N. 29 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 maggio 2001
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 25 maggio 2001 (della Regione Piemonte) Turismo e industria alberghiera - Riforma della legislazione nazionale del turismo - Mancanza, fra i principi fondamentali e nella ripartizione delle competenze, di previsioni che valorizzino il ruolo dell'autonomia regionale - Obbligo delle Regioni di attenersi e dare attuazione ai principi e agli obbiettivi per lo sviluppo del sistema turistico, definiti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Mancata previsione della partecipazione dei rappresentanti delle singole Regioni alla Conferenza nazionale del turismo - Estromissione delle Regioni dalle attivita' di redazione della Carta dei diritti del turista, nonche' dalla gestione del fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica e del fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico - Mancato riconoscimento alle Regioni di potesta' legislative in ordine ai sistemi turistici locali, alle imprese e professioni turistiche, alle attivita' dei gestori di esercizi alberghieri ed alla vigilanza sugli esercizi ricettivi - Prevista applicabilita' della disciplina statale fino all'adeguamento della legislazione regionale - Denunciata violazione dei principi in materia di autonomie locali - Lesione della potesta' legislativa concorrente e dell'autonomia amministrativa spettanti alle Regioni - Contrasto, sotto il profilo logico, con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, approvata dal Parlamento e sottoposta a referendum. - Legge 29 marzo 2001, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. - Costituzione, artt. 5, 117 e 118.(GU n.28 del 18-7-2001 )
La Regione Piemonte, con sede in Torino, piazza Castello, n. 165, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore on.le Enzo Ghigo, a cio' autorizzato con deliberazione assunta dalla giunta regionale il7 maggio 2001, n. 42 - 2933, rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'avv. prof. Carlo Emanuele Gallo del Foro di Torino e dall'avv. prof. Alberto Romano del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3, come da procura speciale a margine del presente atto; Avverso e per la declaratoria di illegittimita' costituzionale, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della legge statale 29 marzo 2001, n. 135 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001) rubricata "Riforma della legislazione nazionale del turismo", per contrasto con gli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione. F a t t o La Regione Piemonte e' titolare di competenze legislative, e di conseguenza anche di competenze amministrative, nella materia del turismo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 117 e 118 della Costituzione. La Regione Piemonte, ex art. 5 della Costituzione, rappresenta la collettivita' locale insediata della regione, ne cura gli interessi, e ne promuove le iniziative sia dal punto di vista sociale che culturale che economico, anche con riferimento al settore del turismo. Numerose sono le iniziative che, anche in concreto, la regione ha in atto. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 aprile 2001, n. 92 e' stata pubblicata la legge statale 29 marzo 2001, n. 135, intitolata "Riforma della legislazione nazionale del turismo". La legge, come afferma il primo comma dell'art. 1, definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione. Essa, percio', ha una incidenza diretta sulla potesta' legislativa e amministrativa delle regioni ed anche della Regione Piemonte. Senonche', dal testo della legge, e in particolare dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, emerge come la scelta del legislatore statale non sia stata per nulla rispettosa dei principi costituzionali che riconoscono le autonomie regionali, avendo dettato una disciplina di settore estremamente analitica e precisa, al punto da rendere del tutto inesistente la potesta' legislativa regionale e da rendere la stessa potesta' amministrativa regionale la semplice esecuzione di scelte compiute a livello di amministrazione statale. Percio', nei confronti della legge ora richiamata, e degli articoli indicati, la Regione Piemonte propone giudizio di impugnazione in via principale avanti codesta ecc.ma Corte, per i seguenti motivi di D i r i t t o Violazione degli artt. 5, 117 e 118 Cost.. Per evidenziare la dedotta illegittimita' costituzionale della legge n. 135 del 29 marzo 2001 occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione della disciplina statale in tema di turismo. L'organizzazione del turismo e' stata, per molto tempo, affidata esclusivamente all'iniziativa privata, e' divenuta di rilevanza pubblicistica soltanto in questo secolo, ed ha dato luogo alla istituzione di un Ministero soltanto con la legge 31 luglio 1959, n. 617, che ha previsto il livello organizzativo, rinviando, per la definizione delle competenze, alla disciplina previgente. La disciplina previgente, da individuare, soprattutto, nel d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 