N. 144 ORDINANZA 9 - 17 maggio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Depenalizzazione dei reati minori - Mancata estensione
  alla  guida in stato di alterazione peruso di sostanze stupefacenti
  -  Prospettata,  irragionevole,  disparita' di trattamento rispetto
  alla  fattispecie(depenalizzata) di guida senza patente - Manifesta
  infondatezza della questione.
- Legge 25 giugno 1999, n. 205, artt. 1 e 5; d.lgs. 30 dicembre 1999,
  n. 507, art. 19.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.20 del 23-5-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Gustavo ZAGREBELSKY,Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI,
Guido  NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco
BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 5 della
legge   25 giugno   1999,   n. 205   (Delega   al   Governo   per  la
depenalizzazione  dei  reati  minori  e modifiche al sistema penale e
tributario)  e dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507  (Depenalizzazione  dei  reati  minori  e  riforma del sistema
sanzionatorio,  ai  sensi  dell'art. 1  della  legge  25 giugno 1999,
n. 205),  promosso,  con  ordinanza  emessa  il  30 maggio  2000, dal
tribunale   di   Arezzo,   sezione  distaccata  di  Montevarchi,  nel
procedimento  penale  a  carico  di  Barchielli  Alessio, iscritta al
n. 468  del  registro  ordinanze  2000  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 37, 1a serie speciale, dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice
relatore Massimo Vari.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  emessa in data 30 maggio 2000, il
tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, ha sollevato,
in   riferimento   all'art. 3   della   Costituzione,   questione  di
legittimita'  costituzionale  degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno
1999,  n. 205  (Delega  al  Governo per la depenalizzazione dei reati
minori  e  modifiche  al sistema penale e tributario), e dell'art. 19
del  decreto  legislativo  30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione
dei  reati  minori  e  riforma  del  sistema  sanzionatorio, ai sensi
dell'art. 1  della legge 25 giugno 1999, n. 205), "nella parte in cui
non  prevedono  la  depenalizzazione  del  reato  previsto  e  punito
dall'art. 187,  quarto  comma,  in  relazione  all'art. 186,  secondo
comma,  del  codice  della  strada, limitatamente al comportamento di
chi,  conseguita  la patente di guida, conduce un veicolo in stato di
alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti";
        che,  ad avviso del rimettente, la scelta di depenalizzare la
fattispecie di guida senza patente, prevista dall'art. 116 del codice
della  strada, ma non la guida in stato di alterazione dovuto all'uso
di  sostanze  stupefacenti  sarebbe  del  tutto illogica in quanto la
condotta  di  chi  guida  un'autovettura  senza  patente,  e  quindi,
presumibilmente,  senza  esperienza,  e' piu' pericolosa di quella di
chi,  "avendo conseguito regolarmente la patente, vienetrovato in uno
stato  di  momentanea  alterazione,  della  cui  effettiva  incidenza
negativa   sulla   capacita'   di   guida   la   legge  non  richiede
l'accertamento";
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  il  quale  ha  concluso  per  la manifesta infondatezza della
questione,  evidenziando  l'eterogeneita'  delle  situazioni  poste a
confronto,  il maggior allarme sociale derivante dalla guida in stato
di  alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche e
l'efficacia  dissuasiva delle sanzioni amministrative previste per la
fattispecie di guida senza patente.
    Considerato  che  rientra  nella  discrezionalita' legislativa il
potere  di configurare le ipotesi criminose, determinando la pena per
ciascuna  di  esse,  e di depenalizzare fatti dianzi configurati come
reato;
        che,  al  tempo  stesso,  secondo la giurisprudenza di questa
Corte,  uno scrutinio che direttamente investa il merito delle scelte
sanzionatorie   del  legislatore  e'  possibile  solo  ove  l'opzione
normativa   contrasti   in   modo   manifesto  con  il  canone  della
ragionevolezza,   vale   a   dire  si  appalesi,  in  concreto,  come
espressione  di  un  uso  distorto  della discrezionalita' (ordinanze
n. 58 del 1999; n. 297 del 1998 e sentenza n. 313 del 1995);
        che, nella specie, la scelta del legislatore di non estendere
la  depenalizzazione  anche  alla  fattispecie  di  guida in stato di
alterazione   dovuto   all'uso  di  sostanze  stupefacenti  non  puo'
ritenersi  irragionevole solo a motivo delle valutazioni espresse dal
rimettente  in  ordine  alla  asserita maggiore  pericolosita'  della
condotta   di   chi   guida   senza  aver  conseguito  la  prescritta
abilitazione  rispetto  a  quella  di  chi,  pur  avendo regolarmente
conseguito  la  patente,  viene  sorpreso  alla  guida  in  stato  di
alterazione dovuto all'uso di stupefacenti;
        che,  per  le  esposte  ragioni,  la questione deve reputarsi
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno
1999,  n. 205  (Delega  al  Governo per la depenalizzazione dei reati
minori e modifiche al sistema penale e tributario) e dell'art. 19 del
decreto  legislativo  30 dicembre  1999, n. 507 (Depenalizzazione dei
reati   minori   e   riforma  del  sistema  sanzionatorio,  ai  sensi
dell'art. 1  della  legge  25 giugno  1999,  n. 205),  sollevata, con
riferimento  all'art. 3  della Costituzione, dal Tribunale di Arezzo,
sezione distaccata di Montevarchi, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
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                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Vari
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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