N. 287 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 ottobre 2000

Ordinanza  emessa  il  20  ottobre  2000 dal tribunale di Bolzano sul
reclamo nei confronti di Volgger Anna contro Ebner Anton

Famiglia - Separazione di coniugi - Assegnazione della casa familiare
  -   Trascrizione  (ovvero  annotazione  tavolare)  del  diritto  di
  abitazione  nell'appartamento  familiare  a  favore  del  coniuge -
  Subordinazione  alla  condizionedell'affidamento  allo  stesso  dei
  figli  (legittimi)  -  Irragionevolezza - Deteriore trattamento del
  coniuge  separato  rispetto  al  coniuge divorziato - Incidenza sui
  principî   di   tutela   del  vincolo  matrimoniale  e  del  lavoro
  (conriferimento  all'ipotesi  di casa d'abitazione acquistata con i
  proventi  del  coniuge  separato) - Riferimento alla Sentenza della
  Corte costituzionale n. 454/1989.
- Cod. civ., art. 155, quarto comma.
- Costituzione, artt. 3, 29, 31 e 35, primo comma.
(GU n.17 del 2-5-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza nella causa sub 2306/2000 R.C.C.,
relativa  al  reclamo  tavolare  sub  G.N. 561/2000  uff. tavolare di
Brunico,  promosso  il  22 febbraio 2000 da Volgger Anna, residente a
Brunico  con  l'avv.  Thomas Brenner di Bolzano e qui pervenuto il 20
giugno  2000,  avverso  il  decreto  tavolare del giudice tavolare di
Brunico del 27 gennaio 2000, G.N. 190/2000.
    Premesso che:
        a)  con  ricorso  tavolare  del 18 gennaio 2000 G.N. 190/2000
Volgger  Anna  ha  presentato  al  giudice  tavolare  di  Brunico  la
richiesta  di  provvedere  alla  trascrizione  tavolare  del  diritto
d'abitazione  nel  registro tavolare di Brunico in base alla sentenza
definitiva  del 30 settembre 1994 n. 1497/94 del tribunale di Bolzano
con  la  quale  a  seguito  di  separazione  giudiziale  le  e' stato
assegnato  l'appartamento  familiare  p.m.  11 della p. ed. 1322 C.C.
Brunico, rione Peter Anich n. 14, a favore di Anna Volgger;
        b)  con  decreto  del  27 gennaio 2000 il giudice tavolare di
Brunico  ha  respinto  questa  richiesta riferendosi all'art. 155 del
codice  civile ed alla sentenza della Corte costituzionale n. 454 del
27 luglio 1989, con la quale venne espressa l'incostituzionalita' del
quarto comma dell'art. 155 del codice civile, laddove la disposizione
non   prevede   la   trascrizione   dell'assegnazione   del  "diritto
d'abitazione   nell'appartamento  familiare"  a  favore  del  coniuge
affidatario  dei  figli  al  fine  di opporlo nei confronti del terzo
acquirente,  poiche' con la sentenza del tribunale di Bolzano "non le
sono affidati figli minori", secondo il giudice tavolare la richiesta
di Volgger Anna non poteva essere accolta;
        c) avverso tale decreto Volgger Anna presentava reclamo il 22
febbraio  2000  adducendo,  tramite  il  suo  procuratore, i seguenti
motivi per il reclamo:
          l'interpretazione   della  predetta  sentenza  della  Corte
costituzionale   sarebbe  stata  interpretata  in  modo  aleatorio  e
restrittivo,  e pertanto erroneo: non vi sarebbe infatti alcun motivo
fondato  per  negare al coniuge separato il diritto alla trascrizione
dell'assegnazione   del   "diritto   d'abitazione   nell'appartamento
familiare"  previsto dall'art. 6, sesto comma, della legge n. 898 del
1o   dicembre   1970   ("Disciplina  dei  casi  di  scioglimento  del
matrimonio");
          sarebbe  si' vero che l'art. 155, quarto comma, prevede che
il diritto d'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, "e
ove  sia  possibile,  al  coniuge  affidatario  dei figli" ma sarebbe