12 settembre 1947, n. 941, individuava le funzioni statali in materia in modo estremamente attento e moderno: ed infatti, attribuiva al Commissariato il compito di indirizzare e coordinare l'attivita' degli enti operanti nel settore del turismo e di vigilare, per la tutela del turista, sulle industrie alberghiere ed affini. Senonche', l'attivita' del Ministero, dal punto di vista amministrativo, e' poi proseguita in modo ben piu' intenso di quanto la legge non lasciasse immaginare. E cosi', la funzione statale e' divenuta estremamente rilevante, con adempimenti sempre piu' specifici. L'amministrazione statale e' diventata titolare nei fatti di tutte le funzioni che, a sensi dell'art. 117 della Costituzione, avrebbero dovuto essere disciplinate con legge regionale, ed affidate percio' anche a quella amministrazione. Peraltro, a seguito della istituzione delle regioni, sia il d.P.R. n. 6 del 1972 che il d.r. n. 616 del 1977, sia pure con diversa dizione, formalmente assegnavano alle regioni, tutti i servizi, le strutture e le attivita' del settore del turismo, mantenendo allo Stato soltanto la funzione di indirizzo e coordinamento con riferimento alle esigenze della programmazione economica. La materia e' stata riordinata con la legge quadro 17 maggio 1983, n. 217, che, affermando di essere emanata in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, ha definito i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera. La legge, pero', lungi dal dettare semplicemente dei principi generali, si e' diffusa a disciplinare in modo estremamente analitico l'attivita' dei soggetti operanti nel settore del turismo, sostanzialmente privando le amministrazioni regionali di qualunque possibilita', se non limitatamente all'organizzazione turistica regionale, immaginando tale organizzazione come l'organizzazione pubblica del turismo a livello regionale. Senonche', l'orientamento popolare favorevole al regionalismo e contrario alla esistenza di una struttura statale si e' manifestato nel referendum svoltosi nell'aprile del 1993 e il cui esito e' stato recepito con d.P.R. 5 giugno 1993, n. 175, che ha portato alla abrogazione della legge n. 617 del 1959 e percio' alla eliminazione della struttura ministeriale. Il Parlamento si e' adeguato all'opinione del corpo elettorale, o del corpo referendario che dir si voglia, e con la legge 30 maggio 1995, n. 203 ha assegnato alle regioni tutte le funzioni, salvo la definizione della politica del settore e l'attivita' di indirizzo. L'orientamento sembrava, percio', voler essere ben piu' rispettoso della previsione costituzionale di cui all'art. 117. In linea in qualche misura con questa previsione, a seguito dell'intervento delle leggi Bassanini, la disciplina di settore e' stata introdotta con artt. 43 - 46 del d.lgs. n. 112 del 1998. Dette norme, in se' indubbiamente ridotte quanto al numero ed al contenuto, hanno ribadito (art. 45) il conferimento alle regioni di tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia del turismo, eccezion fatte per le funzioni riservate allo Stato (art. 44). L'art. 44 ha conservato allo Stato: a) la definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obbiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico; b) il monitoraggio delle fasi attuative di detti principi, il coordinamento intersettoriale delle attivita' di competenza dello Stato; c) il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo. Il d.lgs. n. 112, percio', limitava nettamente la funzione assegnata allo Stato, conferendogli soltanto il potere di definire i principi e gli obbiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, principi ed obbiettivi ovviamente di carattere generale. E lo stesso orientamento e' stato confermato dal d.lgs 30 luglio 1999, n. 303, in ordine all'organizzazione ministeriale. Le regioni, percio' sia pur faticosamente, avevano in qualche misura recuperato la titolarita' delle funzioni ad esse spettanti, e la struttura pubblica del turismo sembrava in qualche misura volersi ricondurre a quella, piu' agile, che era stata prevista nel 1947. L'apertura a riconoscimento effettivo della competenza regionale e' stata confermata, del resto, dalla riforma costituzionale del titolo V della Costituzione approvata con doppia lettura dal Parlamento nel 2000-2001: ed infatti, nel nuovo art. 117 la competenza in materia di turismo e' diventata una competenza esclusiva della regione, non essendo prevista ne' nelle competenze esclusive dello Stato ne' nelle competenze concorrenti della regione. La competenza legislativa esclusiva, ai sensi del successivo art. 118, corrisponde alla competenza amministrativa esclusiva. Anche la Regione Piemonte, percio', riteneva di poter esercitare le funzioni ad essa spettanti, sia ai sensi della Costituzione che della legislazione richiamata. Senonche', senza alcun coordinamento con i testi normativi di cui sopra e in particolare senza alcun coordinamento con la riforma costituzionale in corso, riforma costituzionale peraltro conclusa a livello parlamentare, il Parlamento ha