N. 467 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 novembre 2000

Ordinanza   emessa   l'8   novembre   2000   (pervenuta   alla  Corte
costituzionale  il  10  maggio 2001) dalla Corte dei conti sez. giur.
per la Regione Sicilia sul ricorso proposto da Barresi Dolores

Corte  dei  conti - Giudizi in materia di pensioni - Fase cautelare -
  Attribuzione  alla  Corte  dei  conti  in  composizione  collegiale
  anziche'  monocratica  -  Ingiustificata  deroga  al  principio del
  giudice monocratico in materia pensionistica introdotto dalla legge
  n. 205/2000  -  Incidenza sui principî di uguaglianza e del giudice
  naturale.
- Legge 21 luglio 2000, n. 205, art. 5, comma 1, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 3 e 25.
(GU n.25 del 27-6-2001 )
                         LA CORTE DEI CONTI

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza 52/01/ORD nel giudizio di
pensione  civile  iscritto  al n. 11483/C del registro di Segreteria,
proposto  dalla  sig.ra Barresi Dolores, titolare di pensione diretta
n. 430064.
    Avverso  il  provvedimento  n. 20460  del 10 novembre 1999 emesso
dall'I.N.P.D.A.P. con il quale si provvede al recupero della somma di
lire 5.596.072;
    Visto  l'atto  introduttivo  del  giudizio  depositato in data 25
novembre   1999   e   la   successiva   istanza  di  sospensione  del
provvedimento  di  recupero  del credito depositata in data 12 giugno
2000;
    Uditi  nella  camera  di  consiglio del giorno 8 novembre 2000 il
relatore,  referendario  dott. Romeo Palma, ed il dott. Giovanni Dino
per l'I.N.P.D.A.P.;
    Esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

                              F a t t o

    L'I.N.P.D.A.P. con il provvedimento n. 20460 del 10 novembre 1999
"di  partecipazione  di  debito"  ha  comunicato  alla ricorrente che
avrebbe  provveduto  al recupero della somma di lire 5.596.072 per il
periodo  1o  luglio 1990-30 giugno 1999 mediante una ritenuta mensile
di lire 101.746 a decorrere dal mese di luglio 1999.
    L'interessata,  con  atti  depositati  rispettivamente in data 25
novembre  1999  e  in  data  12 giugno 2000, ha prima chiesto che, ai
sensi  dell'art. 206  del  d.P.R.  n. 1092/1973, questa Corte volesse
dichiarare  l'abbuono  del credito vantato dall'I.N.P.D.A.P., per poi
chiedere  un  provvedimento cautelare di sospensione delle trattenute
operate sul trattamento erogato.
    Nella   camera   di  consiglio  dell'8  novembre  2000,  all'uopo
convocata   per   l'esame   dell'istanza   cautelare,   assente   ne'
rappresentata  la  ricorrente,  il  dott. Giovanni Dino si e' opposto
alla  richiesta  sospensione  attesa  la  circostanza che la ritenuta
applicata   non  inciderebbe  in  maniera  gravosa  sulla  situazione
economica della ricorrente.