altrettanto  vero  che  tale  disposizione  non  sarebbe vincolante e
potrebbe  essere  derogata  in presenza di altre condizioni, quali la
situazione  finanziaria  dei  coniugi,  la  capacita' lavorativa e la
convivenza  con  figli  adulti; la trascrizione dell'assegnazione del
diritto  d'abitazione  non  potrebbe  quindi in nessun caso dipendere
dall'affidamento  di  figli  minori  nell'ambito  del procedimento di
separazione;  la valutazione del giudice tavolare non si allineerebbe
quindi  alla  ratio  dell'art. 155,  quarto comma del codice civile e
della  sentenza  della  Corte  costituzionale n. 454/1989, poiche' il
rigetto  della  richiesta  in  oggetto  rappresenterebbe  una marcata
disparita'  nel  trattamento  tra  i  coniugi  separati e divorziati;
inoltre   il   giudice   tavolare  avrebbe  oltrepassato  la  propria
competenza;
          nell'ipotesi  che il tribunale adito per il reclamo ritenga
che  la  citata  sentenza  costituzionale  non  lasci  alcun  margine
interpretetivo,   dovrebbe   essere  accertata  la  costituzionalita'
dell'art. 155,  quarto  comma,  del  codice  civile  laddove  non  e'
prevista la trascrizione tavolare dell'assegnazione dell'appartamento
coniugale  ad uno dei coniugi disposta nel provvedimento giudiziale e
nella  sentenza  di  separazione,  indipendentemente  dal fatto se al
coniuge al quale e' stato assegnato l'appartamento siano o meno stati
affidati i figli;
          i   motivi   che   nella   sentenza   stavano   alla   base
dell'assegnazione    del   diritto   d'abitazione   dell'appartamento
familiare  sarebbero  ancora  tutti sussistenti: l'odierna reclamante
convivrebbe infatti ancora con il figlio maggiorenne e, a causa della
sua   malattia,   ella   dovrebbe   essere   considerata  il  coniuge
finanziariamente piu' debole. Non sarebbe quindi giusto che il marito
possa  ottenere  la  vendita  all'asta  dell'appartamento, sottraendo
cosi'  alla  moglie  il diritto d'abitazione assegnatole con sentenza
dal  tribunale.  La  trascrizione  tavolare  del diritto d'abitazione
diventa  pertanto  quanto  mai  importante per la reclamante, poiche'
secondo  una  recente  sentenza  della Corte di cassazione il diritto
d'abitazione   puo'  essere  opposto  al  terzo  acquirente  solo  se
trascritto  tavolarmente, e cio' indipendentemente dalla scadenza del
termine novennale (sentenza del 12 gennaio-7 giugno 1999, n. 5553).
    Basandosi  su queste considerazioni l'odierna ricorrente presenta
le seguenti conclusioni:
        "in  via principale: 1. disporre la trascrizione tavolare del
diritto  d'abitazione  nell'appartamento  coniugale  in comunione dei
beni  a Brunico, rione Peter Anich n. 14, p. ed. 1322 p.m. 11 in P.T.
1442/II  C.C. riconosciutole con sentenza di separazione n. 1497/1994
d.d. 30 settembre 1994;
        in    via   subordinata:   contestare   l'incostituzionalita'
dell'art. 155,  quarto  comma,  del  codice  civile  laddove  non  e'
prevista   la   registrazione   tavolare  (annotazione)  del  diritto
d'abitazione  a  favore del coniuge assegnatario dell'appartamento (e
non  solo al coniuge affidatario dei figli minori) per violazione del
principio  di  uguaglianza  ai sensi dell'art. 3 della Costituzione a
causa   della   disparita'   di  trattamento  nella  possibilita'  di
trascrizione del diritto d'abitazione nell'ambito del procedimento di
separazione  (155,  4  c.c.)  e  della possibilita' di iscrizione del
diritto   d'abitazione   nell'ambito  del  procedimento  di  divorzio
(art. 6,   6   legge   898/1970,   modificato   dall'art. 11,   legge
n. 74/1987)".
