N. 160 SENTENZA 10 - 22 maggio 2001

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione.

Regione  Sardegna  -  Organizzazione degli uffici - Atto adottato dal
  presidente   della   giunta   -  Assoggettamento  al  controllo  di
  legittimita',  da parte della Corte dei conti, sezione di controllo
  -   Dichiarazione  di  "inefficacia  allo  stato  degli  atti"  sul
  presupposto della natura regolamentare dell'atto e della competenza
  del  consiglio  regionale  alla  sua  adozione, anziche' di atto di
  organizzazione  non  normativo - Ricorso della Regione Sardegna per
  conflitto   di   attribuzione   -   Accoglimento  del  ricorso  con
  annullamento   della   deliberazione   contestata   dell'organo  di
  controllo.
- Deliberazione  della  sezione  di  controllo  della Corte dei conti
  n. 14/2000 del 28-29 giugno 2000.
- Statuto  Regione  Sardegna,  artt.  3,  6,  27,  34  e 54; legge 13
  novembre 1998, n. 31, artt. 13, 14 e 71.
Regione  Sardegna  -  Organizzazione  degli  uffici  regionali - Atto
  adottato dal presidente della giunta regionale - Assoggettamento al
  controllo da parte della Corte dei conti - Ricorso per conflitto di
  attribuzione   della   stessa   Regione   -   Istanza  cautelare  -
  Assorbimento nella pronuncia di merito.
(GU n.22 del 6-6-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO,  Massimo  VARI,  Riccardo CHIEPPA,
Gustavo ZAGREBELSKY,Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI,
Guido  NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco
BILE, Giovanni Maria FLICK
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione sorto a seguito della
sottoposizione  a  controllo  preventivo di legittimita' - effettuata
dalla  Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Sardegna,
con  delibera  del  29 giugno 2000 - del decreto del presidente della
giunta  regionale 13 gennaio 2000, n. 4, concernente la ridefinizione
dei   Servizi   dell'Amministrazione   regionale  e  delle  posizioni
dirigenziali di staff e ispettive, promosso con ricorso della Regione
Sardegna,  notificato  il 5 settembre 2000, depositato in cancelleria
il 12 successivo ed iscritto al n. 41 del registro conflitti 2000.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  6 febbraio  2001  il  giudice
relatore Valerio Onida;
    Uditi  gli  avvocati  Benedetto  Ballero e Sergio Panunzio per la
Regione  Sardegna  e  l'avvocato  dello  Stato  Giuseppe Stipo per il
Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1. -  Con ricorso notificato il 23 agosto e il 5 settembre 2000 e
depositato  il  12 settembre 2000, la Regione autonoma della Sardegna
ha  sollevato  conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  chiedendo  che  questa  Corte, previa
sospensione  cautelare  dell'atto impugnato, dichiari che non rientra
nelle attribuzioni della Corte dei conti, sezione di controllo per la
Regione  autonoma  della Sardegna, sottoporre al controllo preventivo
di  legittimita'  il  decreto  del  Presidente della Giunta regionale
13 gennaio  2000, n. 4, e dichiarare l'inefficacia di tale decreto; e
conseguentemente  annulli  la  deliberazione  adottata dalla medesima
sezione  di  controllo  della  Corte  dei  conti  n. 14/2000  in data
28-29 giugno  2000,  perche' in contrasto con la legge costituzionale
26 febbraio  1948,  n. 3  (Statuto  speciale  per  la  Sardegna), con
particolare  riferimento  agli  artt. 3,lettera  a),  6, 27, 34 e 54,
nonche'  con  il d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21, cosi' come modificato
dal  d.lgs.  9 marzo  1998,  n. 74,  che contiene norme di attuazione
dello statuto.
    Con  la  deliberazione  impugnata,  la sezione di controllo della
Corte  dei  conti per la Regione autonoma della Sardegna ha accertato
l'assoggettamento  al  controllo  di  legittimita'  del  decreto  del
Presidente  della  giunta regionale 13 gennaio 2000, n. 4 (pubblicato
nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  autonoma  della  Sardegna
15 gennaio   2000  e  recante  la  ridefinizione  dei  servizi  delle
direzioni generali della presidenza della giunta e degli assessorati,
la   costituzione   delle  posizioni  dirigenziali  di  "staff",  con
definizione   delle   loro   competenze,   e  la  determinazione  del
contingente  numerico dei dirigenti ispettori), sul presupposto della
sua natura regolamentare, e ne ha dichiarato l'inefficacia allo stato
degli   atti   in   mancanza   della  dimostrazione  dell'intervenuta
approvazione da parte del consiglio regionale.
