N. 467 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 novembre 2000
Ordinanza emessa l'8 novembre 2000 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 maggio 2001) dalla Corte dei conti sez. giur. per la Regione Sicilia sul ricorso proposto da Barresi Dolores Corte dei conti - Giudizi in materia di pensioni - Fase cautelare - Attribuzione alla Corte dei conti in composizione collegiale anziche' monocratica - Ingiustificata deroga al principio del giudice monocratico in materia pensionistica introdotto dalla legge n. 205/2000 - Incidenza sui principî di uguaglianza e del giudice naturale. - Legge 21 luglio 2000, n. 205, art. 5, comma 1, ultimo periodo. - Costituzione, artt. 3 e 25.(GU n.25 del 27-6-2001 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza 52/01/ORD nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 11483/C del registro di Segreteria, proposto dalla sig.ra Barresi Dolores, titolare di pensione diretta n. 430064. Avverso il provvedimento n. 20460 del 10 novembre 1999 emesso dall'I.N.P.D.A.P. con il quale si provvede al recupero della somma di lire 5.596.072; Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato in data 25 novembre 1999 e la successiva istanza di sospensione del provvedimento di recupero del credito depositata in data 12 giugno 2000; Uditi nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2000 il relatore, referendario dott. Romeo Palma, ed il dott. Giovanni Dino per l'I.N.P.D.A.P.; Esaminati gli atti e i documenti tutti di causa; F a t t o L'I.N.P.D.A.P. con il provvedimento n. 20460 del 10 novembre 1999 "di partecipazione di debito" ha comunicato alla ricorrente che avrebbe provveduto al recupero della somma di lire 5.596.072 per il periodo 1o luglio 1990-30 giugno 1999 mediante una ritenuta mensile di lire 101.746 a decorrere dal mese di luglio 1999. L'interessata, con atti depositati rispettivamente in data 25 novembre 1999 e in data 12 giugno 2000, ha prima chiesto che, ai sensi dell'art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973, questa Corte volesse dichiarare l'abbuono del credito vantato dall'I.N.P.D.A.P., per poi chiedere un provvedimento cautelare di sospensione delle trattenute operate sul trattamento erogato. Nella camera di consiglio dell'8 novembre 2000, all'uopo convocata per l'esame dell'istanza cautelare, assente ne' rappresentata la ricorrente, il dott. Giovanni Dino si e' opposto alla richiesta sospensione attesa la circostanza che la ritenuta applicata non inciderebbe in maniera gravosa sulla situazione economica della ricorrente. D i r i t t o Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, la Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra, in primo grado giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale competente per territorio, in funzione di giudice unico. In sede cautelare la Corte giudica sempre in composizione collegiale. In forza della suddetta norma, pertanto, questo Collegio e' stato chiamato a pronunciare sull'istanza cautelare in epigrafe, sebbene la competenza per il merito appartenesse, ormai, al giudice unico delle pensioni. Tale residua competenza in capo al Collegio, solo per l'esame dei provvedimenti cautelari, desta, pero', alcune perplessita' di ordine costituzionale. Non vi e' dubbio che al legislatore debba riconoscersi la piu' ampia discrezionalita' nella conformazione degli istituti processuali e nell'articolazione dei processo, fermo il limite della ragionevolezza (Corte cost., ord. 16 aprile 1999, n. 128). Tale limite, pero', nel caso di specie sembrerebbe supeprato. Se per un verso, infatti, la garanzia cautelare non costituisce, alla stregua delle norme costituzionali, una componente essenziale della funzione giurisdizionale (Corte cost., ord. 26 novembre 1987, n. 427; sentenza n. 63 del 1982 e ordinanze nn. 68 e 288 del 1986), tuttavia costituisce dato di agevole constatazione la presenza nel vigente ordinamento di una linea di condotta normativa secondo la quale, laddove essa sia attribuita al giudice, e' intestata allo stesso organo che e' competente per la pronuncia di merito o, in taluni casi, ad un organo (monocratico) che offre minori garanzie di quello (collegiale) competente per il merito, ed i cui provvedimenti sono assoggettati a possibile gravame innanzi a quest'ultimo. Anche nel vigente ordinamento processuale innanzi a questa Corte, in tema di giudizi di responsabilita', e' un giudice monocratico a pronunciare in materia cautelare, salvo il possibile reclamo innanzi