    Tutto cio' premesso, il collegio ritiene che:
    I.  -  la  sentenza  costituzionale  (n. 454  del 27 luglio 1989)
citata  dal  giudice tavolare ad avviso del tribunale non puo' essere
interpretata nel modo proposto dal reclamante; e' si' vero che - come
esposto  nell'impugnato  decreto  del  giudice  tavolare di Brunico -
nella  sua  sentenza la Corte costituzionale sottolinea espressamente
l'interesse  del  coniuge  affidatario  dei  figli  nella motivazione
dell'incostituzionalita'  dell'art.  155,  quarto  comma,  del codice
civile,  laddove  tale disposizione - a differenza dell'art. 6, sesto
comma,  legge  n. 898  del  1o dicembre 1970 ("Disciplina dei casi di
scioglimento  del matrimonio") - non prevede la trascrizione tavolare
del  diritto  d'abitazione  assegnato,  da  poter  opporre  al  terzo
acquirente;  a  parere del collegio tale precisazione e' decisiva per
escludere    la    possibilita'    di   una   trascrizione   tavolare
dell'assegnazione  nell'ambito  di un procedimento di separazione del
diritto  d'abitazione  nell'appartamento familiare se non vi e' anche
l'affidamento  dei  figli. La sentenza della Corte costituzionale non
lascia  alcun  margine  interpretativo, poiche' il provvedimento, sia
nella  sua  parte  argomentativa che nel dispositivo, e' motivato con
espresso  riferimento  a  tale  circostanza ("coniuge affidatario dei
figli")  e  in  questo senso la precisazione relativa all'affidamento
dei   figli,   contenuta   nella  sentenza  n. 454/1989  della  Corte
costituzionale, e' da considerarsi vincolante e decisiva.
    II.  -  Si  rileva  tuttavia che l'affidamento dei figli pare non
rappresentare  un  motivo per l'assegnazione del diritto d'abitazione
nell'appartamento  familiare:  sia l'art. 155 c.c., quarto comma, che
l'articolo  6,  sesto  comma,  della  legge  sullo  scioglimento  del
matrimonio   -   in   base   alla   quale   e'   stata   valutata  la
costituzionalita'  della  predetta  disposizione - prevedono solo che
cio'   avvenga  di  preferenza,  sempre  posto  che  vi  siano  figli
(legittimi),  circostanza  che  non  sussiste  nel  caso  di  specie;
dall'art.   6,  sesto  comma,  della  legge  sullo  scioglimento  del
matrimonio   emerge   chiaramente   pure   il   fatto  che  i  motivi
dell'assegnazione  del  diritto  d'abitazione  ad uno dei due coniugi
possa  essere anche di altra natura - non solo a causa della mancanza
di  figli  (leggittimi),  bensi' per esempio in base a considerazioni
nell'ambito  della stima e regolamentazione dei rapporti patrimoniali
tra   i   coniugi   -   e   precisamente   laddove  e'  previsto  che
nell'assegnazione  il  giudice, valutate le condizioni economiche dei
coniugi   ed   i   motivi   della  decisione,  favorisca  il  coniuge
economicamente piu' debole (cfr. Cass., I sez. sentenza n. 822 del 28
gennaio  1998);  anche  nell'ultimo comma del citato articolo 6 della
legge   sullo   scioglimento   del   matrimonio,   che   prevede  che
l'assegnazione  sia  opponibile  al terzo acquirente ex art. 1599 del
codice  civile  purche'  trascritta  tavolarmente,  non  e' contenuta
nessuna  precisazione che questo avvenga solo nel caso di affidamento
dei  figli  al  coniuge  corrispondente (potrebbero anche non esserci
figli  legittimi,  come  nel  caso  di  specie, in cui l'assegnazione
dell'appartamento   coniugale   ovvero   del   diritto   d'abitazione
nell'appartamento  familiare  ha  seguito  considerazioni  di  natura
economica:  entrambi  i  coniugi  dispongono  di  redditi  di  simile
importo;  tuttavia  i  mezzi  per  l'acquisto  dell'appartamento sono
provenuti dalla moglie, inoltre la colpa per la separazione era stata
ascritta al marito.
