N. 483 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 ottobre 2000

Ordinanza   emessa   il   18   ottobre  2000  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  15  maggio  2001)  dal  tribunale  di Firenze sul
ricorso  proposto da Istituto Nazionale Credito Agrario S.p.a. contro
I.N.P.S.

Previdenza  e assistenza sociale - Contributi previdenziali - Mancato
  versamento,  da parte dei datori di lavoro,relativamente al periodo
  contributivo   1o  settembre  1985-30  giugno  1991  -  Obbligo  di
  effettuare  il  relativopagamento  nella  misura del 15 per cento -
  Irragionevolezza   della   deroga  alla  disciplina  generale,  che
  stabilisce  termini  di  prescrizione per i crediti previdenziali -
  Lesione del principio della certezza del diritto - Riferimento alle
  sentenze della Corte costituzionale nn. 421/1995 e 178/2000.
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 194.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.25 del 27-6-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Con  sentenza n. 178/2000 la Corte costituzionale ha deciso sulle
questioni  di legittimita' sollevate da diverse autorita' giudiziarie
in  relazione  al disposto dell'art. 1 commi 193 e 194 della legge 23
dicembre  1996  n. 662  (Misure  di  razionalizzazione  della finanza
pubblica).
    Occorre  pero' rilevare che la Corte ha dichiarato l'infondatezza
di  tutte  le  questioni  sollevate  dalle  autorita'  remittenti  ad
eccezione   di   quella,   sollevata  in  relazione  alla  violazione
dell'art. 3  della  Costituzione,  e  relativa  alla  deroga  che  la
disposizione di legge impugnata avrebbe apportato al regime ordinario
della  prescrizione  dei  crediti  per i contributi previdenziali; di
tale   questione   infatti   la   Corte   ha  ritenuto  semplicemente
l'inammissibilita', poiche' i rimettenti non avrebbero fornito alcuna
precisazione  sui  termini  di decorrenza e durata della prescrizione
dei  singoli crediti che, nella specie, le parti assumerebbero essere
gia' estinti per decorso del tempo.
    Tale  carente  individuazione  si risolve secondo la corte, in un
difetto  di  motivazione  sulla rilevanza dellaquestione, motivazione
che  appare  particolarmente  necessaria  attesa  anche  la  notevole
ampiezza  del  periodocontributivo contemplato dalla legge (1o agosto
1985-30 giugno 1991);
    Cio'  premesso  ritiene  il  tribunale che tale decisione non sia
ostativa   alla  riproposizione  della  questione,  limitatamente  al
profilo   di  illegittimita'  sopra  evidenziato,  ove  possa  essere
dimostrata  adeguatamente  la  rilevanza  della medesima questione in
questa controversia.
                Sulla questione di costituzionalita'
    La  questione  che  si  intende  sollevare  e'  identica a quella
sollevata  fra  l'altro  dal  pretore di Torino, con ordinanza del 26
marzo 1998 n. 373/1998) e che puo' cosi' riassumersi:
        La  norma  denunciata  e' quella dell'art. 1, comma 194 della
legge  n. 662/1996,  nella  parte  in cui sottopone a contribuzione i
datori  di  lavoro,  limitatamente  al  periodo  contributivo  dal 1o
settembre  1985 al 30 giugno 1991, in deroga alle disposizioni di cui
all'art. 3, commi 9 e 10 della legge 8 agosto 1995 n. 335".
        Tale    disposizione   potrebbe   violare,   secondo   questo
remittente,  l'art.  3  della  Costituzione sotto un triplice profilo
gia' rilevato dal pretore di Torino:
          a) perche' viola il principio della certezza del diritto in
quanto   rende   imprescrittibili  ed  esigibili  in  ogni  tempo  le
contribuzioni   dovute  in  quel  periodo,  comprese  quelli  che  si
sarebbero  dovute  considerare  estinte per la prescrizione decennale
gia' maturata ex art. 3 commi 9 e 10 legge n. 335/1995;
          b)   perche'   viola   il   principio  dell'uguaglianza  di
trattamento  con gli altri debiti contributivi previdenziali, poiche'
la deroga riguarda solo le retribuzioni previdenziali insorte in quel
periodo;
          c)  perche'  viola, infine, il principio di ragionevolezza,
poiche'  riguarda  il  contributo  di  solidarieta' dovuto fino al 30
giugno 1991, ma non quello dovuto successivamente;
     Sulla rilevanza della questione nella presente controversia
    La vicenda processuale che qui interessa puo' cosi' riassumersi.
    L'Istituto  nazionale  di  Credito  Agrario  S.p.a.  d'ora in poi
"Istituto",  ha  costituito  presso  di se', con contratto collettivo
aziendale  un  fondo  integrativo  di previdenza, (FIP) alimentato in
parte  con  i  contributi  dei  lavoratori  ed in parte dal datore di
lavoro;  ha, inoltre, attivato, prima per il solo personale direttivo
e  poi  per  tutto  il  personale,  fra  il  27 ottobre 1987 ed il 29
settembre 1988 una polizza sanitaria.