approvato la legge 29 marzo 2001, n. 135, che ha riformato la legislazione nazionale del turismo, introducendo una serie di competenze e di istituti tutti riferiti alla amministrazione statale, che conducono alla totale esautorazione della funzione legislativa ed amministrativa regionale. E' sufficiente, per esempio, esaminare il quarto comma dell'art. 2, che disciplina il riparto delle competenze, per individuare qual e' il contenuto della competenza statale in ordine alla individuazione di linee guida per assicurare l'unitarieta' del comparto turistico: vi sono ben 18 sottosettori nei quali le linee guida individuano analiticamente qual'e' la regolamentazione della materia. La nuova legge ha, percio' comportato la totale espropriazione in capo alle regioni di ogni competenza. L'elemento e' particolarmente significativo, e l'intervento statale e' particolarmente rilevante, ove si tenga conto del fatto che, secondo l'orientamento di codesta ecc.ma Corte costituzionale, la possibilita' per il legislatore anche regionale di intervenire in materia di attivita' turistica non e' molto elevata, in quanto l'iniziativa nel settore del turismo e' riconducibile alla liberta' di iniziativa economica e non puo', pertanto, essere assoggettata a controlli particolarmente incisivi (si veda quanto ritenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza 6 novembre 1998, n. 362). Quanto detto giustifica il presente ricorso, che contesta le norme richiamate in epigrafe della legge statale, per violazione sia del ruolo dell'autonomia regionale consacrato nell'art. 5 della Costituzione che degli artt. 117 e 118 della Carta fondamentale, nel testo oggi vigente, laddove definiscono l'autonomia legislativa e amministrativa regionale. Quanto ora detto puo' essere analiticamente individuato con riferimento ai singoli articoli della legge, in relazione ai quali vien proposto ricorso in via principale. 1. - L'art. 1 della legge e' intitolato "principi" e, al primo comma, afferma che la legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica e del turismo in attuazione degli artt. 117 e 118 della Cost.. Senonche', nel secondo comma, non vi e' alcuna indicazione dalla quale emerga che il principio fondamentale e' quello di valorizzare l'autonomia regionale in materia, o quanto meno di riconoscerla, cosi' come e' indispensabile stante il tenore delle previsioni costituzionali. Il secondo comma, pur riferito alla Repubblica nella sua interezza, menziona semplicemente le esigenze del turismo complessivamente intese e soltanto alla lettera g) afferma che uno dei principi e' quello di "valorizzare il ruolo delle comunita' locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni proloco". La norma, con evidenza, e' riferita, in realta', non alle regioni ma agli enti locali cosiddetti minori, e ne consegue che tra i principi contenuti nell'art. 1, e specificati al secondo comma, non ve n'e' alcuno che riconosca e valorizzi il ruolo della regione. In una materia nella quale la competenza legislativa concorrente e' regionale, una elencazione di principi nei termini siffatti non puo' essere certamente considerata corretta. E, va detto, i principi devono comunque essere individuati in modo esatto in relazione alla previsione di carattere generale contenuta nell'art. 5 Cost., che e' norma immediatamente precettiva. 2. - L'impostazione di cui all'art. 1 si ritrova nell'art. 2, ove e' previsto che lo Stato e le regioni riconoscano il ruolo dei comune e delle province, con una valorizzazione degli enti locali minori ma con un sostanziale misconoscimento del ruolo delle regioni. Ed infatti, il secondo comma prevede che le regioni esercitino le loro funzioni sulla base dei principi di cui all'art. 1: poiche' nell'art. 1 non vi e' alcuna valorizzazione del ruolo delle regioni, la funzione legislativa e amministrativa regionale non puo' che essere estremamente ridotta. E la riprova e' nel quarto comma, che prevede espressamente che vengano adottati dei principi ed obbiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, al fine di assicurare l'unitarieta' del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche. Il contenuto di questo decreto e' individuato in modo analiticissimo, con la previsione addirittura di terminologie omogenee, delle tipologie delle imprese turistiche, di criteri e modalita' di esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche, degli standards minimi di qualita' dei servizi e delle strutture, dei requisiti e delle modalita' di esercizio delle professioni turistiche, dei requisiti e degli standards minimi delle attivita' svolte senza scopo di lucro in modo non convenzionale, dei criteri per la gestione dei beni demaniali, degli standards minimi nel settore del turismo nautico, dei criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. Il successivo quinto comma prevede, nello stesso senso, che vengono fissati i principi e gli obbiettivi relativi allo sviluppo dell'attivita' economica, alle azioni dirette allo sviluppo dei sistemi turistici locali, agli indirizzi e alle azioni dirette