N. 343 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 dicembre 2000
Ordinanza emessa il 20 dicembre 2000 dal tribunale di Milano su atti relativi a Murashi Fatmira Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza piu' vicino, per impossibilita' di eseguire l'espulsione con immediatezza - Mancata previsione che la durata del trattamento sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorita' giudiziaria - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di liberta' personale. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 1, 4 e 5. - Costituzione, art. 13, comma secondo. Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza piu' vicino, per impossibilita' di eseguire l'espulsione con immediatezza - Obbligo di dare avviso al difensore d'ufficio o di fiducia, dall'adozione del provvedimento o, quantomeno, dalla comunicazione al giudice dell'inizio della misura - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 3; d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 20. - Costituzione, art. 24.(GU n.20 del 23-5-2001 )
IL TRIBUNALE Nel procedimento n. 882/2000, in esito all'udienza del 20 dicembre 2000, ha pronunciato la seguente ordinanza. Con decreto pronunciato a sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998, il prefetto di Udine disponeva l'espulsione, con accompagnamento alla frontiera, nei confronti dello straniero Murashi Fatmira n. a Vlore (Albania) il 2 febbraio 1975. Tale decreto prefettizio veniva notificato alla persona interessata come dalla stessa dichiarato nel corso dell'audizione della medesima. Con decreto del questore di Milano, poi, veniva disposto il "trattenimento" di tale persona nel centro di via Corelli in Milano, poiche' il questore (barrando la casella apposita) aveva ritenuto sussistente il presupposto relativo alla mancanza di vettore, questo secondo decreto veniva notificato in data 18 dicembre 2000 alle ore 12,50. Gli atti relativi alla notifica dei sopra menzionati provvedimenti amministrativi venivano infine depositati presso la cancelleria del tribunale in data 19 dicembre 2000 alle ore 12,36. A questo giudice, a norma dell'art. 14 d.lgs. citato, e' ora demandato di convalidare il provvedimento di "trattenimento". D i r i t t o Ritenuto, come gia' osservato da altro giudice questa sezione (ord. trib. Milano 19 dicembre 2000), che la misura del trattenimento dell'immigrato irregolare presso il centro di raccolta (di cui all'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, gia' art. 12 legge 6 marzo 1998 n. 40) consista in una notevole restrizione della liberta' personale, la cui concreta afflittivita' non differisce, sostanzialmente, dalla detenzione o dalla custodia in carcere e pare, anzi, maggiore rispetto a quella di altre misure cautelari processualpenalistiche, quale, per es., la misura degli arresti domiciliari; considerato che, per l'art. 13 della Costituzione "la liberta' personale e' inviolabile" e "Non e' ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne' qualsiasi altra restrizione della liberta' personale, se non per atto motivato dell'autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge"; ritenuto che tale norma fondamentale (e caratterizzante l'ordinamento giuridico italiano in senso effettivamente liberale e "garantista") debba applicarsi nei riguardi di ogni essere umano, e quindi - come gia' affermato dalla Corte costituzionale in tema di diritti fondamentali - anche allo straniero, la cui liberta' personale, percio', costituisce oggetto di diritto inviolabile, al pari di quello del cittadino; osservato che l'art. 14 del testo unico n. 286/1998 non consente al giudice, chiamato a convalidare (ai sensi del comma 4 del cit. art. 14) il provvedimento ditrattenimento disposto dal questore, di determinare "il tempo strettamente necessario" al compimento delle attivita' indicate dal primo comma del medesimo art. 14 (soccorso dello straniero, accertamenti sulla sua identita' o nazionalita', acquisizione di documenti per il viaggio) ovvero al reperimento di vettore disponibile, ma affida invece all'autorita' amministrativa (comma 5) la scelta del momento in cui e' "possibile" eseguire l'espulsione e quindi assegna al questore la concreta determinazione della durata del trattenimento; ritenuto non manifestamente infondato il dubbio che tale disciplina contrasti con il citato art. 13, secondo comma della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la durata del trattenimento sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorita' giudiziaria; ritenuto che (anche per la mancanza di una norma che consenta all'interessato, che si ritenga non piu' giustamente trattenuto, di chiedere all'a.g. la verifica del superamento del tempo strettamente necessario di cui al comma 1 dell'art. 14 testo unico) neppure la previsione di un termine massimo di efficacia della convalida, fissato dal cit. comma 5 in venti giorni di trattenimento (prorogabili di altri dieci), valga a escludere il predetto dubbio di costituzionalita', poiche' anche un solo giorno di privazione della liberta' personale deve (per l'art. 13 della Costituzione secondo comma) fondarsi su motivato provvedimento dell'autorita' giudiziaria (e il limite di cui sopra appare invero non esiguo, se si considera che e' di gran lunga superiore ai limiti minimi stabiliti dal codice penale per le pene detentive); ritenuto inoltre, come gia' osservato da altro giudice di questo Tribunale, che l'art, "14 comma 3 del medesimo testo unico e del pari l'art. 20 del regolamento (d.P.R. 394/1999) omettono di imporre che il questore (contestualmente alla trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice della convalida) provveda anche a informare dell'avvenuto inizio del "trattenimento (ossia dell'inizio della detenzione amministrativa) il difensore di fiducia eventualmente nominato dallo straniero o quello di ufficio desumibile dagli elenchi appositi" (ord. Trib. Milano, 9 novembre 2000); ritenuto non manifestamente infondato il dubbio che tale omessa previsione costituisca violazione dell'art. 24 Cost., che garantisce l'effettivita' e l'inviolabilita' del diritto di difesa, poiche' la non tempestivita' dell'avviso al difensore del trattenuto menoma le possibilita' di questo di approntare una idonea difesa; ritenuta la rilevanza delle questioni sopra svolte, poiche' i dubbi di costituzionalita' investono norme di cui questo giudice deve fare applicazione nel presente procedimento; ritenuto infatti che, nella fattispecie, questo giudice dovrebbe pronunciare convalida del provvedimento del questore, essendo risultato che e' attualmente indisponibile idoneo vettore o altro mezzo di trasporto, come riferito dall'autorita' amministrativa negli atti tempestivamente trasmessi a questo ufficio; ritenuto che alla convalida del trattenimento disposto dal questore conseguirebbe l'automatica rimessione a questo della determinazione della concreta durata del trattenimento dello straniero, e la violazione del diritto di difesa di quest'ultimo, per la tardivita' dell'avviso al difensore; ritenuto che il presente procedimento deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23 secondo comma legge n. 87/1953;
P. Q. M. Visti gli artt. 13, 24, 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953; Solleva d'ufficio le seguenti questioni di lettimita' costituzionale: dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, comma 1, 4 e 5, per la non manifesta infondatezza del dubbio che esso contrasti con l'art. 13 secondo comma nella parte in cui non prevede che la durata del trattenimento sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorita' giudiziaria; degli art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, comma 3 e 20 del regolamento adottato con d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, per la non manifesta infondatezza del dubbio che essi contrastino con l'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevedono l'obbligo del questore di dare avviso al difensore, di fiducia o di ufficio, fin dall'adozione del provvedimento amministrativo di trattenimento o, quantomeno, dal momento della comunicazione al giudice del-l'inizio della misura; Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale; sospende il procedimento; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Milano, addi' 20 dicembre 2000 Il giudice: Ferrari da Grado 01c0463