N. 461 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 febbraio 2001

Ordinanze  da  461  a  463 di identico contenuto emesse il 5 febbraio
2001  dal  tribunale  di  Milano  su atti relativi rispettivamente a:
Mojod  Rachid  (r.o.  461/2001)  Sadji  Karim  (r.o.  462/2001) Rosas
Espinoza Juan Carlos (r.o. 463/2001)

Straniero  -  Espulsione  amministrativa - Trattenimento disposto dal
  questore  presso  il centro di permanenza e assistenza piu' vicino,
  per  impossibilita'  di  eseguire  l'espulsione  con immediatezza -
  Convalida   da   parte   dell'autorita'  giudiziaria  -  Effetti  -
  Permanenza  nel  centro  per  un  periodo di venti giorni, senza un
  ulteriore  provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria - Lesione del
  principio della riserva di giurisdizione.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.
(GU n.24 del 20-6-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Rilevato in fatto che in data 10 gennaio 2001 veniva decretata ai
sensi  dell'art. 13  d.lgs. n. 286/1998 dal prefetto di Reggio Emilia
l'espulsione  di  Mojod  Rachid  nato  in Marocco l'11 novembre 1982,
entrato  nel  territorio  dello  Stato  sottraendosi  ai controlli di
frontiera,  con  intimazione  di  lasciare il territorio italiano nel
termine di 15 giorni;
        che  il  questore  di  Reggio Emilia, avendo accertato che lo
straniero  non aveva ottemperato all'ordine di lasciare il territorio
nazionale  nel  termine prescritto, ed evidenziando la impossibilita'
di  procedere  all'immediato  accompagnamento  alla frontiera, per la
necessita'  di procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla
sua  identita'  e di acquisire un valido documento per l'espatrio, in
data  2 febbraio 2001 disponeva che il sopra indicato straniero fosse
trattenuto  presso  il centro di permanenza temporanea di via Corelli
in Milano;
        che  il  provvedimento  di  tratteninento  veniva  notificato
all'interessato e trasmesso il 3 febbraio 2001 per la convalida.

                         Ritenuto in diritto

    Che  dall'esame  degli  atti  trasmessi  risultano sussistenti le
condizioni per la convalida del trattenimento;
        che  la permanenza nel centro e' connotata da restrizioni che
incidono sulla liberta' personale;
        che,  pertanto, l'emissione di un provvedimento di convalida,
che  comporta  l'attuazione  da  parte  del giudice di un controllo a
posteriori  sulla pregressa attivita' della autorita' amministrativa,
finalizzato  unicamente  a verificare la sussistenza delle condizioni
che  hanno  determinato  il  trattenimento  dello straniero, avrebbe,
secondo   il   meccanismo  previsto  dall'art. 14,  comma  5,  d.lgs.
n. 286/1998,  l'effetto  automatico  di  consentire la permanenza nel
centro  per  un  periodo  complessivo  di venti giorni (tranne che il
questore  non  possa  eseguire  l'espulsione  prima  di tale termine,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice);
        che,  quindi,  mentre  sino al provvedimento di convalida, la
norma  limitativa  della  liberta'  personale  risulta'  conforme  al
dettato dell'art. 13, terzo comma, della Costituzione, per il periodo
successivo  la  privazione della liberta' consegue automaticamente da
una  disposizione  di  legge,  senza  che  sia  previsto  un autonomo
provvedimento motivato della autorita' giudiziaria, alla quale non e'
consentita  altra  attivita'  oltre  quella di convalida ed e' quindi
inibito  di  determinare  la durata del trattenimento successivo o di
revocarne l'esecuzione, una volta venuti meno i presupposti;
        che la garanzia costituzionale della liberta' e' riconosciuta
anche ai non cittadini;
        che  la  questione  e'  rilevante  nel presente procedimento,
dovendosi  in concreto applicare la disposizione che implicherebbe la
automatica permanenza nel centro per un periodo di venti giorni.
                              P. Q. M.
    Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14,
comma  5,  d.lgs.  n. 286/1998, in riferimento all'art. 13, secondo e
terzo  comma,  della  Costituzione, nella parte in cui prevede che la
convalida   del  trattenimento  disposta  dall'autorita'  giudiziaria
comporti  la  permanenza  nel  centro  per un periodo di venti giorni
senza un ulteriore povvedimento dell'autorita' giudiziaria stessa;
    Sospende il presente procedimento di convalida;
    Dispone   la   immediata   trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale;
    Ordina,  a  cura della cancelleria, che la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e
sia  comunicata  ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
        Milano, addi' 5 febbraio 2001
                        Il giudice: Maddaloni
01C0554