    Se  dunque  la  costituzionalita' dell'art. 155, quarto comma del
codice civile - in relazione agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione
-  va valutata sulla base dell'art. 6, sesto comma, della legge sullo
scioglimento  del matrimonio (giusta sentenza n. 454/1989 della Corte
costituzionale), a parere del collegio non sussiste alcun ragionevole
motivo per limitare la possibilita' di trascrizione dell'assegnazione
del diritto d'abitazione nell'appartamento familiare (che rappresenta
il  presupposto per la sua opponibilita' nei confronti di terzi, cfr.
sentenza  Cass.,  I  sez., 6 maggio 1999, n. 4529) nell'ambito di una
separazione giudiziaria solo al caso in cui vi sia un affidamento dei
figli  (legittimi) al coniuge in questione (cosa peraltro impossibile
nel  caso  di  specie);  non  si  vede  perche' si debba escludere la
trascrizione dell'assegnazione dell'appartamento al coniuge separato,
qualora  non  vi  sia affidamento di figli (legittimi), quando invece
tale  diritto  viene  riconosciuto all'ex coniuge divorziato: sorge a
questo  punto,  a  parere  del  Collegio,  la  questione  relativa ad
un'eventuale  incostituzionalita'  dell'art.  155,  quarto  comma del
codice   civile,   soprattutto   per   violazione  del  principio  di
uguaglianza,  poiche'  non si vede perche' al coniuge separato spetti
una   tutela  minore  rispetto  a  quella  garantita  all'ex  coniuge
divorziato,  quando  nel  caso  della  separazione - a differenza del
divorzio  -  il rapporto matrimoniale rimane sussistente anche se con
delle  limitazioni  (cosa  che  emerge  soprattutto dall'art. 157 del
codice  civile).  Inoltre,  nel caso di specie significherebbe che si
verrebbe  a  sottrarre  qualcosa  alla  moglie, che ella ha acquisito
durante  la sua attivita' lavorativa (come gia' detto, l'assegnazione
dell'appartamento   coniugale   ovvero   del   diritto   d'abitazione
nell'appartamento  familiare  e' avvenuta in base alla considerazione
da  parte  del  giudice,  sulla provenienza da parte della moglie dei
mezzi  economici  per  l'acquisto  dell'appartamento);  a  parere del
collegio  cio'  sarebbe  quindi  anche  in contrasto con il principio
(tutela  del  lavoro  in  tutte  le sue forme e applicazioni) sancito
dall'art. 35, primo comma, Cost.
    Pertanto  vi  e'  per  questi  aspetti  una  fondata questione di
costituzionalita' dell'articolo sopra impugnato.
    III.  -  Riguardo  alla  proponibilita' della questione sollevata
sull'eventuale  incostituzionalita'  dell'art. 155, quarto comma, del
codice civile va considerato quanto segue:
        a)  secondo la giurisprudenza della Cassazione (cfr. sentenze
n. 4529/1999  e 7680/1997) il "diritto d'abitazione nell'appartamento
familiare"  spettante  al  coniuge separato non e' da considerarsi un
titolo  "di  diritto  reale"  bensi' di natura meramente "personale";
questa  classificazione  giuridica  e'  rafforzata dall'art. 6, sesto
comma,  della  legge  sullo  scioglimento del matrimonio, secondo cui
l'assegnazione (del diritto d'abitazione nell'appartamento familiare)
trascritta   "puo'  essere  opposta  al  terzo  acquirente  ai  sensi
dell'art.  1599  del codice civile"; l'art. 1599 del codice civile fa
riferimento  all'opponibilita' della locazione (quindi di un rapporto
contrattuale privo di effetti "reali");
        b)  con  una  recente  (gia'  citata) sentenza (n. 4529 del 6
maggio  1999, I sez.) la Cassazione ha sottolineato l'interpretazione
(gia'  contenuta  nella  sentenza  n. 5902  del  27 maggio 1995 della
Cassazione) che il "diritto d'abitazione nell'appartamento familiare"
assegnato  al  coniuge  separato  (affidatario dei figli) puo' essere
opposto  al  terzo acquirente solo se tale diritto e' precedentemente
stato  trascritto nel registro degli immobili, e cio' non solo per il
periodo  dopo  la  scadenza  del  termine novennale dall'assegnazione
nell'ambito  del  procedimento  di  separazione,  bensi' anche per il
periodo   prima   di  tale  scadenza;  si  deve  quindi  partire  dal
presupposto  che il fatto che l'assegnazione del diritto d'abitazione
nell'appartamento    familiare   non   trascritto   tavolarmente   va
considerato inutiliter data nei confronti del terzo acquirente;
        c)  per  quanto concerne le modalita' di trascrizione di tale
diritto,  questa  deve  avvenire,  a  parere  del  collegio, ai sensi
dell'art.  19,  nn. 1  e  7  e  dell'art. 20, lettera h), della legge
tavolare  (r.d.  n. 499  del  28  marzo 1929 e successive modifiche),
mediante  l'annotazione,  come  richiesto dall'odierna reclamante nel
suo ricorso tavolare del 18 gennaio 2000.