    In base allo statuto speciale di autonomia della Sardegna, mentre
le funzioni normative - tanto legislative che regolamentari - sono di
competenza  del  consiglio  regionale  (art. 27), la giunta e' organo
esecutivo   della  Regione  (art. 34).  Il  controllo  preventivo  di
legittimita'  sugli  atti  della  Regione, esercitato dalla Corte dei
conti,  e'  circoscritto, ai sensi del d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21,
come  modificato  dal  d.lgs. 9 marzo 1998, n. 74, ai regolamenti, di
competenza  del  consiglio  regionale,  e  agli  atti  dell'esecutivo
costituenti adempimento di obblighi comunitari.
    La   Regione   ricorrente,  nel  considerare  l'estensione  e  la
profondita'  del  controllo  della Corte dei conti aspetti essenziali
della  autonomia ad essa costituzionalmente garantita, esclude che il
decreto  del  Presidente della giunta regionale n. 4 del 2000 potesse
essere  sottoposto  a controllo preventivo di legittimita'. Ad avviso
della  Regione,  gli  artt. 13 e 71 della legge regionale 13 novembre
1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione
degli   uffici   della   Regione),  di  cui  il  decreto  costituisce
attuazione,   avrebbero,   non   soltanto   delegificato,   ma  anche
deregolamentato   la   materia   della  organizzazione  degli  uffici
regionali,  che  invece era in precedenza (secondo la legge regionale
17 agosto  1978,  n. 51)  disciplinata  dalla legge e dai regolamenti
regionali;  ed  avrebbero  cura  di definire sempre come "decreto del
presidente  della giunta", e mai come "regolamento", il provvedimento
di  istituzione  (art. 13)  e  di  prima  definizione  (art. 71)  dei
servizi.  La  legge  regionale  distinguerebbe  le  diverse  fonti in
materia  di organizzazione, individuando come tali, oltre alla legge,
anche  i  "regolamenti"  e gli "atti di organizzazione" di natura non
regolamentare  attribuiti  al presidente della giunta previa conforme
delibera  della  giunta stessa o ai singoli assessori su proposta dei
direttori    generali.   Nell'ambito   di   tale   ripartizione,   la
configurazione  data  dall'art. 13,  comma  2,  della legge regionale
n. 31  del 1998 al decreto del presidente della giunta sarebbe quella
di   un   atto  attribuito  alla  competenza  propria  e  sostanziale
dell'esecutivo,  da  non  confondere  con gli atti di mera iniziativa
che,  in materia regolamentare, oltre che legislativa, competono alla
giunta  regionale. Questa volonta' del legislatore, oltre a risultare
positivamente  dalla  corretta  interpretazione  delle norme vigenti,
sarebbe   confermata   anche   dai  lavori  preparatori  della  legge
regionale.
    La  natura  non  regolamentare  del  decreto del presidente della
giunta n. 4 del 2000 emergerebbe anche dai seguenti indici:
        (a) l'atto in questione non si autoqualifica come regolamento
-   laddove   invece   sarebbe  ormai  prevalente  la  tesi  che  per
l'individuazione  della  natura  regolamentare  o  meno di un atto e'
determinante l'autoqualificazione -;
        (b) esso proviene da un'autorita' regionale - la giunta, alla
cui  deliberazione si conforma il decreto del suo Presidente priva di
qualsiasi  potesta'  regolamentare, nella Regione Sardegna attribuita
dall'art. 27 dello statuto esclusivamente al consiglio regionale;
        (c)  esso,  per il suo contenuto, sarebbe privo dei caratteri
della innovativita', della generalita' e della astrattezza.
