N. 300 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio 2000
Ordinanza emessa il 27 gennaio 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 aprile 2001) dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Spaccarelli Marcello e Ponticiello Emilio Procedimento civile - Regolamento di competenza - Esperibilita' avverso le sentenze del giudice di pace declinatorie della competenza - Esclusione, in base all'indirizzo interpretativo affermato dalle Sezioni Unite dellaCassazione - Contrasto con il principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di ragionevolezza nell'equilibrio degli strumenti processuali. - Cod. proc. civ., art. 46. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.17 del 2-5-2001 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile di appello iscritta al n. 15627 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1999 vertente tra Spaccarelli Marcello, elettivamente domiciliato in Roma, via Basento n. 57, presso lo studio dei procuratori avv. Luigi Isabella Valenzi e Carlo Pavia che lo rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di appello appellante, e avv. Emilio Ponticiello, elettivamente domiciliato in Roma, via La Marmora n. 8, in giudizio personalmente, appellato. Oggetto: opposizione all'esecuzione; Premesso in fatto A) A seguito del ricorso ex art. 615 II c.p.c. proposto da Spaccarelli Marcello avverso l'esecuzione n. R.G.E. 12200/1998 pret. Roma, intrapresa in suo danno dall'avv. Emilio Ponticiello, il pretore di Roma G.E., con ordinanza in data 8 giugno 1998, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e rimetteva le parti innanzi al giudice di pace di Roma, ritenendolo competente per valore; B) Riassunta la causa a cura dello Spaccarelli innanzi al giudice di pace di Roma, questi, con sentenza in data 12-16 febbraio 1999, dichiarava la propria incompetenza, ritenendo competente per valore il pretore di Roma e condannando lo Spaccarelli al pagamento delle spese processuali; C) Avverso tale pronuncia ha proposto appello lo Spaccarelli deducendo l'erronea valutazione del giudice di pace in relazione al disposto degli artt. 27 e 17 c.p.c. e in considerazione dell'incontestabilita' del provvedimento pretorile, in quanto non impugnato e divenuto incontrovertibile anche agli effetti dell'art. 38 c.p.c.; l'appellante ha, dunque, concluso per la declaratoria di nullita' della sentenza di primo grado con la rimessione delle parti innanzi al giudice di pace di Roma e, solo in via cautelativa, ove il tribunale, pur ritenendo la competenza del giudice di pace, ritenesse di decidere nel merito, ha insistito per l'accoglimento del ricorso "in opposizione a precetto (rectius, all'esecuzione) ex art. 615 II c.p.c."; D) Resiste l'appellato, il quale ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilita' dell'appello, deducendo che "andava proposto il ricorso per cassazione (anche a prescindere dal regolamento di competenza) ... proprio perche' deciderebbe una questione di competenza ... che non e' appellabile ma solo ricorribile per cassazione, come ogni sentenza di quel giudice emessa nei limiti della competenza esclusiva"; Tanto premesso e considerato che: E) l'appellante ha assunto l'esperibilita' dell'appello avverso la sentenza declinatoria di incompetenza del giudice di pace e, in via principale, ha chiesto la rimessione della causa da parte del tribunale (giudice di appello) al giudice di pace, implicitamente ritenendo: E1) la permanente vigenza dell'art. 46 c.p.c. (sostituito il giudice di pace al conciliatore); E2) la "rivitalizzazione" dell'ultimo comma del "vecchio" art. 353 c.p.c. (sostituendo al pretore e al conciliatore, rispettivamente, il tribunale e il giudice di Pace); F) dal canto suo l'appellato: F1) ha eccepito l'esperibilita' del ricorso ordinario per cassazione, con motivazione che non risulta di agevole comprensione e che, comunque, non appare convincente, non trattandosi di causa da decidere secondo equita'; F2) implicitamente deduce l'abrogazione dell'art. 46 c.p.c., lasciando intravedere la possibilita' del regolamento di competenza. Ritenuto in diritto G) L'eccezione pregiudiziale di inammissibilita' dell'appello propone al collegio la questione - largamente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza - dell'ammissibilita' o meno del regolamento necessario e facoltativo avverso le sentenze del giudice di pace. E' noto che in argomento e' di recente intervenuto il supremo collegio, il quale, nel suo piu' alto consesso, ha accolto la tesi negativa e ha affermato che l'art. 46 c.p.c. - che, nel testo risultante dal coordinamento imposto dall'art. 39, legge 21 novembre 1991, n. 374, prevede l'inapplicabilita' nei processi dinanzi al giudice di pace delle disposizioni di cui agli artt. 42 e 43 dello stesso codice, in tema di regolamento necessario o facoltativo di competenza - deve considerarsi tuttora vigente: conseguentemente la Corte ha ritenuto inammissibile il regolamento di competenza avverso la sentenza del giudice di pace, sia che abbia pronunciato sulla competenza (Cass. civ., sez. un., 14 dicembre 1998, n. 12542), sia che abbia pronunciato