N. 133 ORDINANZA 7 - 15 maggio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Previdenza  e  assistenza  -  Agenti  e rappresentanti di commercio -
  Adeguamento  della  pensione di vecchiaia - Omessa previsione di un
  meccanismo  di  indicizzazione  della  base  pensionabile analogo a
  quello  previsto per altrilavoratori autonomi - Asserita disparita'
  di  trattamento,  con lesione della garanzia della proporzionalita'
  eadeguatezza del trattamento pensionistico - Manifesta infondatezza
  della questione.
- Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 36 e 38, secondo comma.
(GU n.20 del 23-5-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY,
Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge
2 febbraio  1973,  n. 12  (Natura  e  compiti  dell'Ente nazionale di
assistenza   per   gli   agenti   e  rappresentanti  di  commercio  e
riordinamento  del  trattamento  pensionistico  integrativo  a favore
degli  agenti  e rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza
emessa  il  18 giugno  1999 dal tribunale di Ravenna nel procedimento
civile  vertente  tra  Baldassarri  Paolo  e  l'ENASARCO, iscritta al
n. 454  del  registro  ordinanze  1999  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 37, 1a serie speciale, dell'anno 1999.
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di  Baldassarri Paolo e della
Fondazione  ENASARCO  nonche' l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2001 il giudice relatore
Massimo Vari;
    Uditi  gli  avvocati  Giovanni  Angelozzi  per Baldassarri Paolo,
Bartolo  Spallina per la Fondazione ENASARCO e l'avvocato dello Stato
Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che, con ordinanza del 18 giugno 1999, emessa nel corso
del  giudizio  civile  promosso da un agente di commercio, al fine di
ottenere la condanna dell'ENASARCO alla riliquidazione della pensione
di   vecchiaia   tramite  la  rivalutazione  della  base  retributiva
pensionabile,  il  tribunale  di Ravenna ha sollevato, in riferimento
agli   artt. 38,   secondo   comma,   36  e  3,  primo  comma,  della
Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 10
della  legge  2 febbraio  1973,  n. 12  (Natura  e  compiti dell'Ente
nazionale  di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio
e  riordinamento  del  trattamento pensionistico integrativo a favore
degli  agenti e rappresentanti di commercio), "nella parte in cui non
prevede  l'adeguamento della pensione di vecchiaia degli agenti e dei
rappresentanti  di  commercio alla stregua di quanto previsto per gli
altri   lavoratori   autonomi  ex  art. 6,  ottavo  comma,  del  d.l.
12 settembre    1983,    n. 63   (recte:   463)",   convertito,   con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;
        che,  ad  avviso  del rimettente, la disposizione denunciata,
non   prevedendo   "nessun  meccanismo  di  adeguamento  dell'importo
nominale"  della  base  di  calcolo utilizzata per la liquidazione di
detta pensione, contrasta:
          con  l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, giacche'
non  tutela  in  alcun modo il valore della base stessa dagli effetti
negativi discendenti dalla svalutazione monetaria;
          con  l'art. 36  della Costituzione, in quanto "non assicura
alcuna  correlazione  della  prestazione  pensionistica ai contributi
effettivamente  versati  sulla  base  delle  provvigioni  liquidate e
quindi  incide  sulla  stessa proporzionalita' della prestazione alla
quantita' e qualita' del lavoro svolto";
          con   l'art. 3,   primo   comma,  della  Costituzione,  per
l'ingiustificata   disparita'  di  trattamento  rispetto  agli  altri
lavoratori  autonomi,  ai  quali  l'art. 6,  ottavo  comma,  del d.l.
