N. 417 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 febbraio 2001

Ordinanze da 417 a 426 - di identico contenuto - emesse il 6 febbraio
2001  dal  tribunale  di  Milano  su atti relativi rispettivamente a:
Ontalvan  Jose'  Luis  (r.o.  417/2001),  Siyamblagodage Sarath (r.o.
418/2001),  Oghagbon  Maruen  (r.o.  419/2001),  Hossain Biplop (r.o.
420/2001),  Saidur  Howladar  (r.o.  421/2001),  Ogbeide  Edith  (ro.
422/2001),  Salah  Abd  El  Wah  Mohamed  (ro. 423/2001), Dobre Mirce
Florin  (r.o.  424/2001),  Gjoni Nik (ro. 425/2001) e Hisy Sanie(r.o.
426/2001).

Straniero  -  Espulsione  amministrativa  -  Trattenimento  presso il
  centro  di  permanenza e assistenza piu' vicino, per impossibilita'
  di  eseguire l'espulsione con immediatezza - Mancata previsione che
  la   durata  del  trattenimento  sia  stabilita  con  provvedimento
  motivato  dell'autorita'  giudiziaria - Lesione del principio della
  riserva di giurisdizione.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 1, 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.
(GU n.23 del 13-6-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Nel procedimento n. 261 ha pronunciato la seguente ordinanza.