sulla sospensione del processo (Cass. civ. sez. un., 27 novembre 1998 n. 12063). Va puntualizzato che le SS.UU. (sia pure incidentalmente, al fine di fornire un ulteriore argomento favorevole alla tesi della proponibilita' del ricorso ordinario avverso le sentenze di incompetenza pronunciate in cause di valore non eccedente lire due milioni) hanno escluso la "rivitalizzazione" dell'art. 353 c.p.c., cosi' argomentando: "ove si seguisse la tesi qui contestata, qualora il giudice di pace avesse declinato erroneamente la propria competenza in una controversia di valore inferiore a lire due milioni, il giudice di appello, nel dichiarare la competenza del primo giudice, dovrebbe decidere la causa, secondo diritto, non potendo rimettere la controversia a quest'ultimo, in quanto non operano, in proposito, gli artt. 353 e 354 c.p.c., con la conseguenza che la parte verrebbe ad essere privata per un errore del giudice, del proprio diritto ad una pronuncia secondo equita'" (V. in motivazione Cass. sez. un. n. 12542 cit.). H) In altre occasioni questo tribunale ha dichiarato l'inammissibilita' dell'appello sul presupposto dell'esperibilita' del regolamento di competenza per intervenuta abrogazione (implicita) dell'art. 46 c.p.c. Piu' di recente, avuto riguardo all'intervento del supremo collegio e preso atto dell'autorevolezza dell'interpretazione (cui il giudice di merito dovrebbe adeguarsi), ha, comunque, evidenziato che la lettura normativa suggerita dalle SS.UU. induce al sospetto di incostituzionalita' (ord. trib. Roma sez. IV maggio 1999 nella causa iscritta al N.R.G. 24138/1998). Occorre qui ribadire le considerazioni svolte in quella sede, rilevando che - esclusa la rimessione della causa da parte del giudice di appello al giudice di pace erroneamente ritenutosi incompetente (stante l'espressa abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 353, ultimo comma, c.p.c., avvenuta nel quadro dell'inappellabilita' delle sentenze del conciliatore) - la devoluzione dell'impugnativa sulla competenza al giudice di appello (nelle cause del giudice di pace di valore superiore a lire due milioni) comporterebbe: H.1) la devoluzione (nei casi in cui il giudice di pace abbia affermato la competenza per materia o per valore del tribunale) del giudizio di merito al tribunale, sulla base della scelta operata in maniera definitiva dal giudice di pace, con la conseguenza che la parte, in caso di erronea declinatoria della competenza, verrebbe ad essere privata del doppio grado del giudizio per effetto di un errore di quel giudice, con conseguente violazione dell'art. 3 della costituzione per ingiustificata diseguaglianza e violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.; H.2) la residua possibilita' di restituire la causa al giudice naturale solo se incorsa nelle sentenze di valore inferiore a lire due milioni e quindi inappellabili, con conseguente irragionevole anomalia e ingiustificata diseguaglianza; H.3) la possibile sovrapposizione davanti allo stesso tribunale del giudizio di appello e di quello di primo grado per avvenuta riassunzione; con l'ulteriore conseguenza che il tribunale, quale giudice di appello, (pur ritenuta la competenza del giudice di pace) dovrebbe giudicare nel merito, mentre, quale giudice di primo grado, potrebbe decidere nel merito (eventualmente in difforme avviso) ovvero anche (nel caso di incompetenza per materia) sollevare il conflitto di competenza. Di qui il contrasto, gia' evidenziato nella precedente ordinanza di questo tribunale, con il principio di ragionevolezza nell'equilibrio degli strumenti processuali che tali diritti sono finalizzati a realizzare e rendere concreti; H.4) l'assoluta insindacabilita' dei provvedimenti del giudice di pace che dichiarano la sospensione del processo, unica eccezione rispetto a tali provvedimenti emessi da qualunque altro giudice, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Invero non sembra assorbente il rilievo delle SS.UU., secondo cui l'illegittimita' della sospensione potrebbe essere fatta valere dalla parte con la sentenza che definisce il giudizio, tenuto conto che il diritto alla "non sospensione" risulterebbe irrecuperabile; I) E' appena il caso di aggiungere che la questione di illegittimita' costituzionale, oltre che non manifestamente infondata per quanto sopra ritenuto, e' rilevante agli effetti della decisione della causa, risultando strumentale rispetto alla questione pregiudiziale dell'inammissibilita' dell'appello.
P. Q. M. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale apparendo il disposto dell'art. 46 c.p.c. (nell'interpretazione datane dalle SS.UU. alla quale questo giudice di merito non potrebbe non adeguarsi) in contrasto con i principi dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.), della tutela dei diritti degli stessi e del diritto di difesa (art. 24 Cost.) oltre che al principio di ragionevolezza; Sospende il presente giudizio di appello; Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri e sia, altresi', comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma il 27 gennaio 2000 Il Presidente relatore: Ambrosio 01C0417