    La  Corte  dei  conti,  esercitando  il  controllo  preventivo di
legittimita' sul provvedimento del presidente della giunta regionale,
avrebbe violato le attribuzioni costituzionali della Regione autonoma
della  Sardegna  di  cui  agli  artt. 3, lettera a), 6, 34 e 54 dello
statuto,  e  all'art. 5  delle  "Norme  di  attuazione  dello Statuto
speciale  per  la  Sardegna concernenti il controllo sugli atti della
regione",  di  cui  al d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21, come sostituito
dall'art. 1  del  decreto  legislativo  9 marzo 1998, n. 74, anche in
relazione   all'art. 27  dello  statuto  speciale.  La  deliberazione
impugnata    costituirebbe    una    violazione   delle   prerogative
autonomistiche  della  Regione  Sardegna,  perche'  pretenderebbe  di
sottoporre  al  controllo  di  legittimita' un decreto del presidente
della  giunta  regionale  che  invece  (in  base allo statuto ed alle
relative   norme   di   attuazione)   non   sarebbe   sottoposto  ne'
sottoponibile   a   quel   controllo,  in  quanto  espressione  delle
attribuzioni  amministrative  proprie  della giunta in una materia di
esclusiva  competenza della regione (artt. 3, lettera a) 6 e 34 dello
statuto).   In   tal  modo  sarebbero  state  violate  le  competenze
legislative  della regione e quelle amministrative costituzionalmente
spettanti  alla giunta regionale; sarebbe stata data una applicazione
modificativa  dello  statuto  volta  ad  estendere  la competenza del
consiglio  anche  agli  atti amministrativi generali; ancora, sarebbe
stato esteso l'ambito del controllo rimesso alla Corte dei conti.
    La  deliberazione  della  Corte  dei  conti,  da  cui e' sorto il
conflitto,   costituirebbe,   inoltre,   una   disapplicazione  degli
artt. 12,  13,  14  e  71 della legge regionale n. 31 del 1998. Senza
farsi carico di proporre una questione di costituzionalita', la Corte
dei   conti  -  affermando  la  competenza  del  Consiglio  regionale
all'approvazione  dell'atto,  con  la  forma  del regolamento, pur in
presenza  di  disposizioni  legislative per le quali la competenza e'
invece  attribuita,  come potere sostanzialmente proprio, alla giunta
regionale  ed  al  suo  presidente - avrebbe formulato valutazioni di
carattere  sostanziale,  incompatibili  con  la  vigenza  della legge
regionale e che presuppongono la sua disapplicazione come se ne fosse
stata gia' accertata l'incostituzionalita'.
    La  Regione  contesta  l'argomentazione alla base della impugnata
deliberazione,  secondo  la  quale  lo  schema  procedimentale di cui
all'art. 13 della legge regionale sarebbe sostanzialmente compatibile
con   la   prima  fase  della  sequenza  procedimentale,  finalizzata
all'emanazione  dei  regolamenti  regionali. Sostiene al riguardo che
per  i  regolamenti di iniziativa della giunta vi e' una mera nota di
trasmissione    al   presidente   del   consiglio   regionale   della
deliberazione  collegiale,  non pubblicata nel Bollettino Ufficiale e
non  gia' un decreto del presidente della Regione, del quale la legge
abbia previsto la pubblicazione nel Bollettino.
    La  ricorrente  denuncia  la violazione, sotto ulteriore profilo,
delle   attribuzioni   costituzionali  della  Regione  Sardegna.  Nei
confronti  degli  atti della Regione Sardegna sottoposti al controllo
preventivo  di  legittimita', la sezione regionale di controllo della
Corte  dei  conti  ha  il  potere  o  di  vistare  e conseguentemente
registrare  l'atto,  oppure di rifiutare il visto e la registrazione.
Nel  caso  in  esame,  la  sezione  di controllo non aveva l'atto (in
originale  o  copia  autentica)  su cui potere esercitare il suddetto
potere;  sicche', in conseguenza della mancata trasmissione dell'atto
da  parte  della Regione, lo Stato avrebbe potuto semmai sollevare un
conflitto  di  attribuzione. La Corte dei conti non aveva il potere -
che  invece  essa  ha  preteso  di  esercitare  con  la deliberazione
impugnata  - di "dichiarare l'inefficacia" del decreto del presidente
della giunta, gia' pubblicato, esecutivo ed attuato concretamente con
innumerevoli atti conseguenti.
    2. - Nel   giudizio  dinanzi  alla  Corte  si  e'  costituito  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  chiedendo che il ricorso,
previo rigetto dell'istanza cautelare, venga dichiarato inammissibile
e comunque infondato.
    Secondo  l'Avvocatura,  il decreto del presidente della giunta in
questione sarebbe un regolamento di organizzazione, trattandosi di un
atto  normativo  articolato  in  piu'  disposizioni, con carattere di
generalita'   ed   astrattezza  (funzione  tipica  dei  regolamenti),
pubblicato   nel   Bollettino   Ufficiale   (come   previsto   per  i
regolamenti),   ma  non  sottoposto  all'approvazione  del  consiglio
regionale.