                              F a t t o

    Con decreto pronunciato ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998,
il prefetto di Milano disponeva l'espulsione con accompagnamento alla
frontiera,  nei  confronti dello straniero Montalvan Jose' Luis alias
Kleven  Augusto  Zhamungesi  Luzuriage n. Loja (Equador) il 26 maggio
1976.
    Tale   decreto   prefettizio   veniva   notificato  alla  persona
interessata in data 29 settembre 2000.
    Con  decreto  del  questore  di  Milano,  poi  veniva disposto il
"trattenimento"  di  tale persona nel centro di via Corelli in Milano
poiche'   il  questore  aveva  ritenuto  sussistente  il  presupposto
relativo  alla  mancanza  di  vettore alla necessita' di accertamenti
ulteriori  e di acquisire un documento per l'espatrio. Questo decreto
veniva notificato in data 3 febbraio 2001.
    Gli   atti   relativi   alla   notifica   dei   sopra  menzionati
provvedimenti  amministrativi  venivano  infine  depositati presso la
cancelleria del tribunale in data 5 febbraio 2001 alle ore 10,44.
    Questo  giudice,  a  norma dell'art. 14 del d.lgs. citato, e' ora
chiamato  a convalidare il provvedimento di "trattenimento", in esito
ad  un'udienza  camerale, trattata secondo il rito disciplinato dagli
artt. 737 e ss. c.p.c., richiamati dal comma 4 dell'art. 14 t.u.
    Il procedimento come attualmente disciplinato dalla legge suscita
tuttavia  dei dubbi di legittimita' costituzionale di questo giudizio
di  convalida  rispetto  ai  poteri del giudice e alle garanzie della
persona "trattenuta".
    La  misura  del  trattenimento dell'immigrato presso il centro di
raccolta  (di  cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998) consiste, come
gia'  evidenziato in precedenti ordinanze di rimessione alla Corte di
questo  ufficio  (tribunale di Milano, ordinanza 8 novembre 2000), in
una  restrizione della liberta' personale notevolmente afflittiva, il
cui  contenuto e' assolutamente comparabile alla custodia in carcere,
mentre  risulta  essere  maggiore  rispetto ad altre misure cautelari
processualpenalistiche  quale  ad  esempio  la  misura  degli arresti
domiciliari.
    Ora,  per l'art. 13 della Costituzione, "La liberta' personale e'
inviolabile.  Non e' ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione
o  perquisizione  personale,  ne'  qualsiasi  altra restrizione della
liberta'   personale   se   non   per  atto  motivato  dell'autorita'
giudiziaria  e nei soli casi e modi previsti dalla legge". Tale norma
fondamentale si applica a qualsiasi essere umano e, quindi, come gia'
affermato  dalla  Corte  costituzionale,  anche allo straniero la cui
liberta'  personale costituisce oggetto di un diritto inviolabile, al
pari di quello del cittadino.
    La riserva di giurisdizione di cui all'art. 13 su citato comporta
il  divieto,  indirizzato sia alla legge sia alla amministrazione, di
sostituirsi  nella  forma  e nella sostanza al provvedimento concreto
riservato al giudice dall'art. 13 della Costituzione: proprio al fine
di   proteggere   l'inviolabilita'   della   liberta'   personale  il
costituente ha voluto affidare ad un magistrato, cioe' ad un soggetto
facente  parte  di  un  "ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere"  (art. 104  Cost.),  l'interpretazione  e  l'applicazione nei
singoli   casi  concreti  delle  norme  legislative  che  legittimano
l'adozione di provvedimenti restrittivi della liberta' personale.
    Vi e', pertanto, un problema costituzionale di fondo che potrebbe
far  ritenere che la vigente disciplina del trattenimento si ponga in
contrasto con la riserva di giurisdizione prevista dall'art. 13 Cost.
    Circa  il  rapporto  tra  convalida  giurisdizionale e durata del
trattenimento  occorre,  infatti,  osservare  che in base all'art. 14
comma  5  del t.u. 286/1998, la convalida non si limita a legittimare
gli   atti   precedentemente   compiuti  dall'autorita'  di  pubblica
sicurezza, ma comporta anche come effetto automatico, ineliminabile e
conseguenziale  un  ulteriore  periodo  di restrizione della liberta'
personale  dello  straniero  trattenuto,  che  ha  una  durata  fissa
indicata  dalla  legge  in  venti  giorni complessivi (prorogabile di
ulteriori   dieci   giorni)   senza   che  al  giudice  sia  data  la
posssibilita'  di  commisurare  la  durata  del trattenimento al caso
singolo    cioe'    al    tipo    di    impedimento    all'esecuzione
dell'allontanamento  e  alla  presumibile durata di tale impedimento,
dato, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, dalla necessita' di
procedere  al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari
in  ordine  alla sua identita' o nazionalita' ovvero all'acquisizione
di  documenti  per  il  viaggio, ovvero dato dall'indisponibilita' di
vettore  o  altro  mezzo  di  trasporto  idoneo. E' vero infatti, che
l'art. 20  comma  4  del regolamento prevede che il trattenimento non
possa  essere  protratto  oltre  il tempo strettamente necessario per
l'esecuzione dell'espulsione, ma la legge non fornisce al giudice ne'
i  criteri,  ne'  la competenza per effettuare tale verifica nel caso
concreto.
    Occorre,   pertanto,   riconoscere  che  in  se'  considerato  il
trattenimento  dello  straniero per i venti giorni di cui si e' sopra
detto,  non  e'  un provvedimento restrittivo adottato in forza di un
provvedimento  motivato  dell'autorita' giudiziaria come invece esige
l'art. 13  Cost.  bensi'  una  conseguenza  automatica prevista dalla
legge   della   convalida   giurisdizionale   degli   atti   compiuti
dall'autorita' di pubblica sicurezza nelle prime 96 ore.
    Si   ritiene  la  questione  di  cui  sopra  non  mianifestamente
infondata,  in  quanto,  al  momento,  non  e'  possibile  al giudice
limitare  il  sacrificio  della  liberta'  personale  della  persona"
trattenuta  "ne'  puo' egli determinare con prudente apprezzamento il
tempo   dell'allegata  impossibilita'  di  accompagnamento  coattivo,
contenendo  eventualmente  in un termine inferiore ai venti giorni la
durata  massima  del  "trattenimento"  essendo  di fatto domandata la
scelta di tale durata all'autorita' amministrativa.
    Si  ritiene  la rilevanza della questione sopra svolta, poiche' i
dubbi di costituzionalita' investono norme di cui questo giudice deve
fare   applicazione   nel   presente   procedimento:   infatti  nella
fattispecie   questo   giudice  dovrebbe  pronunciare  convalida  del
provvedimento del questore, essendo risultato che:
        i  termini  di legge per la presentazione all'A.G. sono stati
rispettati;
        il  trattenuto  non  e'  in  possesso  di  alcun documento di
identificazione,  ne'  di  passaporto  che  ne consenta il reimpatrio
immediato.
    Quindi  alla  convalida  del  trattenimento disposto dal questore
conseguirebbe  l'automatica  rimessione a questo della determinazione
della concreta durata del trattenimento dello straniero.
    Il  presente  procedimento deve essere sospeso ai sensi dell'art.
23 comma 2 legge n. 87/1953.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 13, 134 Cost. e 23 legge n. 87/53;
    Solleva  d'ufficio  la  questione  di legittimita' costituzionale
dell'art. 14  commi  1,  4, 5 del decreto legislativo n. 286/1998 con
riferimento  all'art. 13  comma  2  e  3 Cost. nella parte in cui non
prevede   che   la   durata   del  trattenimento  sia  stabilita  con
provvedimento  motivato dell'autorita' giudiziaria che la adegui alla
concreta esigenza da soddisfare;
    Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla
Corte costituzionale;
    Sospende il procedimento;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  e al Presidente del Consiglio del ministri e
sia  comunicata  ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
        Milano, addi' 6 febbraio 2001
                          Il giudice: Canu
01c0534