allo sviluppo di circuito qualificato (quali campi da golf). Il sesto comma impone poi alle regioni di dare attuazione ai principi e agli obbiettivi stabiliti dalla legge e a quelli specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. E' evidente che l'elencazione dei principi e degli obbiettivi cosi' compiuta e' di una tale analiticita' da escludere del tutto la possibilita' per le regioni di prevedere in modo autonomo, dal punto di vista legislativo, una qualsivoglia regolamentazione che possa consentire di differenziare il sistema turistico di una regione rispetto a quella di un'altra, in relazione e' ovvio, alle caratteristiche turistiche di ciascuna e alle caratteristiche delle strutture esistenti in ciascuna. Ne' si puo' immaginare che tutto cio' si riduca alla fissazione di criteri superiori a quelli minimi; trattandosi di una materia nella quale non e' possibile una programmazione cogente, e' evidentemente senza senso prevedere l'esistenza di requisiti ulteriori. E' piuttosto la differenziazione delle strutture che, in campo turistico, puo' qualificare le singole regioni, il che comporta, e' ovvio, la distinzione anche dei requisiti e degli standards minimi. L'impostazione dell'art. 2 e' assolutamente centralistica, e riduce le regioni ad un'attivita' soltanto attutiva sia dal punto di vista legislativo che dal punto di vista amministrativo. Ritiene, a questo punto, la regione ricorrente che la norma richiamata introduca una "capillare e penetrante interferenza nei settori di competenza" della regione, interferenza che codesta ecc.ma Corte costituzionale ha gia' ritenuto illegittima nella sentenza 15 luglio 1986, n. 195, laddove ha fatta salva la legge quadro 17 maggio 1983, n. 217. Nella presente situazione, infatti, la specificita' delle disposizioni contenute nella legge che si contesta e' tale da impedire del tutto l'esercizio delle funzioni regionali, esercizio che spetta alle regioni medesime sia dal punto di vista legislativo che dal punto di vista amministrativo, come codesta ecc.ma Corte ha ricordato nella sentenza 10 giugno 1988, n. 618. 3. - L'art. 3 della legge istituisce la Conferenza nazionale del turismo, che deve esprimere orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida. Alla Conferenza, indetta di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, e regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, partecipa, ovviamente, l'amministrazione statale, nonche' dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. In quest'articolo, la presenza delle regioni nella Conferenza e' equiparata alla presenza dei comuni, delle province, delle comunita' montane e delle altre autonomie territoriali e funzionali, nonche' alle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale ecc.. Una siffatta configurazione della Conferenza non e' rispettosa del ruolo costituzionale delle regioni, in quanto, essendo titolari di competenze proprie, anche a livello legislativo, le regioni devono essere coinvolte tutte ed in prima persona nella Conferenza. Soltanto con la presenza di tutti i rappresentanti delle regioni, cosi' come del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la Conferenza puo' essere configurata con un organo rispettoso del ruolo costituzionale in materia di turismo che alle regioni spetta. 4. - L'art. 4 prevede la redazione da parte del Ministero dell'industria della Carta dei diritti del turista, redazione che deve avvenire sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonche' le associazioni nazionali di tutela dei consumatori. Non ritiene la Regione Piemonte che sia rispettoso del ruolo della regione, sia a livello legislativo che a livello amministrativo, in materia di turismo, un articolo che escluda totalmente le regioni dalla redazione della Carta dei diritti del turista e addirittura dalla consultazione in ordine alla redazione di detta Carta. Il turista e' un soggetto che accedera' alle singole regioni, e che quindi si inserira' nelle linee legislative ed amministrative che queste approvano La valutazione del suo diritto, percio', interferisce necessariamente con i livelli di regolamentazione e non puo' avvenire in assenza delle regioni. 5. - L'art. 5 regolamenta la definizione dei sistemi turistici locali. La norma definisce il ruolo dei sistemi turistici locali ed attribuisce alla regione soltanto una funzione amministrativa, relativa al riconoscimento dei sistemi turistici locali medesimi. Una siffatta previsione contrasta con la competenza legislativa della regione, poiche' proprio con riferimento a sistemi turistici locali il ruolo regionale e' essenziale, sia che si tratti di sistemi turistici relativi all'ambito di una sola regione sia che si tratti di sistemi turistici interregionali. Nel primo caso, e' ovvio, la competenza sara' di una regione sola, nel secondo caso dovranno esservi intese tra regioni. L'espressa esclusione di qualsivoglia competenza legislativa regionale in merito contrasta ovviamente nettamente con la disciplina costituzionale che riconosce l'autonoma regionale in ordine al turismo. 