    Fino  al 1991 l'Istituto predetto non ha mai versato i contributi
previdenziali  relativamente  alle  somme accantonate presso il FIP e
per le polizze sanitarie;
    La  correttezza di questa posizione, secondo l'Istituto, e' stata
confermata dalla legge n. 166/1991 che, all'art. 9-bis, stabili', con
norma   di  interpretazione  autentica  l'esclusione  dall'imponibile
previdenziale  delle somme versate o accantonate per il finanziamento
di  forme  integrative di previdenza o di forme assicurative previste
da contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali;
    Poiche'  la norma disponeva il versamento ex novo e per il futuro
di  un contributo di solidarieta' del 10% l'Istituto ha provveduto ad
assoggettare dal 1991 in avanti a detto contributo le somme relative;
    La  sentenza della Corte costituzionale n. 421/1995 ha dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 9-bis, primo comma primo,
periodo della anzidetta legge n. 166/1991;
    A  seguito  di  cio'  l'I.N.P.S.  ha  chiesto  il  pagamento  dei
contributi  per  il  FIP  e per le polizze sanitarie per gli anni dal
1986 al 1991;
    Il legislatore ha stabilito, con la normativa che qui si impugna,
il  pagamento, con obbligo retroattivo di un obbligo di solidarieta',
nella misura del 15%, per il periodo settembre 1985/giugno 1991;
    L'Istituto ha provveduto a versare cautelativamente e con riserva
di  ripetizione  il  contributo predetto, per una misura complessiva,
relativa al periodo settembre 1985/giugno 1991 pari a L. 718.092.000;
dopo  una  serie  di  richieste  in  sede  amministrativa ha agito in
giudizio  verso l'INPS, per ottenere la declaratoria dell'obbligo del
versamento  del  contributo previdenziale del 15% sulle somme versate
per  FIP  e polizza sanitarie; con sentenza di primo grado il pretore
del  lavoro  di  Firenze  ha  rigettato  il ricorso; l'Istituto si e'
gravato in appello.
    Nel corso del giudizio fra le altre questioni e' stata sollevata,
appunto,  quella  della  prescrizione  dei  crediti,  che  secondo il
ricorrente   opererebbe   ove   fosse  eliminata  la  norma  oggi  in
discussione;
    L'INPS  ha  sostenuto  che, in ogni caso, la questione sarebbe in
punto  di  fatto irrilevante, in quanto la prescrizione sarebbe stata
comunque  interrotta  da  un  verbale  di accertamento, notificato al
ricorrente in data 28 dicembre 1995.
    La questione circa l'idoneita' di tale verbale ad interrompere la
prescrizione,    idoneita'   che   viene   contestata   dall'Istituto
ricorrente,  ovviamente attiene ad una valutazione giuridica che deve
essere operata da questo tribunale.
    Vi  e'  pero'  da  rilevare  che,  come gia' dal resto notato dal
pretore,  anche  a  voler  ritenere  come  il  primo  giudice  fa, la
sussistenza  della  predetta idoneita', l'interruzione non opererebbe
per  il  periodo  intercorrente  fra  il  1o settembre  1985 ed il 28
dicembre  1985,  poiche'  questo  periodo  resterebbe  comunque fuori
dall'efficacia della interruzione medesima.
    Per  questo,  sia pur limitato, periodo e per i contributi che ad
esso  afferiscono,  l'unico  elemento  che  consente  di non ritenere
l'efficacia  della prescrizione e' proprio la norma di cui all'art. 1
comma  194  della  leggen. 662/1996,  che  deroga esplicitamente alle
regole  ordinarie  in  tema  di  prescrizione  previdenziale, sancite
dall'art. 3,  commi  9  e  10  della  legge  n. 335/1995;  cio'  pare
sufficiente a ritenere comunque rilevante nella presente controversia
la  questione  ora sollevata, anche qualora questo giudice di appello
dovesse ritenere valido l'atto interruttivo di cui si e' parlato.
    In  effetti  vi  e'  da notare anche il primo giudice ha valutato
come astrattamente rilevante la questione in relazione alla decisione
della  causa,  ma  ha,  poi,  ritenuto, che la norma derogatrice alle
regole  sulla  prescrizione  non  fosse tale da suscitare sospetti di
illegittimita'  costituzionale,  che  e'  quello  che, invece, questo
tribunale per le motivazioni sovraesposte, ritiene.
                               P. Q. M
    Visti gli articoli 34 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953
n 87;
    Solleva,  ritenutane  la  rilevanza  in  causa e la non manifesta
infondatezza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1
comma  194  della  legge  23 dicembre 1996 n. 662, nella parte in cui
stabilisce,  in  deroga  alle  disposizioni  sulla  prescrizione  dei
crediti  contributivi  previdenziali,  di cui all'art. 3 commi 9 e 10
della  legge  8  agosto  1995  n. 335,  che  i datori di lavoro per i
periodi per i quali non abbiano versato i contributi di previdenza ed
assistenza  sociale sulle somme e contribuzioni di cui all'art. 9-bis
del decreto-legge n. 103/1991 e successive modifiche, come sostituito
dall'art.  1  comma n. 193 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, siano
tenuti  al  pagamento  dei  contributi previdenziali nella misura del
quindici   per  cento  sulle  predette  contribuzioni  e  somme,  per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
    Dispone  la  sospensione  del presente giudizio e la trasmissione
degli atti, a cura della cancelleria alla Corte costituzionale.
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  ed  ai presidenti delle due Camere del
Parlamento.
        Firenze, addi' 18 ottobre 2000
                 Il Presidente estensore: De Franco
01C0577