N. 166 ORDINANZA 23 - 28 maggio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Regione  Toscana  -  Sanzioni  amministrative  -  Pagamento in misura
  ridotta   della   pena   pecuniaria   -   Mancatafissazione   nella
  disposizione  sanzionatoria del minimo edittale - Assunto contrasto
  con  la  norma  statale  diprincipio  - Omessa considerazione della
  intervenuta   modifica   legislativa   in   materia  -  Difetto  di
  motivazione  in  ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilita'
  della questione.
- Legge Regione Toscana 12 novembre 1993, n. 85, art. 7.
- Costituzione, art. 117; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 16.
(GU n.22 del 6-6-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Cesare RUPERTO;
  Giudici:  Fernando  SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Gustavo ZAGREBELSKY,
Valerio  ONIDA,Carlo  MEZZANOTTE,  Guido  NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge
della  Regione  Toscana  12 novembre  1993,  n. 85  (disposizioni per
l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative pecuniarie), promossi
con  le  ordinanze emesse il 4 giugno 1999 dalla Corte di cassazione,
sul  ricorso  proposto  da  Stefani Onesto ed altri contro la Regione
Toscana,  e  il  15 febbraio 1999 dal pretore di Firenze, sui ricorsi
proposti  da  Barducci  Silvia  ed  altri  contro la Regione Toscana,
iscritte, rispettivamente, al n. 699 del registro ordinanze 1999 e al
n. 470  del  registro  ordinanze  2000  e  pubblicate  nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica n. 52, 1a serie speciale, dell'anno 1999,
e n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2000.
    Visti gli atti di costituzione della Regione Toscana;
    Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2001 il giudice relatore
Massimo Vari;
    Udito l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.
    Ritenuto  che  la Corte di cassazione, con ordinanza del 4 giugno
1999,  ha sollevato, in riferimento agli artt. 117 della Costituzione
e  16  della  legge  24 novembre  1981,  n. 689 (Modifiche al sistema
penale),  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della
legge della Regione Toscana 12 novembre 1993, n. 85 (disposizioni per
l'applicazione  delle sanzioni amministrative pecuniarie), secondo il
quale  "nel  caso in cui la norma che prevede la sanzione non indichi
il minimo edittale, il pagamento in misura ridotta e' pari alla terza
parte del massimo edittale stabilito per la violazione";
        che  il  rimettente osserva che, alla luce di quanto ritenuto
anche  da  questa  Corte  (sentenza n. 152 del 1995), l'art. 16 della
legge  n. 689  del 1981 ha valore di norma di principio, suscettibile
di  vincolare  il legislatore regionale, nella parte in cui statuisce
che  le  sanzioni  amministrative  possono essere estinte mediante il
pagamento  di  una  somma  pari  alla  terza  parte del massimo della
sanzione  prevista  per la violazione commessa o, se piu' favorevole,
al  doppio  del  minimo  della  sanzione  edittale,  ricavato,  se la
disposizione  sanzionatoria  non lo indica espressamente, dal "minimo
desumibile  in  via  generale  dalla  disciplina  relativa al tipo di
sanzione applicata";
        che, ad avviso del giudice a quo da cio' discende che, pur in
assenza  di  un minimo specificamente sanzionato, la Regione non puo'
sottrarre,  a  chi sia interessato al pagamento in misura ridotta, la
possibilita'  di ottemperare al proprio obbligo scegliendo la "misura
piu' favorevole" tra quelle indicate dal predetto art. 16 della legge
n. 689 del 1981;
        che,  alla  luce  di  quanto detto, il rimettente ritiene non
manifestamente  infondata  la  sollevata  questione, anche in ragione
della  "somiglianza  di  contenuto"  tra la disposizione denunciata e
l'art. 6  della legge della Regione Abruzzo n. 47 del 1984, sul quale
la  Corte costituzionale si e' pronunziata con la menzionata sentenza
n. 152 del 1995;
        che   si  e'  costituita  in  giudizio  la  Regione  Toscana,
concludendo  per  l'improcedibilita', inammissibilita' e infondatezza