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge
11 novembre 1983, n. 638, assicura un meccanismo di adeguamento della
pensione base;
        che   la   prospettata  questione  di  costituzionalita'  non
investe, secondo il giudice a quo la problematica "della perequazione
automatica successiva alla liquidazione della pensione, ne' della sua
integrazione al minimo", ma mira ad ottenere "un meccanismo di difesa
della   base  di  calcolo  della  pensione",  che  non  puo'  "essere
compensato"  dalla  facolta'  di versamento dei contributi volontari,
che  sono  finalizzati, esclusivamente, a far conseguire una maggiore
anzianita' contributiva;
        che   l'ordinanza,   nell'osservare  che  il  legislatore  ha
ritenuto  "di  generale  necessita' un meccanismo di adeguamento e di
difesa   dagli   effetti   dell'inflazione"   sia  per  i  lavoratori
dipendenti,  che  per quelli autonomi, reputa la denunciata omissione
ancor  piu'  ingiustificata,  dal  momento  che il nuovo "Regolamento
delle    attivita'   istituzionali"   dell'ENASARCO,   approvato   il
24 settembre   1998,  prevede,  per  il  futuro,  "un  meccanismo  di
rivalutazione  della  media  provvigionale  utilizzata per il calcolo
della  pensione"  (art. 15,  comma  3), non senza precisare, al tempo
stesso,  che  cio' che si sollecita non e' la "semplice estensione di
un   regime   piu'   favorevole"   da   una  gestione  all'altra,  ma
l'eliminazione  di "una lacuna palesemente irragionevole", attraverso
il criterio di adeguamento di cui al citato art. 6, ottavo comma, del
d.l. n. 463 del 1983 "e secondo le stesse decorrenze";
        che,   ad   avviso  del  giudice  a  quo,  la  questione  ora
prospettata  risulta  diversa  da  quella  che,  in precedenza, aveva
portato  alla  pronunzia  di  inammissibilita'  di  cui alla sentenza
n. 265  del  1992,  con la quale la Corte aveva rilevato che venivano
invocati dal rimettente "due criteri alternativi di rivalutazione";
        che si e' costituito in giudizio il ricorrente nel giudizio a
quo  per  sentir  dichiarare  l'incostituzionalita'  della denunciata
disposizione;
        che si e' costituita, altresi', la Fondazione ENASARCO, parte
convenuta  nel  giudizio a quo che ha concluso per l'inammissibilita'
o, comunque, l'infondatezza della sollevata questione;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo una declaratoria di infondatezza della questione;
        che,  nell'imminenza  dell'udienza,  hanno depositato memorie
illustrative  sia  la  Fondazione  ENASARCO,  che  il  Presidente del
Consiglio  dei ministri, ribadendo le argomentazioni e le conclusioni
di cui ai rispettivi atti di costituzione ed intervento.
    Considerato  che  il  denunciato  art. 10  della legge 2 febbraio
1973,   n. 12,   nella   parte  in  cui  non  prevede  meccanismi  di
indicizzazione  della  base  di computo del trattamento pensionistico
erogato  dall'ENASARCO,  e'  stato gia' oggetto di scrutinio da parte
della  Corte,  che,  con  la  sentenza n. 265 del 1992, ha dichiarato
inammissibile  la  questione di costituzionalita' allora sollevata in
riferimento  agli  artt. 3,  primo  comma, e 38, secondo comma, della
Costituzione;
        che,  contrariamente a quanto opinato dall'attuale rimettente
in  ordine alla ratio decidendi della menzionata pronuncia, la Corte,
in  quell'occasione, pur evidenziando la circostanza che la questione
era  stata  prospettata  senza  una previa e chiara scelta di uno dei
possibili  sistemi  di rivalutazione della base pensionabile, ritenne
che,  in  ogni caso, rientrava nella discrezionalita' del legislatore
la determinazione del sistema di indicizzazione della base di computo
del trattamento pensionistico erogato agli agenti di commercio;
        che,  inoltre,  la  medesima  decisione, sia pur tralasciando
altre  considerazioni  di merito, segnalo', tuttavia, che gli effetti
negativi  della  svalutazione monetaria intervenuta tra il momento di
maturazione  del  periodo  di  contribuzione obbligatoria e quello di
conseguimento  del  diritto  a  pensione,  avrebbero  potuto  trovare
compensazione  nella facolta' concessa all'interessato del versamento
di contributi volontari (art. 8 della legge n. 12 del 1973);
