N. 482 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 febbraio 2001
Ordinanza emessa il 1 febbraio 2001 dal giudice conciliatore di Milano nel procedimento civile vertente tra Gandolfi Paola e F.R. Grandi Opere S.r.l. Ordinamento giudiziario - Istituzione del giudice di pace - Denunciata introduzione di un nuovo giudice speciale, nominato senza concorso - Contrasto con il divieto (desumibile, ad avviso del rimettente, dagli artt. 101 e ss. Cost.) di istituire organi giurisdizionali riservati a magistrati onorari. - Legge 21 novembre 1999, n. 374, art. 1 (e , per conseguenza, intero testo). - Costituzione, artt. 102, primo e secondo comma, e 106, primo e secondo comma, VII disposizione transitoria, nonche' [Parte II], Titolo IV, Sez. I.(GU n.25 del 27-6-2001 )
IL VICE GIUDICE CONCILIATORE Nella causa R.G. n. 2570/93, di opposizione al d.i. n. 8781/93, promossa da Paola Gandolfi, con l'avvocato Massimo Carandente, attrice opponente; F.R. Grandi Opere S.r.l., con l'avvocato Marcello Marchese, convenuta opposta, ha emesso la seguente ordinanza. Con atto di citazione ritualmente notificato il 23 aprile 1993, la Sig.ra Paola Gandolfi, residente in Praticello, fraz. di Gattatico (RE), Via Salvador Allende n. 9, proponeva tempestiva opposizione avverso il d.i. in epigrafe, con il quale il, giudice conciliatore di Milano le aveva ingiunto il pagamento, in favore di F.R. Grandi Opere S.p.a., della somma di lire 975.500, oltre interessi entro il limite di competenza, e spese legali per complessive L. 278.000. L'attrice opponente sosteneva, fra l'altro, che il contratto 21 novembre 1991, posto a fondamento dellaconcessa ingiunzione, rientra nella fattispecie, gia' considerata dalla direttiva CEE n. 85/577 e successivamente regolata dal d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, di contratto di vendita negoziato tra un operatore commerciale e un consumatore al di fuori dei locali commerciali. Allegava, fra l'altro, di non essere stata correttamente informata dall'operatore commerciale sul proprio diritto di recesso e, pertanto, invocava in proprio favore la disposizione di cui alIart. 6.2. del citato d.lgs. 50/1992, che estende a sessanta giorni il termine per l'esercizio del diritto di recesso, nelle ipotesi in cui sia mancata la corretta informazione prevista dall'art. 5 del suddetto decreto legislativo. Poiche' tale termine allungato decorre, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, dalla data di ricevimento della merce, e non avendo la F.R. Grandi Opere consegnato i beni alla Gandolfi, sia pure, come allega la Grandi Opere, per il rifiuto della consegna da parte della destinataria, la dichiarazione di recesso in data 20 aprile 1993, inviata dalla consumatrice alla Grandi Opere, dovrebbe essere ritenuta comunque tempestiva ed efficace. Ha eccepito la Grandi Opere che la normativa di tutela del consumatore non dovrebbe trovare applicazione al contratto de quo, siccome stipulato anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/1992. La questione sorta dal contrasto in ordine alla validita' dell'esercizio del diritto di recesso da parte dellaGandolfi appare pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito del decreto ingiuntivo; del resto e' ben noto che, a prescindere dalla data di entrata in vigore della normativa nazionale che recepisce una direttiva comuinitaria, il giudice nazionale e' comunque vincolato a interpretare il diritto interno in maniera compatibile con il diritto comunitario, per la prevalenza del secondo sul primo, cosi' come affermata dalla corte di giustizia CEE, fra l'altro, nel noto caso Marleasing (sentenza 13 novembre 1990, in Causa C-106/1989, Marleasing SA contro La Comercial Internacional de Alimentacion SA). Si tratta peraltro di questione che non puo' essere risolta da questo giudice, per le seguenti ragioni: (a) l'art. 12 del d.lgs. n. 50/1992 statuisce la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, per tutte le controversie civili inerenti all'applicazione