N. 287 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 ottobre 2000
Ordinanza emessa il 20 ottobre 2000 dal tribunale di Bolzano sul reclamo nei confronti di Volgger Anna contro Ebner Anton Famiglia - Separazione di coniugi - Assegnazione della casa familiare - Trascrizione (ovvero annotazione tavolare) del diritto di abitazione nell'appartamento familiare a favore del coniuge - Subordinazione alla condizionedell'affidamento allo stesso dei figli (legittimi) - Irragionevolezza - Deteriore trattamento del coniuge separato rispetto al coniuge divorziato - Incidenza sui principî di tutela del vincolo matrimoniale e del lavoro (conriferimento all'ipotesi di casa d'abitazione acquistata con i proventi del coniuge separato) - Riferimento alla Sentenza della Corte costituzionale n. 454/1989. - Cod. civ., art. 155, quarto comma. - Costituzione, artt. 3, 29, 31 e 35, primo comma.(GU n.17 del 2-5-2001 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa sub 2306/2000 R.C.C., relativa al reclamo tavolare sub G.N. 561/2000 uff. tavolare di Brunico, promosso il 22 febbraio 2000 da Volgger Anna, residente a Brunico con l'avv. Thomas Brenner di Bolzano e qui pervenuto il 20 giugno 2000, avverso il decreto tavolare del giudice tavolare di Brunico del 27 gennaio 2000, G.N. 190/2000. Premesso che: a) con ricorso tavolare del 18 gennaio 2000 G.N. 190/2000 Volgger Anna ha presentato al giudice tavolare di Brunico la richiesta di provvedere alla trascrizione tavolare del diritto d'abitazione nel registro tavolare di Brunico in base alla sentenza definitiva del 30 settembre 1994 n. 1497/94 del tribunale di Bolzano con la quale a seguito di separazione giudiziale le e' stato assegnato l'appartamento familiare p.m. 11 della p. ed. 1322 C.C. Brunico, rione Peter Anich n. 14, a favore di Anna Volgger; b) con decreto del 27 gennaio 2000 il giudice tavolare di Brunico ha respinto questa richiesta riferendosi all'art. 155 del codice civile ed alla sentenza della Corte costituzionale n. 454 del 27 luglio 1989, con la quale venne espressa l'incostituzionalita' del quarto comma dell'art. 155 del codice civile, laddove la disposizione non prevede la trascrizione dell'assegnazione del "diritto d'abitazione nell'appartamento familiare" a favore del coniuge affidatario dei figli al fine di opporlo nei confronti del terzo acquirente, poiche' con la sentenza del tribunale di Bolzano "non le sono affidati figli minori", secondo il giudice tavolare la richiesta di Volgger Anna non poteva essere accolta; c) avverso tale decreto Volgger Anna presentava reclamo il 22 febbraio 2000 adducendo, tramite il suo procuratore, i seguenti motivi per il reclamo: l'interpretazione della predetta sentenza della Corte costituzionale sarebbe stata interpretata in modo aleatorio e restrittivo, e pertanto erroneo: non vi sarebbe infatti alcun motivo fondato per negare al coniuge separato il diritto alla trascrizione dell'assegnazione del "diritto d'abitazione nell'appartamento familiare" previsto dall'art. 6, sesto comma, della legge n. 898 del 1o dicembre 1970 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"); sarebbe si' vero che l'art. 155, quarto comma, prevede che il diritto d'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, "e ove sia possibile, al coniuge affidatario dei figli" ma sarebbe altrettanto vero che tale disposizione non sarebbe vincolante e potrebbe essere derogata in presenza di altre condizioni, quali la situazione finanziaria dei coniugi, la capacita' lavorativa e la convivenza con figli adulti; la trascrizione dell'assegnazione del diritto d'abitazione non potrebbe quindi in nessun caso dipendere dall'affidamento di figli minori nell'ambito del procedimento di separazione; la valutazione del giudice tavolare non si allineerebbe quindi alla ratio dell'art. 155, quarto comma del codice civile e della sentenza della Corte costituzionale n. 454/1989, poiche' il rigetto della richiesta in oggetto rappresenterebbe una marcata disparita' nel trattamento tra i coniugi separati e divorziati; inoltre il giudice tavolare avrebbe oltrepassato la propria competenza; nell'ipotesi che il tribunale adito per il reclamo ritenga che la citata sentenza costituzionale non lasci alcun margine interpretetivo, dovrebbe essere accertata la costituzionalita' dell'art. 155, quarto comma, del codice civile laddove non e' prevista la trascrizione