o febbraio 2001
                      Il Presidente: D'Arienzo
Il consigliere relatore: De Lucchi
01C0376