N. 122 SENTENZA 7 - 11 maggio 2001

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento    -    Immunita'    parlamentari   -   Deliberazione   di
  insindacabilita'   della  Camera  dei  deputati,  in  relazione  al
  procedimento penale promosso nei confronti di un deputato - Ricorso
  del  tribunale  di  Torino per conflitto di attribuzione tra poteri
  dello  Stato - Tardivita' del deposito in cancelleria del ricorso e
  dell'ordinanza  di  ammissibilita',  notificati - Perentorieta' del
  termine - Improcedibilita' del conflitto.
- Deliberazione della Camera dei deputati 18 febbraio 1999.
- Costituzione, art. 68, primo comma; norme integrative per i giudizi
  davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo e quarto comma.
(GU n.19 del 16-5-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Rccardo  CHIEPPA,
Gustavo   ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE,  Fernanda
CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a seguito della delibera del 18 febbraio 1999 della Camera dei
deputati  relativa  alla  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse
dall'on. Tiziana  Parenti nei confronti del dott. Piercamillo Davigo,
promosso  con  ricorso  del tribunale di Torino sezione prima penale,
notificato   il   12 novembre  1999,  depositato  in  cancelleria  il
6 dicembre 1999 ed iscritto al n. 42 del registro conflitti 1999.
    Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  6 febbraio  2001  il  giudice
relatore Annibale Marini;
    Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