tavolare dell'assegnazione dell'appartamento coniugale ad uno dei coniugi disposta nel provvedimento giudiziale e nella sentenza di separazione, indipendentemente dal fatto se al coniuge al quale e' stato assegnato l'appartamento siano o meno stati affidati i figli; i motivi che nella sentenza stavano alla base dell'assegnazione del diritto d'abitazione dell'appartamento familiare sarebbero ancora tutti sussistenti: l'odierna reclamante convivrebbe infatti ancora con il figlio maggiorenne e, a causa della sua malattia, ella dovrebbe essere considerata il coniuge finanziariamente piu' debole. Non sarebbe quindi giusto che il marito possa ottenere la vendita all'asta dell'appartamento, sottraendo cosi' alla moglie il diritto d'abitazione assegnatole con sentenza dal tribunale. La trascrizione tavolare del diritto d'abitazione diventa pertanto quanto mai importante per la reclamante, poiche' secondo una recente sentenza della Corte di cassazione il diritto d'abitazione puo' essere opposto al terzo acquirente solo se trascritto tavolarmente, e cio' indipendentemente dalla scadenza del termine novennale (sentenza del 12 gennaio-7 giugno 1999, n. 5553). Basandosi su queste considerazioni l'odierna ricorrente presenta le seguenti conclusioni: "in via principale: 1. disporre la trascrizione tavolare del diritto d'abitazione nell'appartamento coniugale in comunione dei beni a Brunico, rione Peter Anich n. 14, p. ed. 1322 p.m. 11 in P.T. 1442/II C.C. riconosciutole con sentenza di separazione n. 1497/1994 d.d. 30 settembre 1994; in via subordinata: contestare l'incostituzionalita' dell'art. 155, quarto comma, del codice civile laddove non e' prevista la registrazione tavolare (annotazione) del diritto d'abitazione a favore del coniuge assegnatario dell'appartamento (e non solo al coniuge affidatario dei figli minori) per violazione del principio di uguaglianza ai sensi dell'art. 3 della Costituzione a causa della disparita' di trattamento nella possibilita' di trascrizione del diritto d'abitazione nell'ambito del procedimento di separazione (155, 4 c.c.) e della possibilita' di iscrizione del diritto d'abitazione nell'ambito del procedimento di divorzio (art. 6, 6 legge 898/1970, modificato dall'art. 11, legge n. 74/1987)". Tutto cio' premesso, il collegio ritiene che: I. - la sentenza costituzionale (n. 454 del 27 luglio 1989) citata dal giudice tavolare ad avviso del tribunale non puo' essere interpretata nel modo proposto dal reclamante; e' si' vero che - come esposto nell'impugnato decreto del giudice tavolare di Brunico - nella sua sentenza la Corte costituzionale sottolinea espressamente l'interesse del coniuge affidatario dei figli nella motivazione dell'incostituzionalita' dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, laddove tale disposizione - a differenza dell'art. 6, sesto comma, legge n. 898 del 1o dicembre 1970 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio") - non prevede la trascrizione tavolare del diritto d'abitazione assegnato, da poter opporre al terzo acquirente; a parere del collegio tale precisazione e' decisiva per escludere la possibilita' di una trascrizione tavolare dell'assegnazione nell'ambito di un procedimento di separazione del diritto d'abitazione nell'appartamento familiare se non vi e' anche l'affidamento dei figli. La sentenza della Corte costituzionale non lascia alcun margine interpretativo, poiche' il provvedimento, sia nella sua parte argomentativa che nel dispositivo, e' motivato con espresso riferimento a tale circostanza ("coniuge affidatario dei figli") e in questo senso la precisazione relativa all'affidamento dei figli, contenuta nella sentenza n. 454/1989 della Corte costituzionale, e' da considerarsi vincolante e decisiva. II. - Si rileva tuttavia che l'affidamento dei figli pare non rappresentare un motivo per l'assegnazione del diritto d'abitazione nell'appartamento familiare: sia l'art. 155 c.c., quarto comma, che l'articolo 6, sesto comma, della legge sullo scioglimento del matrimonio - in base alla quale e' stata valutata la costituzionalita' della predetta disposizione - prevedono solo che cio' avvenga di preferenza, sempre posto che vi siano figli (legittimi), circostanza che non sussiste nel caso di specie; dall'art. 6, sesto comma, della legge sullo scioglimento del matrimonio emerge chiaramente pure il fatto che i motivi