6. - L'art. 6 regolamenta il fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica. Al quinto comma, e' attribuita al Ministero la redazione della graduatoria dei richiedenti, sulla base dei bandi annuali di concorso, redatti alla luce dei piani di intervento approvati dalle regioni. Le regioni sono totalmente escluse dalla gestione dell'assegnazione del contributo, che avviene esclusivamente a livello nazionale. Anche in questo caso la centralizzazione della competenza e' incompatibile con l'autonomia regionale. 7. - L'art. 7 regolamenta l'attivita' delle imprese turistiche e le attivita' professionali. Quella attivita' e' assoggettata ad autorizzazione. L'unica funzione che la norma riconosce alle regione e' quella prevista al sesto comma, laddove si prevede che le regioni autorizzino l'esercizio dell'attivita'. Ma poiche' la regione ha una competenza legislativa concorrente, non si vede, a questo punto, come il suo spazio debba essere ridotto esclusivamente al rilascio di una autorizzazione vincolata. La previsione, poi, dimostra chiaramente come non vi sia in realta' alcuno spazio per le regioni di introdurre delle regolamentazioni autonome, cosi' come si e' gia' detto a critica dell'art. 2. 8. - L'art. 8 regolamenta la attivita' dei gestori di esercizi alberghieri. Ancorche' le finalita' della norma siano soprattutto riferite alla pubblica sicurezza, pure, anche in questo caso, la disciplina dell'attivita' di ospitalita' e' esclusivamente statale senza alcuno spazio per una regolamentazione regionale. 9. - L'art. 9, intitolato genericamente "Semplificazioni", regolamenta in realta' in modo assolutamente specifico e puntuale quello che e' il regime di vigilanza sugli esercizi ricettivi, attribuendone la competenza al comune. La norma regolamenta i casi in cui l'autorizzazione deve essere rilasciata, il suo contenuto, in casi di revoca, e quali sono i provvedimenti sanzionatori. L'unica competenza regionale e' prevista al sesto comma ed e' cosi configurata: "le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma". Non vi e' con ogni evidenza nessuno spazio per una competenza legislativa della regione ed anche l'attivita' amministrativa e' soltanto esecutiva. 10. - L'art. 10 disciplina il fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico. Si tratta di un fondo che eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un determinato limite. Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e prevedibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Anche in questo caso, la gestione del fondo e' esclusivamente ministeriale, posto che il terzo comma dell'articolo individua quali sono gli adempimenti del Ministero in merito, rimettendo detti adempimenti soltanto ad una previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il fatto e', pero', che in materia di turismo la competenza regionale e' una competenza legislativa oltreche' amministrativa e il molo della regione non puo' essere ridotto a quello di semplice soggetto partecipante a un organo collegiale che deve essere sentito o col quale occorre raggiungere un intesa. 11. - L'art. 11 contiene le abrogazioni e le disposizioni transitorie. La norma esplicita chiaramente quella che e' l'impostazione centralistica della legge, posto che al comma sancisce che fino all'entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento al documento contenente le linee guida, si applica, evidentemente all'interno di ogni regione, la disciplina prevista dall'ordinamento legislativostatale. In questo modo vi e', pertanto, l'affermazione di abrogazione di tutte le leggi regionali differenti e l'introduzione di un sistema centralizzato uniforme. Anche in questo caso si tratta di una scelta che non e' compatibile con l'ordinamento delle fonti del diritto e con la posizione delle fonti regionali in detto ordinamento e che non tiene conto dell'autonomia regionale sia a livello legislativo che a livello amministrativo. Ritiene la Regione Piemonte di avere evidenziato come la legge approvata sia in contrasto con i principi costituzionali che disciplinano il ruolo delle autonomie locali (art. 5), con l'autonomia legislativa concorrente riconosciuta alle regioni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione nel testo vigente, con la stessa autonomia amministrativa riconosciuta di conseguenza, per il principio del parallelismo, alle stesse regioni dall'art. 118. La legge, poi, gia' lo si e' detto, ancor piu' in contrasto, sotto il profilo logico, ma il principio di logicita' e' immanente in ogni tipo di valutazione di legittimita' costituzionale, con la riforma costituzionale attualmente all'esame del corpo elettorale ed approvata in doppia lettura dal Parlamento.
P. Q. M. La Regione Piemonte insta affinche' l'ecc.ma Corte costituzionale voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della legge statale 29 marzo 2001, n. 135, per contrasto con gli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione. Con ogni ulteriore consequenziale statuizione. Salvis juribus. Il Presidente: Avv. Prof. Carlo Emanuele Gallo 01c0559