N. 112 ORDINANZA 22 marzo - 27 aprile 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale  -  Incompatibilita'  del giudice - Annullamento del
  decreto  di  rinvio  a  giudizio  - Incompatibilita'del giudice per
  l'udienza   preliminare  alla  trattazione  dell'ulteriore  udienza
  preliminare  nei  confronti  dellostesso imputato e per il medesimo
  reato  -  Omessa  previsione  -  Lamentata irragionevolezza nonche'
  violazione  del  principio  di  eguaglianza,  del diritto di difesa
  dell'imputato  e  dei  principî  del  giusto  processo  - Manifesta
  infondatezza della questione.
- Cod. proc. pen., art. 34, comma 2 (o comma 2-bis).
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(GU n.17 del 2-5-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Gustavo   ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE,  Fernanda
CONTRI,  Guido NEPPI MODONA, Piero AlbertoCAPOTOSTI, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 34 (comma 2 o
2-bis)  del  codice di procedura penale promossi con ordinanze emesse
il  27 marzo e il 18 aprile 2000 dal giudice dell'udienza preliminare
presso il tribunale militare di Verona e il 6 giugno 2000 dal giudice
dell'udienza   preliminare  presso  il  tribunale  di  Ascoli  Piceno
rispettivamente iscritte ai nn. 345, 346 e 513 del registro ordinanze
2000  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26 e
40 - 1a serie speciale - dell'anno 2000.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
    Ritenuto  che  con ordinanza del 27 marzo 2000 (r.o. n. 345/2000)
il  giudice  dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di
Verona  ha  sollevato,  in  riferimento  agli artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione,  questione di costituzionalita' dell'art. 34 del codice
di    procedura    penale,   nella   parte   in   cui   non   prevede
l'incompatibilita'  del  giudice  per l'udienza preliminare che abbia
disposto  il rinvio a giudizio a esercitare nuovamente - a seguito di
annullamento  del  precedente  decreto  che  dispone il giudizio - la
funzione di trattazione dell'udienza preliminare, nei confronti dello
stesso imputato e per il medesimo reato;
        che  nel  giudizio  principale  e'  stata  dichiarata in sede
dibattimentale la nullita' del decreto che dispone il giudizio emesso
a  conclusione  di  una prima udienza preliminare e che, a seguito di
cio',  della  trattazione  della  nuova  udienza preliminare e' stato
investito  lo stesso giudice-persona fisica che ha disposto il rinvio
a giudizio dell'imputato;
        che  il  rimettente  solleva  questione  di costituzionalita'
dell'art. 34  cod. proc. pen. (comma 2) in quanto non esclude che sia
affidata allo stesso giudice-persona fisica che ha disposto una prima
volta  il  giudizio,  con  un  decreto  successivamente annullato, la
funzione  di  trattazione  della  ulteriore  udienza preliminare, nei
confronti  dello stesso imputato e per lo stesso reato, assumendo che
questa   possibilita'   si   pone   in   contrasto   con  i  principi
costituzionali compendiati nella garanzia del giusto processo;
        che, a tale riguardo, il rimettente esclude che una eventuale
soluzione  del  problema  possa  essere  ricercata  nell'ambito degli
istituti  dell'astensione  e  della  ricusazione  (artt. 36 e 37 cod.
proc.   pen.),   i   quali,  secondo  l'interpretazione  della  Corte
costituzionale,  attengono alla tutela dell'imparzialita' del giudice
nei  casi  in  cui  il  pregiudizio  consegua all'esercizio di talune
funzioni  in  un  diverso  processo,  mentre  quando  il  rischio  di
pregiudizio  derivi  da  attivita'  compiute nello stesso processo si
verte  nell'ambito  di  applicazione della disciplina denunciata, che
pero' non ricomprende l'ipotesi anzidetta;
        che  il  giudice a quo pur consapevole del fatto che la Corte
costituzionale  -  sulla  premessa  numerose  volte  affermata  della
mancanza   dei   caratteri   del  "giudizio"  di  merito  nella  sede
dell'udienza  preliminare  anche dopo le modifiche recate dalla legge
8 aprile  1993,  n. 105  - ha dichiarato la manifesta infondatezza di
una  questione  analoga  (ordinanza n. 367 del 1997), ritiene che sia
possibile pervenire ora a diversa soluzione sulla base di ulteriori e
piu' recenti modifiche legislative;
        che, in particolare, il rimettente fa richiamo al nuovo comma
