N. 466 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 marzo 2001

Ordinanza  emessa  il  27  marzo  2001  dal  tribunale  di  Pisa  nel
procedimento civile vertente tra Pugliesi Piero e I.N.P.S.

Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Rendita  INAIL  e  trattamento
  previdenziale  INPS  derivanti  dal  medesimo  evento invalidante -
  Divieto  di  cumulo  -  Irrazionalita'  -  Ingiustificato deteriore
  trattamento rispetto alle ipotesi di invalidita' dello stesso grado
  percentuale  complessivo  derivante  da  piu'  eventi, nonche' alla
  ipotesi   di   rendita   INAIL  ai  superstiti  cumulabile  con  il
  trattamento  di  riversibilita'  INPS (art. 73 legge n. 338/2000) -
  Incidenza  sulla garanzia previdenziale - Riferimento alle sentenze
  della  Corte costituzionale nn. 240/1993 (recte 495/1993), 495/1994
  (recte 240/1994).
- Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 43.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 38.
(GU n.25 del 27-6-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data
28  febbraio  2001, nel procedimento promosso da Pugliesi Piero (Avv.
Aglioti) contro I.N.P.S. (Avv. Pinto e Perani).

                            O s s e r v a

    Pugliesi  Piero e' titolare di rendita Inail in conseguenza di un
infortunio  sul  lavoro dal quale e' derivata la perdita totale della
vista;  in  considerazione  della medesima patologia egli si e' visto
negare  la pensione di inabilita' dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 1,
comma  43,  della  legge  n. 335/1995,  secondo  cui  "le pensioni di
inabilita',  di reversibilita' o l'assegno ordinario di invalidita' a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia  e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul
lavoro  o  malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita
vitalizia  liquidata  per  lo  stesso  evento invalidante a norma del
testo   unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali  approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino
a concorrenza della rendita stessa".
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza(Reg. ord n. 465/2001).
01C0557