dell'assegnazione del diritto d'abitazione ad uno dei due coniugi possa essere anche di altra natura - non solo a causa della mancanza di figli (leggittimi), bensi' per esempio in base a considerazioni nell'ambito della stima e regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi - e precisamente laddove e' previsto che nell'assegnazione il giudice, valutate le condizioni economiche dei coniugi ed i motivi della decisione, favorisca il coniuge economicamente piu' debole (cfr. Cass., I sez. sentenza n. 822 del 28 gennaio 1998); anche nell'ultimo comma del citato articolo 6 della legge sullo scioglimento del matrimonio, che prevede che l'assegnazione sia opponibile al terzo acquirente ex art. 1599 del codice civile purche' trascritta tavolarmente, non e' contenuta nessuna precisazione che questo avvenga solo nel caso di affidamento dei figli al coniuge corrispondente (potrebbero anche non esserci figli legittimi, come nel caso di specie, in cui l'assegnazione dell'appartamento coniugale ovvero del diritto d'abitazione nell'appartamento familiare ha seguito considerazioni di natura economica: entrambi i coniugi dispongono di redditi di simile importo; tuttavia i mezzi per l'acquisto dell'appartamento sono provenuti dalla moglie, inoltre la colpa per la separazione era stata ascritta al marito. Se dunque la costituzionalita' dell'art. 155, quarto comma del codice civile - in relazione agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione - va valutata sulla base dell'art. 6, sesto comma, della legge sullo scioglimento del matrimonio (giusta sentenza n. 454/1989 della Corte costituzionale), a parere del collegio non sussiste alcun ragionevole motivo per limitare la possibilita' di trascrizione dell'assegnazione del diritto d'abitazione nell'appartamento familiare (che rappresenta il presupposto per la sua opponibilita' nei confronti di terzi, cfr. sentenza Cass., I sez., 6 maggio 1999, n. 4529) nell'ambito di una separazione giudiziaria solo al caso in cui vi sia un affidamento dei figli (legittimi) al coniuge in questione (cosa peraltro impossibile nel caso di specie); non si vede perche' si debba escludere la trascrizione dell'assegnazione dell'appartamento al coniuge separato, qualora non vi sia affidamento di figli (legittimi), quando invece tale diritto viene riconosciuto all'ex coniuge divorziato: sorge a questo punto, a parere del Collegio, la questione relativa ad un'eventuale incostituzionalita' dell'art. 155, quarto comma del codice civile, soprattutto per violazione del principio di uguaglianza, poiche' non si vede perche' al coniuge separato spetti una tutela minore rispetto a quella garantita all'ex coniuge divorziato, quando nel caso della separazione - a differenza del divorzio - il rapporto matrimoniale rimane sussistente anche se con delle limitazioni (cosa che emerge soprattutto dall'art. 157 del codice civile). Inoltre, nel caso di specie significherebbe che si verrebbe a sottrarre qualcosa alla moglie, che ella ha acquisito durante la sua attivita' lavorativa (come gia' detto, l'assegnazione dell'appartamento coniugale ovvero del diritto d'abitazione nell'appartamento familiare e' avvenuta in base alla considerazione da parte del giudice, sulla provenienza da parte della moglie dei mezzi economici per l'acquisto dell'appartamento); a parere del collegio cio' sarebbe quindi anche in contrasto con il principio (tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni) sancito dall'art. 35, primo comma, Cost. Pertanto vi e' per questi aspetti una fondata questione di costituzionalita' dell'articolo sopra impugnato. III. - Riguardo alla proponibilita' della questione sollevata sull'eventuale incostituzionalita' dell'art. 155, quarto comma, del codice civile va considerato quanto segue: a) secondo la giurisprudenza della Cassazione (cfr. sentenze n. 4529/1999 e 7680/1997) il "diritto d'abitazione nell'appartamento familiare" spettante al coniuge separato non e' da considerarsi un titolo "di diritto reale" bensi' di natura meramente "personale"; questa classificazione giuridica e' rafforzata dall'art. 6, sesto comma, della legge sullo scioglimento del matrimonio, secondo cui l'assegnazione (del diritto d'abitazione nell'appartamento familiare) trascritta "puo' essere opposta al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile"; l'art. 1599 del codice civile fa riferimento