    Ne  risulta  -  accanto alla fondatezza (ovvero alla non evidente
infondatezza)  -  anche  la  rilevanza della questione sull'eventuale
incostituzionalita'  dell'art.  155,  quarto comma, del codice civile
gia'  sollevata  per violazione degli artt. 3, 29 e 31 Cost., laddove
(a  differenza  dell'art.  6,  sesto comma, della legge n. 898 del 1o
dicembre   1970  sulla  "Disciplina  dei  casi  di  scioglimento  del
matrimonio")  la  possibilita' della trascrizione (ovvero annotazione
tavolare)      dell'assegnazione     del     diritto     d'abitazione
nell'appartamento   familiare   a  favore  del  coniuge  venga  fatto
dipendere dall'affidamento dei figli (legittimi), influenzando quindi
anche  l'opponibilita'  di  tale  diritto  nei  confronti  del  terzo
acquirente  (ex art. 2644 del codice civile, nonche' art. 19, nn. 1 e
7, e art. 20, lettera h), della legge tavolare n. 499/1929); verrebbe
violato  anche l'art. 35, primo comma, della Costituzione laddove non
vi   e'  garanzia  a  favore  del  coniuge  lavoratore  relativamente
all'appartamento  acquistato  con  i proventi della propria attivita'
lavorativa.
    Non  e' dunque possibile una decisione nel presente procedimento,
in    mancanza    di   soluzione   della   sollevata   questione   di
costituzionalita'  sulle  disposizioni  di  legge,  poiche' l'attuale
situazione  giuridica  osterebbe  l'accoglimento del ricorso tavolare
dell'odierna reclamante Volgger Anna.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Trasmette il fascicolo d'ufficio alla Corte costituzionale per la
decisione  sulla questione di costituzionalita' dell'art. 155, quarto
comma, del codice civile in relazione a:
        gli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione laddove (a differenza
dell'art.  6,  sesto  comma,  della legge n. 898 del 1o dicembre 1970
sulla  "Disciplina  dei  casi  di  scioglimento  del  matrimonio") la
possibilita'   della   trascrizione   (ovvero  annotazione  tavolare)
dell'assegnazione    del   diritto   d'abitazione   nell'appartamento
familiare a favore del coniuge venga fatta dipendere dall'affidamento
dei  figli  (legittimi), influenzando quindi anche l'opponibilita' di
tale  diritto  nei  confronti  del terzo acquirente (ex art. 2644 del
codice  civile,  nonche'  art.  19, nn. 1 e 7, e art. 20, lettera h),
della legge tavolare n. 499/1929);
        l'art.  35,  primo comma, Cost., laddove non vi e' garanzia a
favore   del   coniuge   lavoratore   relativamente  all'appartamento
acquistato con i proventi della propria attivita' lavorativa.
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale;
    Dispone la sospensione del procedimento in oggetto;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alla  reclamante Volgger Anna, al controinteressato Ebner
Anton,  nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata
ai Presidenti di entrambe le Camere del Parlamento;
    Ordina  che  l'ufficio  traduzioni  provveda  alla  traduzione in
lingua  italiana  a  cura e spese dell'ufficio ex art. 25 del decreto
del    Presidente   della   Repubblica   n. 574/1988   del   presente
provvedimento e dei documenti redatti in lingua tedesca contenuti nel
fascicolo d'ufficio.
        Bolzano, addi' 20 ottobre 2000
                        Il Presidente: Zancan
                   Il giudice estensore: Waldner
01C0401