N. 369 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 marzo 2001

Ordinanza  emessa  il  18  marzo  2001  dal  tribunale  di Trento nel
procedimento   civile   vertente   tra   Funivie   Pinzolo  S.p.a.  e
Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a.

Obbligazioni   pecuniarie  -  Interessi  nei  contratti  di  mutuo  -
  Interessi  usurari  -  Identificazione come tali dei soli interessi
  che  superano  il  limite  stabilito dalla legge nel momento in cui
  sono   promessi   o   comunque   convenuti,   a  qualunque  titolo,
  indipendentemente  dal  momento  del  loro  pagamento - Contestuale
  previsione,  per  i mutui a tasso fisso pattuiti anteriormente alla
  legge  n. 108/1996  e  non  esauriti,  di  un tasso di sostituzione
  applicabile a decorrere dal 3 gennaio 2001 - Denunciata conseguente
  debenza,  nel  periodo  tra  l'entrata in vigore della stessa legge
  n. 108  e  il  31  dicembre  2000,  degli  interessi  convenzionali
  superiori  alla  soglia  antiusura  - Disparita' di trattamento tra
  clienti  e  banca,  oltreche'  tra singoli clienti - Ingiustificato
  trattamento di favore per le banche.
- Legge  28  febbraio  2001, n. 24, art. 1 [rectius: d.l. 29 dicembre
  2000,  n. 394  (conv.,  con  modif.,  nella legge 28 febbraio 2001,
  n. 24), art. 1].
- Costituzione, art. 3.
(GU n.21 del 30-5-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    In  persona del giudice, dott.ssa Patrizia Collino ha pronunciato
la  seguente  ordinanza  nella  causa  iscritta  al n. 1440 del ruolo
generale  affari  contenziosi  dell'anno  1999 e promossa con atto di
citazione  notificata  il 15 novembre 1999 da Funivie Pinzolo S.p.a.,
in  persona  del  legale  rappresentante elettivamente domiciliata in
Trento,  via  Manci, 54 presso il dott. Paolo Toniolatti avvocato che
la  rappresenta  e  difende  in virtu' di procura speciale in margine
all'atto di citazione, attrice;
    Contro  Mediocredito  Trentino-Alto  Adige, in persona del legale
rappresentante  elettivamente  domiciliata in Trento, via Grazioli, 6
presso  il  dott.  Enrico  Gianmarco-Dario  De  Carli avvocato che la
rappresenta  e  difende in virtu' di procura speciale in margine alla
comparsa  di risposta, convenuta, avente per oggetto: pagamento somma
e  trattenuta  in  decisione  all'udienza  del 29 novembre 2000 sulle
seguenti conclusioni.
    Attrice:  "Voglia  il tribunale adito, contrariis reiectis, per i
motivi  di  cui  in narrativa ed ogni contraria istanza, deduzione ed
eccezione reietta:
        1) accertare  e  dichiarare che le date dei cambi iniziali da
assumere,  ai sensi dell'art. 4 del contratto in essere tra le parti,
per la determinazione delle differenze sul capitale e sugli interessi
determinate  per  effetto  delle  variazioni dei cambi sono quelle di
erogazione   del  finanziamento  de  quo;  per  l'effetto  condannare
Mediocredito  Trentino-Alto  Adige  S.p.a., in persona del suo legale
rappresentante, alla restituzione in favore dell'attrice di una somma
pari  alla  differenza tra le differenze cambio determinate assumendo
quali   cambi  iniziali  quelli  dierogazione  del  finanziamento  in
questione   e   quanto  addebitato  a  tale  titolo  da  Mediocredito
Trentino-Alto  Adige  a Funivie Pinzolo nel corso dell'esecuzione del
contratto in questione; somma questa maggiorata di interessi legali e
rivalutazione  monetaria  dalla  data  degli  addebiti  all'effettivo
saldo;
        2) accertare  e  dichiarare  la  nullita'  della clausola del
contratto   di  finanziamento  de  quo  recante  una  pattuizione  di
interessi  in  misura  superiore  ai  cosiddetti  tassi soglia e, per
l'effetto, dichiarare non dovuti gli interessi in misura superiore ai
cosiddetti  tassi  soglia e, per l'effetto, dichiarare non dovuti gli