    Una volta che la funzione di controllo (a livello costituzionale)
e'  attribuita  alla  Corte  dei  conti,  sarebbe compito della Corte
stessa   l'interpretazione  degli  atti  amministrativi  al  fine  di
stabilirne la natura giuridica. La qualificazione di un atto non puo'
spettare  al soggetto passivo del controllo, perche', se cosi' fosse,
sarebbe  facile  sfuggire al controllo qualificando l'atto tra quelli
non  soggetti  alla  potesta'  tutoria.  Difatti  rientra nel "potere
proprio  di  ciascun  organo  dotato  di  garanzie procedimentali ...
accertare  le  situazioni  che,  in base alla legge, costituiscono il
presupposto  per l'esercizio delle sue funzioni" (sentenza n. 470 del
1997).
    L'Avvocatura   sostiene   che   difetterebbero  gli  estremi  del
conflitto  di  attribuzione,  perche'  la Corte dei conti non avrebbe
invaso   alcuna  competenza  della  Regione,  non  si  sarebbe  cioe'
sostituita  nella competenza funzionale di alcun organo regionale, ma
avrebbe  inteso  far rispettare la competenza del consiglio regionale
prevista dall'art. 27 dello statuto.
    In  ogni  caso,  non  vi  sarebbe  la  violazione  dei  parametri
costituzionali invocati: non degli artt. 3 e 6 dello statuto, perche'
la  Corte dei conti non avrebbe contestato alla Regione la competenza
legislativa  ed amministrativa in materia di ordinamento degli uffici
e  stato  giuridico  del  personale;  ne'  dell'art. 27, in quanto la
delibera  della  Corte  dei  conti ne chiederebbe proprio la puntuale
applicazione; ne' dell'art. 34, in quanto la Corte non avrebbe negato
alla giunta la competenza nell'attivita' amministrativa; ne', infine,
dell'art. 5  delle norme di attuazione concernenti il controllo sugli
atti  della  Regione,  in  ordine  al  quale  la  censura non sarebbe
motivata.
    La  difesa  del Presidente del Consiglio dei ministri esclude che
la   legge   regionale  n. 31  del  1998  abbia  carattere  realmente
innovativo,  aggiungendo  alla  legge e al regolamento, ai fini della
disciplina  dei  servizi,  gli  atti  di  organizzazione. Anche prima
esistevano   atti   di  organizzazione  diversi  dalla  legge  o  dal
regolamento,   e   cio'   si  ricaverebbe  dall'art. 71  della  legge
regionale, che altrimenti sarebbe una disposizione superflua.
    Infine,  la  tesi,  prospettata nel ricorso introduttivo, secondo
cui  la  Corte  dei  conti  non avrebbe avuto il potere di dichiarare
l'inefficacia   di   un   atto   non   sottoposto  al  visto  e  alla
registrazione, e' ritenuta dall'Avvocatura contraria alla ratio della
funzione  di  controllo,  la quale consiste nella possibilita' che un
organo  sindachi  a  fini di riparazione o di prevenzione, e in vista
della  salvaguardia degli interessi sui quali e' chiamato a vigilare,
l'operato di altri organi.
    3. - In  prossimita'  dell'udienza,  la  Regione  autonoma  della
Sardegna ha depositato una memoria illustrativa.
    Quanto  all'eccezione  di inammissibilita' del ricorso, sollevata
dall'Avvocatura  sul  rilievo  che il decreto in questione sarebbe un
tipico  caso di regolamento di organizzazione, la Regione replica che
la   "tipizzazione"   dei  regolamenti  regionali  e  degli  atti  di
organizzazione  relativi  agli  uffici della Regione Sardegna risulta
stabilita  dalla  legge  regionale  n. 31  del  1998,  la quale, agli
artt. 2,  13,  14  e 71, affida ad un atto amministrativo generale, e
non  ad  un regolamento, l'istituzione, la modifica e la soppressione
dei  servizi.  Tale disciplina legislativa regionale sarebbe conforme
agli    indirizzi    delle    piu'    recenti    leggi   di   riforma
dell'amministrazione  approvate  dallo  Stato - si richiamano, a tale
proposito,  l'art. 2,  comma  l,  del  d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;
l'art. 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha aggiunto
un  comma  4-bis  all'art. 17  della  legge  23 agosto  1988, n. 400;
l'art. 4,  comma  4, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - tendenti non
soltanto  a  "delegificare"  la materia dell'ordinamento degli uffici
della  pubblica  amministrazione,  ma  a sottrarre gran parte di essa
alla  disciplina  degli stessi regolamenti e ad attribuirla invece ad
atti   di  organizzazione,  anche  generali,  ma  non  normativi,  di
competenza del complesso Governo-pubblica amministrazione.
