N. 14 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 19 aprile 2001
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 19 aprile 2001 (della Regione Liguria) Amministrazione pubblica - Disciplina dei procedimenti amministrativi afferenti alla struttura denominata"sportello unico per le attivita' produttive" - Adozione di detta disciplina per tutte le attivita' di produzionedi beni e servizi, comprese le attivita' agricole, commerciali, artigiane, turistiche ed alberghiere - Soppressione e/o trasformazione di tutte le funzioni amministrative in precedenza attribuite ai diversi enti, con intervento eventuale degli stessi solo in relazione ad atti istruttori e a pareri tecnici - Previsione, anche in caso di convocazione della conferenza di servizi, della trasformazione in funzioni consultive delle funzioni regionali in materia - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale mediante atto di natura regolamentare Adozione del regolamento impugnato in difformita' dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 1o luglio 1999 e senza il parere delle competenti Commissioni parlamentari previsto dall'art. 20, comma 8, legge n. 59/1997 - Incidenza sul principio di autonomia finanziaria della Regione - Violazione del principio di copertura finanziaria. - D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, art. 1, comma 1, lett. c) e g). - Costituzione, artt. 81, 117, 118 e 119.(GU n.18 del 9-5-2001 )
Ricorso della Regione Liguria, in persona del presidente della giunta regionale sig. Sandro Biasotti, rappresentato e difeso per mandato a margine dagli avv. Gigliola Benghi e Barbara Baroli dell'Avvocatura regionale, elettivamente domiciliato in Roma presso gli uffici di piazza Madama n. 9; Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica per la soluzione del conflitto di attribuzione insorto tra lo Stato e la Regione Liguria a seguito della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2001, avente ad oggetto: "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi". P r e m e s s e L'art. 1, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha delegato il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi volti a conferire alle regioni ed agli enti locali, ai sensi degli artt. 5, 118 e 128 Cost., funzioni e compiti amministrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati al successivo art. 4. Il secondo comma dell'art. 1 ha conferito alle regioni ed agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunita', nonche' tutte le funzioni ed i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici. L'art. 4, comma 1, ha previsto che - nelle materie di cui all'art. 117 Cost. - le regioni conferiscano alle province, ai comuni ed agli enti locali tutte le funzioni che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale, mentre il conferimento dei compiti e funzioni non attinenti all'art. 117 della Costituzione (ex art. 1, comma 2, della legge n. 59) richiedeva la preventiva emanazione dei decreti legislativi citati all'art. 1, comma 2. I conferimenti dovevano avvenire nel rispetto del principio di sussidiarieta', che - ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 59 - imponeva l'attribuzione della generalita' dei compiti e delle funzioni a comuni, province e comunita' montane secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le con le dimensioni medesime. In attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 1, legge n. 59 e' stato emanato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I Capi III e IV del suddetto corpo normativo si occupano, in particolare, di definire le funzioni amministrative in materia di "Industria" e di "Sportello unico per le attivita' produttive". Tale ultimo insieme di funzioni trova disciplina negli artt. 23 e seguenti del decreto legislativo n. 112. Piu' in dettaglio: l'art. 23 attribuisce ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi; l'art. 24 introduce il principio della unicita' della responsabilita' del procedimento, imponendo che esso sia affidato ad un'unica struttura, mentre l'art. 25 imposta i cardini del procedimento autorizzatorio, fissando i principi ispiratori dei futuri regolamenti governativi ex art. 20, comma 8, legge n. 59 a cui e' demandata la procedura da seguire. La norma chiarisce che l'istruttoria deve prendere in considerazione la globalita' degli aspetti che necessitano dell'assenso pubblico all'insediamento produttivo, citando espressamente i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, profili che - lo si anticipa - attengono direttamente a materie riservate alla competenza legislativa concorrente delle regioni. Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e' stato emanato il regolamento governativo di cui sopra. La Regione Liguria ha adottato, in un tempo di poco successivo, la normativa di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998 nel settore sviluppo economico e attivita' produttive (legge n. 9 del 24 marzo 1999), ove le procedure dello sportello unico per gli impianti produttivi trovano la loro disciplina agli artt. da 15 a 19. Senonche', da ultimo, lo Stato ha proceduto a modificare il proprio precedente regolamento in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998, adottando il d.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2001) che si sovrappone innovativamente alla normativa regionale in materie riservate alla competenza dell'ente regione. Per tali motivi, la Regione Liguria si vede costretta a sollevare il presente conflitto di attribuzioni, affidandolo ai seguenti motivi di D i r i t t o Violazione artt. 117, 118, 119 Cost. L'art. 1, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 440, nella parte in cui sostituisce l'art. 4, comma 1 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, nonche' l'art. 1, comma 1, lett. g), che modifica l'art. 4, comma 5, del medesimo d.P.R. n. 447, appaiono invasivi delle competenze regionali costituzionalmente garantite ex artt. 117, 118, 119 Cost. Al riguardo, pare opportuno premettere come numerose procedure collocate all'interno dello "sportello unico" e finalizzate al rilascio di atti permissivi di insediamenti produttivi, benche' contestualizzate e unite dal comune denominatore della finalita' agevolativa di attivita' economiche afferiscono - come si diceva in apertura - a materie di competenza regionale ex artt. 117 e 118 Cost.: non a caso, e' la stessa legge n. 59/1997 a rimarcare che l'autorizzazione all'insediamento produttivo ingloba in se' la preventiva valutazione degli interessi pubblicidi tipo urbanistico, sanitario, ambientale e di sicurezza, ovvero ad aspetti indiscutibilmente afferenti a materieregionali. Ebbene, mentre il testo previgente dell'art. 4 del d.P.R. n. 447 - nel caso il procedimento unico si svolgesse mediante ricorso alla Conferenza di servizi - disponeva che il comune, una volta ricevuta la domanda del soggetto interessato, invitasse ogni amministrazione competente a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso comunque denominati entro il prescritto termine, il nuovo testo prevede che il comune possa adottare direttamente gli atti permissivi occorrenti. Solo nel caso in cui il comune non decida di provvedere direttamente, esso richiede alle amministrazioni di settore (o ad altre, di cui sceglie di avvalersi) quelli che oggi vengono chiamati "atti istruttori" o "pareri tecnici". Il che, com'e' intuibile, ha una portata dirompente, giacche': A) viene attribuita ai comuni la possibilita' di scegliere se provvedere autonomamente ad adottare tutti gli atti occorrenti al procedimento autorizzatorio, in luogo delle competenti amministrazioni di settore, come individuate dalla normativa regionale, anche attuativa del decreto legislativo n. 112/1998. Ed invero, la formulazione della norma impugnata in questa sede, pare implicare da parte della struttura competente in materia di sportello unico l'esercizio di un potere discrezionale che - nel momento in cui le consente di scegliere se avvalersi o meno delle diverse amministrazioni fino ad allora preposte alla tutela degli interessi pubblici di settore - e' in grado di alterare la distribuzione di competenze tra enti locali gia' effettuata dalla regione tanto con le proprie leggi attuative del decreto legislativo n. 112/1998 (e - segnatamente - con la legge regionale n. 9 del 24 marzo 1999 in materia di sportello unico), quanto l'ulteriore normativa regionale di settore nelle materie ex art. 117 Cost. Si ribadisce al riguardo