interessi  pattuiti  da  quando gli stessi sono divenuti illegittimi;
conseguentemente, condannare Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a.,
in persona del suo legale rappresentante, alla restituzione in favore
di  Funivie  Pinzolo  di una somma pari agliinteressi da quest'ultima
corrisposti  dalla  data in cui gli stessi sono divenuti illegittimi,
somma  questa  maggiorata  di interessi e rivalutazione monetaria; in
subordine:  accertare  e  dichiarare  la  nullita' della clausola del
contratto   di  finanziamento  de  quo  recante  una  pattuizione  di
interessi  in  misura  superiore  ai  cosiddetti  tassi soglia e, per
l'effetto,  disporre la sua sostituzione con altra recante una misura
di   interessi   corrispondente   al   tasso   di  interesse  legale;
conseguentemente, condannare Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a.,
in persona del suo legale rappresentante, alla restituzione in favore
di  Funivie  Pinzolo  di  una  somma  pari  alla  differenza  tra gli
interessi  corrisposti  da  quest'ultima dalla data in cui gli stessi
sono  divenuti illegittimi e gli interessi legali sulle somme mutuate
da  tale  data,  somma questa maggiorata di interessi e rivalutazione
monetaria; in ulteriore subardine: accertare e dichiarare la nullita'
della  clausola  del  contratto  di  finanziamento de quo recante una
pattuizione  di  interessi  in  misura  superiore ai cosiddetti tassi
soglia  e,  per  l'effetto,  disporre  la  sua  conversione con altra
recante  una  misura  di  interessi  corrispondente  al  tasso soglia
pro-tempore   rilevato;   conseguentemente,  condannare  Mediocredito
Trentino-Alto Adige S.p.a., in persona del suo legale rappresentante,
alla restituzione in favore di Funivie Pinzolo di una somma pari alla
differenza  tra  gli interessi corrisposti da quest'ultima dalla data
in   cui  gli  stessi  sono  divenuti  illegittimi  e  gli  interessi
determinati  utilizzando  i  tassi  soglia pro-tempore rilevati somma
questa maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria;
        3) emettere   ogni   altra   statuizione,   provvidenza   e/o
declaratoria del caso".
    Convenuta: "Voglia il Tribunale di Trento: 1) respingere ciascuna
delle  domande  proposte  dall'attrice;2)  condannare  l'attrice alla
rifusione  delle  spese di lite, incluse spese generali 10% I.V.A.A e
C.N.P.A.".

                      Svolgimento del processo

    Con  atto di citazione notificato il 15 novembre 1999, la Funivie
Pinzolo  S.p.a.  conveniva  in giudizio il Mediocredito Trentino-Alto
Adige  S.p.a.  esponendo di avere stipulato con il suddetto istituto,
in  data 26 gennaio 1993, un contratto di finanziamento per l'importo
di  L.  2.000.000.000  ai  tassi  ivi  indicati;  che  tale contratto
consentiva  all'odierna  attrice di usufruire di una linea di credito
messa a disposizione dalla Banca europea degli investimenti (BEI) per
il tramite del Mediocredito centrale e degli istituti di mediocredito
regionali;  che  il contratto di finanziamento prevedeva tra l'altro,
all'art.  4,  l'obbligo  delle  funivie  di  rimborsare o ottenere il
rimborso  delle  sommecorrispondenti  agli  scostamenti di cambio fra
l'importo  erogato,in lire italiane, e la linea di credito versata in
ECU  e  da restituire periodicamente in valuta alla BEI; deduceva che
in  base  al  suddetto contratto la data diriferimento per il calcolo
delle differenze di cambio dovesse essere quella della percezione del
finanziamento  e non quella della erogazione iniziale della provvista
da BEI a Mediocredito.
    Chiedeva  pertanto la condanna del Mediocredito alla restituzione
della differenza.
    Chiedeva  inoltre  fosse dichiarata la nullita' della pattuizione
degli  interessi  per  violazione  delle  norme  di  cui  alla  legge
n. 108/1996.