    Ne' sarebbe sostenibile la tesi - prospettata dall'Avvocatura per
eccepire   l'inammissibilita'  del  ricorso  -  secondo  cui  sarebbe
insindacabile  la qualificazione giuridica di un atto (come, nel caso
di  specie, la qualificazione del decreto del presidente della giunta
nel  senso  di una sua pretesa natura regolamentare) che la Corte dei
conti  abbia  effettuato nell'esercizio dei suoi poteri di controllo.
Al  contrario,  proprio  il  giudizio per conflitto di attribuzione -
costituendo   l'istituto  di  chiusura  del  sistema  delle  garanzie
costituzionali in ordine al riparto di competenze fra Stato e Regioni
(e  fra  poteri)  -  sarebbe la sede propria per lo svolgimento di un
sindacato  sull'uso  di quel potere qualificatorio, quando il cattivo
esercizio  di  quel  potere si risolva in una lesione di attribuzioni
costituzionali.
    Contrariamente  a quanto sostenuto dall'Avvocatura, gli artt. 3 e
6  dello  statuto  speciale  sarebbero violati, giacche' la Corte dei
conti,  pretendendo  di  trattare  il  decreto  in  questione come un
regolamento  di  competenza  del  consiglio,  da un lato lederebbe le
attribuzioni amministrative della giunta, e dall'altro si porrebbe in
contrapposizione  con  la diversa qualificazione che di quell'atto ha
dato la legge regionale. Ne' potrebbe sostenersi che la deliberazione
della Corte dei conti che ha dato luogo al conflitto sarebbe conforme
agli  artt. 27  e  34  dello statuto, la' dove richiederebbe (secondo
l'Avvocatura)   la  puntuale  applicazione  di  quegli  articoli.  Si
tratterebbe,  difatti,  di  un'obiezione tautologica, poiche' darebbe
per acquisito cio' che invece e' contestato dal ricorso e costituisce
la principale questione di merito oggetto del conflitto.
    Nel ribadire la natura non regolamentare del decreto in esame, la
Regione  ne  espone  il  contenuto,  osservando  che esso consiste in
determinazioni   puntuali  riguardanti  l'organizzazione  di  singole
strutture  burocratiche.  Il  carattere  non  normativo  del  decreto
sarebbe  confermato  dal  fatto che in esso difetterebbe il requisito
della  innovativita'.  Cio'  non  soltanto  perche'  le  disposizioni
contenute  nel  decreto,  anziche' innovare le norme preesistenti, si
limiterebbero   ad   applicarle   (come  in  genere  tutti  gli  atti
amministrativi  di  organizzazione); ma piu' specificamente perche' i
decreti del presidente della giunta previsti dagli articoli 13, comma
2,  14,  e  71,  commi  4  e  5, della legge regionale n. 31 del 1998
intervengono in una materia (quella della istituzione e ridefinizione
dei  servizi  e  delle  posizioni dirigenziali di "staff") che quella
stessa  legge  avrebbe ormai "deregolamentato", attribuendola ad atti
amministrativi  di organizzazione e consentendo ad essi di sostituire
la loro disciplina a quella eventualmente gia' disposta in passato da
disposizioni regolamentari.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  Regione  autonoma  della Sardegna solleva conflitto di
attribuzioni  nei  confronti  dello  Stato in relazione alla delibera
n. 14/2000  in  data 28-29 giugno 2000 della Corte dei conti, sezione
di  controllo  per la Regione Sardegna. Con tale delibera l'organo di
controllo, esaminato il decreto del presidente della giunta regionale
13 gennaio 2000, n. 4, recante la ridefinizione dei servizi in cui si
articolano  le  direzioni  generali  della  presidenza della giunta e
degli  assessorati,  la  costituzione delle posizioni dirigenziali di
"staff",  con  definizione delle loro competenze, e la determinazione
del  contingente numerico dei dirigenti ispettori, ha ritenuto che si
tratti  di  un  atto "avente natura regolamentare", e come tale ne ha
