N. 466 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 marzo 2001
Ordinanza emessa il 27 marzo 2001 dal tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra Pugliesi Piero e I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Rendita INAIL e trattamento previdenziale INPS derivanti dal medesimo evento invalidante - Divieto di cumulo - Irrazionalita' - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto alle ipotesi di invalidita' dello stesso grado percentuale complessivo derivante da piu' eventi, nonche' alla ipotesi di rendita INAIL ai superstiti cumulabile con il trattamento di riversibilita' INPS (art. 73 legge n. 338/2000) - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 240/1993 (recte 495/1993), 495/1994 (recte 240/1994). - Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 43. - Costituzione, artt. 2, 3 e 38.(GU n.25 del 27-6-2001 )
IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data 28 febbraio 2001, nel procedimento promosso da Pugliesi Piero (Avv. Aglioti) contro I.N.P.S. (Avv. Pinto e Perani). O s s e r v a Pugliesi Piero e' titolare di rendita Inail in conseguenza di un infortunio sul lavoro dal quale e' derivata la perdita totale della vista; in considerazione della medesima patologia egli si e' visto negare la pensione di inabilita' dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge n. 335/1995, secondo cui "le pensioni di inabilita', di reversibilita' o l'assegno ordinario di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa". Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza(Reg. ord n. 465/2001). 01C0557