N. 162 SENTENZA 23 - 28 maggio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Procedure concorsuali - Crediti assistiti da privilegio - Interessi -
  Estensione  del  diritto  di  prelazione  agli  interessi - Mancato
  richiamo,   a   tal   fine,  dell'art. 2749  del  codice  civile  -
  Irragionevole  deroga  alla disciplina civilistica, e disparita' di
  trattamento   in  danno  dei  creditori  privilegiati  in  sede  di
  esecuzione  concorsuale  rispetto ai creditori privilegiati in sede
  di  esecuzione individuale - Illegittimita' costituzionale in parte
  qua.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 54, terzo comma.
Costituzione, art. 3.
(GU n.21 del 30-5-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY,
Valerio  ONIDA,Carlo  MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 54,  terzo
comma,  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n. 267  (Disciplina del
fallimento,    del    concordato   preventivo,   dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con
ordinanza  emessa  il  5 gennaio  2000  dal  tribunale  di Napoli nel
procedimento  civile  vertente  tra  il  Ministero  delle finanze, in
persona  del  Ministro, e il fallimento della Fin.Im s.r.l., iscritta
al numero 697 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  n. 48  -  1a serie speciale - dell'anno
2000.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 21 marzo 2001 il giudice
relatore Annibale Marini.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Nel corso di una procedura fallimentare, l'Amministrazione
finanziaria  dello  Stato  proponeva domanda tardiva di ammissione al
passivo  in  via  privilegiata  per  imposta  ipotecaria  e  relativi
interessi, soprattasse ed imposte di bollo.
    All'udienza  di  cui  all'art. 101  della  legge fallimentare, il
giudice delegato riteneva di non poter riconoscere rango privilegiato
alle  soprattasse ed agli interessi e, conseguentemente, disponeva il
passaggio della causa alla fase contenziosa.
    Rimessa  la  causa  alla  decisione del collegio, il tribunale di
Napoli,  con  ordinanza del 5 gennaio 2000, sollevava, in riferimento
all'art. 3    della    Costituzione,    questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 54, terzo comma, del regio decreto 16 marzo
1942,  n. 267  (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione   controllata   e   della   liquidazione  coatta
amministrativa),  "nella  parte  in  cui, non richiamando l'art. 2749
cod. civ., esclude che, nelle procedure concorsuali, possa estendersi
agli   interessi   maturati  sui  crediti  privilegiati  la  medesima
disciplina dettata da quest'ultimo articolo".
    2.   -  Afferma  il  rimettente  che,  secondo  il  piu'  recente
orientamento della giurisprudenza di legittimita' - dal quale ritiene
di  non  doversi discostare - il mancato richiamo dell'art. 2749 cod.
civ.  da  parte  della norma impugnata, non essendo imputabile ad una
mera  svista  del  legislatore,  preclude l'estensione agli interessi
della  causa  di  prelazione  che  assiste  i crediti privilegiati di
natura tributaria.
    Conseguentemente,  ad avviso del rimettente, mentre gli interessi
sui   crediti   privilegiati  non  godono  mai,  salve  le  eccezioni
introdotte  dalla  Corte  costituzionale  a  proposito dei crediti di
lavoro,  della  ragione  di  prelazione  che assiste il capitale, gli
interessi  sui crediti pignoratizi ed ipotecari godono della medesima
ragione  di  prelazione  che  assiste il capitale, sia pur nei limiti
quantitativi  e temporali segnati dagli articoli 2788 e 2855, secondo
e  terzo  comma,  del  codice civile, richiamati invece dall'art. 54,
ultimo comma, della legge fallimentare.
    Il giudice a quo si dice consapevole del fatto che la conseguente
disparita'  di trattamento tra crediti pignoratizi ed ipotecari da un
lato  e  crediti  privilegiati  dall'altro che in tal modo si viene a
determinare  e'  stata  gia'  vagliata  dalla  Corte costituzionale e
ritenuta non contrastante con l'art. 3 Cost., in quanto effetto della
"non irragionevole valutazione discrezionale del legislatore circa la
ontologica  diversita' intercorrente tra le varie cause di prelazione
considerate".