del suddetto decreto; (b) in materia processuale vale il principio espresso dal brocardo tempus regit actum; (c) la presente lite pende soltanto dal 26 marzo 1993, data alla quale il predetto art. 12 d.lgs. n. 50/1992 era gia' in vigore. Le norme sulla competenza che vanno applicate nel presente giudizio sono, ai sensi dell'art. 90, primo comma, legge 26 novembre 1990, n. 353, nel testo vigente a seguito dell'ultima modifica attuata con l'art. 9 d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534, gli artt. 5 e 38 c.p.c., vecchia formulazione, in,quanto trattasi di giudizio non ancora pendente alla data del primo aprile 1993 e gia' pendente alla data del 30 aprile 1995. Poiche', nel caso di specie, l'inderogabilita' dell'incompetenza territoriale e' espressamente disposta dalla legge, si versa nell'ipotesi di inderogabilita' contemplata dall'art. 28 c.p.c. che, ai sensi dell'art. 38, primo comma, c.p.c., vecchia formulazione, va rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. Pertanto il giudice competente sulla questione pregiudiziale, secondo le disposizioni della legge processuale sulla competenza, dovrebbe essere il, giudice di pace di Reggio Emilia, circoscrizione nella quale e' ricompresoil comune di Gattatico, di cui e' parte la frazione di Praticello, luogo di residenza dell'attrice opponente Paola Gandolfi. Tuttavia, ad avviso di questo giudice, non e' manifestamente infondata la questione della legittimita' costituzionale della legge istitutiva del giudice di pace, per le ragioni che qui di seguito si espongono. ll giudice conciliatore, seppure non nominato per concorso, a dispetto del primo comma dell'art. 106 Cost., risulta costituzionalmente legittimo, in conformita' alla vigente disposizione transitoria VII, che ha statuito il mantenimento dell'ordinamento giudiziario all'epoca vigente, fino "all'emanazione della nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformita' con la Costituzione". Il giudice conciliatore era, appunto, gia' stato istituito prima ancora dello Stato unitario e, ancora nel vigore dello Statuto albertino, e' stato contemplato dagli artt. 1 e 20-29, regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, che, con la citata Disposizione VII trans., ne ha mantenuto transitoriamente ed eccezionalmente la funzione. Di contro, senza che sia stata emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario prevista dalla suddetta Disposizione transitoria VII, il legislatore ordinario, con la legge 21 novembre 1991, n. 374, ha istituito un giudice che non e' un "magistrato ordinario istituito e regolato dalle norme sull'ordinamento giudiziario", ed e' dunque un giudice speciale, e non e' nominato per concorso, in palese contrasto con le disposizioni dell'art. 102, primo e secondo comma, Cost., nonche' con l'art. 106, primo comma, Cost. Del resto, volendosi modificare la legge sull'ordinamento giudiziario vigente, e dovendosi allora operare in conformita' con la Costituzione (secondo quanto prevede la Disposizione VII trans. Cost.), il problema e' verificare se la Costituzione consenta (a prescindere dal caso del giudice conciliatore transitoriamente mantenuto, la istituzione di uffici giudiziari formati unicamente di "magistrati onorari" o, se si preferisce, la istituzione di organi gurisdizionali preclusi a "magistrati ordinari". Per una corretta interpretazione degli artt. 101 e segg. della costituzione, occorre tenere presente il significato tecnico-giuridico dei due termini (magistrato, giudice) usato negli artt. 101 e segg. dalla lettura della sezione 1 del Titolo IV della Costituzione, sembra potersi affermare che ivi: il termine "magistrati" si riferisce sempre alle persone che sono chiamate ad esercitare la funzione giurisdizionale (essi possono essere "ordinari" oppure "onorari" a seconda delle modalita' di nomina; il termine "giudici" si riferisce all'organo giurisdizionale, cioe' all'ufficio giudiziario (monocratico ocollegiale) che amministra la giustizia. Orbene, rileggendo