della questione;
        che  la  disposizione  dell'art. 7  della legge della Regione
Toscana  n. 85  del  1993  e'  stata  denunciata anche dal pretore di
Firenze, con ordinanza del 15 febbraio del 1999 (pervenuta alla Corte
il 30 giugno 2000);
        che  il rimettente nel richiamare il consolidato orientamento
della  Cassazione, secondo il quale il minimo della sanzione edittale
cui  fa riferimento l'art. 16 della legge n. 689 del 1981, al fine di
consentire  il  pagamento in misura ridotta della pena pecuniaria per
la commissione di illeciti amministrativi, ove non sia previsto nella
disposizione sanzionatoria speciale, va individuato in quello fissato
in   via   generale  dall'art. 10  della  legge  n. 689  del  1981  o
dall'art. 26   del   codice   penale,   a   seconda  che  si  tratti,
rispettivamente,  di  sanzioni  originariamente  amministrative  o di
sanzioni  amministrative  per  reati  depenalizzati  ritiene  che  la
disposizione  denunciata, secondo quanto e' dato evincere anche dalle
sentenze  della  Corte  costituzionale  n. 152  del 1995 e n. 187 del
1996,  si  ponga  in contrasto con il gia' citato art. 16 della legge
n. 689   del   1981   e,   conseguentemente,   con  l'art. 117  della
Costituzione;
        che  pure  in  questo  giudizio  si  e' costituita la Regione
Toscana, concludendo per l'infondatezza della questione;
        che,  in  prossimita'  dell'udienza,  la  Regione  stessa  ha
depositato,  in  entrambi  i  giudizi, memorie difensive dello stesso
tenore, nelle quali, richiamando la piu' recente giurisprudenza della
Cassazione,  osserva  che  il  rimettente  non  ha tenuto conto della
modifica  legislativa  dell'art. 16  della  legge  n. 689  del  1981,
operata  dall'art. 52 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
allo   scopo  di  impedire  che  per  effetto  della  interpretazione
giurisprudenziale,  secondo  la  quale,  in  mancanza  di  un  minimo
edittale,  quest'ultimo  deve  ritenersi  quello  di  lire  4.000  la
sanzione perda ogni efficacia dissuasiva.
    Considerato  che  le  ordinanze  sollevano  analoghe questioni di
costituzionalita',  sicche'  i  relativi  giudizi  vanno  riuniti per
essere decisi con un'unica pronuncia;
        che l'art. 16 della legge n. 689 del 1981 e' stato modificato
dall'art. 52   del   decreto   legislativo   24 giugno  1998,  n. 213
(Disposizioni    per    l'introduzione   dell'EURO   nell'ordinamento
nazionale,  a  norma  dell'art. 1,  comma  1, della legge 17 dicembre
1997,  n. 433),  il  quale  ha ammesso il pagamento in misura ridotta
"pari  alla  terza  parte  del massimo della sanzione prevista per la
violazione  commessa o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo";
        che   i   rimettenti,  tralasciando  di  formulare  qualsiasi
valutazione   in  merito  all'influenza  che  potrebbe  avere,  sulla
definizione    del    giudizio   principale,   l'accennata   modifica
legislativa,  non  hanno  assolto  all'obbligo  di  dare  congrua  ed
esauriente  motivazione,  sulla base del complessivo quadro normativo
vigente  in  materia,  in  ordine  alla  rilevanza  della prospettata
questione;
        che  tale  carente  ponderazione, non colmabile attraverso un
riscontro interpretativo da parte di questa Corte, costituisce motivo
di  manifesta  inammissibilita' della questione (ordinanza n. 452 del
2000).
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 7  della  legge della Regione
Toscana  12 novembre  1993,  n. 85  (Disposizioni  per l'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie), sollevata, con riferimento
all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 16 della legge
24 novembre  1981,  n. 689 (Modifiche al sistema penale), dalla Corte
di  cassazione e dal pretore di Firenze, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.
                       Il Presidente: Ruperto
                         Il redattore: Vari
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 28 maggio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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