accertato  l'assoggettamento  al controllo di legittimita' sugli atti
amministrativi;  e  ne ha dichiarato la "inefficacia allo stato degli
atti"  in  mancanza della dimostrazione dell'intervenuta approvazione
da  parte  del consiglio regionale, cui spetta, ai sensi dell'art. 27
dello  statuto  speciale,  la competenza ad adottare i regolamenti. A
parere  della  Corte  dei  conti,  infatti, il decreto del presidente
della  giunta,  previsto dall'art. 13, comma 2, della legge regionale
13 novembre  1998,  n. 31, ai fini della istituzione, modificazione o
soppressione  dei servizi, dovrebbe intendersi come adempimento della
sola prima fase del procedimento di formazione del regolamento, a cui
dovrebbe  fare seguito la seconda fase, consistente nell'approvazione
da  parte  del  consiglio  regionale.  In  sostanza  il  decreto  del
presidente  della  giunta  n. 4  del  13 gennaio  2000  non  dovrebbe
considerarsi come atto mirante direttamente a stabilire la disciplina
organizzativa  in  esso  definita,  ma  come  proposta indirizzata al
consiglio  regionale,  la  cui approvazione soltanto sarebbe idonea a
conferire  efficacia  a  detta  disciplina:  per questo esso dovrebbe
essere  ritenuto,  secondo la Corte dei conti, inefficace "allo stato
degli atti", in quanto non (ancora) approvato dal consiglio.
    La  Regione  contesta  il  carattere  regolamentare  dell'atto in
questione  e  l'interpretazione  della legge regionale n. 31 del 1998
adottata  dall'organo  di  controllo,  sostenendo  che  tale legge ha
demandato  la  istituzione dei servizi ad un atto di organizzazione a
carattere  non  normativo.  Lamenta  pertanto la violazione, ad opera
della delibera impugnata, delle norme dello statuto speciale in forza
delle   quali  la  Regione  ha  competenza  legislativa  esclusiva  e
competenza  amministrativa  in  materia  di  ordinamento degli uffici
regionali  e  di stato giuridico ed economico del personale (artt. 3,
lettera  a,  e  6),  il  consiglio  regionale  esercita  le  funzioni
legislative  e  regolamentari  attribuite  alla regione (art. 27), il
presidente  della  giunta e la giunta regionale sono organi esecutivi
della  regione  (art. 34),  e  le  modificazioni dello statuto (quale
quella  che si avrebbe accogliendo la tesi della Corte dei conti, con
la  estensione  della  competenza  del Consiglio dai regolamenti agli
atti   amministrativi  generali)  possono  intervenire  solo  con  le
procedure  ivi  previste (art. 54); nonche' la violazione dell'art. 5
delle  norme  di  attuazione  di cui al d.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21
(Norme   di   attuazione  dello  statuto  speciale  per  la  Sardegna
concernente  il  controllo sugli atti della Regione), come sostituito
dall'art. 1  del  d.lgs.  9 marzo  1998, n. 74, in forza del quale il
controllo  di legittimita' sugli atti amministrativi della Regione si
esercita   esclusivamente  sui  regolamenti,  oltre  che  sugli  atti
costituenti  adempimento  degli  obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea.
    Inoltre  la regione lamenta che la delibera impugnata disapplichi
le   disposizioni   della   legge   regionale  n. 31  del  1998,  che
attribuiscono  all'esecutivo  regionale  la competenza ad adottare le
determinazioni  in  contestazione, e cio' senza proporre questione di
legittimita'  costituzionale  della legge stessa; e denuncia altresi'
la  violazione delle attribuzioni costituzionali della Regione stessa
in  quanto  la  Corte  dei  conti  non  avrebbe  avuto  il  potere di
dichiarare  l'inefficacia  dell'atto regionale, ad essa non trasmesso
per  il  controllo,  e gia' esecutivo, mentre lo Stato avrebbe semmai
potuto sollevare conflitto di attribuzione.
    2. - Il ricorso e' fondato.