                            D i r i t t o

    Ai  sensi  dell'art. 5,  comma  1,  della  legge  21 luglio 2000,
n. 205,  la  Corte  dei  conti  in  materia  di ricorsi pensionistici
civili,  militari e di guerra, in primo grado giudica in composizione
monocratica,   attraverso   un   magistrato  assegnato  alla  sezione
giurisdizionale  competente  per  territorio,  in funzione di giudice
unico.  In  sede  cautelare  la  Corte giudica sempre in composizione
collegiale.
    In forza della suddetta norma, pertanto, questo Collegio e' stato
chiamato a pronunciare sull'istanza cautelare in epigrafe, sebbene la
competenza  per il merito appartenesse, ormai, al giudice unico delle
pensioni.
    Tale residua competenza in capo al Collegio, solo per l'esame dei
provvedimenti  cautelari, desta, pero', alcune perplessita' di ordine
costituzionale.
    Non  vi  e'  dubbio che al legislatore debba riconoscersi la piu'
ampia discrezionalita' nella conformazione degli istituti processuali
e   nell'articolazione   dei   processo,   fermo   il   limite  della
ragionevolezza  (Corte  cost.,  ord.  16  aprile  1999, n. 128). Tale
limite, pero', nel caso di specie sembrerebbe supeprato.
    Se  per un verso, infatti, la garanzia cautelare non costituisce,
alla  stregua  delle  norme costituzionali, una componente essenziale
della  funzione  giurisdizionale (Corte cost., ord. 26 novembre 1987,
n. 427;  sentenza  n. 63 del 1982 e ordinanze nn. 68 e 288 del 1986),
tuttavia  costituisce  dato  di agevole constatazione la presenza nel
vigente  ordinamento  di  una  linea di condotta normativa secondo la
quale,  laddove  essa  sia  attribuita  al giudice, e' intestata allo
stesso  organo  che  e'  competente  per la pronuncia di merito o, in
taluni  casi, ad un organo (monocratico) che offre minori garanzie di
quello  (collegiale) competente per il merito, ed i cui provvedimenti
sono assoggettati a possibile gravame innanzi a quest'ultimo.
    Anche nel vigente ordinamento processuale innanzi a questa Corte,
in  tema  di  giudizi di responsabilita', e' un giudice monocratico a
pronunciare  in materia cautelare, salvo il possibile reclamo innanzi
al   Collegio;   ed   il   rilievo   patrimoniale   dei   giudizi  di
responsabilita'    amministrativa    per    la   parte   privata   e'
indubitabilmente  e di gran lunga piu' ampio di quello dei giudizi in
materia pensionistica.
    Persino   nel  rito  del  lavoro,  in  parte  ora  esplicitamente
richiamato  nel  processo  pensionistico  innanzi  a questa Corte, ai
sensi  dell'art. 5,  comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, non
si prevede, per la cautela, alcuna deroga alla competenza del giudice
unico competente per il merito.
    Sulla   base  di  tali  considerazioni,  l'esaminata  "eccezione"
afferente il processo cautelare pensionistico innanzi a questa Corte,
difforme   da   quello   che,  invece,  parrebbe  essere  l'archetipo
processuale  seguito  dal legislatore nella generalita' dei casi, non
sembrerebbe  essere  supportata  da giustificazione alcuna e, quindi,
non  appare  manifestamente  infondata  la  questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 5,  comma  1,  ultimo  periodo, della legge
21 luglio    2000,   n. 205,   con   riferimento   all'art. 3   della
Costituzione.  Ma un altro aspetto, forse anche di maggiore evidenza,
sembrerebbe   emergere   dall'esame  della  disposizione  de  qua  in
connessione  con  quella  di  cui  all'art. 9, comma 1, cpv. 1 e 2, e
comma 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
    In forza della norma citata il Collegio potrebbe, nella camera di
consiglio  fissata per l'esame dell'istanza cautelare, decidere anche
il merito con i sentenza succintamente motivata, laddove riconoscesse
che  il ricorso sia manifestamente fondato o infondato, irricevibile,
inammissibile o improcedibile.
    Cio'  significa  che,  sulla  base di una valutazione del ricorso
piu' ampia rispetto alla sola cautela, il Collegio, proprio in quanto
giudice  della  cautela,  potrebbe  spostare  in  proprio  favore  la
competenza per la decisione del merito, sottraendola al giudice unico
precostituito   per   legge  e  cio'  non  sulla  base  di  parametri
oggettivamente  certi e verificabili "a priori", ma in ragione di una
libera  scelta del ricorrente (l'attivazione della domanda cautelare)
e di quella componente soggettiva del giudizio che risponde al libero
convincimento   del   giudice,  sindacabile"a  posteriori"  solo  con
riferimento all'eventuale vizio di motivazione.
    E'  noto, infatti, come debba essere considerato giudice naturale
precostituito  per  legge,  ai  sensi  dell'art. 25  Cost.,  l'organo
giudicante  istituito  in base a criteri generali fissati in anticipo
dalla  legge  (Corte  cost.,  21  aprile  1994,  n. 149), e come tale
principio  essere  pienamente rispettato non possa dipendere di volta
in volta dalla scelta del giudice sull'applicabilita' o meno di norme
giuridiche,  ma  da criteri obbiettivi (Cass. civ., Sez. II, 3 luglio
1998,  n. 6492),  ne',  tanto  meno,  dalla volonta' delle parti, non
potendosi ammettere che il mutamento del rito (innanzi al Collegio il
rito  e'  ora  diverso  da  quello  del giudice unico delle pensioni,
essendo  previsto,  tra  l'altro,  solo  innanzi  a  quest'ultimo  il
tentativo obbligatorio di conciliazione) e della competenza sia opera
di una scelta finalizzata del ricorrente (cfr. Cass. civ., sez. lav.,
19 dicembre 1996, n. 11390).
    Orbene,  se  appare  del  tutto  coerente  con  le  finalita'  di
accelerazione processuale e, quindi, di giustizia non solo formale ma
anche  sostanziale (qui intesa nel senso di sollecita) che il giudice
in  sede di esame dell'istanza cautelare possa subito rilevare quegli
elementi  che  ictu  oculi consentono di definire anche nel merito il
giudizio  -  norma  che,  pertanto,  appare  del  tutto  legittima  e
ragionevole  - non cosi', invece, sembra per quella disposizione che,
identificando il giudice della cautela in un organo diverso da quello
del  merito, assume l'attitudine ad un arbitrario sovvertimento delle
competenze  e,  quindi,  alla sottrazione della potestas decidendi al
giudice  al  quale  l'ordinamento  l'attribuisce  per il merito e con
quelle peculiari garanzie processuali proprie del rito pensionistico.
    Sulla  base  di  tali considerazioni la questione di legittimita'
costituzionale   appare   non   manifestamente   infondata  pure  con
riferimento all'art. 25 della Costituzione.
    La   questione   e'  rilevante  al  fine  del  decidere,  poiche'
dall'accoglimento  della  questione  di costituzionalita' nei termini
deriverebbe  l'incompetenza  di  questo  giudice a decidere in ordine
alla domanda cautelare proposta dal ricorrente.
    Il  processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23
della  legge  11  marzo  1953,  n. 87  e  gli atti rimessi alla Corte
costituzionale per il giudizio di competenza.
                              P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 5,  comma  1, ultimo periodo,
della legge 21 luglio 2000, n. 205, con riferimento agli artt. 3 e 25
della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva;
    Ordina  la  sospensione  del  giudizio in corso e la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la presente ordinanza sia, a cura della segreteria,
notificata  alla  ricorrente, all'I.N.P.D.A.P. ed alla Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  e comunicata al Presidente della Camera dei
deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso  in  Palermo,  nella  camera  di  consiglio  dell'8
novembre 2000.
                         Il Presidente: Topi
01C0558