N. 460 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 febbraio 2001

Ordinanza  emessa  il 5 febbraio 2001 dal tribunale di Milano su atti
relativi a Bourdoop Hassan

Straniero  -  Espulsione  amministrativa - Trattenimento disposto dal
  questore  presso  il centro di permanenza e assistenza piu' vicino,
  per  impossibilita'  di  eseguire  l'espulsione  con immediatezza -
  Convalida   da   parte   dell'autorita'  giudiziaria  -  Effetti  -
  Permanenza  nel  centro  per  un  periodo di venti giorni, senza un
  ulteriore  provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria - Lesione del
  principio della riserva di giurisdizione.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.
(GU n.24 del 20-6-2001 )
                            IL TRIBUNALE

        Rilevato  in fatto che in data 3 gennaio 1997 veniva disposta
con  sentenza  della  Corte  di  appello di Torino l'espulsione quale
misura  di  sicurezza  di Bourdoop Hassan nato in Marocco l'8 gennaio
1966;
        che  il  questore  di  Aosta,  evidenziando  la necessita' di
procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identita',
di  acquisire  un valido documento per l'espatrio e la impossibilita'
di  procedere  all'immediato  accompagnamento  alla frontiera, per la
indisponibilita' di idoneo vettore, in data 2 febbraio 2001 disponeva
che  il sopra indicato straniero fosse trattenuto presso il centro di
permanenza temporanea di via Corelli in Milano;
        che  il  provvedimento  di  trattenimento  veniva  notificato
all'interessato e trasmesso il 3 febbraio 2001 per la convalida.

                         Ritenuto in diritto

    Che  dall'esame  degli  atti  trasmessi  risultano sussistenti le
condizioni per la convalida del trattenimento;
        che  la permanenza nel centro e' connotata da restrizioni che
incidono sulla liberta' personale;
        che,  pertanto, l'emissione di un provvedimento di convalida,
che  comporta  l'attuazione  da  parte  del giudice di un controllo a
posteriori  sulla  pregressa attivita' della autorita' amministrativa
finalizzato  unicamente  a verificare la sussistenza delle condizioni
che  hanno  determinato  il  trattenimento  dello straniero, avrebbe,
secondo   il   meccanismo  previsto  dall'art. 14,  comma  5,  d.lgs.
n. 286/1998  l'effetto  automatico  di  consentire  la permanenza nel
centro  per  un  periodo  complessivo  di venti giorni (tranne che il
questore  non  possa  eseguire  l'espulsione  prima  di tale termine,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice);
        che  nella  fattispecie  la  circostanza che l'espulsione sia
stata  disposta  dalla  autorita'  giudiziaria  non  impedisce che le
successive  privazioni  della liberta' personale del soggetto espulso
dal  territorio  italiano  siano  adottate  nel rispetto dei principi
fissati dall'art. 13 Cost.;
        che,  quindi,  mentre  sino al provvedimento di convalida, la
norma limitativa della liberta' personale risulta conforme al dettato
dell'art.  13,  terzo  comma,  Cost.,  per  il  periodo successivo la
privazione   della   liberta'   consegue   automaticamente   da   una
disposizione   di   legge,   senza   che  sia  previsto  un  autonomo
provvedimento motivato della autorita' giudiziaria, alla quale non e'
consentita  altra  attivita'  oltre  quella di convalida ed e' quindi
inibito  di  determinare  la durata del trattenimento successivo o di
revocarne l'esecuzione, una volta venuti meno i presupposti;
        che la garanzia costituzionale della liberta' e' riconosciuta
anche ai non cittadini;
        che  la  questione  e'  rilevante  nel presente procedimento,
dovendosi  applicare in concreto la disposizione che comporterebbe la
permanenza automatica nel centro per un peridodo di venti giorni;
                              P. Q. M.
    Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14,
comma  5,  d.lgs.  n. 286/1998, in riferimento all'art. 13, secondo e
terzo  comma,  della  Costituzione, nella parte in cui prevede che la
convalida   del  trattenimento  disposta  dall'autorita'  giudiziaria
comporti  la  permanenza  nel  centro  per un periodo di venti giorni
senza un ulteriore povvedimento dell'autorita' giudiziaria stessa;
    Sospende  il  presente  procedimento  di  convalida;  dispone  la
immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina,  a  cura della cancelleria, che la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e
sia  comunicata  ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica.
        Milano, addi' 5 febbraio 2001
                        Il giudice: Maddaloni
01C0553