al Collegio; ed il rilievo patrimoniale dei giudizi di responsabilita' amministrativa per la parte privata e' indubitabilmente e di gran lunga piu' ampio di quello dei giudizi in materia pensionistica. Persino nel rito del lavoro, in parte ora esplicitamente richiamato nel processo pensionistico innanzi a questa Corte, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, non si prevede, per la cautela, alcuna deroga alla competenza del giudice unico competente per il merito. Sulla base di tali considerazioni, l'esaminata "eccezione" afferente il processo cautelare pensionistico innanzi a questa Corte, difforme da quello che, invece, parrebbe essere l'archetipo processuale seguito dal legislatore nella generalita' dei casi, non sembrerebbe essere supportata da giustificazione alcuna e, quindi, non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205, con riferimento all'art. 3 della Costituzione. Ma un altro aspetto, forse anche di maggiore evidenza, sembrerebbe emergere dall'esame della disposizione de qua in connessione con quella di cui all'art. 9, comma 1, cpv. 1 e 2, e comma 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205. In forza della norma citata il Collegio potrebbe, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, decidere anche il merito con i sentenza succintamente motivata, laddove riconoscesse che il ricorso sia manifestamente fondato o infondato, irricevibile, inammissibile o improcedibile. Cio' significa che, sulla base di una valutazione del ricorso piu' ampia rispetto alla sola cautela, il Collegio, proprio in quanto giudice della cautela, potrebbe spostare in proprio favore la competenza per la decisione del merito, sottraendola al giudice unico precostituito per legge e cio' non sulla base di parametri oggettivamente certi e verificabili "a priori", ma in ragione di una libera scelta del ricorrente (l'attivazione della domanda cautelare) e di quella componente soggettiva del giudizio che risponde al libero convincimento del giudice, sindacabile"a posteriori" solo con riferimento all'eventuale vizio di motivazione. E' noto, infatti, come debba essere considerato giudice naturale precostituito per legge, ai sensi dell'art. 25 Cost., l'organo giudicante istituito in base a criteri generali fissati in anticipo dalla legge (Corte cost., 21 aprile 1994, n. 149), e come tale principio essere pienamente rispettato non possa dipendere di volta in volta dalla scelta del giudice sull'applicabilita' o meno di norme giuridiche, ma da criteri obbiettivi (Cass. civ., Sez. II, 3 luglio 1998, n. 6492), ne', tanto meno, dalla volonta' delle parti, non potendosi ammettere che il mutamento del rito (innanzi al Collegio il rito e' ora diverso da quello del giudice unico delle pensioni, essendo previsto, tra l'altro, solo innanzi a quest'ultimo il tentativo obbligatorio di conciliazione) e della competenza sia opera di una scelta finalizzata del ricorrente (cfr. Cass. civ., sez. lav., 19 dicembre 1996, n. 11390). Orbene, se appare del tutto coerente con le finalita' di accelerazione processuale e, quindi, di giustizia non solo formale ma anche sostanziale (qui intesa nel senso di sollecita) che il giudice in sede di esame dell'istanza cautelare possa subito rilevare quegli elementi che ictu oculi consentono di definire anche nel merito il giudizio - norma che, pertanto, appare del tutto legittima e ragionevole - non cosi', invece, sembra per quella disposizione che, identificando il giudice della cautela in un organo diverso da quello del merito, assume l'attitudine ad un arbitrario sovvertimento delle competenze e, quindi, alla sottrazione della potestas decidendi al giudice al quale l'ordinamento l'attribuisce per il merito e con quelle peculiari garanzie processuali proprie del rito pensionistico. Sulla base di tali considerazioni la questione di legittimita' costituzionale appare non manifestamente infondata pure con riferimento all'art. 25 della Costituzione. La questione e' rilevante al fine del decidere, poiche' dall'accoglimento della questione di costituzionalita' nei termini deriverebbe l'incompetenza di questo giudice a decidere in ordine alla domanda cautelare proposta dal ricorrente. Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205, con riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva; Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata alla ricorrente, all'I.N.P.D.A.P. ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'8 novembre 2000. Il Presidente: Topi 01C0558