2-bis  dell'art. 34  cod.  proc.  pen.,  inserito  dall'art. 171  del
decreto  legislativo  19 febbraio 1998, n. 51, in quanto detta norma,
nello  stabilire  l'incompatibilita'  alla  trattazione  dell'udienza
preliminare per il giudice che nel medesimo procedimento abbia svolto
funzioni  di  giudice  per  le  indagini  preliminari,  dimostrerebbe
l'abbandono, da parte del legislatore, dello stretto collegamento tra
disciplina    dell'incompatibilita'   e   "giudizio",   inteso   come
valutazione  di  merito  sul  contenuto dell'accusa, ponendo, invece,
secondo  un  diverso  e  piu'  limitato  criterio, la sola condizione
dell'aver   effettuato  una  (pregressa)  valutazione  contenutistica
dell'accusa e delle prove, cio' che sarebbe confermato dal successivo
comma  2-ter del medesimo art. 34, recante specifiche ipotesi escluse
dall'incompatibilita' appunto perche' prive di qualsiasi connotato in
tal senso;
        che  l'omissione  legislativa  appare  al  giudice  a  quo in
contrasto   con   il   canone   di   ragionevolezza   (art. 3   della
Costituzione), giacche' il giudice che abbia disposto una prima volta
il rinvio a giudizio con proprio decreto successivamente annullato ha
compiuto  una  valutazione  di  contenuto  dell'accusa  di certo piu'
penetrante  di  quella riscontrabile in qualsiasi altra attivita' che
sia  svolta  nell'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini
preliminari,   nonche'   con  il  principio  di  uguaglianza  (ancora
l'art. 3)   sotto  il  profilo  della  parita'  di  trattamento,  nel
raffronto  con  le  ipotesi,  assimilabili, che viceversa determinano
l'incompatibilita';
        che   vi  sarebbe  inoltre  lesione  del  diritto  di  difesa
dell'imputato   (art. 24   della   Costituzione),  compromesso  dalla
pregressa valutazione di contenuto dell'accusa, espressa dallo stesso
giudice;
        che  sarebbe  infine  violata  la garanzia costituzionale del
giusto  processo  (art. 111  della  Costituzione), nel suo aspetto di
terzieta'  del  giudice,  perche'  la nuova valutazione sul contenuto
dell'accusa   ai   fini   del   rinvio  a  giudizio  potrebbe  essere
condizionata  dalla  "forza della prevenzione", tendendo il giudice a
mantenere ferma la medesima valutazione espressa in precedenza;
        che   con  altra  ordinanza  in  data  18 aprile  2000  (r.o.
n. 346/2000)  il  medesimo giudice dell'udienza preliminare presso il
tribunale  militare  di  Verona  ha  sollevato  questione  identica e
riferita agli stessi parametri costituzionali;
        che  con  ordinanza  del  6 giugno 2000 (r.o. n. 513/2000) il
giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Ascoli Piceno
ha  sollevato  analoga  questione, in riferimento agli artt. 3 e 111,
secondo comma, della Costituzione;
        che  anche  in  questo giudizio di merito un primo decreto di
rinvio  a  giudizio  e'  stato  annullato  per ragioni processuali, e
l'udienza  preliminare  e'  stata  nuovamente  affidata  al  medesimo
giudice-persona fisica;
        che  tale  ipotesi,  si osserva nell'ordinanza di rimessione,
non  rientra  ne'  nel  comma 2 ne' nel comma 2-bis dell'art. 34 cod.
proc.  pen.,  e  che  pertanto  la  disciplina risulta, ad avviso del
rimettente  (che  denuncia  specificamente  l'art. 34,  comma 2-bis),
lacunosa  e  in contrasto con gli anzidetti parametri costituzionali:
con  l'art. 111,  in quanto il principio di terzieta' del giudice non
si  risolve nell'equidistanza rispetto alle parti, ma impone anche di
evitare  possibili  situazioni di pregiudizio, sia esso reale o anche
solo  apparente,  per  il  condizionamento  derivante  da  precedenti
attivita';   e  con  l'art. 3,  perche'  ne  risultano  differenziate
situazioni  processuali invece assimilabili, alla stregua della ratio
dell'impugnato comma 2-bis che il rimettente individua nella esigenza
di preservare il giudice dell'udienza preliminare dalla conoscenza di
atti  del  procedimento,  conoscenza  certo maggiore  nell'ipotesi in
discorso   rispetto  a  quella  conseguente  alle  spesso  episodiche
attivita' svolte dal giudice per le indagini preliminari;
        che in tutti e tre i giudizi cosi' promossi e' intervenuto il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  concludendo,  con identiche
argomentazioni  nei  relativi  atti di intervento, per l'infondatezza
delle questioni sollevate.