        che,   invero,   ad   ulteriore  sviluppo  delle  ragioni  in
precedenza  addotte, deve, anzitutto, rilevarsi, in via di principio,
che  il  problema  della  conformita'  a  Costituzione  di un sistema
previdenziale  che  non  contempli un meccanismo di adeguamento della
base  di  computo del trattamento pensionistico non puo' prescindere,
in  ogni  caso, dalla considerazione del complessivo quadro normativo
in  cui  la  norma  censurata si colloca (sentenza n. 457 del 1998) e
cio',   segnatamente,  quando  si  tratti  di  un  sistema  connotato
dall'autofinanziamento  delle  rispettive  gestioni in una visione di
mutualita' di gruppo o categoriale;
        che,   in  particolare,  quanto  all'asserita  lesione  degli
artt. 38,  secondo  comma, e 36 della Costituzione, va osservato che,
nell'ambito   di  un  regime  previdenziale  che  adotta  un  sistema
retributivo  di  calcolo  della pensione di vecchiaia, qual e' quello
delineato   dalla   legge   n. 12   del   1973,   la  garanzia  della
proporzionalita'  ed  adeguatezza  del  trattamento pensionistico non
esige,  tuttavia,  un  intangibile  rapporto  di  corrispondenza  tra
contributi  versati  e pensione (sentenze n. 307 del 1989 e n. 30 del
1976);
        che,  peraltro, contrariamente a quanto reputa il rimettente,
non  puo' disconoscersi, ai fini della tutela assicurata dall'art. 38
della Costituzione, e per contrastare gli effetti negativi denunciati
dall'ordinanza, il rilievo che assume, nel caso in esame, non solo il
gia'  ricordato istituto della contribuzione volontaria, ma, al tempo
stesso,  quello  della perequazione automatica di cui alla disciplina
contenuta  negli  artt. 9  e  10  della  legge  n. 160 del 1975, resa
applicabile,  nella  specie,  dall'art. 1  del  d.l. n. 942 del 1977,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 41 del 1978;
        che,  sempre  al  fine suddetto, risulta comunque decisiva la
circostanza  che  gli  iscritti  all'Ente  beneficiano del meccanismo
della  rivalutazione  (art. 5, comma 6, della legge n. 233 del 1990 e
art. 3 del decreto legislativo n. 503 del 1992) della base di computo
del  trattamento facente capo alla gestione speciale istituita presso
l'INPS  in  base alla legge 22 luglio 1966, n. 213, che ha attribuito
alla  pensione  ENASARCO  natura integrativa del predetto trattamento
(art. 29);
        che, quanto alla dedotta violazione dell'art. 3, primo comma,
della   Costituzione,   non   puo'  non  rammentarsi  il  consolidato
orientamento della Corte, secondo il quale la comparazione tra regimi
previdenziali diversi non vale di per se' a dimostrare la lesione del
principio  di  eguaglianza  (tra  le molte, sentenza n. 61 del 1999),
soprattutto  se  la prospettazione medesima, come nel caso di specie,
si   limiti   ad   evidenziare  isolati  elementi  di  disparita'  di
trattamento e manchi di operare una globale comparazione tra i regimi
previdenziali stessi (tra le altre, sentenze n. 345 del 1999 e n. 457
del 1998);
        che,   comunque,   il   tertium   comparationis  evocato  dal
rimettente  e  cioe'  l'art. 6,  ottavo  comma, del d.l. 12 settembre
1983,  n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
1983,  n. 638  - oltre a non contemplare un vero e proprio meccanismo
di rivalutazione della base pensionabile per le gestioni assicurative
INPS   relative   ai  lavoratori  autonomi,  ma  un  coefficiente  di
adeguamento  della  pensione  base  -  e'  stato abrogato dal comma 3
dell'art. 5 della legge n. 233 del 1990;
        che,  pertanto,  alla  luce  delle  ulteriori  considerazioni
svolte, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 2 febbraio 1973,
n. 12  (Natura  e  compiti  dell'Ente nazionale di assistenza per gli
agenti  e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento
pensionistico  integrativo  a favore degli agenti e rappresentanti di
commercio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36 e
38,  secondo  comma, della Costituzione, dal tribunale di Ravenna con
l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Vari
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 15 maggio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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