                          Ritenuto in fatto

    1. -   Nel  corso di un procedimento penale a carico del deputato
Tiziana  Parenti  il  tribunale  di Torino ha sollevato, con atto del
24 marzo  1999,  conflitto di attribuzione nei confronti della Camera
dei deputati in relazione alla deliberazione del 18 febbraio 1999 che
ha  ritenuto  che  i  fatti  per  i quali e' in corso il procedimento
penale  dinanzi allo stesso tribunale concernono opinioni espresse da
un  membro  del  Parlamento  nell'esercizio  delle  sue  funzioni con
conseguente  insindacabilita',  ai  sensi  dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione.
    Il tribunale ricorrente espone che al deputato Tiziana Parenti e'
stato  contestato  il reato di cui agli artt. 595 del codice penale e
13  della  legge  8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa),
per   aver   offeso  la  reputazione  del  dott.  Piercamillo  Davigo
rilasciando  ad alcuni giornalisti le seguenti dichiarazioni, riprese
da  un  quotidiano: "Davigo afferma che la classe dirigente non vuole
essere  sottoposta alla legge come le BR. Viene il sospetto che parli
di  se', perche' e' lui il primo a non accettare di essere sottoposto
alla  legge.  Io  penso  che  si  stiano  dando i numeri. Il paragone
proposto  denuncia  l'ignoranza veramente preoccupante di Davigo e fa
venire  qualche  dubbio  sul  suo  equilibrio  mentale,  tanto che e'
difficile  persino  replicare  ad  una  tale  affermazione. Credo che
occorra  che  qualcuno dia una regolata a qualcuno. La legge permette
certi  strumenti  e, quindi, e' giusto che quello che e' permesso sia
messo  in  atto.  Noto  tuttavia  una  costante  escalation  per fare
impressione sulla gente, come quando si equiparano i tangentisti alle
BR".
    Nel  corso  del  procedimento  penale  il  tribunale,  dopo  aver
respinto  la  eccezione  di  incompetenza territoriale avanzata dalla
difesa dell'imputata, ha sollevato, in conformita' a quanto richiesto
dal  pubblico  ministero  e  dalla  parte  civile  in  sede  di  atti
preliminari  all'apertura del dibattimento, conflitto di attribuzione
in  relazione alla deliberazione con la quale la Camera dei deputati,
nella  seduta  del 18 febbraio 1999, ha deliberato che "i fatti per i
quali  e' in corso il procedimento [...] concernono opinioni espresse
dal  deputato  Parenti  nell'esercizio  delle  sue funzioni, ai sensi
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione" e ne ha, pertanto,
dichiarato l'insindacabilita'.
    Ad  avviso,  infatti,  del  ricorrente,  la  Camera  dei deputati
avrebbe  illegittimamente  esercitato il proprio potere affermando la
esistenza di un collegamento funzionale tra le dichiarazioni rese dal
deputato Parenti e l'esercizio delle sue funzioni di parlamentare.
    E  cio' in evidente contraddizione con la stessa deliberazione di
insindacabilita'  nella  quale sarebbe, invece, espressamente escluso
"un  collegamento  specifico  (delle dichiarazioni rese dal deputato)
con  atti  o  documenti parlamentari", anche se poi tale collegamento
viene  ritenuto implicito "attesa l'ampiezza e la diffusione che ebbe
a  suo  tempo  la discussione tanto sugli organi di stampa quanto, in
generale, nel dibattito politico".
    Sicche',  e  conclusivamente, sempre ad avviso del ricorrente, la
Camera  dei  deputati  avrebbe  esteso,  in contrasto con la costante
giurisprudenza  di questa Corte, la prerogativa dell'insindacabilita'
all'intera   attivita'  in  senso  lato  politica  del  parlamentare,
vanificando  di  fatto  il  nesso  funzionale richiesto dall'art. 68,
primo   comma,  della  Costituzione  e  rischiando  in  tal  modo  di
trasformare la tutela costituzionale in un privilegio personale.
    2. - Il  conflitto  e' stato dichiarato ammissibile con ordinanza
di questa Corte n. 399 del 22 ottobre 1999.
    Il  tribunale di Torino ha notificato in data 12 novembre 1999 il
ricorso  e  l'ordinanza  di  ammissibilita' alla Camera dei deputati,
depositandoli  poi,  insieme  con  la  prova della avvenuta notifica,
presso  la  cancelleria della Corte costituzionale in data 6 dicembre
1999.
    3. - Con  atto depositato il 29 novembre 1999 si e' costituita in
giudizio    la    Camera    dei   deputati,   eccependo,   anzitutto,
l'irricevibilita'    del   conflitto   "per   inidoneita'   dell'atto
(ordinanza)  con il quale si e' ritenuto di promuoverlo" che "mescola
indebitamente  il problema attinente al conflitto di attribuzione con
gli altri relativi allo svolgimento del processo".
    Il  ricorso sarebbe, altresi', ad avviso della Camera, totalmente
privo  "della  indicazione delle norme costituzionali che regolano la
materia" e, pertanto, inammissibile.
    Quanto  al  merito  del conflitto se ne afferma l'infondatezza in
quanto  le  dichiarazioni  del deputato Parenti, oggetto del giudizio
penale, si inserirebbero "in un complessivo contesto parlamentare, in
un  dibattito  politico-parlamentare  al  quale la stessa on. Parenti
aveva   direttamente   partecipato,   anche  con  atti  di  sindacato
ispettivo, tipico esercizio della funzione parlamentare".
    In  prossimita'  dell'udienza pubblica, la Camera dei deputati ha
depositato   una  memoria  illustrativa  nella  quale  sottolinea  la
tardivita'  del  deposito  del  ricorso  e  dell'ordinanza  presso la
cancelleria  di  questa  Corte  e  conclude  per  la  declaratoria di
improcedibilita'  del  conflitto  alla  luce  dell'ormai  consolidata
giurisprudenza  costituzionale della quale si richiamano i precedenti
piu' significativi.