    Considerato   che  le  due  ordinanze  del  giudice  dell'udienza
preliminare  del  tribunale  militare  di  Verona  e  l'ordinanza del
giudice  dell'udienza  preliminare  del  tribunale  di  Ascoli Piceno
sollevano   un'analoga   questione   di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 34  cod.  proc.  pen. per motivi sostanzialmente identici e
che  quindi  i  relativi  giudizi  possono  essere riuniti per essere
decisi congiuntamente;
        che  le  tre ordinanze sopra menzionate sottopongono a questa
Corte  il  dubbio  circa  la  compatibilita'  dell'art. 34 cod. proc.
pen. con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui
non  prevede che il giudice per l'udienza preliminare, il quale abbia
disposto  il rinvio a giudizio con decreto successivamente annullato,
non   possa   esercitare   nuovamente   la  funzione  di  trattazione
dell'udienza  preliminare nei confronti dello stesso imputato, per il
medesimo reato;
        che  questa Corte ha in passato affermato numerose volte che,
nell'udienza  preliminare,  il  giudice  e'  chiamato  a svolgere una
delibazione  di carattere processuale circa l'idoneita' della domanda
del  pubblico  ministero  a  determinare  l'apertura  della  fase del
giudizio e non a esprimere valutazioni sul merito del giudizio stesso
e che, su questa base, la questione di costituzionalita' dell'art. 34
cod.  proc.  pen., nella parte anche in questa circostanza impugnata,
e'  gia' stata dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn. 207
del 1998 e 367 del 1997);
        che,  quanto  alla censura mossa alla disposizione denunciata
sotto   il   profilo  della  violazione  del  principio  del  "giusto
processo",  i termini costituzionali della questione ora proposta non
sono modificati, rispetto a quelli a suo tempo esaminati, in quanto:
          a)  la  nuova  formulazione  dell'art. 111,  secondo comma,
della Costituzione, imponendo che il processo si svolga "davanti a un
giudice  terzo  e imparziale", non innova sostanzialmente rispetto ai
principi  gia'  desumibili  dagli  a  suo tempo invocati artt. 24 e 3
della Costituzione, quali interpretati dalla giurisprudenza di questa
Corte e in quanto;
          b)  in  ogni  caso,  le innovazioni nel frattempo apportate
alla  disciplina  dell'udienza  preliminare  con la legge 16 dicembre
1999,  n. 479  innovazioni dalle quali si trae spunto per argomentare
l'introduzione  di  valutazioni  sul  merito dell'accusa da parte del
giudice dell'udienza preliminare idonee a pregiudicare la terzieta' e
l'imparzialita'   del   medesimo   giudice,   una  volta  chiamato  a
pronunciarsi  nuovamente  sulla  richiesta  di  rinvio a giudizio non
erano  ancora  operanti  nel  momento  in cui i giudici per l'udienza
preliminare,  nei tre procedimenti in questione, si erano pronunciati
disponendo  il  giudizio  con  i  decreti  poi annullati - le udienze
preliminari  in  questione,  nei  tre  procedimenti penali, essendosi
svolte  rispettivamente  il  5 ottobre  1998, il 27 ottobre 1999 e il
27 marzo 1998, prima quindi dell'entrata in vigore della citata legge
n. 479  del  1999, dalla quale la disciplina dell'udienza preliminare
e' stata modificata;
        che, circa la violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto
il  profilo  della pretesa irrazionalita' del sistema legislativo che
non  prevede  l'incompatibilita'  a  tenere  la  (ulteriore)  udienza
preliminare   per  il  giudice  dell'udienza  preliminare  che  abbia
pronunciato  il  decreto  che  dispone  il  giudizio  successivamente
annullato,  mentre  prevede  l'incompatibilita'  a  tenere  l'udienza
preliminare  per  il  giudice  che,  nel medesimo procedimento, abbia
svolto    funzioni   di   giudice   per   le   indagini   preliminari
(incompatibilita'  prevista  dall'art. 34,  comma  2-bis  cod.  proc.
pen. a  seguito  dell'art. 171  del  decreto  legislativo 19 febbraio
1998,     n. 51),     anche     indipendentemente     dal     rilievo
dell'inapplicabilita'   di   detta   disposizione   in  due  dei  tre
procedimenti   dai   quali  ha  origine  la  presente  questione,  e'
sufficiente  rilevare  che  la suddetta modifica legislativa indicata
come   tertium   comparationis   introduce   una   nuova   causa   di
incompatibilita' operante tra funzioni diverse svolte nell'ambito del
procedimento,  mentre la nuova causa di incompatibilita' alla quale i
giudici     rimettenti    tendono    tramite    la    pronuncia    di
incostituzionalita'  della norma denunciata opererebbe in relazione a
una medesima funzione e cio' di per se' basta a escludere l'esistenza
di  quella contraddizione del legislatore che alimenta la prospettata
denuncia di irrazionalita' delle scelte legislative;
        che,  per questo, la questione di legittimita' costituzionale
deve essere dichiarata manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2 (o comma 2-bis) del
codice  di  procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3,
24 e 111 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del
tribunale  militare  di Verona e dal giudice dell'udienza preliminare
del tribunale di Ascoli Piceno con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                      Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere: Malvica
    Depositata in cancelleria il 27 aprile 2001.
                       Il cancelliere: Malvica
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