    A  parte  l'anomalia  del  procedimento  seguito  dall'organo  di
controllo,  il quale, constatando la mancata sottoposizione dell'atto
contestato  al  controllo,  a  suo  giudizio  dovuto,  ha ritenuto di
esaminarlo  egualmente,  e  di pervenire, con pronuncia atipica, alla
dichiarazione  della  sua  "inefficacia  allo  stato degli atti", non
spettava  comunque  alla Corte di conti, sezione del controllo per la
Regione autonoma della Sardegna, adottare la delibera impugnata.
    Non   e'   necessario,   ai  fini  della  presente  controversia,
approfondire l'esame del contenuto dell'atto regionale, per valutarne
la  natura  sostanziale, in ipotesi desumibile da detto contenuto, di
atto   normativo   (regolamentare)  o  invece  di  atto  generale  di
organizzazione,  a  carattere non normativo. E' sufficiente, infatti,
rilevare che il decreto del presidente della giunta regionale, di cui
si  controverte,  costituisce  precisa  attuazione delle disposizioni
della   legge  regionale  n. 31  del  1998,  le  quali  attribuiscono
univocamente   all'esecutivo  regionale  il  potere  di  adottare  le
determinazioni  relative  alla  istituzione  dei  servizi,  in cui si
articolano   le  direzioni  generali  dell'amministrazione  regionale
(art. 13,   comma   2),  e  di  costituire  le  posizioni  funzionali
dirigenziali  di  "staff", definendone contestualmente le competenze,
nonche'   di   determinare  il  contingente  numerico  dei  dirigenti
ispettori  (art. 14),  cioe',  appunto,  le  determinazioni contenute
nell'atto  in  questione:  e cio' anche in sede di prima applicazione
della  legge (art. 71, comma 4, che rinvia alle procedure di cui agli
artt. 13  e 14), a cui provvede il decreto 13 gennaio 2000, n. 4, del
presidente della giunta regionale.
    La  tesi  della  sezione  del  controllo,  secondo  cui la legge,
riferendosi  a  decreti  del  presidente  della  giunta,  su conforme
delibera della giunta, disciplinerebbe solo la fase della proposta di
un  regolamento,  da  sottoporre  poi all'approvazione del consiglio,
contrasta  apertamente  con  il  testo  e  con  la  ratio della legge
regionale n. 31 del 1998.
    L'art. 13    di   detta   legge,   dopo   avere   stabilito   che
all'istituzione  delle  direzioni  generali  "si  provvede con legge"
(comma  1),  dispone  che  i servizi "sono istituiti" con decreto del
presidente della giunta, su conforme delibera della giunta (comma 2),
mentre  le  minori  articolazioni  organizzative "sono istituite" con
decreto   del   componente   della   giunta   competente   nel   ramo
dell'amministrazione  (comma  3); e il comma 4 definisce tali decreti
come   "istitutivi"   dei   servizi   e   delle  loro  articolazioni.
Analogamente  l'art. 14  dispone che con la stessa procedura prevista
per  la  istituzione  dei  servizi  "sono  costituite"  le  posizioni
dirigenziali  di "staff", ed "e' determinato" il contingente numerico
dei  dirigenti  ispettori. All'evidenza, si prevedono qui atti aventi
efficacia  immediata e diretta, e non semplici proposte al consiglio.
Altrettanto  o ancor piu' esplicito e' l'art. 71 della legge - di cui
l'atto  presidenziale  contestato  rappresenta specifica attuazione -
che  disciplina la "prima definizione degli uffici", la' dove dispone
(comma 4) che alla ridefinizione dei servizi "si procede" nei modi di
cui  agli  articoli 13 e 14 (cioe' con decreti dell'esecutivo), e che
il decreto del Presidente della Giunta adottato in attuazione di tali
procedure  e'  pubblicato ed "entra in vigore" il sessantesimo giorno
successivo  alla  data  di  pubblicazione  (comma  5). Del resto gia'
l'art. 2, prevedendo le "fonti" per la disciplina dell'organizzazione
degli  uffici  della  Regione  e  degli  enti  pubblici regionali non
economici,  menziona,  accanto alle "disposizioni legislative" e alle
"disposizioni    statutarie    e   regolamentari",   gli   "atti   di
organizzazione"  (comma  1),  a  loro volta soggetti (se di carattere
generale) a pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, che
ne condiziona l'efficacia (comma 7).