    Ritiene,  tuttavia,  lo  stesso  giudice  che  la  norma  di  cui
all'art. 54,   ultimo   comma,   della   legge   fallimentare,   come
interpretata  dal  giudice  di  legittimita', sia in contrasto con il
principio  di  eguaglianza  sotto un diverso profilo, in quanto cioe'
introduce  una  irragionevole disparita' di trattamento "tra i limiti
entro  i  quali gli interessi sui crediti privilegiati possono essere
soddisfatti  nell'ambito  della  liquidazione concorsuale ed i limiti
entro  i  quali  i  medesimi  interessi  possono  essere  soddisfatti
nell'ambito dell'esecuzione individuale".

                       Considerato in diritto

    1.  -  E' sollevata questione di legittimita' costituzionale - in
riferimento  all'art. 3  della  Costituzione  -  dell'art. 54,  terzo
comma,  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n. 267  (Disciplina del
fallimento,    del    concordato   preventivo,   dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), "nella parte
in  cui,  non  richiamando  l'art. 2749 cod. civ., esclude che, nelle
procedure  concorsuali,  possa estendersi agli interessi maturati sui
crediti  privilegiati  la medesima disciplina dettata da quest'ultimo
articolo".
    Ritiene, in particolare, il rimettente che la norma impugnata sia
lesiva del principio di eguaglianza per l'irragionevole disparita' di
trattamento che comporta tra i limiti entro i quali gli interessi sui
crediti  privilegiati  possono  essere  soddisfatti nell'ambito della
liquidazione  concorsuale  ed  i  limiti  entro  i  quali  i medesimi
interessi  possono  essere  soddisfatti  nell'ambito della esecuzione
individuale.
    2. - La questione e' fondata.
    2.1.  -  La  disciplina  sostanziale  delle  cause  legittime  di
prelazione  nel  fallimento e' modellata su quella dettata in materia
dal  codice  civile,  la  quale e' dunque unitariamente riferibile ai
diritti  dei  creditori indipendentemente dalla concorsualita' o meno
della esecuzione in cui tali diritti si realizzano.
    La  norma  denunciata,  invece,  nel  regolare  l'estensione  del
diritto  di  prelazione  agli interessi, mentre richiama gli articoli
2788  e  2855  cod.  civ.,  dettati  per il pegno e l'ipoteca, omette
qualsiasi  menzione  dell'art. 2749 cod. civ. relativo all'estensione
del privilegio. Con la conseguenza che, secondo un costante indirizzo
giurisprudenziale   al  quale  il  rimettente  dichiara  di  aderire,
nell'esecuzione  concorsuale,  l'inapplicabilita' dell'art. 2749 cod.
civ.  comporta  la  collocazione  semplicemente  chirografaria  degli
interessi   sui   crediti   privilegiati.   Orbene,  non  esiste  una
qualsivoglia   ragione   giustificativa  della  deroga  in  tal  modo
apportata   alla   disciplina   civilistica  e  della  disparita'  di
trattamento  che  si  viene  a  determinare  a  danno  dei  creditori
privilegiati  in sede di esecuzione concorsuale rispetto ai creditori
privilegiati  ai  quali,  agendo  in  sede di esecuzione individuale,
l'art. 2749  cod.  civ.  si applica. Ed in proposito, non e' privo di
significato che in dottrina, prima del consolidarsi dell'orientamento
giurisprudenziale   di   cui   si   e'  detto,  il  mancato  richiamo
dell'art. 2749  cod.  civ. fosse a tal punto ritenuto inspiegabile da
essere imputato ad una mera svista del legislatore.
    La  norma  denunciata  risulta,  dunque,  nella parte relativa al
mancato  richiamo  dell'art. 2749  cod. civ. lesiva dell'art. 3 della
Costituzione,  ed  entro tali limiti va dichiarata costituzionalmente
illegittima.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 54,  terzo
comma,  del  regio  decreto  16 marzo  1942,  n. 267  (Disciplina del
fallimento,    del    concordato   preventivo,   dell'amministrazione
controllata  e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte
in   cui  non  richiama,  ai  fini  dell'estensione  del  diritto  di
prelazione agli interessi, l'art. 2749 del codice civile.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il relatore: Marini
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 28 maggio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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