come - vista la molteplicita' dei profili che l'autorizzazione unica all'insediamento di attivita' produttive investe (urbanistica, ambiente, igiene, sicurezza ed altri) - la Regione abbia gia' emanato numerose leggi attuative del decreto legislativo n. 112, ove ha trattenuto per se', oppure "distribuito" ad enti pubblici, non necessariamente coincidenti con i comuni (a seconda del grado di interesse regionale delle relative procedure e secondo il principio di sussidiarieta' ex art. 4 della legge n. 59/1997) la competenza all'emanazione degli atti di contenuto autorizzatorio in quelle materie che ora - col regolamento n. 440 - lo Stato ha affidato ai comuni, praticamente in esclusiva. Si pensi, ad esempio, al caso in cui l'insediamento produttivo necessiti dell'autorizzazione unica ambientale. Al riguardo, la legge regionale ligure 21 giugno 1999, n. 18, attuativa del decreto legislativo n. 112/1998 - all'art. 19 - individua nella Provincia l'ente competente a rilasciare tale autorizzazione (fatta eccezione per i casi descritti al comma 4, ove la competenza per le procedure semplificate e' comunale). La scelta dell'individuazione dell'ente Provincia trova la sua logica giustificazione nella complessita' dell'istruttoria che per lo piu' l'autorizzazione unica ambientale richiede, complessita' a cui ben pochi cumuni sarebbero in grado di far fronte. Per contro, la modifica introdotta dal d.P.R. n. 440 consentirebbe a tutti i comuni indiscriminatamente, e cioe' anche a quelli di minori dimensioni (intuitivamente dotati di minori risorse umane, tecniche e di esperienza) di adottare direttamente la suddetta autorizzazione, o - nella migliore delle ipotesi - di chiedere alla provincia un mero "parere", che - in assenza di specificazione normativa - neppure puo' esser considerato vincolante. In tal modo, viene completamente obliterata la distribuzione di competenze fatta dall'amministrazione regionale tramite la propria legge regionale n. 18 del 28 giugno 1999, attuativa del decreto legislativo n. 112 in materia di ambiente, normativa richiamata nella sua integrita' dalla legge regionale ligure n. 9 del 1999 in materia di sportello unico (art. 9, comma 5). Altrettanto dicasi, sempre a titolo di mero esempio, per le funzioni amministrative relative alla c.d. "normativa Seveso", che - a norma dell'art. 74 della legge regionale n. 18/1999 cit. - la Regione, ha trattenuto per se', con la conseguenza che, anche a norma della legge regionale n. 9 in materia di Sportello unico tale competenza deve intendersi appartenente alla regione; B) sotto un secondo profilo, l'impugnato d.P.R. n. 440 incide in materie riservate alla competenza regionale, allorquando muta il valore sostanziale degli atti permissivi imputabili alle varie amministrazioni che intervengono nel procedimento, degradandone la natura, che non e' piu' provvedimentale ("atti autorizzatori" o "di consenso"), ma diventa endoprocedimentale ("atti istruttori" o "pareri tecnici"). Anche in tal caso, posto che la suddetta "mutazione" riguarda procedimenti in materie di competenza regionale, si realizza la lamentata lesione. Se e' vero, i infatti, che numerose procedure collocate all'interno della procedura dello Sportello unico, afferiscono a materie di competenza regionale ex artt. 117 e 118 Cost., ogni diversa disciplina introdotta con lo strumento del regolamento governativo appare invasiva della sfera di competenza costituzionalmente garantita. E non v'e' dubbio che nel caso di specie, i due aspetti lesivi descritti sub A) e B) - nel momento in cui producono l'effetto di rendere solo eventuale l'intervento delle amministrazioni (diverse dal comune) gia' investite di competenze da parte della regione con propria normativa (A), o allorquando mutano il valore sostanziale di atti del procedimento in materie regionali (B), realizzino uno sconfinamento da parte dello Stato in aree riservate dalla Costituzione all'ente Regione; C) a tutto quanto sopra esposto va in ogni caso lamentato che la fonte adottata per l'emanazione dell'atto impugnato, di tipo regolamentare, e' intrinsecamente inidonea ad incidere sulle materie riconosciute e garantite alla regione ex art. 117 Cost., come ribadito dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 (art. 17, lett. b) che demanda a tale fonte l'"attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale". L'assunto e' confermato dalla giurisprudenza di codesta Corte, che piu' volte ha stabilito come la fonte del regolamento governativo ... "non risulta legittimata a disciplinare, per la naturale attribuzione delle competenze normative tra Stato e regioni desumibile dall'art. 117 Cost., le materie di spettanza regionale e, conseguentemente,neppure i procedimenti amministrativi attinenti a tali materie. Se e' vero, infatti che il procedimento amministrativo non coincide con uno specifico ambito materiale di competenza, in quanto modo di esercizio delle competenze, e' vero anche che la disciplina dei vari procedimenti dovra' essere affidata a fonti statali o a fonti regionali a seconda che gli stessi attengano all'esercizio di competenze materiali proprie dello Stato o delle regioni. (Corte costituzionale n. 465/1991). Violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni. Il d.P.R. n. 440, complessivamente considerato, presenta, poi, ulteriori aspetti lesivi dovuti a vizi che ne inficiano le modalita' di formazione. Ci si riferisce al fatto che nella seduta del 1o luglio 1999 della Conferenza unificata ex art. 8, legge n. 281/1997, e' stato sancito un accordo avente ad oggetto "Criteri applicativi della normativa di cui al titolo II, capo IV, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1999, n. 162, pag. 53 segg.). Il punto 3) dell'accordo prevedeva che l'individuazione dei criteri applicativi medesimi avrebbe dovuto avvenire "fermo restando quanto eventualmente disposto dalle leggi regionali attuative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114". Deve, pertanto, rilevarsi che il d.P.R. n. 440, nella misura in cui ignora la distribuzione di competenze gia' operata dalla Regione con propria normativa attuazione dei decreti legislativi nn. 112 e 114 ed incide sulla disciplina dei relativi procedimenti, si pone in contrasto con le previsioni dell'accordo, con conseguente violazione tanto delle prerogative regionali quanto del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, come definito piu' volte dalla stessa giurisprudenza di codesta Corte. E ancora: il d.P.R. n. 440 risulta adottato senza la preventiva acquisizione del parere delle commissioni della Camera dei deputati e del Senato, al contrario di quanto era avvenuto per l'adozione del d.P.R. n. 447/1998 di cui l'odierno regolamento costituisce modificazione. Il che confligge con il disposto dell'art. 20 della legge 15marzo 1997, n. 59, la cui finalita' era, evidentemente, quella di fornire un ulteriore livello di garanzia delle prerogative regionali. Sotto i descritti molteplici aspetti, pertanto, il provvedimento impugnato e' lesivo dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria della Regione ricorrente, in contrasto con gli artt. 117, 118, 119, 81 Cost.
P. Q. M. La Regione ricorrente chiede che l'ecc.ma Corte voglia dichiarare che non spettava allo Stato, e per esso, al Governo: l'aver riconformato, tramite regolamento governativo, procedure e competenze afferenti lo "sportello unico per le imprese" nelle materie assegnate alla sfera di competenze regionali costituzionalmente garantite; l'aver previsto, all'art. 1, comma 1, lett. c) e g), del d.P.R. n. 440 che il comune possa adottare direttamente, nelle suddette materie, tutti gli atti occorrenti alla procedura di sportello unico per gli impianti produttivi, rendendo meramente eventuale l'intervento delle altre amministrazioni, secondo quanto esposto in narrativa, nonche' l'aver degradato ad atti endoprocedimentali gli atti eventualmente adottabili da tali ammnistrazioni; l'aver adottato il d.P.R. n. 440/2000 in difformita' dall'accordo sancito in sede di conferenza unificata il 1o luglio 1999, nonche' in assenza del prescritto parere delle commissioni della Camera dei deputati e del Senato e, per l'effetto voglia annullare l'impugnato d.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440. Si deposita: 1) delibera di autorizzazione alla proposizione del giudizio; 2) accordo sancito in sede di conferenza unificata del 1o luglio 1999. Genova, addi' 4 aprile 2001 Avv. Gigliola Benghi - Avv. Barbara Baroli 01C0414