gli artt. 101 e segg. della Costituzione, ed in particolare l'art. 106, sembra evidente che una cosa e' disciplinare (con legge ordinaria, le modalita' di "nomina" di magistrati onorari, cioe' le modalita' di "nomina" di persone che possono esercitare le funzioni giurisdizionali al pari dei magistrati ordinari; ben altra cosa e' invece prevedere (con legge ordinaria) la istituzione di uffici giudiziari, cioe' (secondo la terminologia della Costituzione) la istituzione di "giudici" costituiti soltanto di magistrati onorari. L'art. 106 consente solo la nomina anche elettiva di magistrati onorari, cioe' la nomina di persone cui attribuire le funzioni spettanti a "giudici" singoli (cioe' ad, uffici giudiziari monocratici); viceversa, non consente la istituzione di organi giurisdizionali monocratici riservati a "magistrati onorari". Ad esempio, essendo le preture "giudici singoli" (secondo la dizione usata dall'art. 106 della Costituzione, sarebbe conforme alla Costituzione disciplinare le modalita' per la "nomina anche elettiva" di magistrati onorari per tutte le funzioni del pretore. Non sarebbe, invece, consentito istituire, preture riservate per legge a magistrati onorari, cioe' formate per legge soltanto da magistrati onorari. Se questo fosse ammissibile secondo la Costituzione, nulla vieterebbe, allora, di istituire oggi anchepreture ..... onorarie riservando solo a magistrati onorari le funzioni di pretore; cosi, qualora i tribunali venissero trasformati in "giudici singoli" (la proposta del ribunale monocratico era stata gia' avanzata a suo tempo), nulla vieterebbe domani di istituire anche tribunali formati per legge soltanto da magistrati onorari. In definitiva, una volta ammesso il principio, tutto cio' sarebbe fattibile, con la conseguenza che si potrebbe giungere a relegare i magistrati ordinari (di carriera) a funzioni meramente di appello o di cassazione e/o con funzioni limitate ad un sindacato di mera legittimita', mentre la giurisdizione di merito anche penale potrebbe essere attribuita prevalentemente a magistrati onorari necessariamente sensibili al potere politico e di questo sostanzialmente espressione. Ovviamente, la magistratura, intesa come corpo di magistrati di carriera indipendenti da ogni altro potere, non e' un tabu'. Tuttavia, se si volesse scegliere una via diversa da quella delineata dalla Costituzione, sarebbe necessario esserne consapevoli ed affrontare il problema con le procedure previste per la modifica delle norme costituzionali; non sembra, quindi, corretto contrabbandare per mera riforma di un ufficio giudiziario conservato in via transitoria (il conciliatore) una operazione avente invece il fine recondito di stravolgere sostanzialmente l'ordinamento giurisdizionale delineato dagli artt. 101 e segg. della Costituzione. La soluzione del predetto quesito di legittimita' costituzionale e' ovviamente rilevante nella specie, in quanto questo giudice dovrebbe dichiarare la competenza di altro giudice, istituito da una legge la cui illegittimita' costituzionale appare non manifestamente infondata. In tal senso vengono superate le argomentazioni di cui all'ordinanza della Corte costituzionale in data 16 dicembre 1998, n. 458.
P. Q. M. Il vice giudice conciliatore di Milano, ritenendola rilevante ai fini del decidere e non manifestamente, infondata, solleva d'ufficio innanzi a se', ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 legge 21 novembre 1991, n. 374 (e per conseguenza dell'intera legge per contrasto con gli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e secondo comma, Cost., con l'art. VII Disp. trans. e att. Cost., e, piu' in generale, con tutte le norme della Sezione 1 del Titolo IV della Costituzione. Dispone la trasmissione degli atti di causa alla Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio pendente innanzi a se'. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato. Milano, addi' 1o febbraio 2001 Il vice giudice conciliatore di Milano: De Stasio 01C0576