    Sosteneva  infatti,  che  la Funivie Pinzolo S.p.a. fosse stata e
fosse  tuttora  penalizzata  dal  MediocreditoTrentino-Alto  Adige in
quanto  subiva  tassi  di  interesse  superiori  ai  cd. tassi soglia
trimestralmente  rilevati con riferimento ai mutui con garanzia reale
da decreto del Ministero del tesoro in ottemperanza dell'art. 2 legge
n. 108/1996.
    Il contratto de quo fissava nel 10,35 annuo il tasso di interesse
sulla  quota  di  finanziamento  assistita  da garanzia di rischio di
cambio e nell'11,20 sulla quota priva di tale garanzia.
    Deduceva che a far data dal trimestre 1o ottobre 1998-31 dicembre
1998,  per  la parte per la quota assistita da garanzia di rischio di
cambio,  e dal 1o luglio 1998-30 settembre 1998 per la parte priva di
tale garanzia, i tassi soglia rilevati con d.m. risultavano inferiori
al tasso originariamente pattuito.
    Chiedeva   infine  che  il  giudicante  sollevasse  questione  di
legittimita'  costituzionale  del  primo  comma  legge n. 28 dicembre
2000,  n. 24  in  relazione  agli artt. 77, 3, 24, 101, 102, 104 e 47
della   Costituzione  per  le  ragioni  che  illustrava  in  comparsa
conclusionale.
    Concludeva quindi come in epigrafe specificato.
    Ritualmente   costituitasi,  la  banca  convenuta  contestava  le
pretese   attoree   e   ne   chiedeva   la   reiezione  deducendo  la
consapevolezza,  da  parte delle Funivie Pinzolo, di concorrere sulla
linea  di credito del finanziamento BEI gia' erogata, alle condizioni
gia'  fissate per il cliente al quale Funivie Pinzolo si sostituiva e
il gia' avvenutoversamento della provvista in data 24 settembre 1992.
    Con riferimento alla domanda relativa al calcolo degli interessi,
la  convenuta si richiamava all'interpretazione autentica della legge
n. 108/1996 operata con il decreto legge 29 dicembre 2000, n. 394 che
escludeva  l'applicabilita' delle norme invocate al caso di specie in
quanto  il  contratto  de  quo  era anteriore alla data di entrata in
vigore della legge n. 108/1996 citata.
    Precisate  le  conclusioni, la causa, all'udienza del 29 novembre
2000, veniva trattenuta in decisione.

                       Motivi della decisione

    Il  tribunale  ritiene  sussistano  i  presupposti  per sollevare
questione  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1  legge 28
febbraio  2001,  n. 24  ai  fini  dell'applicazione degli artt. 1815,
secondo  comma  c.c.  e  644  c.p.  in  relazione  all'art.  3  della
Costituzione della Repubblica italiana.
    Sulla rilevanza della questione nel giudizio.
    Il    primo   comma   di   tale   articolo   recita:   "ai   fini
dell'applicazione  dell'art.  644  c.p.  e  dell'art.  1815  c.c., si
intendono  usurari  gli  interessi  che  superano il limite stabilito
dalla  legge  nel  momento  in  cui  essi  sono  promessi  o comunque
convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro
pagamento".
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale  e' rilevante nel
presente  giudizio: infatti, se non fosse intervenuta detta legge, la
clausola  contrattuale  che  indicava  il  tasso di interessi bancari
sarebbe  nulla  ex  art.  1418,  comma  1 c.c. e 1419 c.c. comma 2 in
relazione  a  quanto  previsto  dalla  legge  n. 108/1996  la  quale,
modificando  l'art.  644  c.p.,  ha  previsto  che gli interessi sono
sempre   usurari  se  superano  di  oltre  il  50%  quelli  che  sono
trimestralmente rilevati dal Ministero del tesoro.
    Consegue  che i tassi applicabili sulla base del contratto de quo
sono  da considerarsi superiori al tasso soglia con decorrenza (dalla
prospettazione  di parte attrice non contestata sul punto) 1o ottobre
1998-31  dicembre  1998  per  la  quota di finanziamento assistita da
garanzia  e  1o  luglio-30  settembre  1998  per  la  parte  priva di
talegaranzia.