    E'  dunque  del tutto palese che la legge ha voluto attribuire il
compito  di  definire  i  servizi,  in cui si articolano le direzioni
generali,   ad   atti   di   organizzazione,   "non"   regolamentari,
dell'esecutivo.   Ne'  possono  sorgere  dubbi  sulla  qualificazione
sostanziale  dell'atto,  come  nelle  ipotesi  in  cui  esso avesse i
requisiti  formali  sia del regolamento, sia dell'atto amministrativo
generale  non  normativo, e si volesse desumerne la natura dall'esame
del  suo  contenuto:  nel  caso  della  Regione Sardegna, infatti, la
potesta'  regolamentare  e'  riservata  dall'art. 27 dello statuto al
Consiglio  regionale,  e  percio' un atto dell'esecutivo (come quello
previsto   dalla  legge  regionale  qui  in  discussione)  non  puo',
pacificamente, essere considerato un regolamento.
    3. - Ne'  potrebbe  avere  rilievo  in  questa  sede  l'eventuale
dubbio,  se  le determinazioni in cui si sostanzia il contenuto degli
atti previsti dagli artt. 13, 14 e 71 della legge regionale n. 31 del
1998   possano   legittimamente   essere  demandate  ad  un  atto  di
organizzazione  non  normativo, o richiedano necessariamente, invece,
un  atto  normativo  (regolamentare). Una volta accertato, come si e'
accertato,  che  la  legge  regionale ha univocamente disposto che si
proceda  con atti di organizzazione non normativi, l'atto che ha dato
esecuzione  alla  legge  non  puo'  che  avere tale qualificazione, e
dunque  non puo' essere assoggettato a controllo come regolamento; il
dubbio accennato potrebbe rilevare solo in sede di eventuale giudizio
di  legittimita'  costituzionale della legge, che nella specie non e'
stato promosso.
    La   Corte   dei   conti,   in   sede  di  controllo  sugli  atti
amministrativi  regionali,  non  puo'  disattendere  norme  di  legge
regionale  o  negare  ad esse applicazione, fino a quando l'eventuale
illegittimita'  di  esse  non  sia  stata  riconosciuta  dal  giudice
costituzionale  (cfr.,  in  relazione  alla  pronuncia di un giudice,
sentenza   n. 285  del  1990);  e  dunque  non  puo'  far  discendere
l'illegittimita'  (o  l'inefficacia)  dell'atto amministrativo da una
presunta ed eventuale illegittimita' di tal genere che fosse imputata
o imputabile alla legge.
    La  via  in  concreto  seguita dall'organo di controllo, che, per
negare  efficacia  all'atto  dell'esecutivo  regionale,  ha dato alla
legge una interpretazione palesemente contrastante con il suo tenore,
e'  d'altronde  anch'essa  preclusa, per le considerazioni piu' sopra
svolte:  onde  risulta  sotto  ogni  profilo  eccedente dai poteri di
controllo attribuiti alla Corte dei conti la determinazione, adottata
nella specie, che dichiara la "inefficacia allo stato degli atti" del
decreto   contestato,   sull'assunto   del   preteso   suo  carattere
regolamentare.
    4. - La  presente  pronuncia di merito assorbe anche la richiesta
pronuncia   cautelare,  sulla  quale  pertanto  non  vi  e'  luogo  a
provvedere.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  che  non  spetta  allo Stato, e per esso alla Corte dei
conti,  sezione del controllo per la Regione autonoma della Sardegna,
accertare  l'assoggettamento  al controllo di legittimita', in quanto
avente  natura regolamentare, del decreto del presidente della giunta
regionale  della  Sardegna  13 gennaio  2000,  n. 4  (legge regionale
13 novembre  1998, n. 31. Articoli 12, 13, 14 e 71. Ridefinizione dei
servizi  delle  direzioni  generali  della  presidenza della giunta e
degli   assessorati,   loro   denominazione,   compiti  e  dipendenza
funzionale; costituzione delle posizioni dirigenziali di staff di cui
all'art. 21, comma 3, lettera d, e definizione delle loro competenze;
determinazione  del  contingente  numerico dei dirigenti ispettori di
cui all'art. 27), e dichiararne la "inefficacia allo stato degli atti
in  mancanza  della  dimostrazione  dell'intervenuta  approvazione da
parte   del   Consiglio   regionale";  e  per  l'effetto  annulla  la
deliberazione  della  medesima  sezione  del controllo n. 14/2000 del
28-29 giugno 2000, depositata in segreteria il 24 luglio 2000.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2001
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Onida
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 22 maggio 2001
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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