all'opponibilita' della locazione (quindi di un rapporto contrattuale privo di effetti "reali"); b) con una recente (gia' citata) sentenza (n. 4529 del 6 maggio 1999, I sez.) la Cassazione ha sottolineato l'interpretazione (gia' contenuta nella sentenza n. 5902 del 27 maggio 1995 della Cassazione) che il "diritto d'abitazione nell'appartamento familiare" assegnato al coniuge separato (affidatario dei figli) puo' essere opposto al terzo acquirente solo se tale diritto e' precedentemente stato trascritto nel registro degli immobili, e cio' non solo per il periodo dopo la scadenza del termine novennale dall'assegnazione nell'ambito del procedimento di separazione, bensi' anche per il periodo prima di tale scadenza; si deve quindi partire dal presupposto che il fatto che l'assegnazione del diritto d'abitazione nell'appartamento familiare non trascritto tavolarmente va considerato inutiliter data nei confronti del terzo acquirente; c) per quanto concerne le modalita' di trascrizione di tale diritto, questa deve avvenire, a parere del collegio, ai sensi dell'art. 19, nn. 1 e 7 e dell'art. 20, lettera h), della legge tavolare (r.d. n. 499 del 28 marzo 1929 e successive modifiche), mediante l'annotazione, come richiesto dall'odierna reclamante nel suo ricorso tavolare del 18 gennaio 2000. Ne risulta - accanto alla fondatezza (ovvero alla non evidente infondatezza) - anche la rilevanza della questione sull'eventuale incostituzionalita' dell'art. 155, quarto comma, del codice civile gia' sollevata per violazione degli artt. 3, 29 e 31 Cost., laddove (a differenza dell'art. 6, sesto comma, della legge n. 898 del 1o dicembre 1970 sulla "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio") la possibilita' della trascrizione (ovvero annotazione tavolare) dell'assegnazione del diritto d'abitazione nell'appartamento familiare a favore del coniuge venga fatto dipendere dall'affidamento dei figli (legittimi), influenzando quindi anche l'opponibilita' di tale diritto nei confronti del terzo acquirente (ex art. 2644 del codice civile, nonche' art. 19, nn. 1 e 7, e art. 20, lettera h), della legge tavolare n. 499/1929); verrebbe violato anche l'art. 35, primo comma, della Costituzione laddove non vi e' garanzia a favore del coniuge lavoratore relativamente all'appartamento acquistato con i proventi della propria attivita' lavorativa. Non e' dunque possibile una decisione nel presente procedimento, in mancanza di soluzione della sollevata questione di costituzionalita' sulle disposizioni di legge, poiche' l'attuale situazione giuridica osterebbe l'accoglimento del ricorso tavolare dell'odierna reclamante Volgger Anna.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Trasmette il fascicolo d'ufficio alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione di costituzionalita' dell'art. 155, quarto comma, del codice civile in relazione a: gli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione laddove (a differenza dell'art. 6, sesto comma, della legge n. 898 del 1o dicembre 1970 sulla "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio") la possibilita' della trascrizione (ovvero annotazione tavolare) dell'assegnazione del diritto d'abitazione nell'appartamento familiare a favore del coniuge venga fatta dipendere dall'affidamento dei figli (legittimi), influenzando quindi anche l'opponibilita' di tale diritto nei confronti del terzo acquirente (ex art. 2644 del codice civile, nonche' art. 19, nn. 1 e 7, e art. 20, lettera h), della legge tavolare n. 499/1929); l'art. 35, primo comma, Cost., laddove non vi e' garanzia a favore del coniuge lavoratore relativamente all'appartamento acquistato con i proventi della propria attivita' lavorativa. Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone la sospensione del procedimento in oggetto; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alla reclamante Volgger Anna, al controinteressato Ebner Anton, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti di entrambe le Camere del Parlamento; Ordina che l'ufficio traduzioni provveda alla traduzione in lingua italiana a cura e spese dell'ufficio ex art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 574/1988 del presente provvedimento e dei documenti redatti in lingua tedesca contenuti nel fascicolo d'ufficio. Bolzano, addi' 20 ottobre 2000 Il Presidente: Zancan Il giudice estensore: Waldner 01C0401