    Questo   giudice   avrebbe  infatti  deciso  la  fattispecie  con
riferimento   alla   giurisprudenza   della   s.c.   che  considerava
illegittima  la  pattuizione  di  interessi moratori a tasso divenuto
usurario  a  seguito  della  legge n. 108/1996, anche se convenuta in
epoca   antecedente   all'entrata  in  vigore  di  detta  legge,  con
conseguente  sostituzione di un tasso diverso a quello divenuto ormai
usurario,  limitatamente  a  quella  parte  di  rapporto  non  ancora
esaurito   all'entrata  in  vigore  della  legge  n. 108/1996  (Cass.
2000/1126; Cass. 2000/5286; Cass. 2000/14899).
    Sulla non manifesta infondatezza.
    La   legge   di   conversione   mantiene  quale  momento  per  la
sostituzione  del tasso usurario con quello di soglia quanto indicato
nel  d.l. n. 394/2000: tale sostituzione opera soltanto se il mutuo a
tasso fisso e' in corso all'entrata in vigore di detto d.l.
    Si  osserva  che  la disciplina dei mutuo a tasso fisso di cui al
comma  2  dell'art.  1  legge  citata, prescinde dal limite temporale
costituito  dall'entrata  in  vigore della legge n. 108/1996 fissando
invece come momento di riferimento i rapporti anteriori alla data del
31  dicembre  2000  e  la  decarrenza della riduzione degli interessi
pattuiti, entro il limite di sostituzione, dal 2 gennaio 2001.
    Tale riduzione opera pertanto per i mutui stipulati anteriormente
all'entrata  in  vigore della legge n 108/1996 oltre che, ovviamente,
per quelli stipulati dal 2001.
    I  mutui  contratti dopo tale normativa (la legge n. 108/1996 non
potevano  infatti prevedere un tasso eccedente la soglia antiusura in
quanto  esso sarebbe stato considerato non dovuto ex art. 1815 c.c. e
non gia' sostituito.
    Non deve dimenticarsi infatti che il d.l. n. 394/2000, cosiddetto
"salvabanche",  e'  stato emanato dopo che la giurisprudenza della SC
soprariportata  aveva  applicato  anche  a  rapporti antecedenti alla
normativa n. 108/1996 e non esauriti, il tasso di sostituzione.
    Deve pertanto ritenersi che la legge n. 24/2001 si applichi anche
ai vecchi mutui, a tasso fisso, con decorrenza 3 gennaio 2001.
    Nel  caso  in  esame, quindi, si applica il tasso di sostituzione
solo  da  tale  data, mentre per il periodo sopraindicato non sarebbe
applicabile  tale  sostituzione  e  si  dovrebbe  mantenere  il tasso
usurari.
    Sebbene  la  ratio  che emerge dalla norma (art. 1, comma 2 legge
n. 24/2000)  sia  quella  di  considerare  la "eccezionale caduta dei
tassi  di  interesse  verificatisi  in  Europa e i Italia nel biennio
1998-1999,  avente  carattere  strutturale"  non  puo' negarsi che si
verifichi  una  disparita'  di trattamento tra cliente e banca (oltre
che  tra singoli clienti in relazione alle specifiche situazioni) con
un  trattamento di favore nei confronti di quest'ultima laddove abbia
commesso  usura  ai  danni  di  coloro  che  prima  del  1996 abbiano
contratto  mutui  a  tasso fisso e, in seguito alla entrata in vigore
della  legge  n. 108/1996  come  interpretata autenticamente dal d.l.
n. 394  convertito  nella  legge n. 24/2000, non possano giovarsi del
tasso   di  sostituzione  anche  per  il  periodo  intercorrente  tra
l'entrata in vigore della legge n. 108/1996 e il 31 dicembre 2000.
                              P. Q. M.
    Solleva  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1,
legge n. 28 febbraio 2001, n. 24 per quanto esposto in motivazione;
    Sospende il procedimento in corso;
    Dispone  la notificazione della presente ordinanza ai procuratori
delle   parti,   al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  la
comunicazione della stessa ai Presidenti di Camera dei deputati e del
Senato;
    Ordina  la  trasmissione dell'ordinanza alla Corte costituzionale
unitamente  agli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni
e delle comunicazioni prescritte.
      Trento, addi' 18 marzo 2001
                         Il giudice: Collino
01C0483