                       Considerato in diritto

    1.  -  E'  stato  sollevato  dal tribunale di Torino conflitto di
attribuzione  nei  confronti  della  Camera dei deputati in relazione
alla  deliberazione  con  la quale la Camera dei deputati ha ritenuto
che  i  fatti addebitati al deputato Tiziana Parenti nel procedimento
penale  pendente dinanzi allo stesso tribunale costituiscono opinioni
espresse  nell'esercizio  delle funzioni parlamentari e sono pertanto
insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
    Il  ricorrente  ritiene  che la Camera dei deputati con la citata
deliberazione  di  insindacabilita' abbia illegittimamente esercitato
il  proprio  potere  per  l'inesistenza  del  necessario collegamento
funzionale  tra  le  dichiarazioni del deputato Parenti e l'esercizio
delle funzioni parlamentari ed abbia in tal modo leso le attribuzioni
costituzionali dell'autorita' giudiziaria.
    2. - Il ricorso, unitamente all'ordinanza n. 399 del 1999 con cui
questa  Corte  lo ha dichiarato ammissibile, e' stato notificato alla
Camera dei deputati, a cura del ricorrente, in data 12 novembre 1999.
    Il   ricorso   e   l'ordinanza,   con   la   prova  dell'eseguita
notificazione,  sono  stati, quindi, depositati presso la cancelleria
della Corte costituzionale in data 6 dicembre 1999.
    3. - La  Camera  dei  deputati,  costituendosi  in  giudizio,  ha
eccepito in via preliminare l'irricevibilita' el'inammissibilita' del
ricorso  concludendo,  quanto  al  merito, per il rigetto di esso per
essere  le  dichiarazioni  rese  dal  deputato Parenti inserite in un
complessivo contesto parlamentare.
    In una successiva memoria, depositata in prossimita' dell'udienza
pubblica,  la  Camera  ha  eccepito  la  tardivita'  del deposito del
ricorso    e   della   ordinanza   di   ammissibilita'   e,   quindi,
l'improcedibilita' del giudizio.
    4. - L'eccezione di improcedibilita' e' fondata.
    Il  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione si articola in due
autonome e distinte fasi, entrambe rimesse all'iniziativa della parte
interessata,  destinate  a  concludersi  la  prima  con  la  sommaria
delibazione  sulla  ammissibilita'  del conflitto e la seconda con la
decisione definitiva sul merito oltre che sull'ammissibilita'.
    All'esito   della   prima  fase,  il  ricorrente  ha  l'onere  di
provvedere,  nei  termini  previsti,  non solo alla notificazione del
ricorso   e  dell'ordinanza  che  ammette  il  conflitto,  ma  anche,
successivamente  alla  notificazione,  al  loro  deposito,  presso la
cancelleria  della  Corte,  nel termine - fissato dall'art. 26, terzo
comma,  delle  norme  integrative  per  i  giudizi dinanzi alla Corte
costituzionale - di venti giorni dall'ultima notificazione.
    Ed  e' costante l'affermazione di questa Corte che il deposito di
cui  sopra nel termine indicato costituisce un adempimento necessario
perche'  si  possa aprire la seconda fase del conflitto relativa alla
decisione  sul  merito,  e che tale termine va ritenuto perentorio in
quanto  da  esso  decorre  l'intera  catena  degli  ulteriori termini
fissati  per la prosecuzione del giudizio dall'art. 26, quarto comma,
delle  precitate  norme  integrative  (sentenze  nn. 203, 50 e 35 del
1999, nn. 342 e 274 del 1998).
    Nella   specie,   il   ricorso   e  l'ordinanza,  pur  notificati
tempestivamente in data 12 novembre 1999, risultano depositati presso
la  cancelleria  di  questa  Corte  in  data  6 dicembre 1999 e cioe'
successivamente alla scadenza del termine di venti giorni.
    Non  essendo  stato rispettato l'anzidetto termine perentorio per
il   deposito   non   puo'   dunque   procedersi   allo   svolgimento
dell'ulteriore fase del giudizio.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  improcedibile  il  conflitto di attribuzione tra poteri
dello  Stato  proposto  dal  tribunale  di Torino nei confronti della
Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                        Il redattore: Marini
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria l'11 maggio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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